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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 27.5.2025 N. 660/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garofalo e l'Avv. Incantalupo, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cremona, via Postumia n. 8b
- RICORRENTE -
contro
C.F. / P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Damoli, l'Avv. Cantone e l'Avv. Tampelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cremona, Piazza Roma n. 20
- RESISTENTE – e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel II livello CCNL Parte_1
Commercio a decorrere dal mese di febbraio 2011 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire le differenze retributive a tal titolo maturate a decorrere dal 18.7.2012, rapportate alle risultanze delle buste paga e con applicazione delle maggiorazioni ivi riconosciute, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione delle singole componenti di credito all'effettivo soddisfo, dichiarando prescritti i crediti relativi al periodo antecedente;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla conseguente regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' CP_2
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo di quanto spettante alla ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garofalo e l'Avv. Incantalupo, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cremona, via Postumia n. 8b
- RICORRENTE -
contro
C.F. / P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Damoli, l'Avv. Cantone e l'Avv. Tampelli, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cremona, Piazza Roma n. 20
- RESISTENTE – e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel II livello CCNL Parte_1
Commercio a decorrere dal mese di febbraio 2011 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire le differenze retributive a tal titolo maturate a decorrere dal 18.7.2012, rapportate alle risultanze delle buste paga e con applicazione delle maggiorazioni ivi riconosciute, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione delle singole componenti di credito all'effettivo soddisfo, dichiarando prescritti i crediti relativi al periodo antecedente;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla conseguente regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell' CP_2
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo di quanto spettante alla ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE