CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 229/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 31/10/2024 e promossa in questo grado
Da in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in Caltanissetta (P.I. ; nato a P.IVA_1 Parte_2
Caltanissetta il 26.07.1953 ed ivi residente (c.f. ); C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. );
[...] C.F._2
nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Parte_4
; nata a [...] C.F._3 Parte_5
il 14.11.1965 ed ivi residente (c.f. , rappresentati e difesi, sia C.F._4
unitamente che disgiuntamente, dagli Avv. Marco Favarò e Giovanni Lo Bue del Foro di
Palermo, ed elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTI
Contro
con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge Controparte_1
130/99, con sede in Conegliano (TV) (c.d. n° ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, e per essa la mandataria società di diritto CP_2
italiano con sede legale in Verona (p.i. n° ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Tavarelli del Foro di Milano in forza di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avv. D.
Marino con studio Caltanissetta;
APPELLATA
E
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Caltanissetta;
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 31.10.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso ( ed altri): “gli appellanti, Parte_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte in comparsa di costituzione e risposta, concludono come in atto di appello, reiterando tutte le loro domande, ivi comprese quelle istruttorie, nelle quali insistono, ed in particolare insistono nell'ammissione della consulenza tecnico-contabile per i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo al contempo l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
) “l'Avvocato Fabio Tavarelli, per la Controparte_4 Controparte_4
opponendosi alle deduzioni avversarie, si riporta integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, ai documenti ivi allegati e insiste sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'atto di appello proposto in quanto le ragioni in esso esposte appaiono palesemente infondate e non meritevoli di accoglimento insiste altresì sul rigetto della richiesta di ctu e sull'accoglimento delle rassegnate conclusioni che si intendono integralmente trascritte chiedendo termini per la redazione di comparsa conclusionale e repliche”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 02.05.2019, la debitrice principale, Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
fideiussori, oppugnavano il decreto ingiuntivo n° 120/2019 con il quale il
[...]
Tribunale di Caltanissetta aveva loro ingiunto di pagare (in solido fino alla concorrenza di
€ 30.000,00 per i fideiussori) la somma di € 47.741,93 alla
[...]
, importo che costituiva il saldo finale debitore Controparte_3
del rapporto di c/c con apertura di credito contrassegnato dal n. 11455/02.
Gli opponenti gradualmente eccepivano: 1) l'illegittima determinazione del TEG e l'applicazione di tassi usurari al rapporto in contestazione;
2) l'illegittimità ed unilateralità della variazione dei tassi di interessi;
3) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto;
4) l'eccezione di nullità
(sollevata in comparsa conclusionale) delle pattuizioni fideiussorie per conformità al mod.
ABI; etc.
Chiedevano, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Accettava il contraddittorio la Controparte_3
, la quale contestava “funditus” tutte le argomentazioni avversarie
[...] sostenendo la legittimità dell'azione proposta in danno di tutti i convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente;
frattanto, nelle more del procedimento, a mezzo della mandataria CP_2
interveniva in giudizio la quale cessionaria del credito in Controparte_1
contestazione.
In esito della fase istruttoria, la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 332/2021 con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali in favore dell'altra parte, che liquidava in € 4.352,40 oltre accessori di legge.
Avverso il succitato provvedimento hanno interposto appello la società Parte_1
nonché , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
con atto di citazione notificato il 12.09.2021, a mezzo del quale ne Parte_5
hanno chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la quale mandataria della cessionaria CP_2 Controparte_1
contestando le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 16.03.2022 la Corte ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante (nella specie c.t.u.) e quella di inammissibilità dell'appello sollevata dall'istituto bancario;
ha quindi rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 31.10.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per non avere dichiarato nulla – anche parzialmente - la fideiussione prestata da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e “perché palesemente contraria alla
[...] Parte_5 normativa antitrust come provato dagli atti di causa” e, conseguentemente, “a non revocare il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori per l'intervenuta estinzione della stessa fideiussione”.
A loro dire “l'unico motivo addotto dal Giudice di prime cure per il rigetto di tale eccezione di nullità è l'aver – erroneamente - ritenuto non estendibile alle fideiussioni specifiche la disciplina della nullità delle fideiussioni omnibus tracciata dall'Autorità
Garante e sancita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione”.
Richiamando in argomento la sentenza della Suprema Corte n° 27243 del 21 ottobre 2024,
“che ha fugato ogni dubbio sulla possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, stipulati a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale”, i predetti insistono nella richiesta di declaratoria di nullità delle garanzie prestate.
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Premesso che nel caso di specie si è in presenza di fideiussione specifica (gli impugnanti hanno garantito non il pagamento di tutti i debiti assunti dalla Parte_1
nei confronti della banca, ma solo quelli nascenti dallo specifico rapporto di c/c
[...]
intercorrente con la società edilizia), si osserva che, inizialmente, la giurisprudenza aveva negato la possibilità di addivenire ad una declaratoria di nullità delle fideiussioni specifiche rilevando come il provvedimento della NC d'IT (n. 55/2205) - che aveva accertato l'esistenza di una intesa tra le banche in ordine alla adozione di un modello standard di fideiussione e di una uniforme applicazione di tali modelli – aveva avuto specifico riguardo alle fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche (in tal senso da ultimo si veda: Cassazione civile, sez. I 02/08/2024 n. 21841).
