Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del RI di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15
gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5281/2022
Promossa da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
ANTONIO RABUAZZO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via G. Vagliasindi, 9
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/6/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000109618, notificata dall' CP_1 in data 25/5/2022 e avente ad oggetto la sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, con riferimento all'anno 2011. Rilevava che detta ordinanza ingiunzione scaturisse dagli atti di accertamento, prot. n.
CP 1.2100.17/05/2017.0211589 del 7/6/2017 e prot. n. CP 1.2100.17/05/2017.0211590 del
Con decreto del 24/7/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ICP L'ente esponeva che l'ordinanza ingiunzione fosse stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento e che entrambi gli atti fossero stati notificati con raccomandata. In via preliminare, osservava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso, in quanto il giudice decidesse esclusivamente sui motivi di ricorso, trattandosi di un giudizio strutturato in conformità al modello del giudizio civile ordinario. Rilevava altresì l'inammissibilità
delle eccezioni relative a vizi formali, in quanto generiche ed infondate, e che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, fosse retto dai principi sanciti dalla legge n.
689 del 1981, non trovando applicazione la legge n. 241 del 1990. In via preliminare, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ove fosse stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. 689/1981. Nel merito osservava che, con l'odierno ricorso,
controparte non avesse contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che tale circostanza dovesse ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
e che la sanzione amministrativa applicata dovesse ritenersi legittima. Evidenziava inoltre che il ricorrente non avesse provato l'avvenuto pagamento delle somme in oggetto, per cui la sussistenza dell'omissione contributiva dovesse ritenersi pacifica;
precisava all'uopo che detta omissione fosse scaturita dalla presentazione da parte della ditta dei modelli DM10, ai quali non fosse seguito alcun versamento rispetto all'importo autodenunciato dalla ditta stessa. Precisava dunque che dai suddetti modelli si ricavasse il debito e dunque l'importo specifico che l'azienda dichiarasse dovuto all' CP 3, con la conseguenza che dovesse ritenersi sussistente nella specie il riconoscimento del debito stesso da parte del ricorrente.
Rilevava che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' Controparte_4 costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Rilevava ancora che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie, considerato che il dies a quo del termine di prescrizione andasse individuato nella data del 6 febbraio 2016, quale data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, con il quale fosse stato in parte depenalizzato il reato di mancato versamento delle ritenute e fossero state introdotte delle soglie il cui superamento mantenesse la rilevanza penale della condotta e al di sotto delle quali dovesse essere applicata una sanzione amministrativa.
Osservava pertanto che, fino alla suddetta data del 6 febbraio 2016, essendo ancora la condotta penalmente rilevante, l' CP_3 non potesse chiedere alcunchè (dovendosi limitare a presentare denuncia alle Autorità Giudiziarie), e ciò in forza del disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Rilevava, in ogni caso, che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso per il periodo di tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento (in forza dell'art. 2, comma 1 quater, del DL n. 463/1983) nonché per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in applicazione della normativa dettata per l'emergenza pandemica.
Concludeva che, atteso il suddetto periodo di sospensione dei termini di prescrizione, detta fattispecie estintiva non fosse ancora maturata. Richiamava infine il messaggio hermes n. 3516 del 2022 contenente le determinazioni ministeriali incidenti sia sul procedimento sanzionatorio sia sulla misura delle sanzioni
CP_ amministrative, deducendo che, all'esito del procedimento di verifica, avesse adottato un
provvedimento di rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, che allegava. Chiedeva in definitiva che, previa revoca del provvedimento di sospensione, fosse rigettata l'opposizione e confermata l'ordinanza ingiunzione;
in via subordinata, chiedeva un rinvio in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale e al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla rideterminazione dell'importo della sanzione.
Con provvedimento del 14/3/2023 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rinviata la trattazione della causa in accoglimento della richiesta di parte resistente.
L'opponente depositava note conclusionali con le quali insisteva nell'intervenuta prescrizione. In
particolare osservava che, considerato che la violazione risalisse al periodo 12/2010 con scadenza per il versamento al 16/1/2011, gli avvisi di accertamento in questione fossero stati notificati (rispettivamente il
7/6/2017 e il 16/6/2017) oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ed oltre quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della medesima legge, con la conseguenza che fosse maturata la prescrizione;
ciò in quanto fra la data della presunta violazione e quella di notifica degli atti di accertamento non fosse stata provata la notifica di eventuali altri atti interruttivi. Eccepiva pertanto la nullità della pretesa sanzionatoria e richiamava la sentenza n. 173 del 10/8/2022 del RI di Arezzo, con la quale in
CP fattispecie analoga fosse stata annullata l'ingiunzione opposta. Deduceva infine che I tramite la notifica di due avvisi di accertamento, avesse irrogato una doppia sanzione riguardante la stessa omissione contributiva relativa al periodo 12/2010, sicchè insisteva nelle medesime conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
CP Con istanza del 17/10/2023, I' produceva provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione e della sanzione irrogata, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48.
Con provvedimento del 7/5/2024, veniva ritenuto di non procedere alla riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 5847/2022 RG in ragione della connessione solo parzialmente oggettiva delle due cause;
veniva quindi delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, per come previsto dall'art. 6,
comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 23/6/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 25/5/2022, come si evince dalla documentazione allegata (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica).
