Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 449
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Sentenza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro Carlo Mancuso del Tribunale di Nocera Inferiore, riguarda la richiesta di riconoscimento della "parte variabile" dell'indennità di coordinamento infermieristico da parte di una lavoratrice. La ricorrente sosteneva di avere diritto a tale indennità, in quanto svolgeva mansioni di coordinamento, ma percepiva solo la parte fissa. La questione centrale era se l'indennità variabile fosse un diritto soggettivo o una mera aspettativa, dato che il CCNL prevedeva la possibilità, ma non l'obbligo, di attribuirla.

Il Giudice ha rigettato la domanda, argomentando che la parte variabile dell'indennità è soggetta a discrezionalità del datore di lavoro e richiede concertazione sindacale. Ha sottolineato che, in assenza di atti formali che attestino il conferimento dell'incarico e la valutazione delle condizioni economiche, non può essere riconosciuto un diritto soggettivo alla retribuzione variabile. Inoltre, ha escluso la possibilità di un'azione risarcitoria per perdita di chances, poiché la questione rientra nell'ambito contrattuale e non in quello della responsabilità extracontrattuale. Le spese sono state compensate, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 449
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 449
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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