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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1095/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nata a [...] ( SA), il 15.06.1979, codice Parte_1
fiscale , residente in [...]
13/N, elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla Via Leonardo da Vinci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Caldarelli, codice fiscale
, indirizzo pec da C.F._2 Email_1
cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: vittima del dovere – Diritto all'assunzione diretta – Preventiva iscrizione nell'elenco delle categorie protette.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La parte attrice ha chiesto: a) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento dell resistente, del 14.01.2025, di mancato accoglimento dell'istanza di assunzione diretta, inoltrata dalla sig.ra , Parte_1
perché inammissibile, improcedibile ed infondato, nonché contrario alla normativa urgente;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione diretta;
c) Condannare per l'effetto l' resistente all'assunzione diretta della sig.ra con decorrenza giuridica Parte_1
ed economica dal 06.08.2020, data della domanda;
d) Con vittoria di spese
L'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 “al coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero
a causa di atti delittuosi commessi da terzi”.
La parte ricorrente è coniuge del sig. , Maresciallo Persona_1
dell'Esercito Italiano, presso il Battaglione Trasmissioni “Vulture” in Nocera
Inferiore cui il Ministero della Difesa, con i Decreti n. 168 del 2017, n. 253 del
2019 e n. 363 del 2019 ha riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale e radioterapia metabolica per
CA follicolare in follow -up negativo ed in buon compenso ormonale sostitutivo”, dipendente da causa di servizio e riconducibile a particolari condizioni ambientali ed operative di missione ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 23 dicembre 2006 (circostanze incontestate tra le parti).
La ricorrente -che ha inoltrato all' convenuta apposita richiesta in data
5.8.2020- ritiene che il diritto all'assunzione diretta debba avvenire, nella specie, al di fuori della normativa sul collocamento obbligatorio. A tanto è forse stata tratta in inganno dal fatto che con il termine “assunzione diretta” si è soliti fare riferimento alla stipula di un contratto di lavoro direttamente con un lavoratore. Il collocamento obbligatorio, invece, si riferisce agli obblighi di legge per le aziende, con un certo numero di dipendenti, di assumere persone appartenenti alle categorie protette, come invalidi civili e del lavoro, non vedenti e sordomuti, etc. La differenza principale sta nell'origine dell'obbligo: l'assunzione diretta è una decisione volontaria del datore di lavoro, mentre il collocamento obbligatorio è un obbligo di legge per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati.
Nella particolare fattispecie deve tuttavia considerarsi che l'assunzione diretta disposta dalla legge in favore di specifiche categorie di familiari delle vittime del dovere da parte di Enti specifici, non costituisce una libera scelta datoriale, ma pur sempre un obbligo di legge.
Deve pertanto ritenersi, così come è convincimento dell , che ai Parte_3
sensi dell'art. 35, comma 2, del D.lgs. 165/2001, detti Enti possono e devono procedere alla selezione nominativa di un candidato rientrante tra i soggetti tutelati dalla legge 407/98 (vittime del dovere) e dalla legge 302/90 (vittime della criminalità organizzata e del terrorismo), ma quest'ultimo deve essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato, che ne attesta formalmente lo status di avente diritto e lo inserisce nel novero dei soggetti tra cui operare la chiamata diretta, così come pure chiarito dalla Direttiva del Ministero per la
Pubblica Amministrazione n.1/2019 secondo cui “Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID), è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio”.
L' non ha dunque inteso frustrare il diritto della ricorrente, ma ha sostanzialmente richiesto la regolarizzazione dell'istanza sotto il profilo procedurale.
Peraltro all'udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, la parte ricorrente ha prodotto (irritualmente soltanto in modo cartaceo) provvedimento prot. n. 0523199 del 13.10.2025 con cui la Giunta Regionale della Campania ha rigettato l'istanza della ricorrente di iscrizione nell'elenco del Collocamento
Mirato ai sensi dell'art. 18, co. 2, della legge 68/1999.
Tanto in considerazione della circostanza che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 2, cpv 2 e 3, dPR 333/2020 e dell'art. 34 della l. 3/2003, hanno titolo per l'iscrizione nel collocamento mirato le vittima del dovere (non ancora in quiescenza per raggiunti limiti d'età) o, in via sostitutiva i congiunti tassativamente individuati dalla legge a condizione che il loro dante causa (la vittima del dovere) sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio per cause a lui non imputabili, oppure sia deceduto o sia stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio per le infermità contratte per ragioni di servizio e per le quali è stato dichiarato vittima del dovere.
Nel caso di specie dagli atti di causa emerge che sia stato Persona_1
dichiarato vittima del dovere con percentuale d'invalidità iniziale del 21% - avendolo il CMO (Dipartimento Militare di medicina legale di Bari) con provvedimento n. 192 del 4.2.2019, dichiarato “idoneo al servizio militare incondizionato”-, percentuale poi accertata essere del 40% con sentenza n.
34/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Non vi sono emergenze istruttorie che attestino un mutamento di tali condizioni.
Pare evidente che la richiamata normativa non faccia altro che rafforzare la tesi dell nel richiedere la preventiva iscrizione nel collocamento obbligatorio, funzionale proprio all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il ricorso non può dunque essere accolto, non restando precluso, tuttavia, che in presenza di eventuale successivo mutamento delle suddette condizioni la ricorrente non possa formulare nuova istanza.
La complessità della disciplina giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nata a [...] ( SA), il 15.06.1979, codice Parte_1
fiscale , residente in [...]
13/N, elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla Via Leonardo da Vinci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Caldarelli, codice fiscale
, indirizzo pec da C.F._2 Email_1
cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: vittima del dovere – Diritto all'assunzione diretta – Preventiva iscrizione nell'elenco delle categorie protette.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La parte attrice ha chiesto: a) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento dell resistente, del 14.01.2025, di mancato accoglimento dell'istanza di assunzione diretta, inoltrata dalla sig.ra , Parte_1
perché inammissibile, improcedibile ed infondato, nonché contrario alla normativa urgente;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione diretta;
c) Condannare per l'effetto l' resistente all'assunzione diretta della sig.ra con decorrenza giuridica Parte_1
ed economica dal 06.08.2020, data della domanda;
d) Con vittoria di spese
L'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 “al coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero
a causa di atti delittuosi commessi da terzi”.
La parte ricorrente è coniuge del sig. , Maresciallo Persona_1
dell'Esercito Italiano, presso il Battaglione Trasmissioni “Vulture” in Nocera
Inferiore cui il Ministero della Difesa, con i Decreti n. 168 del 2017, n. 253 del
2019 e n. 363 del 2019 ha riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale e radioterapia metabolica per
CA follicolare in follow -up negativo ed in buon compenso ormonale sostitutivo”, dipendente da causa di servizio e riconducibile a particolari condizioni ambientali ed operative di missione ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 23 dicembre 2006 (circostanze incontestate tra le parti).
La ricorrente -che ha inoltrato all' convenuta apposita richiesta in data
5.8.2020- ritiene che il diritto all'assunzione diretta debba avvenire, nella specie, al di fuori della normativa sul collocamento obbligatorio. A tanto è forse stata tratta in inganno dal fatto che con il termine “assunzione diretta” si è soliti fare riferimento alla stipula di un contratto di lavoro direttamente con un lavoratore. Il collocamento obbligatorio, invece, si riferisce agli obblighi di legge per le aziende, con un certo numero di dipendenti, di assumere persone appartenenti alle categorie protette, come invalidi civili e del lavoro, non vedenti e sordomuti, etc. La differenza principale sta nell'origine dell'obbligo: l'assunzione diretta è una decisione volontaria del datore di lavoro, mentre il collocamento obbligatorio è un obbligo di legge per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati.
Nella particolare fattispecie deve tuttavia considerarsi che l'assunzione diretta disposta dalla legge in favore di specifiche categorie di familiari delle vittime del dovere da parte di Enti specifici, non costituisce una libera scelta datoriale, ma pur sempre un obbligo di legge.
Deve pertanto ritenersi, così come è convincimento dell , che ai Parte_3
sensi dell'art. 35, comma 2, del D.lgs. 165/2001, detti Enti possono e devono procedere alla selezione nominativa di un candidato rientrante tra i soggetti tutelati dalla legge 407/98 (vittime del dovere) e dalla legge 302/90 (vittime della criminalità organizzata e del terrorismo), ma quest'ultimo deve essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato, che ne attesta formalmente lo status di avente diritto e lo inserisce nel novero dei soggetti tra cui operare la chiamata diretta, così come pure chiarito dalla Direttiva del Ministero per la
Pubblica Amministrazione n.1/2019 secondo cui “Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID), è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio”.
L' non ha dunque inteso frustrare il diritto della ricorrente, ma ha sostanzialmente richiesto la regolarizzazione dell'istanza sotto il profilo procedurale.
Peraltro all'udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, la parte ricorrente ha prodotto (irritualmente soltanto in modo cartaceo) provvedimento prot. n. 0523199 del 13.10.2025 con cui la Giunta Regionale della Campania ha rigettato l'istanza della ricorrente di iscrizione nell'elenco del Collocamento
Mirato ai sensi dell'art. 18, co. 2, della legge 68/1999.
Tanto in considerazione della circostanza che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 2, cpv 2 e 3, dPR 333/2020 e dell'art. 34 della l. 3/2003, hanno titolo per l'iscrizione nel collocamento mirato le vittima del dovere (non ancora in quiescenza per raggiunti limiti d'età) o, in via sostitutiva i congiunti tassativamente individuati dalla legge a condizione che il loro dante causa (la vittima del dovere) sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio per cause a lui non imputabili, oppure sia deceduto o sia stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio per le infermità contratte per ragioni di servizio e per le quali è stato dichiarato vittima del dovere.
Nel caso di specie dagli atti di causa emerge che sia stato Persona_1
dichiarato vittima del dovere con percentuale d'invalidità iniziale del 21% - avendolo il CMO (Dipartimento Militare di medicina legale di Bari) con provvedimento n. 192 del 4.2.2019, dichiarato “idoneo al servizio militare incondizionato”-, percentuale poi accertata essere del 40% con sentenza n.
34/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Non vi sono emergenze istruttorie che attestino un mutamento di tali condizioni.
Pare evidente che la richiamata normativa non faccia altro che rafforzare la tesi dell nel richiedere la preventiva iscrizione nel collocamento obbligatorio, funzionale proprio all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il ricorso non può dunque essere accolto, non restando precluso, tuttavia, che in presenza di eventuale successivo mutamento delle suddette condizioni la ricorrente non possa formulare nuova istanza.
La complessità della disciplina giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)