Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1030 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1030 anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per modifica decreto conseguente a sentenza di divorzio promosso da
Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ghislieri Costa di Polonghera che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrente - avverso
Controparte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bertacchi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- resistente -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
A parziale modifica della sentenza n. 783/2012
1) Modificare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia in base alla nuova situazione e agli elementi forniti nel presente atto, rivedendo l'importo nella misura che verrà ritenuta
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previo in via preliminare: ordine di esibizione degli estratti conto correnti intestati e/o cointestati del signor Parte_1
nel merito: respingere il ricorso avversario, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
Per il P.M.
Si accolga parzialmente riducendo il contributo mensile a 500 euro
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto in data 8.4.24, premesso di avere generato con Parte_1 [...]
la figlia (n. 25.8.03), chiedeva, in punto statuizioni economiche, la modifica CP_1 Per_1
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto, emessa dal Tribunale di Torino e datata 14.11.11. Detta sentenza stabilisce in euro 700,00 mensili oltre ISTAT e 50% spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate e documentate il contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.11.24 comparivano entrambe le parti rendendo le seguenti dichiarazioni:
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Viene sentito il ricorrente che dichiara: “lavoro, sono libero professionista, mi occupo di organizzazione di eventi. All'epoca del divorzio lavoravo come dipendente presso un tour operator, all'epoca percepivo già la pensione oltre allo stipendio, con tredicesima e quattordicesima, ed anche la mia attuale moglie lavorava, lei, quindi, era autonoma economicamente. Ad oggi, mia moglie ha
l'artrite reumatoide, lavora, quando, riesce insieme a me, ma abbiamo un unico reddito. Ho chiesto una riduzione per il mantenimento di mia figlia, sia per la mia situazione economica che di salute, in quanto mi è stata diagnosticata la fibromialgia, che mi costringe a letto spesso, e, comunque, limita le mie possibilità lavorative. Mia figlia compirà a novembre 21 anni e frequenta l'ultimo anno dell'università. Abitavo in affitto, a gennaio dell'anno scorso ci siamo resi conto che l'affitto era troppo caro, era di euro 1200 al mese, quindi, abbiamo lasciato la casa, e ci siamo trasferiti in
Umbria presso una casa di proprietà di mia suocera, dove, almeno non paghiamo l'affitto, ma il lavoro è calato perché lavoravamo principalmente con la Lombardia e comunque, con il nord Italia, che è una piazza più vantaggiosa rispetto al centro Italia. Non mi sono mai sottratto ai doveri nei confronti di mia figlia, finchè la situazione me lo ha permesso”.
…
Viene sentita la resistente che dichiara: “lavoro, sono dipendente, da dicembre prossimo il mio titolare mi ridurrà le ore lavorative a 30 anziché 40 settimanali e la simulazione di stipendio che è stata fatta mi porterà ad avere uno stipendio di euro 1030 circa al mese. Pago un affitto di euro 450 al mese, oltre alle spese e al riscaldamento. Non ho mutui né prestiti. Mia figlia sta frequentando
l'ultimo anno di università e penso prenderà la laurea a luglio 2025, se tutto va bene. I miei genitori mi aiutano altrimenti non ce la farei”.
-
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
26.2.23, la causa veniva rimessa in decisione il 28.2.25.
Il P.M. concludeva per come riportato in epigrafe.
.2.
§1
Premesso che la causa risulta sufficientemente istruita e che secondo la convenuta, al momento della sua costituzione in giudizio, l'assegno di mantenimento per la figlia, calcolata la rivalutazione ISTAT ammontava ad euro 849,42, occorre verificare l'esistenza di eventuali mutamenti patrimoniali e reddituali in capo alle parti.
Ebbene:
° circa il padre, egli riferisce di percepire da sempre pensione per le vittime del terrorismo;
in ricorso il suo ammontare viene indicato in euro 2000,00 mensili e, nella memoria 24.10.24, in euro 2200,00
(in realtà di euro 2250 per come emerge dagli estratti conto prodotti).
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti redditi lordi annuali riferiti ai seguenti anni di imposta:
2010: euro 21.462,00 da lavoro dipendente
2021: euro 7.403,00 da lavoro dipendente e 2291,00 da lavoro autonomo
2022: euro 14.677,00 da lavoro autonomo. Egli riferisce di essere affetto dal 2022 da fibromialgia (doc. 6 allegato al ricorso), di essersi trasferito in Umbria per ragioni di salute e perché il canone di locazione a Milano non era più sostenibile;
che sua moglie convivente, con cui collabora nella organizzazione di eventi, è invalida al 50% (doc. 15).
Il ricorrente ha prodotto alcune fatture che ha emesso nell'anno 2024 (doc. 8); nella fattura n. 2 si legge che l'importo di euro 3122,00 deve essere versato sul conto Credit Agricol IBAN n.
[...] intestato alla moglie di poi ha anche prodotto CP_2
estratti conto 2024 (doc. 9) relativi a conto corrente presso Credit Agricol a lui intestato ed avente
IBAN n. [...]. E' evidente che ciò non consente una precisa verifica circa gli incassi derivanti dalla attività lavorativa.
° Circa la madre, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti redditi lordi annuali da lavoro dipendente:
2021: euro 9870,00
2022: euro 9291,00
2023: euro 9526,00
A fronte di quanto sopra, delle dichiarazioni rese, delle differenze reddituali, tenuto conto dell'età della figlia oggi studentessa universitaria, della diminuzione dei redditi del ricorrente rispetto al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio, del fatto che il on è stato trasparente Parte_1
quanto alla produzione dei conti correnti su cui affluiscono i guadagni della sua attività lavorativa
(elemento valutabile ex art. 473 bis 18 cpc), della circostanza che la figlia vive quasi sempre con la madre con i conseguenti oneri economici, il Tribunale ritiene equo, in parziale modifica della suddetta sentenza del Tribunale di Torino, disporre che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia versando, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente Per_1
sentenza, la somma di euro 700,00 mensili oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. In tal modo viene meno tutta la rivalutazione monetaria intervenuta dal tempo della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§3
Spese compensate in ragione dell'esito della lite e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, viste le conclusioni del P.M., in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e sentenza emessa dal Tribunale di Torino e datata 14.11.11,
[...] Controparte_1 ° dispone che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia versando, con decorrenza Per_1
dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 700,00 mensili oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea;
° spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 26.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
Alessandro SCIALABBA