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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. SE CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8986 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”,
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Pietro Parte_1
Spinelli, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maggio, come da mandato in Controparte_1
atti;
APPELLATA
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Ragioni della decisione
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 680/2025 pronunciata all'udienza del 20.05.2025, pubblicata Pt_1
il 21.05.2025, ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. Controparte_1
13204/2023 elevato il 21.10.2023 dalla PM del di con cui la ricorrente, Parte_1 Pt_1
quale proprietaria obbligata in solido del mezzo trasgressore, era stata sanzionata per eccesso di velocità ex art. 142, co. 9, C.d.S.
pagina 1 di 10 Il giudice di prime cure ha annullato la sanzione ritenendo assorbente il rilievo di difetto di omologazione del misuratore di velocità utilizzato per l'accertamento, richiamando il precedente della
Corte di Cassazione, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505.
Proposta impugnazione dal con ricorso tempestivamente depositato il Parte_1
primo agosto 2025, l'appellata il 23.10.2025 si è costituita in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata, quindi, decisa ex art. 437 cpc alla odierna udienza all'esito della discussione orale dei difensori, con lettura e deposito telematico della sentenza.
*********
L'appello è fondato va accolto.
In rito va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt.
342 cpc (rectius art. 434 cpc, norma qui applicabile trattandosi di giudizio regolato dal rito del lavoro per la previsione degli artt. 2 e 7 co. 1 d.lgs n. 150/2011) in quanto l'atto di appello appare conforme alla previsione del codice di rito contenendo l'indicazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza e fini della decisione impugnata (v. in arg. Cass. s.u. n. 27199 del 16.11.2017; Cass. sez. 6 – 3 Ordin. n.
13535 del 30.5.2018).
Nel merito, in ordine alla distinzione tra approvazione –di cui è munita l'apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata nel caso di specie- e omologazione -di cui invece l'apparecchiatura è sfornita –
com'è noto la Corte di Cassazione ha di recente ritenuto che le due procedure amministrative di accertamento della idoneità all'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità non siano equivalenti (v. Cass. 10505/2024; conf. Cass. 20913/2024, 12924/2025 e 13996/2025).
L'assunto interpretativo del Supremo Collegio non può essere condiviso.
La Corte (v. in partic. n. 10505/2024 cit. tralaticiamente poi riportata nelle successive pronunce),
evidenziato che l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede espressamente e letteralmente che «Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate» (locuzione utilizzata anche al comma 1, per le sole autostrade strutturalmente idonee alla elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km/h), ha ritenuto che: 1) l'art. 45 co. 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione pagina 2 di 10 delle apparecchiature ma anzi indicherebbe nella «semplice approvazione» un provvedimento di legittimazione all'uso delle apparecchiature di carattere per così dire “inferiore” o “semplificato”
rispetto alla omologazione, la quale sarebbe la sola procedura idonea a qualificare, se assolta, il mezzo di rilevamento elettronico come idoneo a costituire fonte di prova;
2) tanto troverebbe conferma nell'art. 192 reg. esec. c.d.s., «complementare ed esplicativo» del detto art. 45, e in particolare nel secondo comma dell'art. 192 da cui si evincerebbe «che il procedimento di approvazione costituisce un
passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere
all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di
rilevazione elettronica della velocità».
Riguardo tale argomentare deve evidenziarsi innanzitutto che la Cassazione ha del tutto ignorato la norma del regolamento di esecuzione del c.d.s. che si occupa specificamente delle “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)” che è l'art. 345, il quale prevede che le apparecchiature destinate a stabilire la velocità del veicolo «devono essere approvate
Con dal Ministero lavori pubblici» con evidente riferimento, pur nell'uso del solo verbo “approvare”,
alle due procedure previste dall'art. 192 del medesimo regolamento per certificare l'idoneità all'uso della apparecchiature di rilevazione delle violazioni: l'uso nel codice (art. 142) del solo termine
“omologazione” e nella norma regolamentare immediatamente ad esso corrispondente (art. 345) del solo termine “approvazione” è già di per sé significativo dell'uso promiscuo e sinonimico dei due termini.