E tuttavia, in tempi più recenti, una parte della giurisprudenza ha rivisto la propria posizione ed ha ritenuto che, pur essendo vero che l'accertamento della NC d'IT del
2005 riguardava unicamente le fideiussioni omnibus, nulla impediva, alla parte che ne avesse interesse, di dimostrare che anche per le fideiussioni specifiche vi era stata analoga applicazione uniforme in conseguenza di una intesa a monte e che quindi vi era stata una violazione della normativa antitrust.
Sennonché, nel caso della fideiussione specifica, non ci si potrà avvalere della prova privilegiata fornita dal provvedimento della NC d'IT e dell'inversione della prova che essa comporta per le fideiussioni omnibus, essendo necessario fornire in giudizio la prova che vi sia una uniforme applicazione dei modelli contrattuali utilizzati per le fideiussioni specifiche e che questa uniforme applicazione sia il frutto di una intesa a monte.
Se così è, il solo fatto che tra le clausole del contratto di fideiussione figurino pattuizioni sovrapponibili a quelle sanzionate dalla banca d'IT perché riproduttive di intese vietate, non dimostra di per sé che le condizioni contrattuali praticate siano state frutto di intese illecite;
infatti, per costante giurisprudenza, anche laddove la banca adotti abitualmente nei propri contratti di fideiussione, la deroga agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò non prova la predetta adesione, posto che è sempre necessario dimostrare che, per effetto di tale adesione, il consumatore sia stato privato di una facoltà di scelta tra prodotti e costretto a sottostare a contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito (si veda in tal senso:
Tribunale Bologna sez. III, n. 1986/2024).
La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è dunque sufficiente a far ritenere che le clausole di questa fideiussione siano nulle poiché non vige
-come si è detto- la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, sicché, diversamente da ciò che accade per le fideiussioni omnibus, oltre alla produzione dello schema ABI che evidenzia la nullità delle singole clausole del contratto,
è onere dei garanti dimostrare che vi è stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si è riflessa anche sulla validità della fideiussione rilasciata.
Ebbene, applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, si osserva come gli odierni appellanti non abbiano qui fornito la tempestiva prova del fatto che le fideiussioni sottoscritte costituivano un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza sicché, nella specie, non ricorrono i presupposti per pronunciare la dedotta nullità.
Del pari infondati sono poi gli ulteriori motivi di impugnazione afferenti alla dedotta illegittimità dello jus variandi, della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo.
Va preliminarmente ricordato al riguardo che, nel contenzioso bancario, l'onere di allegazione e di prova soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c., talché nella ipotesi in cui entrambe le parti hanno contrapposte posizioni (da un lato la domanda di accertamento del saldo del correntista contrapposto a quello indicato dall'istituto di credito diretto al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, originariamente azionato in via monitoria), esse - in ossequio al principio generale - sono onerate dell'allegazione e della prova delle contrapposte pretese, che si traduce nella necessità che ciascuno dei due contendenti indichi dettagliatamente e fornisca prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Più precisamente, ove la banca -come in questo caso- provi il proprio credito attraverso la produzione degli estratti conto da cui poter dedurre l'effettiva consistenza del debito, il correntista deve procedere ad una specifica contestazione delle poste che sono ritenute illegittimamente addebitate, essendo tenuto altresì a precisare le operazioni, le clausole contrattuali e gli addebiti che ritiene illegittimi, il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri per la sua determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del tasso soglia.
Nella fattispecie gli appellanti si sono sottratti all'onere della prova che su di loro incombeva, essendosi limitati ad ipotizzare irregolarità nello svolgimento del rapporto senza specificare ed integrare la propria domanda, e ciò a malgrado della copiosa produzione documentale da parte della banca sin dalla sua costituzione in giudizio.
In particolare, con riferimento allo jus variandi (peraltro legittimamente pattuito dalle parti in contratto) non sono state specificamente indicate dagli impugnanti le “variazioni peggiorative”, mentre in relazione alle “commissioni di massimo scoperto” ed alla dedotta applicazione di tassi passivi superiori ai limiti stabiliti dalla legge n.108/1996, l'asserto è stato sostenuto solo labialmente, senza che sia mai stato fornito alcun elemento concreto a conferma, neppure a mezzo di una consulenza tecnica di parte.
Gli appellanti, in buona sostanza, si sono ancora una volta sottratti al rigoroso onere probatorio che su di loro gravava ed hanno ritenuto di assolverlo mediante congetture ricavate da elementi non significativi e del tutto ininfluenti ai fini che essi pretendono di trarne.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 332/2021 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata dalla , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Condanna i predetti a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che, in ragione della semplicità delle questioni trattate, liquida in € 5.000,00 (di cui €
1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.500,00 per quella decisionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice