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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/04/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai signori
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 681/2018 r.g. vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fulvio Marras, presso il cui studio, in Alghero,
in Via E. Vanoni, 4 ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari del 18 luglio 2018;
appellante
CONTRO
Controparte_1
- in persona del Ministro pro tempore;
[...]
appellato non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse dell'appellante: in totale riforma dell'ordinanza impugnata, a) in via principale,
riconoscere e accertare lo status di rifugiato in capo al sig. b) in via Parte_1
subordinata, riconoscere e/o accertare in capo al sig. la protezione Parte_1
sussidiaria; c) in via ulteriormente subordinata, riconoscere e/o accertare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario e quindi il diritto del sig. un permesso Parte_1
di soggiorno per motivi umanitari;
con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 a impugnato il provvedimento della Parte_1 [...]
di Cagliari con il quale gli era stata Controparte_1
denegata la protezione internazionale, deducendo: di essere nato e vissuto in Ghana;
che la sua unione con una ragazza musulmana, dalla quale erano nati due dei suoi tre figli, a causa della religione cristiana del ricorrente era stata osteggiata dal padre della ragazza,
che l'uomo aveva addirittura minacciato invocandone la separazione dall' ; che, Pt_1
pertanto, la coppia si era determinata ad allontanarsi dal in automobile, ma, durante Per_1
lo spostamento, la ragazza era deceduta in un incidente, vano risultando il tentativo del ricorrente di condurla in ospedale;
di avere avvisato dell'accaduto sua madre che, a sua volta, ne aveva riferito ai genitori della ragazza, i quali avevano iniziato a ricercare lo Pt_1
in casa propria, al fine di ucciderlo;
di essere stato costretto, quindi, ad abbandonare il suo
Paese, nel timore di essere ucciso o, comunque, processato per la morte della donna, in un
Paese nel cui sistema giudiziario egli riponeva scarsa fiducia;
di avere vissuto per sei anni in Libia, dalla quale, tuttavia, era stato costretto a emigrare, stante il gravissimo conflitto interno ivi esistente.
Su tali premesse, lo ha chiesto che gli venissero riconosciuti, gradatamente, lo Pt_1
status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria.
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda con ordinanza del 25 giugno 2018,
avverso la quale ha proposto appello, censurandola: per avere Parte_1
erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini di riscontrare una vulnerabilità del imponente la concessione della tutela umanitaria, la situazione di grave conflitto interno e internazionale sussistente in Libia, Paese in cui egli aveva vissuto per ben sei anni;
per non avere,
parimenti, considerato, sempre ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la situazione ghanese, connotata da gravi violazioni dei diritti umani;
per non avere considerato credibile il narrato del ricorrente, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe circostanziato, coerente e scevro da contraddizioni, avendo,
lo , non modificato, presso il giudice, la narrazione resa alla Commissione ma Pt_1
2 semplicemente fornito ulteriori precisazioni;
per non avere ritenuto sussistenti i presupposti della applicazione dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, e quindi della protezione sussidiaria, nonostante dai report sul emerga che in tale Paese il sistema giudiziario Per_1
e carcerario è caratterizzato da sovraffollamento delle carceri, uso di mezzi brutali e tortura da parte della polizia, accesso problematico all'assistenza legale, conseguendone che, in esito alle denunce dei genitori della compagna deceduta dell' , lo stesso andrebbe Pt_1
incontro, in caso di rimpatrio, al concreto pericolo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
per essere stata emessa in carenza di istruttoria, non avendo, il Tribunale, adeguatamente valutato la situazione politica e istituzionale del e, nondimeno, il processo di integrazione del ricorrente nel tessuto Per_1
socio - economico italiano, che sarebbe provato da buste paga afferenti a rapporto di lavoro e da attività di volontariato.
Il non si è costituito in giudizio in secondo grado. Controparte_1
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta a sentenza nella udienza del 22 marzo 2024, dopo essere stata rimessa sul ruolo per richiesta di integrazione istruttoria sullo stato occupazionale attuale del ricorrente. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
Occorre innanzitutto rilevare che l'appellante ha integralmente reiterato, in secondo grado,
tutte le domande proposte in primo grado, compresa quella di riconoscimento dello status di rifugiato, omettendo, tuttavia, di proporre specifiche censure avverso la parte della motivazione dell'
ordinanza impugnata con la quale tale domanda è stata rigettata (per la ragione che, in virtù delle stesse allegazioni del ricorrente, è da escludere che in lui ricorra il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica).
3 Pertanto, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere presa in considerazione in quanto la stessa, in violazione dell'art. 342 c.c., non è sostenuta da alcuna confutazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a denegare l'invocato status di rifugiato ed
è del tutto priva di supporto in punto di allegazioni.
Non merita accoglimento la doglianza avverso il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.
L'appellante invoca, innanzitutto, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, in relazione all'art. 2, lett. g), sostenendo che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che, in caso di rimpatrio, egli correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, nel senso di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante: ciò, in esito alle ritorsioni cui lo sarebbe soggetto da parte Pt_1
del padre della sua compagna dopo la morte di costei in un incidente stradale, avvenuta nel corso della fuga, che ne potrebbe anche causare la condanna a detenzione carceraria.
In disparte la natura piuttosto remota di tale eventualità – il fatto risale, peraltro, a oltre dieci anni orsono - il narrato del ricorrente, sfornito di prova, si palesa, comunque – all'esito della sua valutazione con i parametri enucleati dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 - inattendibile poiché
generico e incoerente nelle due versioni rese alla Commissione e, successivamente, in udienza.
Infatti, come correttamente è stato evidenziato dal Tribunale, lo ha riferito alla Pt_1
Commissione che il padre della sua compagna musulmana lo avrebbe picchiato – poiché non condivideva la relazione con sua figlia – mentre di tale particolare non ha fatto menzione in udienza,
nella quale il ricorrente ha genericamente asserito che l'uomo si era arrabbiato, recandosi presso la sua famiglia e affermando che la relazione non avrebbe dovuto continuare;
ancora, relativamente al soggiorno in Libia, il ricorrente ha offerto due narrazioni del tutto diverse alla Commissione e al giudice, raccontando alla prima di essere stato catturato per quattro mesi dagli che lo Org_1
avevano costretto a lavorare per pagare la libertà e, al secondo, in udienza, che alcune persone che lavoravano con lui lo avevano picchiato e poi abbandonato pensando che fosse morto e che il suo padrone di casa, che era stato avvisato, lo aveva condotto in un ospedale privato per le cure.
4 È, dunque, evidente come il racconto, oltre che intrinsecamente generico e banale nella successione degli accadimenti, difetti di coerenza e, pertanto, non possa essere considerato veritiero, anche in applicazione del parametro, contemplato dalla suddetta norma, della tempestività
della domanda di protezione internazionale, presentata circa, ben otto anni dopo i fatti che avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il suo Paese, ulteriore indice, questo, di inverosimiglianza del narrato,
la cui veridicità è inficiata dalla evidenziata discrasia tra quanto da lui riferito in sede amministrativa e giurisdizionale anche relativamente alla lunga permanenza in Libia e all'attività lavorativa ivi esercitata.
Esaminando, poi, la domanda di protezione sussidiaria in relazione all'art. 14, lett. c) del d.lgs.
n. 251/2007, è, innanzitutto, necessario tratteggiare la situazione in Paese di provenienza Per_1
del ricorrente, attualizzandola rispetto all'epoca, ormai risalente, di instaurazione della causa e di deposito dell'ordinanza impugnata.
Dal sito internet “ispionline.it” si apprende che il è stato caratterizzato, negli ultimi Per_1
quarant'anni, da stabilità politica. Infatti, in tale arco temporale le armi non sono state utilizzate per colpi di Stato (in precedenza ce ne erano stati cinque) o da gruppi organizzati ribelli. Dal 1992 il
è considerato il Paese più aperto e democratico del continente africano, ivi svolgendosi Per_1
regolari e libere elezioni. La competizione elettorale è dominata dalla contrapposizione tra due grandi partiti, il New IO Party e il National Democratic Congress, che si alternano al potere. Il sistema democratico funziona, come è stato attestato da uno stress test eseguito in occasione delle elezioni del 2020.
