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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1649 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1649/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto 1 tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa la parte ricorrente, per il tramite del proprio procuratore (v. ampiezza dei poteri conferiti con mandato al difensore con riferimento, tra gli altri, anche alla rinuncia agli atti e all'azione), ha depositato atto con il quale ha rappresentato “che la controversa è stata definita bonariamente in sede extragiudiziale, per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere”, essendo così senz'altro venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Quanto alla rinuncia all'azione, va ricordato come essa debba essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, trattandosi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte e determinante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'operatività della rinuncia all'azione non è richiesta l'accettazione del convenuto il quale mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, ovverosia di una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Così nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art. 263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. n. 2268/99).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se ne deve disporre l'integrale compensazione, avuto riguardo al tenore della pronuncia.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 03.02.2025 da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 così provvede:
2 Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
AU AR
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1649/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto 1 tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa la parte ricorrente, per il tramite del proprio procuratore (v. ampiezza dei poteri conferiti con mandato al difensore con riferimento, tra gli altri, anche alla rinuncia agli atti e all'azione), ha depositato atto con il quale ha rappresentato “che la controversa è stata definita bonariamente in sede extragiudiziale, per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere”, essendo così senz'altro venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Quanto alla rinuncia all'azione, va ricordato come essa debba essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, trattandosi di rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte e determinante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'operatività della rinuncia all'azione non è richiesta l'accettazione del convenuto il quale mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, ovverosia di una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Così nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che “la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art. 263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio” (cfr. Cass. n. 2268/99).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se ne deve disporre l'integrale compensazione, avuto riguardo al tenore della pronuncia.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 03.02.2025 da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 così provvede:
2 Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
AU AR
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