Ma in disparte tale evidente aporia e rimanendo sullo strumentario argomentativo della Corte, non può
condividersi né che l'art. 45 co. 6 c.d.s. non equipari approvazione e omologazione né che l'art. 192
reg. esec. individui nel procedimento di approvazione un mero passaggio propedeutico all'omologazione.
L'art. 45, co. 6, c.d.s., sebbene si intitoli alle sole “omologazioni”, nel testo prevede al comma 6 che
«Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di
controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
pagina 3 di 10 trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e
di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione» e al comma 9 che «Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto…».
Si tratta di una norma definitoria generale -che però si riferisce anche agli apparati fotometrici, che sono quelli per la rilevazione della velocità- in cui, dal coordinamento sistematico e logico tra rubrica –
“Omologazioni”- e testo –“le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo…sono soggetti all'approvazione od omologazione”; “dispositivi non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati” - emerge chiaramente, da un lato, che le due procedure sono intese nel Codice
della strada come del tutto equivalenti quanto al risultato finale (e che quindi, lì dove il codice di riferisca alla sola omologazione il richiamo si estenda anche alla procedura di approvazione) e,
dall'altro, che alcuna gerarchia tra le due procedure è ivi prevista.
Venendo ora all'art. 192 del regolamento, norma intitolata “Omologazione ed approvazione” e alla quale è demandato dall'art. 45 co. 6 del Codice il compito di stabilire le modalità della omologazione e della approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, da una sua lettura logico-sistematica emerge chiaramente che le due procedure siano del tutto equivalenti in quanto entrambe preordinate all'adozione da parte del competente Ministero di un parere tecnico di idoneità all'uso (o ammissibilità, come il comma 6
dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure), secondo quanto previsto dal Codice,
della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.
Nel testo della norma in esame si richiamano le due procedure in modo del tutto alternativo ed equivalente (comma 1: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la
omologazione o la approvazione di segnali…»; comma 4: «Nei casi di omologazione o di approvazione
di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e
commercializzazione del prodotto»; comma 5: «La omologazione o la approvazione di prototipi è
valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi»; comma 6 «Per la
fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori
pagina 4 di 10 pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del
codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del
prototipo») .
La differenza tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, indicata ai commi 2 e 3
della norma in esame, va individuata nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento;
ciò non significa, tuttavia, che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Quindi, entrambi i procedimenti -di approvazione e di omologazione –
hanno ad oggetto il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto;
hanno natura necessariamente tecnica;
mirano ad accertare e garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento ossia a verificare che sia utile allo scopo perché ne possa essere autorizzata la riproduzione in serie e la messa in commercio;
le due procedure sono di competenza della medesima Autorità
amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici).
E' pertanto chiaro che, una volta approvati, i dispositivi di rilevazione a distanza possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
provvede alla loro approvazione, che è comunque frutto dell'accertamento tecnico della loro capacità di rilevare la effettiva velocità dei veicoli.
Non risulta in alcun modo da siffatto compendio normativo -e in particolare dal comma 2 dell'art. 192
reg. esec.- che l'approvazione sia un mero “passaggio propedeutico” al fine di procedere e ottenere successivamente l'omologazione: la procedura di approvazione e la procedura di omologazione previste dal codice della strada sono invece da ritenere procedure amministrative -distinte ma- pienamente equipollenti sul piano giuridico siccome finalizzate entrambe all'accertamento dell'idoneità tecnica dell'apparecchio di rilevazione elettronica e quindi la sua utilizzabilità al fine di accertare l'osservanza dei limiti di velocità.
pagina 5 di 10 L'equiparazione, peraltro, al fine di individuare le ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria, viene ripetuta nell'art. 201 c.d.s. al comma 1 bis, lett. f) (ove si rinvia al all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 il quale con riferimento espresso alla violazione dei limiti di velocità
prevede che «3. …Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285»), al comma 1 ter («…non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati…») ed ancora al comma 1 bis, lettera g-bis («…per mezzo di dispositivi o
apparecchiature di rilevamento approvate o omologate») e il comma 1 quinquies («I dispositivi per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente
tra quelle indicate dal comma 1 bis se approvati o omologati per l'accertamento e il rilevamento
automatico di ciascuna delle violazioni rilevate…»), questi ultimi due da ultimo novellati con legge n.
177 del 25.11.2024 (e quindi dopo l'arresto fondamentale di cui a Cass. n. 10505/2024, poi tralaticiamente ripetuto dalle successive pronunce). In particolare, sia il comma 1 bis, lett. f) sia il comma 1 quinquies si riferiscono espressamente all'accertamento dei limiti di velocità.
Peraltro, giova anche ricordare che con decreto dell'11.04.2024, che regola le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di controllo delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la perfetta alternatività ed equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione [v. art. 1, co. 3, e 2, lett. e) ed f].
In definitiva questo giudicante ritiene che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, risultando questione meramente nominalistica quella fondata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 142, co. 6 c.d.s. e sul rilievo dell'esclusivo suo riferimento alle
«apparecchiature debitamente omologate», superabile alla luce dell'interpretazione logico-sistematica e funzionale delle richiamate norme di fonte primaria e secondaria.
pagina 6 di 10 La conclusione è quindi che, essendo stato utilizzato nel caso de quo uno strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità regolarmente approvato, come riconosciuto dallo stesso appellato nell' originario atto di opposizione, nonché tarato e sottoposto a verifiche periodiche, la sua efficacia probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018), prova che nel caso de quo non è stata fornita.
Passiamo ora a esaminare gli ulteriori motivi, non delibati dal primo giudice ma riproposti dall'appellato sotto forma di eccezione.
1) Inesatto posizionamento del dispositivo elettronico: difetto di visibilità della postazione
Lamenta qui l'appellato che il dispositivo di rilevazione era assolutamente non visibile poiché occultato tra i fascioni del guard-rail mentre l'autovettura degli agenti operanti era parcheggiata su una strada complanare parallela alla SS100 su cui è stata rilevata la violazione.
Il motivo è infondato.
Com'è noto l'art. 142, co. 6bis c.d.s. dispone che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
In attuazione di tale disposizione, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del
13 giugno 2017, nell'integrare il precedente DM 15.8.2007, ha -tra l'altro- previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che «La visibilità delle
postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da
un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi
(trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia sta operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su
pagina 7 di 10 veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato). Le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta. Ne segue che una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità
della rilevazione.
Orbene, il verbale attesta -con effetto fidefacente- il rispetto dei criteri di visibilità della postazione confermata e documentata ad abundantiam dal col deposito di Parte_1
fotografie ove è ritratto il segnale col simbolo della polizia locale (v. all. fasc. di primo grado) e quindi la postazione è stata resa visibile in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.6.2017.
Una volta che sia stata rispettata la normativa sulle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, alcun libero apprezzamento è consentito al giudice riguardo alla loro idoneità.
In definitiva la postazione era indubbiamente resa ben visibile, secondo le previsioni di legge.
Peraltro giova rammentare quanto ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione, secondo la quale «in
tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la
funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé,
alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza
della segnaletica» (tra le moltissime, si veda Cass. civ., Sez. 2, 8 agosto 2023, n. 24166).
2) Carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico taratura.
Col motivo reiterato in appello, e già proposto in primo grado alla seconda udienza di trattazione del
14.1.2025, si lamenta che “Nel caso di specie non vi è l'assoluta certezza della verifica della
funzionalità del dispositivo e della sua efficacia atteso che le operazioni di verifica riferite al
certificato di taratura del 21/11/2022 sono del 28/04/2023 ma la sottoscrizione del verbale è del
28/04/2022 ma non si comprende a quale certificato di taratura si riferisca!!!”.
