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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 909/23 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 909/2023 V.G., avente ad oggetto adozione di maggiorenne, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente al I vico Trotti n. 17, rappresentata E , giusta procura in calce al presente atto, Pt_2 dall'avv. Mario Nigro (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2 in Torre del CO alla via Roma n. 4.
RICORRENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: dichiarare figlia adottiva della ricorrente . Controparte_1 Parte_1
PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2023, chiedeva che fosse dichiarata l'adozione Parte_1 di , nata a [...] il [...] da . Controparte_1 Persona_1
A tal fine la ricorrente deduceva di non aver alcun discendente e di avere con l'adottanda
[...]
, figlia del coniuge convivente, un forte legame affettivo, quasi genitoriale. Controparte_1
Aggiungeva di aver compiuto settanta anni, avendo, pertanto, più di trentacinque anni e superando di
1 oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, in procinto di compiere trentotto anni, sussistendo, dunque, le condizioni per l'adozione.
All'udienza presidenziale del 25.10.2023 venivano sentiti la ricorrente, l'adottanda e il padre dell'adottanda, coniuge della , i quali manifestavano il consenso alla adozione;
il presidente, Parte_1 quindi, rimetteva le parti per l'ulteriore corso del procedimento all'udienza del 11.12.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dato atto del deposito delle note con cui la ricorrente si riportava al ricorso insistendo nella domanda di adozione di , Controparte_1 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Con ordinanza del 06.03.2024, il Collegio, ritenuto che il giudizio non fosse maturo per la decisione necessitando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendosi acquisire informazioni tramite i Carabinieri ed i Servizi Sociali competenti, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione delle informative da parte dei Carabinieri e dei Servizi Sociali competenti.
A seguito di provvedimento di riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore (decreto del 11.04.2025), acquisite le informazioni richieste, sulle conclusioni nuovamente rassegnate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025 e preso atto delle conclusioni già rassegnate dal P.M. in data 26.01.2024, con ordinanza depositata in data 09.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda volta a far luogo alla adozione di maggiorenne ai sensi dell'art. 291 cc e ss..
Sono, infatti, depositati in atti l'estratto dell'atto di nascita e lo stato di famiglia dell'adottante, il certificato di matrimonio dell'adottante con , padre dell'adottanda, e l'atto di Persona_1 nascita e di stato libero dell'adottanda, nonché il certificato di nascita dell'adottanda con attestazione di paternità della stessa.
Sono stati espressi i consensi dell'adottante, dell'adottanda e del padre dell'adottanda, coniuge della
, mentre si dà atto che la madre naturale dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta e che della Parte_1 stessa non si hanno notizie da circa quarant'anni (relazione s.s. del 1.08.2025).
Ricorrono, inoltre, tutte le altre condizioni oggettive e soggettive (ivi compresa l'età minima dell'adottante ed il divario di età con l'adottanda previsti dall'art. 291 c.c.), richieste dalla legge, e non appaiono sussistere elementi che ostacolano e sconsigliano il richiesto provvedimento.
Tenuto conto, quindi, della documentazione suddetta, delle informazioni acquisite tramite i
Carabinieri di Torre del CO (rese in data 13.06.2025) ed i Servizi Sociali di Torre del CO
(relazione depositata in data 01.08.2025), della convenienza dell'adozione per l'adottanda e della
2 sussistenza delle condizioni di legge oggettive e soggettive, a parere di questo Collegio, anche alla luce del parere favorevole del PM, è possibile accogliere la domanda di adozione.
In particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali di Torre del CO è emerso che la si è Parte_1 sempre presa cura dell'adottanda sin dai suoi primi giorni di vita, non essendo mai intervenuto riconoscimento da parte della madre naturale - della quale non si ha notizia alcuna da circa quarant'anni - e che la coppia formata dalla ricorrente e da (padre dell'adottanda) Persona_1 riporta un rapporto affettivo stabile da circa cinquant'anni. Emerge che la risiede a Milano CP_1 da diversi anni per motivi di lavoro, dove ha costituito nucleo familiare, e la mantiene Parte_1 costanti contatti telefonici con la medesima.
Allo stesso modo, dalle relazioni dei Carabinieri non sono emersi elementi degni di nota.
Vanno disposte le formalità stabilite dall'art. 314 c.c.
