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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa LB De Bonis, all'udienza del 09 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1616/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena, con C.F._1 studio in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, e dall'avv. Mariangela
D'Andrea, con studio in Potenza alla via Alassio n. 11, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL di Potenza, al
Viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 11.06.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il giudice del lavoro e domandava di accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro subito dalla sig.ra
[...]
ha causato il danno biologico così come denunciato e, pertanto, Parte_1 accertare la percentuale del danno biologico nella percentuale pari o superiore al
9%% di invalidità o quella, anche inferiore, che meglio verrà accertata in giudizio e, per l'effetto, condannare l' ad erogare, in favore della sig.ra CP_1 la rendita infortunistica e/o l'indennizzo da Parte_1 commisurare alla riduzione del di lei capacità lavorativa in quella misura pari o superiore al 9% che risulterà di giustizia o di quella che meglio verrà accertata in corso di giudizio, in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 domandava preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque di rigettare nel merito il ricorso proposto in quanto infondato;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 09 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento di una percentuale del danno biologico conseguente all'infortunio subito in data
2 08.06.2023 pari almeno al 9%%, denegata in fase amministrativa, con condanna dell' convenuto alla corresponsione delle conseguenti prestazioni. CP_2
Al riguardo, parte ricorrente nulla ha allegato né provato.
In particolare, la sig.ra , in violazione agli oneri incombenti sulla parte Pt_1 ricorrente in tema di malattie professionali e infortuni sul lavoro, senza puntualmente allegare nulla in relazione al dedotto infortunio, senza formulare capitoli idonei a dimostrare la fondatezza dei fatti costituitivi della propria domanda, si è limitata a produrre documentazione sanitaria, a chiedere l'espletamento della prova testimoniale, articolando, tuttavia, circostanze riferite alle sole mansioni svolte e non anche al dedotto infortunio (“Vero che la sig.ra
lavora presso l'Azienda ospedaliera San Carlo di Parte_1
Potenza con mansione di operatore socio sanitaria nel reparto di neurologia?
Vero che le mansioni svolte dalla ricorrente comportavano e comportano che deve spostare e/o movimentare continuamente pazienti dal letto in quanto gli stessi erano delle volte privi di autonomia o non collaborativi? Vero che le mansioni svolte dalla sig.ra comportano che la stessa stesse nella Pt_1 stazione eretta per molto tempo (e comunque per molte ore)?”), e a chiedere la
C.T.U.
Non avendo parte ricorrente ottemperato agli oneri di puntuale allegazione e prova e attesa la specifica contestazione della parte resistente ai fatti solo genericamente posti a fondamento della domanda, anche la richiesta di espletamento della CTU appare superflua, in ossequio alle rigide regole che governano gli oneri di allegazione e prova nel processo del lavoro (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003 “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha
3 l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche : in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017:
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In conclusione, il ricorso va rigettato per essere la domanda sfornita sia di puntuali allegazioni in relazione al dedotto infortunio e sia di adeguati riscontri probatori.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 11.06.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
4 2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 09 dicembre 2025.
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LB De Bonis