La doglianza non ha fondamento.
pagina 8 di 10 Appare evidente che l'indicazione della data del 28.4.2022 in calce al verbale di verifica di funzionalità
(ivi vergata a mano sul modulo prestampato), diversa da quella indicata al suo inizio del 28.4.2023
(anch'essa vergata a mano), è frutto di un mero errore materiale in quanto altrimenti esso conterrebbe il riferimento ad un certificato di taratura del 21.11.2022 di data successiva al verbale di verifica stesso
(mentre è certo e no è contestato il fatto che il certificato di taratura sia effettivamente del 21.11.2022
v. copi in atti), di modo che la data corretta di redazione del verbale di verifica di funzionalità è
sicuramente quella del giorno 28.4.2023 (e non il 28.4.2022 come riportato in calce).
Quanto al fatto che il verbale di contestazione dovesse contenere l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione alcuna norma prevede ciò mentre della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità (oltre che essere stata documentata) vi è menzione nel verbale.
Al rigetto del ricorso deve seguire, ex art. 7 co. 11 del D.lgs. n. 150 del 2011, la rideterminazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 1.500 (velocità tenuta 132,00
rispetto al limite di 90), oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n.
55 del 2014 (per il primo grado in favore del difensore anticipatario così dichiaratosi alla udienza del
4.6.2024 innanzi al GdP, esclusa la fase decisionale da lui non espletata), previa compensazione per un terzo vista la sussistenza di contrasti giurisprudenziali su uno dei vari motivi proposti, in relazione al rito, all'effettivo valore della causa ed alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 680/2025 pubblicata il 21.5.2025, disattesa ogni
[...] Pt_1
altra istanza, richiesta ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
[...]
avverso il verbale n. 13204/2023 elevato il 21.10.2023 dalla PM del CP_1 [...]
Parte_1
2) determina la relativa sanzione in euro 1.500,00 oltre spese postali ed amministrative da pagarsi entro pagina 9 di 10 3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore del difensore distrattario del avv. Alessandro Sinisi, liquidate, previa compensazione Parte_1
per un terzo, in euro 136,00 (204:3x2) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP
come per legge nonchè alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore del
[...]
liquidate, previa compensazione per un terzo, in euro 91,50 per spese vive ed euro Parte_1
427,30 (641:3x2) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, letto e depositato in Bari all'udienza del 12.11.2025
Il Giudice
SE CA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 gg dalla notifica della sentenza;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. SE CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8986 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”,
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Pietro Parte_1
Spinelli, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maggio, come da mandato in Controparte_1
atti;
APPELLATA
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Ragioni della decisione
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 680/2025 pronunciata all'udienza del 20.05.2025, pubblicata Pt_1
il 21.05.2025, ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. Controparte_1
13204/2023 elevato il 21.10.2023 dalla PM del di con cui la ricorrente, Parte_1 Pt_1
quale proprietaria obbligata in solido del mezzo trasgressore, era stata sanzionata per eccesso di velocità ex art. 142, co. 9, C.d.S.
pagina 1 di 10 Il giudice di prime cure ha annullato la sanzione ritenendo assorbente il rilievo di difetto di omologazione del misuratore di velocità utilizzato per l'accertamento, richiamando il precedente della
Corte di Cassazione, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505.
Proposta impugnazione dal con ricorso tempestivamente depositato il Parte_1
primo agosto 2025, l'appellata il 23.10.2025 si è costituita in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata, quindi, decisa ex art. 437 cpc alla odierna udienza all'esito della discussione orale dei difensori, con lettura e deposito telematico della sentenza.
*********
L'appello è fondato va accolto.
In rito va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt.
342 cpc (rectius art. 434 cpc, norma qui applicabile trattandosi di giudizio regolato dal rito del lavoro per la previsione degli artt. 2 e 7 co. 1 d.lgs n. 150/2011) in quanto l'atto di appello appare conforme alla previsione del codice di rito contenendo l'indicazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza e fini della decisione impugnata (v. in arg. Cass. s.u. n. 27199 del 16.11.2017; Cass. sez. 6 – 3 Ordin. n.
13535 del 30.5.2018).
Nel merito, in ordine alla distinzione tra approvazione –di cui è munita l'apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata nel caso di specie- e omologazione -di cui invece l'apparecchiatura è sfornita –
com'è noto la Corte di Cassazione ha di recente ritenuto che le due procedure amministrative di accertamento della idoneità all'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità non siano equivalenti (v. Cass. 10505/2024; conf. Cass. 20913/2024, 12924/2025 e 13996/2025).
L'assunto interpretativo del Supremo Collegio non può essere condiviso.
La Corte (v. in partic. n. 10505/2024 cit. tralaticiamente poi riportata nelle successive pronunce),
evidenziato che l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede espressamente e letteralmente che «Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate» (locuzione utilizzata anche al comma 1, per le sole autostrade strutturalmente idonee alla elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km/h), ha ritenuto che: 1) l'art. 45 co. 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione pagina 2 di 10 delle apparecchiature ma anzi indicherebbe nella «semplice approvazione» un provvedimento di legittimazione all'uso delle apparecchiature di carattere per così dire “inferiore” o “semplificato”
rispetto alla omologazione, la quale sarebbe la sola procedura idonea a qualificare, se assolta, il mezzo di rilevamento elettronico come idoneo a costituire fonte di prova;
2) tanto troverebbe conferma nell'art. 192 reg. esec. c.d.s., «complementare ed esplicativo» del detto art. 45, e in particolare nel secondo comma dell'art. 192 da cui si evincerebbe «che il procedimento di approvazione costituisce un
passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere
all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di
rilevazione elettronica della velocità».
Riguardo tale argomentare deve evidenziarsi innanzitutto che la Cassazione ha del tutto ignorato la norma del regolamento di esecuzione del c.d.s. che si occupa specificamente delle “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)” che è l'art. 345, il quale prevede che le apparecchiature destinate a stabilire la velocità del veicolo «devono essere approvate
Con dal Ministero lavori pubblici» con evidente riferimento, pur nell'uso del solo verbo “approvare”,
alle due procedure previste dall'art. 192 del medesimo regolamento per certificare l'idoneità all'uso della apparecchiature di rilevazione delle violazioni: l'uso nel codice (art. 142) del solo termine
“omologazione” e nella norma regolamentare immediatamente ad esso corrispondente (art. 345) del solo termine “approvazione” è già di per sé significativo dell'uso promiscuo e sinonimico dei due termini.
Ma in disparte tale evidente aporia e rimanendo sullo strumentario argomentativo della Corte, non può
condividersi né che l'art. 45 co. 6 c.d.s. non equipari approvazione e omologazione né che l'art. 192
reg. esec. individui nel procedimento di approvazione un mero passaggio propedeutico all'omologazione.
L'art. 45, co. 6, c.d.s., sebbene si intitoli alle sole “omologazioni”, nel testo prevede al comma 6 che
«Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di
controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
pagina 3 di 10 trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e
di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione» e al comma 9 che «Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto…».
Si tratta di una norma definitoria generale -che però si riferisce anche agli apparati fotometrici, che sono quelli per la rilevazione della velocità- in cui, dal coordinamento sistematico e logico tra rubrica –
“Omologazioni”- e testo –“le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo…sono soggetti all'approvazione od omologazione”; “dispositivi non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati” - emerge chiaramente, da un lato, che le due procedure sono intese nel Codice
della strada come del tutto equivalenti quanto al risultato finale (e che quindi, lì dove il codice di riferisca alla sola omologazione il richiamo si estenda anche alla procedura di approvazione) e,
dall'altro, che alcuna gerarchia tra le due procedure è ivi prevista.
Venendo ora all'art. 192 del regolamento, norma intitolata “Omologazione ed approvazione” e alla quale è demandato dall'art. 45 co. 6 del Codice il compito di stabilire le modalità della omologazione e della approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, da una sua lettura logico-sistematica emerge chiaramente che le due procedure siano del tutto equivalenti in quanto entrambe preordinate all'adozione da parte del competente Ministero di un parere tecnico di idoneità all'uso (o ammissibilità, come il comma 6
dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure), secondo quanto previsto dal Codice,
della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.
Nel testo della norma in esame si richiamano le due procedure in modo del tutto alternativo ed equivalente (comma 1: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la
omologazione o la approvazione di segnali…»; comma 4: «Nei casi di omologazione o di approvazione
di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e
commercializzazione del prodotto»; comma 5: «La omologazione o la approvazione di prototipi è
valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi»; comma 6 «Per la
fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori
pagina 4 di 10 pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del
codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del
prototipo») .
