TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21578/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata dall'avv. CAVALLO MANUEL, in forza di procura Parte_1 P.IVA_1
allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato dall'avv. COMPARETTO PIETRO, in forza di procura
[...] P.IVA_2
allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di documenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore di ha concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• in via preliminare, con richiesta di istanza sospensiva, revocare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione allo stesso è basata su pagina 1 di 8 prove scritte e ragionevolmente fondate, e vi sarebbe un grave danno, anche economico, in capo ad una piccola società;
• in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, dichiarare l'assenza di legittimazione passiva in capo alla (C.F. – P.IVA Parte_1
, in quanto non più amministratrice dello stabile dal 31.01.2024 e, pertanto, P.IVA_1
revocare il decreto ingiuntivo;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, concedere i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, come per Legge previsto in materia condominiale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Il Procuratore di Controparte_1
ha concluso:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
In via pregiudiziale: - dichiarare la propria competenza per territorio in ordine all'emissione del
Decreto Ingiuntivo n.5536 del 116/10/24 reso nella procedura monitoria RG 16964/24 ed a conoscere e decidere la presente causa.
Preliminarmente: - non ricorrendo gravi motivi ex art.649 c.p.c., confermare la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.5536/2024.
Nel merito, in via principale: - respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.5536/2024 e mandando assolto il di e di EN RE le da ogni avversaria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
pretesa; - col favore delle spese di giudizio (fase monitoria, fase di cognizione e procedura di mediazione), oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
In via subordinata: - dichiarare tenuta e condannare la [Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
corr.te in , Via Guidobono 17, in persona del suo amministratore pro-tempore], all'immediata CP_1
Co consegna, in favore del e di Controparte_1 Controparte_1 CP_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, dei seguenti beni afferenti lo stesso
[...]
pagina 2 di 8 Co
e di , o di quelli diversa Controparte_1 Controparte_1 CP_1
accertandi e statuendi in corso di causa alla stregua degli esperiti mezzi istruttori: … respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolto il di e di da ogni avversaria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
pretesa;
- col favore delle spese di giudizio (fase monitoria, fase di cognizione e procedura di mediazione), oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso il decreto n. 2236/24, notificato il 16.10.2024, Parte_1
con cui le è stato ingiunto di consegnare, senza dilazione, al
[...]
i documenti analiticamente specificati Controparte_1
nel ricorso, afferenti all'amministrazione e gestione del Condominio. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
a) incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di
Ivrea, quale giudice del luogo di residenza o domicilio del creditore;
b) invalidità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio, perché non indica i dati anagrafici di chi l'ha sottoscritta;
c) mancata indicazione dei motivi posti a fondamento della concessione di provvisoria esecutività del decreto.
Conclude per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Il VENARIA REALE: Controparte_1
• deduce che la competenza del Tribunale di Torino si radica in forza degli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 2° c.c., trattandosi di obbligazione di consegna di cose mobili determinate;
• evidenzia che il documento a margine del quale è apposta la procura indica il nome della persona fisica conferente ( , amministratore pro-tempore della società Persona_1
INCONDOMINIO s.n.c., attuale amministratore del ); Controparte_1
pagina 3 di 8 • contesta l'opposizione, sottolineando che la società opponente non ha mai contestato il proprio obbligo di consegna, ma, ciononostante, si è astenuta, anche in sede di esecuzione del decreto, dall'ottemperarvi.
Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione.
*
Con ordinanza 20.3.25 è stata disposta la trattazione della causa nelle forme del rito semplificato.
Con memoria del 10.5.25 l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di consegna dei documenti, perché il Condominio, nell'assemblea del
31.1.2024, ha nominato amministratore la avente sede legale in ROMA alla Via Enea Parte_1
n. 57 e C.F. e avente P.IVA (iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero REA P.IVA_3
1721739), soggetto diverso dalla società opponente.
Il ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione, deducendo che – Controparte_1
come risulta dal verbale manoscritto dell'assemblea del 31.1.2024, l'incarico di amministratore non è stato dato alla con sede in Roma, costituita solo il giorno prima dell'assemblea condominiale Pt_1
e non ancora iscritta alla CCIAA, ma alla società odierna opponente.
*
1. L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile perché non è stata formulata con riferimento a tutti i fori astrattamente suscettibili di radicare la competenza del tribunale adito. Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando l'eccezione sia formulata soltanto con riferimento ad alcuni dei fori indicati come competenti, la competenza del giudice adito resta ferma sulla base del foro (o dei fori) che non sono stati attinti dall'eccezione. Nel caso di specie, ha Pt_1
dedotto l'eccezione unicamente con riferimento al foro del creditore di obbligazioni liquide ed esigibili
(quindi, obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Non è stata contestata la competenza del Tribunale di Torino con riferimento al foro generale delle persone giuridiche, né con riferimento al foro per le cause relative a obbligazioni di consegna. Ed invero la competenza del tribunale adito si radica proprio con riferimento al criterio di cui agli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 2 c.c.
Infatti, l'obbligazione dedotta in causa dal ha ad oggetto la consegna di cose mobili Controparte_1
certe e determinate (la documentazione condominiale) che, nel momento in cui l'obbligazione è sorta,
pagina 4 di 8 si trovavano presso la sede della società amministratrice ( con sede in , via Parte_1 CP_1
Guidobono 17). La circostanza – evidenziata dall'opponente nella memoria del 10.5.25 – che alcuni documenti potessero trovarsi altrove (p.es. il libretto della centrale termica), oltre a non essere provata è irrilevante a fronte del fatto che la maggior parte dei documenti oggetto del ricorso monitorio (registri, rendiconti, contratti, …) si trovava, incontestatamente, presso l'amministratore.
2. L'eccezione di difetto di procura è manifestamente infondata. La procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è stata rilasciata dal “legale rappresentante della InCondominio s.n.c., amministratrice pro-tempore del Supercondominio e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
”. Il documento a margine del quale è vergata la procura reca l'indicazione delle parti del
[...]
presente giudizio e individua chiaramente nel sig. la persona fisica che ha sottoscritto Persona_1
la procura (“ (C.F. Controparte_1
, in persona della sua amministratrice pro-tempore P.IVA_2 Parte_2
(Partita IVA ), corr.te in EN REle (TO), Via Verga 6, in persona del suo
[...] P.IVA_4
amministratore pro-tempore Sig. ”). Persona_1
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da nella memoria del Pt_1
10.5.2025 si connota per essere stata sollevata con evidente mala fede processuale ed è, anch'essa, infondata. Si consideri infatti quanto segue.
a) La società opponente (P.IVA , corrente in Torino (TO), Via Parte_1 P.IVA_1
Guidobono n. 17) soltanto in corso di causa ha dedotto di non essere l'amministratore del
Supercondominio ricorrente, sulla base del verbale di nomina del 31.1.24 con cui sarebbe stata nominata amministratore un'altra società, anch'essa denominata ma avente Parte_1
sede in Roma e avente diversa partita IVA. Non è evidentemente credibile che la società attrice abbia ricevuto il decreto ingiuntivo e proposto opposizione senza allegare tempestivamente questa circostanza che avrebbe dovuto esserle ben nota.
b) L'affermazione secondo cui l'ultimo amministratore del Supercondominio sarebbe la Pt_1
con sede in Roma è supportata dalla copia dattiloscritta del verbale di assemblea del 31.1.2024
(doc. 2 opponente) nel quale, al punto 4, si dà conto della nomina ad amministratore della
[...]
(C.F. e P.IVA ), senza peraltro indicazione della sede legale e senza Parte_1 P.IVA_3
alcuna precisazione che consenta di cogliere la diversità fra tale (asseritamente nuovo)
pagina 5 di 8 amministratore e la società ( con sede in e P.IVA ) che dal Parte_1 CP_1 P.IVA_1
7.10.2022 e fino a quel momento aveva amministrato il Supercondominio. Va sottolineato che l'unico elemento da cui evincere la diversità dei soggetti è il numero di partita IVA;
tuttavia, questo numero, presente nella copia dattiloscritta del verbale assembleare, non è presente nel verbale manoscritto redatto nel corso dell'assemblea (doc. 18 ), sottoscritto Controparte_1
dal presidente e dal segretario. Va ulteriormente evidenziato che il verbale assembleare (sia nella copia dattiloscritta che in quella manoscritta) fa riferimento a una proposta di contratto che sarebbe stata presentata in assemblea dall'amministratore; questa proposta, che sarebbe stata un elemento utile a individuare il soggetto che veniva nominato, non è stata tuttavia prodotta in giudizio da . Pt_1
c) Appare estremamente improbabile che il Condominio abbia inteso nominare amministratore la con sede a Roma (P.IVA ): sia per ragioni logistiche (il Pt_1 P.IVA_3 Controparte_1
è ubicato a ), sia perché la è stata costituita con atto del CP_1 CP_2
30.1.2024, il giorno precedente l'assemblea del 31.1.24, sia perché la costituzione della nuova società è stata trascritta nel registro delle imprese soltanto il 9.2.2024, addirittura dopo l'assemblea del condominio.
d) In ogni caso, non c'è alcuna prova di un passaggio di consegne (e meno ancora della consegna della documentazione amministrativa, contabile e gestionale del di Controparte_1 [...]
) fra la con sede a e la con sede a Roma. E la società CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1
opponente, pur sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva, non ha mai neppure affermato di aver consegnato i documenti alla nuova società.
e) Da ultimo, vanno richiamati i verbali di esecuzione per consegna (doc. 10 convenuto) nei quali il soggetto esecutato (la di ) non ha mai contestato di essere il destinatario Pt_1 CP_1
dell'obbligo di consegna e non ha mai fatto riferimento all'esistenza di altro amministratore. In particolare, nel verbale del 20.12.24 il sig. , intervenuto quale legale Testimone_1
rappresentante della con sede in , ha dichiarato di voler volontariamente Pt_1 CP_1
consegnare i documenti oggetto di esecuzione.
Sulla scorta di questi rilievi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va disattesa.
4. Nel merito, l'opposizione è del tutto infondata. si è limitata a sollevare eccezioni Pt_1
pregiudiziali di rito senza contestare né l'esistenza dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo, né di pagina 6 di 8 esserne concretamente in possesso, né il proprio obbligo di riconsegna. Anzi, come già ricordato,
l'amministratore di , , nel verbale UNEP del 20.12.2024 ha dichiarato: “voglio Pt_1 Testimone_1
volontariamente consegnare i documenti di cui al provvedimento in premessa, non in mio possesso al momento in quanto appuntamento non annunciato”; così esplicitamente riconoscendo il proprio obbligo. Obbligo, comunque, espressamente sancito dagli art. 1129 comma 8 e 1130 n. 8 c.c.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e va confermato il decreto ingiuntivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase decisoria € 2.905
E dunque in totale € 5.810; oltre € 536 per la fase di attivazione del procedimento di mediazione e €
165,92 per spese vive di mediazione;
per un totale di € 6.511,92; spese generali, IVA e CPA come per legge.
6. Si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore opponente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., considerati:
• la condotta processuale di , che ha radicato un'opposizione manifestamente Pt_1
infondata, esclusivamente basata su eccezioni preliminari destituite di ogni fondatezza (e finanche, con riferimento a quella di incompetenza, inammissibili);
• ancora, la condotta processuale di nella parte in cui – pur dovendo essere a Pt_1
conoscenza delle circostanze poste a fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva – ha formulato questa eccezione solo nella memoria integrativa, fondandola su elementi documentali equivoci, espressione di scarsa trasparenza se non di scorrettezza nella gestione del rapporto col condominio amministrato;
• la condotta pre-processuale di e del suo amministratore che, a fronte Pt_1 Testimone_1
di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, pur riconoscendo la sussistenza del pagina 7 di 8 proprio obbligo di riconsegna, si è volontariamente sottratta all'obbligo di consegna, rendendo estremamente difficoltosa la realizzazione del diritto del supercondominio.
Tenuto conto, per un verso, della chiara pretestuosità dell'opposizione e, per altro verso, della gravità della condotta processuale e pre-processuale del debitore, si ritiene congruo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in € 10.000, pari a poco meno del doppio delle spese processuali sopra liquidate.
Ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c., l'opponente va altresì condannato al pagamento di una somma in favore della delle ammende, somma che si determina qui in € 3.500. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5536/2024, così provvede:
[...]
