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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
6713/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Ana Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6713/2020 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via BI n. 1 C.F._1
9/b, presso lo studio dell'avv. Martino Galasso unitamente all'avv. Maria Mauri, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castellammare di BI (NA), in Viale Europa n. 165, presso lo studio dell'avv. Simona De Simone, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, l'avv. Maria
Mauri per la ricorrente si riportava agli atti chiedendo che la causa venga decisa con i termini ex art
190 cpc. L'avv. Simona De Simone per il resistente concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e ai verbali e documenti di causa dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e/o documenti tardivamente prodotti.
Chiedeva di assumere la causa in decisione con i termini di legge 1 Il P.M., in data 24.06.2025, si riportava al parere espresso il 29.04.2024, con cui chiedeva di pronunciare il divorzio con la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2020, chiedeva di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 21.09.1988 nel comune di Lettere nel corso del quale sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ma solo Per_1 Per_2 la prima economicamente autosufficiente.
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi nell'ambito della quale era stata previsto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lettere alla l'affido congiunto dei figli all'epoca minori e obbligo del Parte_1
di versare per gli stessi euro 350,00 ciascuno, nonché euro 100,00 in favore della moglie. CP_1
Precisando che il non aveva mai adempiuto agli impegni pattuiti e che lo stesso continuava ad CP_1 occupare la casa coniugale insieme alla compagna costringendo l'esponente a spostarsi in Casola di
Napoli in un immobile di fortuna, chiedeva di confermare quanto concordato in sede di separazione quanto all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione di un assegno di euro 350,00 in favore del figlio , aumentando ad euro 250,00 dell'assegno in proprio favore. Per_2
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, ma si opponeva alle CP_1 ulteriori richieste di controparte. Deduceva che era stata la ricorrente a lasciare la casa coniugale, abbandonandola nel 2017 in pessime condizioni;
aggiungeva di aver sempre versato il mantenimento per i figli e che il secondogenito , maggiorenne e studente universitario, risiedeva ormai Per_2 presso il padre, motivo per cui chiedeva di disporre la collocazione del ragazzo presso la propria abitazione e la corresponsione diretta a quest'ultimo dell'assegno di mantenimento a proprio carico.
Infine, adduceva che l'ex moglie percepiva il reddito di cittadinanza e frequentava da diversi anni un altro uomo, per cui chiedeva di revocare l'assegno disposto in sede di separazione a favore della stessa.
All'udienza presidenziale del 25.01.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava i patti di cui alla separazione e nominava il G.I.
Depositate dalle parti memorie in cui precisavano le iniziali richieste (la ricorrente, in particolare, oltre a ribadire la domanda di assegno divorzile, acconsentiva al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio , chiedendo, altresì, di assegnare al figlio medesimo la casa coniugale Per_2
e di dare atto dell'acquisto degli immobili siti in Lettere in NCEU al foglio 26, particella 624 sub 6
CAT C\1 classe 3, 38 mq e foglio 13 particella 174 sub 103 CAT A\2 classe 2 consistenza 4.50 vani in regime di comunione dei beni con i conseguenti provvedimenti di legge), rilevata l'inammissibilità
2 della domanda di accertamento avanzata dalla ricorrente, assegnati i termini ex art. 183, comma 6 cpc ed esperita la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In attuazione del decreto n. 301/2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente per l'udienza del
17.03.2025 e poi differita all'udienza del 19.03.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 20.03.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, nella fattispecie in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 6.4.2006, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata conclusosi con il decreto di omologa n. 1556/2006 del 9.10.2020.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi, in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Presidente a seguito del ricorso), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Domanda di assegnazione della casa familiare e domanda di mantenimento del figlio . Per_2
Si premette che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio
2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n.
8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con i figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
Nel caso in esame, per escludere un provvedimento di assegnazione della casa familiare è sufficiente la circostanza che, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla raggiunta indipendenza economica del figlio , non sussiste il requisito della convivenza con la madre. Tanto si ricava Per_2 proprio dalle dichiarazioni rese da che, sentito come testimone all'udienza del Testimone_1
22.03.2023, ha dichiarato che la madre abita con il compagno in un appartamento a Sant'Antonio
Abate mentre il figlio si è trasferito a Roma dove abita con la fidanzata dal mese di novembre 2022.
3 Dette circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla ricorrente che nulla ha dedotto in merito, per cui il collegio ritiene che la domanda di assegnazione vada rigettata mancando il requisito indefettibile della convivenza con il figlio.
Per le medesime ragioni va, altresì, rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di confermare l'obbligo del resistente di versare l'importo di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio
. Né, infine, in assenza di domanda del figlio, è accoglibile la domanda avanzata dal Per_2 resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del medesimo.
