Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 09/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
GU IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23975 del registro di segreteria, su ricorso proposto da De IS ME (C.F. [...]),
nato in [...] il [...], e residente in Ascoli Piceno, via delle Zinnie n. 19/B, contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri, e domiciliato in Ancona, San Martino n. 23.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Udito, alla udienza del 10 dicembre 2025, il ricorrente personalmente e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente accertato e dichiarato il suo diritto alla ricostituzione della pensione, differenze dovute sui ratei pregressi dal 26/2/2011 al 30/9/2017 per i contributi versati con la erogazione della indennità di mancato preavviso, pari a 16 mesi.
Ha altresì chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto al ricalcolo della aliquota di rendimento del 50,333%, per effetto pagamento delle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
In punto di diritto il sig. De IS ha chiesto che la ricostituzione della pensione avvenga con decorrenza dal 26 febbraio 2011.
Aggiunge che la ricostituzione riguarda una pensione a carico del Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e, in materia di prescrizione dei singoli ratei e della relativa decorrenza, è della légge 7/8/1985 n. 428, a mente del quale rate di stipendio e termine di prescrizione quinquennale, decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto Solo a seguito della completa regolarizzazione e registrazione della provvedimento di ricostituzione del 9/10/2024, In ogni caso molteplici sono le istanze presentate che avrebbero valenza interruttiva della prescrizione.
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti intervenute in udienza hanno spiegato le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due sono le domande che vanno scrutinate.
La prima.
Il ricorrente ha chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto alla ricostituzione della pensione, resistente al pagamento delle differenze dovute sui ratei pregressi al periodo precedente termine quinquennale di prescrizione a ritroso dalla data della domanda amministrativa del 12/8/2022.
ultimo richiamata con la quale il ricorrente nelle note inserite nel quadro prodotto scriveva: Come da estratto conto contributivo di recente regolarizzato e agli atti INPS, si chiede la valutazione dei contributi re mesi dal 26.02.2011 al 25.06.2012 e al mese di gennaio 2013, per un E aggiungeva (per quanto concerne la seconda domanda) si chiede lavoro svolto in quel Paese nei periodi giugno- settembre 1968 e settembre- ottobre 1969.
La seconda.
Il ricorrente ha altresì chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto al ricalcolo della aliquota di rendimento del 50,333%, per percepito.
e prescrizione: in mancanza di qualsiasi specificazione circa la indennità sostitutiva del preavviso.
Questo Giudice non condivide le ragioni esposte.
Per converso, risulta agli atti che il sig. De IS con istanza del dopo la cessazione del rapporto di lavoro Trenitalia spa, che aveva impedito la esecuzione della prestazione lavorativa per il periodo di titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di 16 ( sedici) mensilità, come da periodo di preavviso spettante allo scrivente ex CCNL ( Dirigenti) Industriali 25.11.2009, con scadenza 31.12.2013 e Accordi FS/federmanager del 30 ottobre 1998, che facevano salvo per i Dirigenti FS il maggior periodo di preavviso sostitutiva del preavviso è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali di categoria con la indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto esse pagati, con la conseguenza che dopo la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione (26/02/2011) è stata accreditata ulteriore contribuzione, a tutti gli effetti parificata a quella versata in costanza di rapporto di lavoro e utile anche ai fini della misura delle pensione, Concludeva, in modo inequivoco, chiedendo espressamente la rideterminazione o riliquidazione e corresponsione di parte o quota aggiuntiva di pensione o di assegno supplementare o maggiorazione, comunque, di pensione riferibile alle contribuzione/retribuzione anzidette, da cumulare eventualmente con la pensione conseguita con decorrenza 26.02.2011 e/o la rideterminazione o liquidazione della stessa, utilizzando dette retribuzioni/ contribuzioni.
ricorrente di far valorizzare, ai fini contributivi la indennità di preavviso.
dichiarando il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione, calcolando il termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla domanda del 9 settembre 2020, con la conseguenza che gli arretrati decorreranno dal 9 settembre 2015.
ratei relativi agli arretrati non corrisposti.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS. RR. di questa Corte n.
10/2022/QM.
Quanto alla seconda domanda, si osserva che il ricorrente ha chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto al ricalcolo della aliquota di quanto spettante e quanto percepito.
Sul punto, però, si rileva che il riconoscimento di 6 mensilità pensionistico 6.829,00 mensili), in quanto il ricorrente aveva già raggiunto il massimo di 37 anni di servizio previsto per il Fondo speciale FS.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.
La particolarità e complessità delle questioni, unitamente alla soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c., accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Deposito della sentenza entro 60 c.g.c.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice unico Cons. GU IG Firmato digitalmente
DECRETO
Il Giudice Lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta Il Giudice
GU IG
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico 52 del D. Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e Depositata in Segreteria il Il Funzionario di Segreteria Dr.ssa Antonella Chiarenza f.to digitalmente