La differenza tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, indicata ai commi 2 e 3
della norma in esame, va individuata nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento;
ciò non significa, tuttavia, che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Quindi, entrambi i procedimenti -di approvazione e di omologazione –
hanno ad oggetto il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto;
hanno natura necessariamente tecnica;
mirano ad accertare e garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento ossia a verificare che sia utile allo scopo perché ne possa essere autorizzata la riproduzione in serie e la messa in commercio;
le due procedure sono di competenza della medesima Autorità
amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici).
E' pertanto chiaro che, una volta approvati, i dispositivi di rilevazione a distanza possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
provvede alla loro approvazione, che è comunque frutto dell'accertamento tecnico della loro capacità di rilevare la effettiva velocità dei veicoli.
Non risulta in alcun modo da siffatto compendio normativo -e in particolare dal comma 2 dell'art. 192
reg. esec.- che l'approvazione sia un mero “passaggio propedeutico” al fine di procedere e ottenere successivamente l'omologazione: la procedura di approvazione e la procedura di omologazione previste dal codice della strada sono invece da ritenere procedure amministrative -distinte ma- pienamente equipollenti sul piano giuridico siccome finalizzate entrambe all'accertamento dell'idoneità tecnica dell'apparecchio di rilevazione elettronica e quindi la sua utilizzabilità al fine di accertare l'osservanza dei limiti di velocità.
pagina 5 di 10 L'equiparazione, peraltro, al fine di individuare le ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria, viene ripetuta nell'art. 201 c.d.s. al comma 1 bis, lett. f) (ove si rinvia al all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 il quale con riferimento espresso alla violazione dei limiti di velocità
prevede che «3. …Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285»), al comma 1 ter («…non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati…») ed ancora al comma 1 bis, lettera g-bis («…per mezzo di dispositivi o
apparecchiature di rilevamento approvate o omologate») e il comma 1 quinquies («I dispositivi per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente
tra quelle indicate dal comma 1 bis se approvati o omologati per l'accertamento e il rilevamento
automatico di ciascuna delle violazioni rilevate…»), questi ultimi due da ultimo novellati con legge n.
177 del 25.11.2024 (e quindi dopo l'arresto fondamentale di cui a Cass. n. 10505/2024, poi tralaticiamente ripetuto dalle successive pronunce). In particolare, sia il comma 1 bis, lett. f) sia il comma 1 quinquies si riferiscono espressamente all'accertamento dei limiti di velocità.
Peraltro, giova anche ricordare che con decreto dell'11.04.2024, che regola le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di controllo delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la perfetta alternatività ed equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione [v. art. 1, co. 3, e 2, lett. e) ed f].
In definitiva questo giudicante ritiene che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, risultando questione meramente nominalistica quella fondata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 142, co. 6 c.d.s. e sul rilievo dell'esclusivo suo riferimento alle
«apparecchiature debitamente omologate», superabile alla luce dell'interpretazione logico-sistematica e funzionale delle richiamate norme di fonte primaria e secondaria.
pagina 6 di 10 La conclusione è quindi che, essendo stato utilizzato nel caso de quo uno strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità regolarmente approvato, come riconosciuto dallo stesso appellato nell' originario atto di opposizione, nonché tarato e sottoposto a verifiche periodiche, la sua efficacia probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018), prova che nel caso de quo non è stata fornita.
Passiamo ora a esaminare gli ulteriori motivi, non delibati dal primo giudice ma riproposti dall'appellato sotto forma di eccezione.
1) Inesatto posizionamento del dispositivo elettronico: difetto di visibilità della postazione
Lamenta qui l'appellato che il dispositivo di rilevazione era assolutamente non visibile poiché occultato tra i fascioni del guard-rail mentre l'autovettura degli agenti operanti era parcheggiata su una strada complanare parallela alla SS100 su cui è stata rilevata la violazione.
Il motivo è infondato.