CP con cui è statoOr, si osserva che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
intimato al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante dell' Controparte_2 il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2011.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8,
recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che "Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. II
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
CP Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta, ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, assumendo che fosse decorso il termine di cinque anni, considerato l'anno a cui si riferissero violazioni contestate e la mancata notifica dell'atto di accertamento o di qualsiasi altro atto interruttivo sottostante all'ordinanza ingiunzione. Successivamente
(in seno alle note conclusionali del 6/11/2023) ha eccepito che, anche a voler ammettere notifica nelle
date del 7/6/2017 e del 16/6/2017 degli avvisi di accertamento, fra la data della violazione e dette ultime date fossero decorsi i termini previsti dall'art. 14 L. 689/1981. Il ricorrente ha in tal modo integrato i motivi di ricorso eccependo la violazione del suddetto articolo ed introducendo, in tal modo, nuovi profili di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Venendo innanzitutto all'esame della suddetta eccezione, si premette che l'invocato art. 14 L. 689/1981
dispone quanto segue: "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Orbene, in conformità all'indirizzo seguito dall'intestato RI (fra le altre, sentenza del 2/2/2024
relativa al giudizio n. 8978/2022 R.G.) in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione, detta ultima eccezione, in quanto formulata per la prima volta in seno alle note di trattazione, non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione. Si tratta, invero, di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicchè la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14
gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30
ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178). Devono, pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo che siano dedotti nel corso del giudizio (Cass. 3 agosto
2007, n. 17073).
In breve, atteso che il giudizio in esame è un giudizio chiuso, da un lato l'opponente non può introdurre domande, eccezioni o questioni diverse da quelle attinenti alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato e, dall'altro, il Giudice decide esclusivamente sulla base dei motivi di opposizione (cfr. Cass. 2
settembre 2008, n. 22035).
Ed ancora, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6013 del 16/4/2003, occorre che "tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causa petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero "petitum" ma non la "causa petendi"), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere
(salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso
(per alcuni di questi concetti, cfr. Cass. 12 agosto 2000, n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicchè, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa".
Ne consegue che, nella specie, l'eccezione di tardività della notifica dell'atto di accertamento ex art. 14 L.
689/1981, formulata per la prima volta con le note del 6/11/2023 (da valutarsi come diversa e nuova rispetto a quella di omessa notifica del medesimo atto, formulata come motivo di opposizione nel ricorso introduttivo) deve ritenersi inammissibile.
Da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
In conclusione, gli unici motivi di censura ammissibili e che, quindi, possono essere esaminati, sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio;
ciò in quanto, diversamente opinando, si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio (con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr. RI di Catania, sentenza n. 261 del 29/01/2014, dott.
M. Fiorentino).
Venendo ora ai rilievi sollevati in ricorso e, segnatamente, all'eccezione di mancata notifica dell'atto di
CP accertamento, si osserva che l' ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato, in data 7/6/2017, l'atto di accertamento prot. n. 2100.17/05/2017.0211589,
mediante consegna alla moglie del ricorrente e spedizione della comunicazione dell'avvenuta notifica con raccomandata.
Nella specie, pertanto, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (7/6/2017); non è ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato presso la residenza del ricorrente, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta ovvero dalla moglie dello stesso. Non può dunque trovare accoglimento il rilievo secondo cui detta notifica non fosse stata eseguita ovvero fosse stata eseguita irritualmente e che, dunque, non si fosse perfezionata e, d'altra parte, in un secondo momento (cfr. note conclusionali del 6/11/2023), alla luce della documentazione allegata da parte resistente, l'opponente ha riconosciuto l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.
CP ha versato in atti l'atto di accertamento prot. n. 2100.17/05/2017.0211590, Si aggiunga che l'
anch'esso sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, in data 16/6/2017, di detto atto all' Controparte_2 quale obbligato in solido del Parte 1
Venendo al merito, deve infine ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative,
puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga,
rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21
ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo"
nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è
entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 7/6/2017 dell'atto di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 25/5/2022
dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ed infatti, alla riferita data di notifica del provvedimento impugnato la prescrizione non era ancora maturata, e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31
maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si osserva, da ultimo, che,CP_ con istanza del 17/10/2023 ha allegato e documentato l'intervenuta rettifica dell'importo della sanzione richiesta con l'ordinanza opposta, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
.CP
-Con il provvedimento di rettifica in atti, l' ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dal suddetto art. 23, si fosse proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.866,00.
CP Pertanto, per le considerazioni che precedono, dato atto della suddetta modifica da parte dell' nelle more, dell'ordinanza (prot. ingiunzione opposta n. OI-000109618 intervenuta
CP 2100.26/04/2022.0278161), con determinazione della sanzione amministrativa in € 1.866,00, il ricorso deve essere respinto.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi,
tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare della sanzione rideterminata alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del RI di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5281/2022 R.G., così statuisce:
CP Accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione
CP opposta n. OI-000109618 prot. 2100.26/04/2022.0278161, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.866,00;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione;
CP Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Catania il 15 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio