Ordinanza cautelare 1 agosto 2013
Ordinanza cautelare 1 agosto 2014
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 08/11/2023, n. 16520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16520 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 16520/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06259/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6259 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto in Roma, via Paola Falconieri, 23;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, -OMISSIS-;
Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 31.1.2013, con cui l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono finalizzata a sanare gli abusi commessi nell’edificio di Via-OMISSIS-, località -OMISSIS-: atto impugnato con ricorso principale;
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 6.3.2014, avente ad oggetto l’immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia: atto impugnato con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2013, con cui l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Roma ha respinto la domanda di condono presentata dalla signora -OMISSIS-, dante causa dell’odierno ricorrente, finalizzata a sanare gli abusi commessi nell’edificio di Via-OMISSIS-, località -OMISSIS- (immobile distinto al N.G.E.U. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS-), e ciò per violazione della legge regionale 12/2004: opere consistenti nella realizzazione di una veranda nel giardino di proprietà per mq 7,48 di s.u.r..
Il diniego è stato motivato sul rilievo che l’area su cui insiste l’immobile controverso è gravata da alcuni vincoli (“ archeologico d.lgs. 42/2004; DM 29.3.1962; beni paesagg, ex art.1-OMISSIS-, comma 1, lett. b) del codice; lett. "F" Parchi, lett. "G" Boschi, Parchi, riserve L.R. 29 del 6.10.1997; Parco di Velo, Elettrodotto D.P.C.M. 08.07.2003, Beni paesagg. ex art.1-OMISSIS-, comma 1, lett. o) del Codice Ant.Tracc.Strad. 73s Torre e Casale Silli 76/C, PTP 15/7 Veio Cesano TI/38 ”).
In data 28.5.2012 è stato emesso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 32 della legge 326/2003, nel senso che l’impugnato provvedimento non avrebbe fatto “ alcun riferimento al requisito della conformità alla pianificazione, la cui valutazione richiederebbe un istruttoria da effettuare in contraddittorio con l'odierno ricorrente. Tale elemento non risulta essere stato preso in considerazione nel corso del procedimento e conseguentemente non ne viene fatta menzione nel testo della determinazione ” (cfr. pag. 5).
2°) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale.
Il ricorrente ha, inoltre, proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 6.3.2014, con la quale si è intimata la sospensione dei lavori, anche con valore di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato ad ingiungere la demolizione degli abusi.
La domanda cautelare, in ogni caso, è stata respinta sia con riguardo al provvedimento impugnato con il ricorso principale (ordinanza 1° agosto 2013, n. -OMISSIS-), sia con riguardo al provvedimento impugnato con motivi aggiunti (ordinanza 1° agosto 2014, n. n. -OMISSIS-).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 3 novembre 2023, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.
Un primo, imprescindibile, profilo di analisi va rapportato all’orientamento generale della giurisprudenza in ordine alla disciplina del c.d. terzo condono, previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, la quale, pure, presenta elementi di continuità con le previsioni delle precedenti legislazioni in materia (legge 47/1985 e legge 724/1994).
Ciò premesso, è noto che il condono è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di una sanatoria a “ carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, quest’ultimo disciplinato dagli artt. 36 e 45 del DPR 380/2001, sottolineandosi che, comunque, si tratta di un istituto “ammissibile solo “negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale” (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole “trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza” (sentenza n. 427 del 1995) ”: statuizioni richiamate dal Giudice delle leggi nella sentenza 28 giugno 2004, n. 196.
Nella medesima pronuncia si è, inoltre, evidenziato che si tratta di un “ condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni ”.
Ma nel caso del terzo condono l’ambito di valutazione deferito all’Amministrazione è stato circoscritto, nel senso che si è riconosciuto al legislatore regionale di esercitare un ruolo “ specificativo – all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (sentenza n. 49 del 2006) ” (cfr. Corte Costituzionale, 26 luglio 2019, n. 208).
Anche in tempi assai recenti si è quindi consolidata la consapevolezza che “ dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge: per un verso, il carattere sicuramente più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell’effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; per altro verso, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, al quale – ferma restando la preclusione all’ampliamento degli spazi applicativi del condono – è assegnato il delicato compito di «rafforzare la più attenta e specifica considerazione di […] interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio» (sentenza n. 208 del 2019) ” (cfr. Corte Costituzionale, 30 luglio 20-OMISSIS-, n. 181, la quale ha rimarcato che “ al legislatore regionale compete «l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale» (sentenze n. 77 del 20-OMISSIS-, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e (…) archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L’intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell’esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori ”).
Per quanto più interessa il presente giudizio, la legge regionale del Lazio ha distinto tra:
a) “ opere abusive suscettibili di sanatoria ” (art. 2, comma 1), che contemplano, tra le varie ipotesi, le opere “ che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi ”; che “ non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza ”; che “ non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza ”; che “ non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi ”; e, soprattutto, “ opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall’articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003 e successive modifiche ”;
b) “ cause ostative alla sanatoria edilizia ” (art. 3), in cui si prevede che “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: (…) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”.
Su tale, ultima, disposizione la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che la successiva apposizione del vincolo non possa giustificare il superamento del limite di non condonabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2568; id., 11 aprile 2017, n. 1697; id., 9 settembre 2019, n. -OMISSIS-09), concludendosi, da parte della Corte Costituzionale, che “ introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni ”.
Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del DL 269/2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 marzo 2019, n. 4572; 7 gennaio 2020, n. 90; 26 marzo 2020 n. 2660; 2 marzo 2020, n. 2743; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252), mentre per le altre tipologie di abusi interviene la preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Nella specie, il diniego di condono risulta plurimotivato sull’esistenza di un vincolo paesaggistico (Veio Cesano), ostativo alla richiesta sanatoria.
Deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente, attraverso il preavviso di diniego, ha avuto piena e compiuta conoscenza delle ragioni ostative al condono, inerenti la situazione vincolistica dell’area, la cui sussistenza è stata confermata a seguito del disposto approfondimento istruttorio.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO