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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5585 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
D' nata a [...] il [...], e residente Parte_1
ivi alla via Palmentello, n. 4 Sc. 26, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso dall' avv. Aniello Cerrato,
e dall'Avv. Lucia Lamberti , elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale
Cerrato in Nocera Superiore (SA), Corso G. Matteotti, n. 9, pec::
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in alla via Nizza CP_1
n.146 C.F. e P.IVA rapp.to e difeso in virtù di procura generale P.IVA_1
alle liti per atto Notaio Rep. N. 27360, Raccolta n. 4281 Persona_1
dell'1.06.2023, dall'avv.to Guido Verderosa, con il quale elettivamente domicilia in , alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa CP_1
“Funzione Affari Legali”, PEC: Email_3
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento indennità di coordinamento infermieristico “parte variabile” – Art. 10, commi 6 e 8, del CCNL del Personale Comparto Sanità del 20.09.2001 – Possibilità e non obbligo – Aspettativa e non diritto soggettivo
– Non inerenza dell'azione risarcitoria da perdita di chances.
&&&
Instauratosi il contraddittorio, tentata la conciliazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta.
Nel caso di specie con deliberazione (nota prot. N. 391 del 23.01.2016) n. 1523 del 27.12.2005 (doc. 3 della produzione attorea) avente ad oggetto:
“conferimento incarico di coordinamento Infermieristico” l (già Pt_2
conferiva alla ricorrente l'incarico annuale, rinnovabile, a seguito di valutazione positiva, di “coordinamento infermieristico” presso la U.O. Blocco Operatorio del Plesso ospedaliero M. Scarlato di Scafati. La ricorrente continua tutt'oggi a svolgere mansioni e compiti di caposala deputata al coordinamento e alla gestione del personale infermieristico e ausiliario presso la U.O. C. Cardiologia
Invasiva del Plesso ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, senza tuttavia percepire la “parte variabile” dell'indennità di coordinamento (v. doc. 7 – 8 - 9 -
10 - buste paga anni 2019 – 20 – 21 - 22), percependo di essa, solo la parte fissa.
L'oggetto della pretesa attorea riguarda quindi la sola “parte variabile” della suddetta indennità di coordinamento.
Si ricorderà che l'art. 10 (Coordinamento) del CCNL del Personale del
Comparto Sanità del 20 settembre 2001 al comma 1 statuisce che “…è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria
D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria
D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999. 5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche
a seguito di valutazione negativa”.
Il successivo ottavo comma statuisce “L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.”
Proprio con riferimento al personale sanitario, si è espressa la Corte regolatrice con sentenza n. 18679 del 22/09/2015 (ex plurimis) per la “parte fissa”, chiarendo che “l'art. 10, comma 3, del Ccnl comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in senso conforme v. Cass.
10009/2010). Pertanto, la predetta indennità “parte fissa” (di cui al richiamato comma 3) è dovuta in ogni caso a tutto il personale sanitario collaboratore che abbia effettive funzioni di coordinamento degli altri dipendenti e che di tale affidamento si abbia traccia formale e prova sostanziale di effettivo espletamento.
Diversa è la questione concernente la “parte variabile” che, come evincibile dalla norma contrattuale citata, è assoggettata alla scelta discrezionale del datore di lavoro il quale “può prevedere”, “in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile”, “in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento”.
Tale valutazione discrezionale non può essere surrogata da questa giurisdizione in quanto prevede giocoforza una preventiva valutazione dell' nel fissare in astratto i necessari criteri di applicazione (graduazione, complessità, numero dei beneficiari, tipologia, ecc.) previa la necessaria verifica della fonte di finanziamento e capienza di cui all'art. 39 del CCNL, e fermo l'obbligo aziendale di procedere ad una concertazione sindacale su tali scelte discrezionali. Una tale determinazione di macro organizzazione involge tutto il personale aziendale e comporta valutazioni sulla capacità di spesa.
A fronte di tale disposizione contrattuale ed in mancanza di determinazioni datoriali sul punto, concertate peraltro con i sindacati, non può riconoscersi sussistente, in capo alla ricorrente, un diritto soggettivo alla retribuzione variabile.
Né pare logico fondare la domanda azionata sotto forma risarcitoria per il danno subito da perdita di chances, in quanto una tale azione costituisce species del più ampio genus della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la quale è pur sempre fondata sulla causazione di una “fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto”. Diversamente nella specie si versa in ambito contrattuale, intendendosi far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nel non aver dato concreta attuazione all'art. 10, commi 6 e 8,
CCNL; ma, come osservato, nella contrattazione collettiva è statuita una mera “possibilità” di previsione concertata della parte variabile dell'indennità di coordinamento. Tale previsione -solo possibile ed assoggettata a scelte discrezionali della parte datoriale- fa sorgere una mera posizione di aspettativa di fatto nel dipendente pubblico e non un diritto soggettivo. In tal senso appare, però, consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione nell'affermare che
“il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass., sez. lavoro, sentenza 10.01.2007
n° 238).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese sono compensate in considerazione della controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, lì 4.4.2025
IL GIUDICE d.L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
D' nata a [...] il [...], e residente Parte_1
ivi alla via Palmentello, n. 4 Sc. 26, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso dall' avv. Aniello Cerrato,
e dall'Avv. Lucia Lamberti , elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale
Cerrato in Nocera Superiore (SA), Corso G. Matteotti, n. 9, pec::
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in alla via Nizza CP_1
n.146 C.F. e P.IVA rapp.to e difeso in virtù di procura generale P.IVA_1
alle liti per atto Notaio Rep. N. 27360, Raccolta n. 4281 Persona_1
dell'1.06.2023, dall'avv.to Guido Verderosa, con il quale elettivamente domicilia in , alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa CP_1
“Funzione Affari Legali”, PEC: Email_3
RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento indennità di coordinamento infermieristico “parte variabile” – Art. 10, commi 6 e 8, del CCNL del Personale Comparto Sanità del 20.09.2001 – Possibilità e non obbligo – Aspettativa e non diritto soggettivo
– Non inerenza dell'azione risarcitoria da perdita di chances.
&&&
Instauratosi il contraddittorio, tentata la conciliazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta.
Nel caso di specie con deliberazione (nota prot. N. 391 del 23.01.2016) n. 1523 del 27.12.2005 (doc. 3 della produzione attorea) avente ad oggetto:
“conferimento incarico di coordinamento Infermieristico” l (già Pt_2
conferiva alla ricorrente l'incarico annuale, rinnovabile, a seguito di valutazione positiva, di “coordinamento infermieristico” presso la U.O. Blocco Operatorio del Plesso ospedaliero M. Scarlato di Scafati. La ricorrente continua tutt'oggi a svolgere mansioni e compiti di caposala deputata al coordinamento e alla gestione del personale infermieristico e ausiliario presso la U.O. C. Cardiologia
Invasiva del Plesso ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, senza tuttavia percepire la “parte variabile” dell'indennità di coordinamento (v. doc. 7 – 8 - 9 -
10 - buste paga anni 2019 – 20 – 21 - 22), percependo di essa, solo la parte fissa.
L'oggetto della pretesa attorea riguarda quindi la sola “parte variabile” della suddetta indennità di coordinamento.
Si ricorderà che l'art. 10 (Coordinamento) del CCNL del Personale del
Comparto Sanità del 20 settembre 2001 al comma 1 statuisce che “…è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria
D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria
D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999. 5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche
a seguito di valutazione negativa”.
Il successivo ottavo comma statuisce “L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.”
Proprio con riferimento al personale sanitario, si è espressa la Corte regolatrice con sentenza n. 18679 del 22/09/2015 (ex plurimis) per la “parte fissa”, chiarendo che “l'art. 10, comma 3, del Ccnl comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in senso conforme v. Cass.
10009/2010). Pertanto, la predetta indennità “parte fissa” (di cui al richiamato comma 3) è dovuta in ogni caso a tutto il personale sanitario collaboratore che abbia effettive funzioni di coordinamento degli altri dipendenti e che di tale affidamento si abbia traccia formale e prova sostanziale di effettivo espletamento.
Diversa è la questione concernente la “parte variabile” che, come evincibile dalla norma contrattuale citata, è assoggettata alla scelta discrezionale del datore di lavoro il quale “può prevedere”, “in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile”, “in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento”.
Tale valutazione discrezionale non può essere surrogata da questa giurisdizione in quanto prevede giocoforza una preventiva valutazione dell' nel fissare in astratto i necessari criteri di applicazione (graduazione, complessità, numero dei beneficiari, tipologia, ecc.) previa la necessaria verifica della fonte di finanziamento e capienza di cui all'art. 39 del CCNL, e fermo l'obbligo aziendale di procedere ad una concertazione sindacale su tali scelte discrezionali. Una tale determinazione di macro organizzazione involge tutto il personale aziendale e comporta valutazioni sulla capacità di spesa.
A fronte di tale disposizione contrattuale ed in mancanza di determinazioni datoriali sul punto, concertate peraltro con i sindacati, non può riconoscersi sussistente, in capo alla ricorrente, un diritto soggettivo alla retribuzione variabile.
Né pare logico fondare la domanda azionata sotto forma risarcitoria per il danno subito da perdita di chances, in quanto una tale azione costituisce species del più ampio genus della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la quale è pur sempre fondata sulla causazione di una “fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto”. Diversamente nella specie si versa in ambito contrattuale, intendendosi far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nel non aver dato concreta attuazione all'art. 10, commi 6 e 8,
CCNL; ma, come osservato, nella contrattazione collettiva è statuita una mera “possibilità” di previsione concertata della parte variabile dell'indennità di coordinamento. Tale previsione -solo possibile ed assoggettata a scelte discrezionali della parte datoriale- fa sorgere una mera posizione di aspettativa di fatto nel dipendente pubblico e non un diritto soggettivo. In tal senso appare, però, consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione nell'affermare che
“il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass., sez. lavoro, sentenza 10.01.2007
n° 238).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese sono compensate in considerazione della controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, lì 4.4.2025
IL GIUDICE d.L.
(Dott. Carlo Mancuso)