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Parte_1
Controparte_1
liquidandole in € 5.810; oltre € 536 per la fase di attivazione del procedimento di mediazione e €
165,92 per spese vive di mediazione;
per un totale di € 6.511,92; spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, comma 3 c.p.c., Pa condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
di € 10.000; Controparte_1
visto l'art. 96, comma 4 c.p.c., condanna al pagamento in favore della delle ammende di € 3.500. Parte_1 CP_3
Torino, 10 novembre 2025
Il Giudice
Marco AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21578/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata dall'avv. CAVALLO MANUEL, in forza di procura Parte_1 P.IVA_1
allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato dall'avv. COMPARETTO PIETRO, in forza di procura
[...] P.IVA_2
allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di documenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore di ha concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• in via preliminare, con richiesta di istanza sospensiva, revocare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione allo stesso è basata su pagina 1 di 8 prove scritte e ragionevolmente fondate, e vi sarebbe un grave danno, anche economico, in capo ad una piccola società;
• in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, dichiarare l'assenza di legittimazione passiva in capo alla (C.F. – P.IVA Parte_1
, in quanto non più amministratrice dello stabile dal 31.01.2024 e, pertanto, P.IVA_1
revocare il decreto ingiuntivo;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, concedere i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, come per Legge previsto in materia condominiale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Il Procuratore di Controparte_1
ha concluso:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
In via pregiudiziale: - dichiarare la propria competenza per territorio in ordine all'emissione del
Decreto Ingiuntivo n.5536 del 116/10/24 reso nella procedura monitoria RG 16964/24 ed a conoscere e decidere la presente causa.
Preliminarmente: - non ricorrendo gravi motivi ex art.649 c.p.c., confermare la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.5536/2024.
Nel merito, in via principale: - respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.5536/2024 e mandando assolto il di e di EN RE le da ogni avversaria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
pretesa; - col favore delle spese di giudizio (fase monitoria, fase di cognizione e procedura di mediazione), oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
In via subordinata: - dichiarare tenuta e condannare la [Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
corr.te in , Via Guidobono 17, in persona del suo amministratore pro-tempore], all'immediata CP_1
Co consegna, in favore del e di Controparte_1 Controparte_1 CP_1
, in persona del suo amministratore pro tempore, dei seguenti beni afferenti lo stesso
[...]
pagina 2 di 8 Co
e di , o di quelli diversa Controparte_1 Controparte_1 CP_1
accertandi e statuendi in corso di causa alla stregua degli esperiti mezzi istruttori: … respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolto il di e di da ogni avversaria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
pretesa;
- col favore delle spese di giudizio (fase monitoria, fase di cognizione e procedura di mediazione), oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso il decreto n. 2236/24, notificato il 16.10.2024, Parte_1
con cui le è stato ingiunto di consegnare, senza dilazione, al
[...]
i documenti analiticamente specificati Controparte_1
nel ricorso, afferenti all'amministrazione e gestione del Condominio. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
a) incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di
Ivrea, quale giudice del luogo di residenza o domicilio del creditore;
b) invalidità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio, perché non indica i dati anagrafici di chi l'ha sottoscritta;
c) mancata indicazione dei motivi posti a fondamento della concessione di provvisoria esecutività del decreto.
Conclude per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Il VENARIA REALE: Controparte_1
• deduce che la competenza del Tribunale di Torino si radica in forza degli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 2° c.c., trattandosi di obbligazione di consegna di cose mobili determinate;
• evidenzia che il documento a margine del quale è apposta la procura indica il nome della persona fisica conferente ( , amministratore pro-tempore della società Persona_1
INCONDOMINIO s.n.c., attuale amministratore del ); Controparte_1
pagina 3 di 8 • contesta l'opposizione, sottolineando che la società opponente non ha mai contestato il proprio obbligo di consegna, ma, ciononostante, si è astenuta, anche in sede di esecuzione del decreto, dall'ottemperarvi.
Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione.
*
Con ordinanza 20.3.25 è stata disposta la trattazione della causa nelle forme del rito semplificato.
Con memoria del 10.5.25 l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di consegna dei documenti, perché il Condominio, nell'assemblea del
31.1.2024, ha nominato amministratore la avente sede legale in ROMA alla Via Enea Parte_1
n. 57 e C.F. e avente P.IVA (iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero REA P.IVA_3
1721739), soggetto diverso dalla società opponente.
Il ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione, deducendo che – Controparte_1
come risulta dal verbale manoscritto dell'assemblea del 31.1.2024, l'incarico di amministratore non è stato dato alla con sede in Roma, costituita solo il giorno prima dell'assemblea condominiale Pt_1
e non ancora iscritta alla CCIAA, ma alla società odierna opponente.
*
1. L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile perché non è stata formulata con riferimento a tutti i fori astrattamente suscettibili di radicare la competenza del tribunale adito. Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando l'eccezione sia formulata soltanto con riferimento ad alcuni dei fori indicati come competenti, la competenza del giudice adito resta ferma sulla base del foro (o dei fori) che non sono stati attinti dall'eccezione. Nel caso di specie, ha Pt_1
dedotto l'eccezione unicamente con riferimento al foro del creditore di obbligazioni liquide ed esigibili
(quindi, obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Non è stata contestata la competenza del Tribunale di Torino con riferimento al foro generale delle persone giuridiche, né con riferimento al foro per le cause relative a obbligazioni di consegna. Ed invero la competenza del tribunale adito si radica proprio con riferimento al criterio di cui agli art. 20 c.p.c. e 1182 comma 2 c.c.
Infatti, l'obbligazione dedotta in causa dal ha ad oggetto la consegna di cose mobili Controparte_1
certe e determinate (la documentazione condominiale) che, nel momento in cui l'obbligazione è sorta,
pagina 4 di 8 si trovavano presso la sede della società amministratrice ( con sede in , via Parte_1 CP_1
Guidobono 17). La circostanza – evidenziata dall'opponente nella memoria del 10.5.25 – che alcuni documenti potessero trovarsi altrove (p.es. il libretto della centrale termica), oltre a non essere provata è irrilevante a fronte del fatto che la maggior parte dei documenti oggetto del ricorso monitorio (registri, rendiconti, contratti, …) si trovava, incontestatamente, presso l'amministratore.
2. L'eccezione di difetto di procura è manifestamente infondata. La procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è stata rilasciata dal “legale rappresentante della InCondominio s.n.c., amministratrice pro-tempore del Supercondominio e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
”. Il documento a margine del quale è vergata la procura reca l'indicazione delle parti del
[...]
presente giudizio e individua chiaramente nel sig. la persona fisica che ha sottoscritto Persona_1
la procura (“ (C.F. Controparte_1
, in persona della sua amministratrice pro-tempore P.IVA_2 Parte_2
(Partita IVA ), corr.te in EN REle (TO), Via Verga 6, in persona del suo
[...] P.IVA_4
amministratore pro-tempore Sig. ”). Persona_1
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da nella memoria del Pt_1
10.5.2025 si connota per essere stata sollevata con evidente mala fede processuale ed è, anch'essa, infondata. Si consideri infatti quanto segue.
a) La società opponente (P.IVA , corrente in Torino (TO), Via Parte_1 P.IVA_1
Guidobono n. 17) soltanto in corso di causa ha dedotto di non essere l'amministratore del
Supercondominio ricorrente, sulla base del verbale di nomina del 31.1.24 con cui sarebbe stata nominata amministratore un'altra società, anch'essa denominata ma avente Parte_1
sede in Roma e avente diversa partita IVA. Non è evidentemente credibile che la società attrice abbia ricevuto il decreto ingiuntivo e proposto opposizione senza allegare tempestivamente questa circostanza che avrebbe dovuto esserle ben nota.
b) L'affermazione secondo cui l'ultimo amministratore del Supercondominio sarebbe la Pt_1
con sede in Roma è supportata dalla copia dattiloscritta del verbale di assemblea del 31.1.2024
(doc. 2 opponente) nel quale, al punto 4, si dà conto della nomina ad amministratore della
[...]
(C.F. e P.IVA ), senza peraltro indicazione della sede legale e senza Parte_1 P.IVA_3
alcuna precisazione che consenta di cogliere la diversità fra tale (asseritamente nuovo)
pagina 5 di 8 amministratore e la società ( con sede in e P.IVA ) che dal Parte_1 CP_1 P.IVA_1
7.10.2022 e fino a quel momento aveva amministrato il Supercondominio. Va sottolineato che l'unico elemento da cui evincere la diversità dei soggetti è il numero di partita IVA;
tuttavia, questo numero, presente nella copia dattiloscritta del verbale assembleare, non è presente nel verbale manoscritto redatto nel corso dell'assemblea (doc. 18 ), sottoscritto Controparte_1
dal presidente e dal segretario. Va ulteriormente evidenziato che il verbale assembleare (sia nella copia dattiloscritta che in quella manoscritta) fa riferimento a una proposta di contratto che sarebbe stata presentata in assemblea dall'amministratore; questa proposta, che sarebbe stata un elemento utile a individuare il soggetto che veniva nominato, non è stata tuttavia prodotta in giudizio da . Pt_1
c) Appare estremamente improbabile che il Condominio abbia inteso nominare amministratore la con sede a Roma (P.IVA ): sia per ragioni logistiche (il Pt_1 P.IVA_3 Controparte_1
è ubicato a ), sia perché la è stata costituita con atto del CP_1 CP_2
30.1.2024, il giorno precedente l'assemblea del 31.1.24, sia perché la costituzione della nuova società è stata trascritta nel registro delle imprese soltanto il 9.2.2024, addirittura dopo l'assemblea del condominio.
d) In ogni caso, non c'è alcuna prova di un passaggio di consegne (e meno ancora della consegna della documentazione amministrativa, contabile e gestionale del di Controparte_1 [...]
) fra la con sede a e la con sede a Roma. E la società CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1
opponente, pur sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva, non ha mai neppure affermato di aver consegnato i documenti alla nuova società.
e) Da ultimo, vanno richiamati i verbali di esecuzione per consegna (doc. 10 convenuto) nei quali il soggetto esecutato (la di ) non ha mai contestato di essere il destinatario Pt_1 CP_1
dell'obbligo di consegna e non ha mai fatto riferimento all'esistenza di altro amministratore. In particolare, nel verbale del 20.12.24 il sig. , intervenuto quale legale Testimone_1
rappresentante della con sede in , ha dichiarato di voler volontariamente Pt_1 CP_1
consegnare i documenti oggetto di esecuzione.
Sulla scorta di questi rilievi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va disattesa.
4. Nel merito, l'opposizione è del tutto infondata. si è limitata a sollevare eccezioni Pt_1
pregiudiziali di rito senza contestare né l'esistenza dei documenti oggetto del decreto ingiuntivo, né di pagina 6 di 8 esserne concretamente in possesso, né il proprio obbligo di riconsegna. Anzi, come già ricordato,
l'amministratore di , , nel verbale UNEP del 20.12.2024 ha dichiarato: “voglio Pt_1 Testimone_1
volontariamente consegnare i documenti di cui al provvedimento in premessa, non in mio possesso al momento in quanto appuntamento non annunciato”; così esplicitamente riconoscendo il proprio obbligo. Obbligo, comunque, espressamente sancito dagli art. 1129 comma 8 e 1130 n. 8 c.c.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e va confermato il decreto ingiuntivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'opponente. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase decisoria € 2.905
E dunque in totale € 5.810; oltre € 536 per la fase di attivazione del procedimento di mediazione e €
165,92 per spese vive di mediazione;
per un totale di € 6.511,92; spese generali, IVA e CPA come per legge.
6. Si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore opponente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., considerati:
• la condotta processuale di , che ha radicato un'opposizione manifestamente Pt_1
infondata, esclusivamente basata su eccezioni preliminari destituite di ogni fondatezza (e finanche, con riferimento a quella di incompetenza, inammissibili);
• ancora, la condotta processuale di nella parte in cui – pur dovendo essere a Pt_1
conoscenza delle circostanze poste a fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva – ha formulato questa eccezione solo nella memoria integrativa, fondandola su elementi documentali equivoci, espressione di scarsa trasparenza se non di scorrettezza nella gestione del rapporto col condominio amministrato;
• la condotta pre-processuale di e del suo amministratore che, a fronte Pt_1 Testimone_1
di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, pur riconoscendo la sussistenza del pagina 7 di 8 proprio obbligo di riconsegna, si è volontariamente sottratta all'obbligo di consegna, rendendo estremamente difficoltosa la realizzazione del diritto del supercondominio.
Tenuto conto, per un verso, della chiara pretestuosità dell'opposizione e, per altro verso, della gravità della condotta processuale e pre-processuale del debitore, si ritiene congruo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in € 10.000, pari a poco meno del doppio delle spese processuali sopra liquidate.
Ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c., l'opponente va altresì condannato al pagamento di una somma in favore della delle ammende, somma che si determina qui in € 3.500. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5536/2024, così provvede:
[...]
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Parte_1
Controparte_1
liquidandole in € 5.810; oltre € 536 per la fase di attivazione del procedimento di mediazione e €
165,92 per spese vive di mediazione;
per un totale di € 6.511,92; spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, comma 3 c.p.c., Pa condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
di € 10.000; Controparte_1
visto l'art. 96, comma 4 c.p.c., condanna al pagamento in favore della delle ammende di € 3.500. Parte_1 CP_3
Torino, 10 novembre 2025
Il Giudice
Marco AR
pagina 8 di 8