Art. 7.
I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui alla lettera a) del precedente art. 1.
I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui alla lettera a) del precedente art. 1.