Com'è noto l'art. 142, co. 6bis c.d.s. dispone che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
In attuazione di tale disposizione, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del
13 giugno 2017, nell'integrare il precedente DM 15.8.2007, ha -tra l'altro- previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che «La visibilità delle
postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da
un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi
(trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia sta operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su
pagina 7 di 10 veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato). Le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta. Ne segue che una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità
della rilevazione.
Orbene, il verbale attesta -con effetto fidefacente- il rispetto dei criteri di visibilità della postazione confermata e documentata ad abundantiam dal col deposito di Parte_1
fotografie ove è ritratto il segnale col simbolo della polizia locale (v. all. fasc. di primo grado) e quindi la postazione è stata resa visibile in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.6.2017.
Una volta che sia stata rispettata la normativa sulle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, alcun libero apprezzamento è consentito al giudice riguardo alla loro idoneità.
In definitiva la postazione era indubbiamente resa ben visibile, secondo le previsioni di legge.
Peraltro giova rammentare quanto ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione, secondo la quale «in
tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la
funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé,
alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza
della segnaletica» (tra le moltissime, si veda Cass. civ., Sez. 2, 8 agosto 2023, n. 24166).
2) Carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico taratura.
Col motivo reiterato in appello, e già proposto in primo grado alla seconda udienza di trattazione del
14.1.2025, si lamenta che “Nel caso di specie non vi è l'assoluta certezza della verifica della
funzionalità del dispositivo e della sua efficacia atteso che le operazioni di verifica riferite al
certificato di taratura del 21/11/2022 sono del 28/04/2023 ma la sottoscrizione del verbale è del
28/04/2022 ma non si comprende a quale certificato di taratura si riferisca!!!”.
La doglianza non ha fondamento.
pagina 8 di 10 Appare evidente che l'indicazione della data del 28.4.2022 in calce al verbale di verifica di funzionalità
(ivi vergata a mano sul modulo prestampato), diversa da quella indicata al suo inizio del 28.4.2023
(anch'essa vergata a mano), è frutto di un mero errore materiale in quanto altrimenti esso conterrebbe il riferimento ad un certificato di taratura del 21.11.2022 di data successiva al verbale di verifica stesso
(mentre è certo e no è contestato il fatto che il certificato di taratura sia effettivamente del 21.11.2022
v. copi in atti), di modo che la data corretta di redazione del verbale di verifica di funzionalità è
sicuramente quella del giorno 28.4.2023 (e non il 28.4.2022 come riportato in calce).
Quanto al fatto che il verbale di contestazione dovesse contenere l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione alcuna norma prevede ciò mentre della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità (oltre che essere stata documentata) vi è menzione nel verbale.
Al rigetto del ricorso deve seguire, ex art. 7 co. 11 del D.lgs. n. 150 del 2011, la rideterminazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 1.500 (velocità tenuta 132,00
rispetto al limite di 90), oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n.
55 del 2014 (per il primo grado in favore del difensore anticipatario così dichiaratosi alla udienza del
4.6.2024 innanzi al GdP, esclusa la fase decisionale da lui non espletata), previa compensazione per un terzo vista la sussistenza di contrasti giurisprudenziali su uno dei vari motivi proposti, in relazione al rito, all'effettivo valore della causa ed alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 680/2025 pubblicata il 21.5.2025, disattesa ogni
[...] Pt_1
altra istanza, richiesta ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
[...]
avverso il verbale n. 13204/2023 elevato il 21.10.2023 dalla PM del CP_1 [...]
Parte_1
2) determina la relativa sanzione in euro 1.500,00 oltre spese postali ed amministrative da pagarsi entro pagina 9 di 10 3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore del difensore distrattario del avv. Alessandro Sinisi, liquidate, previa compensazione Parte_1
per un terzo, in euro 136,00 (204:3x2) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP
come per legge nonchè alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore del
[...]
liquidate, previa compensazione per un terzo, in euro 91,50 per spese vive ed euro Parte_1
427,30 (641:3x2) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, letto e depositato in Bari all'udienza del 12.11.2025
Il Giudice
SE CA
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 gg dalla notifica della sentenza;