Art. 34.
Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.
Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.