CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249014404985000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004480680000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008967841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008967841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso le due cartelle di pagamento presupposte (per diritto annuale camera di commercio 2010 e tassa auto 2013), eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
ADER ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'intervenuta prescrizione.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, a seguito del riconoscimento da parte di ADER dell'intervenuta prescrizione occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420249014404985000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130004480680000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008967841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180008967841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER, avverso le due cartelle di pagamento presupposte (per diritto annuale camera di commercio 2010 e tassa auto 2013), eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
ADER ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'intervenuta prescrizione.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, a seguito del riconoscimento da parte di ADER dell'intervenuta prescrizione occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.