Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 27/01/1968, residente in [...]2/18 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avvocati
PAOLA ROSSI (C.F. ) e Avv. DE BELLIS PAOLO C.F._2
(C.F. ), che lo rappresentano e difendono, come da C.F._3
procura in atti e
, C.F. , nata Parte_2 C.F._4
in ROMANIA, il 28/01/1974, residente in [...]2 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MEDICI ENRICO (C.F. ), che la C.F._5
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in COGORNO il 15/05/2011 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La casa coniugale, sita in Genova, piazza Merani, 2/18, condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie, che vi abiterà con i figli.
2) I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e la loro collocazione prevalente è presso la madre, nell'abitazione di
Genova, piazza Merani, 2/18.
3) Data la situazione lavorativa del IG. che per motivi di lavoro si è Pt_1 trasferito a vivere a Shanghai, nonché l'età dei figli ( è prossimo alla Per_1
maggiore età e ha compiuto 14 anni) gli stessi staranno con il padre in Per_2
Cina almeno 30 giorni consecutivi durante le vacanze estive.Tale periodo potrà essere modificato, di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto degli impegni di ciascun genitore e secondo i desideri e gli impegni dei figli, anche extrascolastici.
La permanenza dei figli con i genitori nelle vacanze Natalizie e Pasquali, seguirà il criterio dell'alternanza e con equa suddivisione dei periodi di vacanza con ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi tra i genitori.
Quando il padre si troverà in Italia (circa sei volte l'anno, secondo quanto stabilito quale benefits nel contratto di lavoro al punto 6.4, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e gli impegni anche extrascolastici e desideri dei figli, terrà i figli con sé; questi ultimi soggiorneranno presso il padre nell'abitazione (casa vacanze, hotel, ecc.) che quest'ultimo di volta in volta utilizzerà per il suo soggiorno in Italia. Il costo del
3 soggiorno, sia che si svolga in una abitazione presa in locazione dal padre, sia in un albergo, sarà interamente a suo carico.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al suo Pt_1 Pt_2
mantenimento, la somma di euro 2.100,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla medesima, al seguente IBAN:
[...]. La sig.ra si impegna ad attivarsi Pt_2 concretamente al fine di reperire quanto prima un'attività lavorativa.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2
mantenimento dei figli, la somma di euro 1.100,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
Il padre si farà, altresì, carico delle seguenti spese: la retta per il Liceo “Grazia
Deledda” della figlia fino alla somma annuale di euro 900,00= e fino al Per_2
termine del percorso scolastico con il conseguimento della maturità, oltre al
100% delle spese scolastiche e sanitarie di entrambi i figli, limitatamente alle voci di spesa per le quali, secondo il Protocollo del 16/09/2016, in uso presso la sezione Famiglia del Tribunale di Genova, non occorre il preventivo accordo dei genitori: ciò fino a quando la IG.ra non avrà reperito una occupazione Pt_2
lavorativa che le consenta di avere adeguati redditi propri, e comunque non oltre un anno dalla data di deposito del presente ricorso. Successivamente le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo sempre riferimento, per la loro individuazione, al Protocollo del 16/9/2016 di cui sopra.
Le altre spese, sanitarie, scolastiche e sportive, per le quali, secondo il citato
Protocollo, occorre il preventivo accordo dei genitori, verranno fin d'ora sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Le spese per ricariche cellulari dei figli e per l'abbonamento alla piattaforma Spotify, restano a carico esclusivo del padre.
L'Assegno Unico Universale corrisposto da INPS verrà percepito integralmente dalla IG.ra Pt_2
4 n.6) delle condizioni congiunte di separazione, il sig. ha Parte_1
effettuato il pagamento della somma di euro 37.500,00 alla sig.ra
[...]
con n.3 distinti bonifici: Parte_2
- Euro 15.000,00 con bonifico del 10/04/2025
- Euro 15.000,00 con bonifico del 11/04/2025
- Euro 7.500,00 con bonifico del 14/04/2025.
Per un totale complessivo di euro 37.500,00.
Con il ricevimento della somma di euro 37.500,00= di cui al precedente punto
6), e con l'esatto adempimento delle condizioni di separazione consensuale indicate nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni rapporto in relazione alla fase della loro separazione personale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione e/o titolo, in relazione ad essa.
I coniugi concordano che le condizioni qui definite abbiano decorrenza dalla data di deposito dell'atto introduttivo.
I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento per l'espatrio, anche per i figli minori”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 2, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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