La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di adozione di , nata a [...] il Controparte_1
06.07.1985, da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
2) manda alla Cancelleria di effettuare le prescritte comunicazioni di rito e, all'atto della definitività del presente provvedimento, di operare la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 314 c.c.;
3) dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 909/2023 V.G., avente ad oggetto adozione di maggiorenne, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente al I vico Trotti n. 17, rappresentata E , giusta procura in calce al presente atto, Pt_2 dall'avv. Mario Nigro (c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2 in Torre del CO alla via Roma n. 4.
RICORRENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: dichiarare figlia adottiva della ricorrente . Controparte_1 Parte_1
PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2023, chiedeva che fosse dichiarata l'adozione Parte_1 di , nata a [...] il [...] da . Controparte_1 Persona_1
A tal fine la ricorrente deduceva di non aver alcun discendente e di avere con l'adottanda
[...]
, figlia del coniuge convivente, un forte legame affettivo, quasi genitoriale. Controparte_1
Aggiungeva di aver compiuto settanta anni, avendo, pertanto, più di trentacinque anni e superando di
1 oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, in procinto di compiere trentotto anni, sussistendo, dunque, le condizioni per l'adozione.
All'udienza presidenziale del 25.10.2023 venivano sentiti la ricorrente, l'adottanda e il padre dell'adottanda, coniuge della , i quali manifestavano il consenso alla adozione;
il presidente, Parte_1 quindi, rimetteva le parti per l'ulteriore corso del procedimento all'udienza del 11.12.2023.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dato atto del deposito delle note con cui la ricorrente si riportava al ricorso insistendo nella domanda di adozione di , Controparte_1 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Con ordinanza del 06.03.2024, il Collegio, ritenuto che il giudizio non fosse maturo per la decisione necessitando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendosi acquisire informazioni tramite i Carabinieri ed i Servizi Sociali competenti, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione delle informative da parte dei Carabinieri e dei Servizi Sociali competenti.
A seguito di provvedimento di riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore (decreto del 11.04.2025), acquisite le informazioni richieste, sulle conclusioni nuovamente rassegnate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025 e preso atto delle conclusioni già rassegnate dal P.M. in data 26.01.2024, con ordinanza depositata in data 09.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda volta a far luogo alla adozione di maggiorenne ai sensi dell'art. 291 cc e ss..
Sono, infatti, depositati in atti l'estratto dell'atto di nascita e lo stato di famiglia dell'adottante, il certificato di matrimonio dell'adottante con , padre dell'adottanda, e l'atto di Persona_1 nascita e di stato libero dell'adottanda, nonché il certificato di nascita dell'adottanda con attestazione di paternità della stessa.
Sono stati espressi i consensi dell'adottante, dell'adottanda e del padre dell'adottanda, coniuge della
, mentre si dà atto che la madre naturale dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta e che della Parte_1 stessa non si hanno notizie da circa quarant'anni (relazione s.s. del 1.08.2025).
Ricorrono, inoltre, tutte le altre condizioni oggettive e soggettive (ivi compresa l'età minima dell'adottante ed il divario di età con l'adottanda previsti dall'art. 291 c.c.), richieste dalla legge, e non appaiono sussistere elementi che ostacolano e sconsigliano il richiesto provvedimento.
Tenuto conto, quindi, della documentazione suddetta, delle informazioni acquisite tramite i
Carabinieri di Torre del CO (rese in data 13.06.2025) ed i Servizi Sociali di Torre del CO
(relazione depositata in data 01.08.2025), della convenienza dell'adozione per l'adottanda e della
2 sussistenza delle condizioni di legge oggettive e soggettive, a parere di questo Collegio, anche alla luce del parere favorevole del PM, è possibile accogliere la domanda di adozione.
In particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali di Torre del CO è emerso che la si è Parte_1 sempre presa cura dell'adottanda sin dai suoi primi giorni di vita, non essendo mai intervenuto riconoscimento da parte della madre naturale - della quale non si ha notizia alcuna da circa quarant'anni - e che la coppia formata dalla ricorrente e da (padre dell'adottanda) Persona_1 riporta un rapporto affettivo stabile da circa cinquant'anni. Emerge che la risiede a Milano CP_1 da diversi anni per motivi di lavoro, dove ha costituito nucleo familiare, e la mantiene Parte_1 costanti contatti telefonici con la medesima.
Allo stesso modo, dalle relazioni dei Carabinieri non sono emersi elementi degni di nota.
Vanno disposte le formalità stabilite dall'art. 314 c.c.
La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni altra istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di adozione di , nata a [...] il Controparte_1
06.07.1985, da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
2) manda alla Cancelleria di effettuare le prescritte comunicazioni di rito e, all'atto della definitività del presente provvedimento, di operare la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 314 c.c.;
3) dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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