Domanda di assegno divorzile.
Passando ad analizzare la domanda di assegno divorzile, parte ricorrente ha chiesto di determinare in euro 250,00 l'assegno in proprio favore o comunque di confermare l'importo di euro 100,00 stabilito a titolo di mantenimento nella separazione, allegando unicamente di essere disoccupata.
Il resistente ha chiesto, invece, il rigetto della domanda allegando che la ha ormai da anni Parte_1 una stabile convivenza con un nuovo compagno e percepisce il reddito di cittadinanza, mentre lui percepisce una retribuzione compresa tra euro 950,00 ed euro 1.050,00.
In punto di diritto, si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, la domanda di assegno divorzile avanzata va rigettata.
Al di là di ogni considerazione sulla sussistenza o meno di una stabile relazione della con Parte_1 un nuovo compagno (allegata dal resistente e confermata dal figlio , escusso quale Per_2 testimone) - che comunque non fa venir meno la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile qualora l'ex coniuge economicamente più debole sia privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi (cfr. Cass. civ. SSUU, sentenza n.
32198/2021) - ciò che in radice difetta è la prova da parte della ricorrente sia dell'insussistenza di mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento (anzi dalle allegazioni di controparte, confermate dal figlio della coppia, si evince che la ha percepito il reddito di cittadinanza) Parte_1 sia che ciò, ove accertato, sia conseguenza delle scelte assunte in ambito familiare e del sacrificio
4 delle aspettative professionali e reddituali della in favore dell'assunzione di un ruolo Parte_1 endofamiliare. Il ricorso è infatti privo di allegazioni e nessun elemento anche presuntivo può trarsi in senso favorevole alle richieste della ricorrente, la quale tra l'altro non ha articolato alcuna prova al riguardo. Pertanto, la domanda va rigettata.
Regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'infondatezza delle domande accessorie avanzate dalla ricorrente, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% mentre per la restante parte sono poste a carico della ricorrente;
esse si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i parametri minimi in ragione dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Lettere (NA) il 21.09.1988 da , nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a Lettere (NA) il 25.10.1965
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) rigetta la domanda di mantenimento del figlio;
Per_2
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Lettere per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
42 Parte II, S. A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1988);
6) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante parte che si liquida in euro 1.904,50 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Ana Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6713/2020 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via BI n. 1 C.F._1
9/b, presso lo studio dell'avv. Martino Galasso unitamente all'avv. Maria Mauri, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castellammare di BI (NA), in Viale Europa n. 165, presso lo studio dell'avv. Simona De Simone, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, l'avv. Maria
Mauri per la ricorrente si riportava agli atti chiedendo che la causa venga decisa con i termini ex art
190 cpc. L'avv. Simona De Simone per il resistente concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e ai verbali e documenti di causa dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e/o documenti tardivamente prodotti.
Chiedeva di assumere la causa in decisione con i termini di legge 1 Il P.M., in data 24.06.2025, si riportava al parere espresso il 29.04.2024, con cui chiedeva di pronunciare il divorzio con la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2020, chiedeva di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 21.09.1988 nel comune di Lettere nel corso del quale sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ma solo Per_1 Per_2 la prima economicamente autosufficiente.
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi nell'ambito della quale era stata previsto l'assegnazione della casa coniugale sita in Lettere alla l'affido congiunto dei figli all'epoca minori e obbligo del Parte_1
di versare per gli stessi euro 350,00 ciascuno, nonché euro 100,00 in favore della moglie. CP_1
Precisando che il non aveva mai adempiuto agli impegni pattuiti e che lo stesso continuava ad CP_1 occupare la casa coniugale insieme alla compagna costringendo l'esponente a spostarsi in Casola di
Napoli in un immobile di fortuna, chiedeva di confermare quanto concordato in sede di separazione quanto all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione di un assegno di euro 350,00 in favore del figlio , aumentando ad euro 250,00 dell'assegno in proprio favore. Per_2
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, ma si opponeva alle CP_1 ulteriori richieste di controparte. Deduceva che era stata la ricorrente a lasciare la casa coniugale, abbandonandola nel 2017 in pessime condizioni;
aggiungeva di aver sempre versato il mantenimento per i figli e che il secondogenito , maggiorenne e studente universitario, risiedeva ormai Per_2 presso il padre, motivo per cui chiedeva di disporre la collocazione del ragazzo presso la propria abitazione e la corresponsione diretta a quest'ultimo dell'assegno di mantenimento a proprio carico.
Infine, adduceva che l'ex moglie percepiva il reddito di cittadinanza e frequentava da diversi anni un altro uomo, per cui chiedeva di revocare l'assegno disposto in sede di separazione a favore della stessa.
All'udienza presidenziale del 25.01.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente confermava i patti di cui alla separazione e nominava il G.I.
Depositate dalle parti memorie in cui precisavano le iniziali richieste (la ricorrente, in particolare, oltre a ribadire la domanda di assegno divorzile, acconsentiva al versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio , chiedendo, altresì, di assegnare al figlio medesimo la casa coniugale Per_2
e di dare atto dell'acquisto degli immobili siti in Lettere in NCEU al foglio 26, particella 624 sub 6
CAT C\1 classe 3, 38 mq e foglio 13 particella 174 sub 103 CAT A\2 classe 2 consistenza 4.50 vani in regime di comunione dei beni con i conseguenti provvedimenti di legge), rilevata l'inammissibilità
2 della domanda di accertamento avanzata dalla ricorrente, assegnati i termini ex art. 183, comma 6 cpc ed esperita la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In attuazione del decreto n. 301/2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente per l'udienza del
17.03.2025 e poi differita all'udienza del 19.03.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 20.03.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e veniva disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, nella fattispecie in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dal 6.4.2006, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata conclusosi con il decreto di omologa n. 1556/2006 del 9.10.2020.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi, in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Presidente a seguito del ricorso), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Domanda di assegnazione della casa familiare e domanda di mantenimento del figlio . Per_2
Si premette che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio
2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n.
8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con i figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
Nel caso in esame, per escludere un provvedimento di assegnazione della casa familiare è sufficiente la circostanza che, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla raggiunta indipendenza economica del figlio , non sussiste il requisito della convivenza con la madre. Tanto si ricava Per_2 proprio dalle dichiarazioni rese da che, sentito come testimone all'udienza del Testimone_1
22.03.2023, ha dichiarato che la madre abita con il compagno in un appartamento a Sant'Antonio
Abate mentre il figlio si è trasferito a Roma dove abita con la fidanzata dal mese di novembre 2022.
3 Dette circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla ricorrente che nulla ha dedotto in merito, per cui il collegio ritiene che la domanda di assegnazione vada rigettata mancando il requisito indefettibile della convivenza con il figlio.
Per le medesime ragioni va, altresì, rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di confermare l'obbligo del resistente di versare l'importo di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio
. Né, infine, in assenza di domanda del figlio, è accoglibile la domanda avanzata dal Per_2 resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del medesimo.
Domanda di assegno divorzile.
Passando ad analizzare la domanda di assegno divorzile, parte ricorrente ha chiesto di determinare in euro 250,00 l'assegno in proprio favore o comunque di confermare l'importo di euro 100,00 stabilito a titolo di mantenimento nella separazione, allegando unicamente di essere disoccupata.
Il resistente ha chiesto, invece, il rigetto della domanda allegando che la ha ormai da anni Parte_1 una stabile convivenza con un nuovo compagno e percepisce il reddito di cittadinanza, mentre lui percepisce una retribuzione compresa tra euro 950,00 ed euro 1.050,00.
In punto di diritto, si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, la domanda di assegno divorzile avanzata va rigettata.
Al di là di ogni considerazione sulla sussistenza o meno di una stabile relazione della con Parte_1 un nuovo compagno (allegata dal resistente e confermata dal figlio , escusso quale Per_2 testimone) - che comunque non fa venir meno la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile qualora l'ex coniuge economicamente più debole sia privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi (cfr. Cass. civ. SSUU, sentenza n.
32198/2021) - ciò che in radice difetta è la prova da parte della ricorrente sia dell'insussistenza di mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento (anzi dalle allegazioni di controparte, confermate dal figlio della coppia, si evince che la ha percepito il reddito di cittadinanza) Parte_1 sia che ciò, ove accertato, sia conseguenza delle scelte assunte in ambito familiare e del sacrificio
4 delle aspettative professionali e reddituali della in favore dell'assunzione di un ruolo Parte_1 endofamiliare. Il ricorso è infatti privo di allegazioni e nessun elemento anche presuntivo può trarsi in senso favorevole alle richieste della ricorrente, la quale tra l'altro non ha articolato alcuna prova al riguardo. Pertanto, la domanda va rigettata.
Regolamentazione delle spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'infondatezza delle domande accessorie avanzate dalla ricorrente, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% mentre per la restante parte sono poste a carico della ricorrente;
esse si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i parametri minimi in ragione dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Lettere (NA) il 21.09.1988 da , nata a [...] il [...], e nato Parte_1 CP_1
a Lettere (NA) il 25.10.1965
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3) rigetta la domanda di mantenimento del figlio;
Per_2
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Lettere per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
42 Parte II, S. A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1988);
6) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna al pagamento in Parte_1 favore di della restante parte che si liquida in euro 1.904,50 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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