L'apparato burocratico statale ghanese è efficace, soprattutto se comparato alle altre realtà
del contesto subsahariano. La corruzione non manca ma si mantiene entro livelli contenuti rispetto agli altri Paesi subsahariani. Il governo ha un'agenda e obiettivi bene identificabili, tra i quali quelli di portare a compimento il piano per l'istruzione secondaria gratuita e di dotare ciascuno dei 216
distretti del Paese di un impianto industriale. È stata attuata una strategia di ripresa dalla pandemia denominata Cares e consistente nello spendere 15 miliardi di dollari nell'arco del triennio 2021/2023.
5 Pertanto, la situazione politica interna è stabile, mentre qualche fattore di potenziale instabilità potrebbe, ipoteticamente, essere legata all'attività di movimenti jihadisti nel Sahel centro
- occidentale, fascia geografica di cui il non fa parte, potendo tuttavia esserne coinvolto Per_1
attraverso il Burkina Faso, recentemente colpito da un golpe militare. Finora, comunque, il è Per_1
rimato immune al contagio “esterno”, anche grazie all'opera del Presidente , membro non Per_2
permanente del per il biennio 2022/2023. Organizzazione_2
Dalla consultazione del sito internet emerge che l'economia ghanese è Parte_2
stata, negli anni, una delle più solide dell'Africa e che il PIL è in crescita costante da 23 anni, con aumento ulteriore del 3% nel 2016, grazie anche all'abbondanza di materie prime come oro e petrolio. Florido è anche il settore immobiliare, grazie all'opera di aziende italiane che hanno realizzato una rapida urbanizzazione del Paese. Il settore agricolo contribuisce nella misura del 30%
al Pil del è molto sviluppata, grazie alle grandi foreste, l'industria del legno e, inoltre, il Per_1 Per_1
è il decimo produttore mondiale di oro e il secondo di cacao.
Tuttavia, dal sito si apprende che l'economia del è cresciuta solo del Email_1 Per_1
3,1% su base annua nel 2022 rispetto al tasso di crescita del 5,1% dell'anno precedente e che il
Paese sta lottando contro una grave crisi economica dovuta all'altissimo tasso di inflazione (che aveva raggiuto il 54,1% nel dicembre 2022, salvo poi regredire sino al 45%) e all'aumento del debito pubblico, risultando vane, finora, le politiche governative consistenti in tagli alla spesa e aumento dei tassi di interesse della banca centrale.
Come si legge sul succitato sito “ .it”, il grave debito pubblico, in misura dell'80% del Org_3
Pil, è un segnale non positivo per un Paese che sia nel 2015 che recentemente è stato costretto,
per fronteggiare una crisi valutaria e fiscale, a ricorrere a prestiti del , Organizzazione_4
che li hanno concessi a condizione di ristrutturazione del debito.
Fonti di incertezza derivano, secondo le fonti citate, anche dalla gestione del petrolio, di cui il non è storicamente un produttore - esseno iniziata, l'estrazione del greggio, soltanto nel Per_1
6 Tale il contesto aggiornato, doverosamente illustrato, del Paese di provenienza del ricorrente,
la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007 deve essere rigettata.
Come è noto, la suddetta norma, invocata dall'appellante, considera, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, “danno grave” la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nella fattispecie, non sussistono i presupposti di applicazione della norma.
Invero, infatti, lo Stato di provenienza del ricorrente non presenta quella situazione che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle note sentenze Diakitè e Elgafaji, ha delineato come integrante “conflitto armato” da cui deriva la “violenza indiscriminata” quale presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria (situazione, appunto, cui faceva riferimento la direttiva dell'Unione Europea che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento nella disposizione citata).
Tale concetto, com'è noto, nel significato abituale del linguaggio corrente si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro: il che non ricorre nel caso di specie, alla luce del quadro tratteggiato del e già tanto sarebbe sufficiente. Peraltro, in astratto, è da rilevare che Per_1
la criminalità diffusa presente in un determinato territorio, che agisce con metodi violenti e che pure può mietere molte vittime tra i civili generando una situazione di violenza indiscriminata, non necessariamente sostanzia un “conflitto armato” nel senso sopra precisato: infatti, sempre nelle citate sentenze, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria il ricorrente ha l'onere di allegare e provare la minaccia grave e individuale alla sua vita (appunto, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato), non potendosi tale minaccia desumere meccanicamente dalla sola esistenza di un conflitto armato. Dunque, il richiedente asilo non potrà limitarsi ad allegare l'esistenza del conflitto ma avrà
l'onere di dedurre specificamente le ragioni per le quali egli è individualmente minacciato, come, a titolo meramente esemplificativo, il tipo di lavoro svolto che, in ipotesi, lo esponga maggiormente al
7 rischio o la particolare frequenza degli attentati commessi da uno o più dei gruppi armati della città
in cui vive. Solo quando il conflitto armato sia di intensità tale da far presumere che la mera presenza del territorio esponga qualsiasi civile alla indicata minaccia, il ricorrente potrà ritenersi dispensato dall'onere di allegare le ragioni a cagione delle quali è specificamente esposto.
Nel caso in esame, il Paese non è caratterizzato dalla situazione delineata dalla norma e,
inoltre, il ricorrente non ha dedotto peculiari situazioni soggettive che lo esporrebbero specificamente a grave rischio.
La situazione libica è, inoltre, irrilevante poiché, come evidenziato, il narrato del ricorrente è
inattendibile in ordine alla sua lunga permanenza e all'integrazione lavorativa in tale Paese.
Non ricorrono, quindi, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007.
È, invece, fondata la domanda di protezione umanitaria.
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021)
ha statuito che “in base alla normativa del Testo Unico dell'Immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini della protezione umanitaria, è necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente facendo riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Condizioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di
8 carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico citato, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Il ricorrente ha dedotto di aver raggiunto un buon livello di integrazione in Italia,
documentando la circostanza:
- con la produzione di due lettere, del 2021 e 2022, di assunzione a tempo determinato presso un ristorante, con la qualifica professionale di lavapiatti, e delle buste paga relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022;
- con la produzione di una serie di contratti a tempo determinato alle dipendenze della ditta
[...]
contratti poi trasformati in contratto a tempo indeterminato (anch'esso versato in atti); Parte_3
- con la produzione della certificazione unica 2024 dell , attestante un reddito, Organizzazione_5
per l'anno 2023, di oltre 15.000 euro.
La difesa appellante ha altresì versato documentazione medica attestante che lo è Pt_1
affetto da una forma seria di diabete, richiedente costanti cure e attenzione medica.
Stante il discreto livello di inserimento del ricorrente nel tessuto socio - economico italiano -
il cui percorso era stato intrapreso fin dal 2018, anno in cui, come documentato in primo grado, egli aveva già stipulato un contratto come collaboratore domestico e aderito a progetti di volontariato per attività di pubblica utilità, manifestando anche disponibilità a reperire opportunità occupazionali in collaborazione con il Centro per l'Impiego - occorre effettuare un giudizio di comparazione tra tale situazione e quella cui lo presumibilmente incorrerebbe in caso di rimpatrio. Pt_1
Orbene, la Corte ritiene che l'appellante, in caso di rientro in subirebbe, allo stato, un Per_1
vulnus, atteso che, in questo momento storico, considerata la recessione economica, per i galoppanti debito pubblico e inflazione, che affligge il Paese di provenienza, difficilmente potrebbe proficuamente reinserirsi nel mondo del lavoro, anche considerando che l'assenza dello dal Pt_1
perdura ormai da diversi anni, avendo, peraltro, il ricorrente dimostrato una buona capacità Per_1
di inserimento nel mondo del lavoro italiano.
9 Tale difficoltà di reinserimento nel Paese di provenienza sarebbe, peraltro, acuita dalla patologia da cui egli è affetto, che richiede costante attenzione medica e che costituisce, comunque,
fattore di ulteriore vulnerabilità
Ne deriva il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/1998.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
1)Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6
del d.lgs. n. 286/1998.
2)Ordina la comunicazione della presente sentenza al Questore di Sassari per i provvedimenti di competenza.
3) Conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio tenutasi l'8 aprile 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
10 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2011 - con le imprese petrolifere orientate a indirizzare i loro investimenti verso energie rinnovabili.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai signori
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 681/2018 r.g. vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fulvio Marras, presso il cui studio, in Alghero,
in Via E. Vanoni, 4 ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari del 18 luglio 2018;
appellante
CONTRO
Controparte_1
- in persona del Ministro pro tempore;
[...]
appellato non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse dell'appellante: in totale riforma dell'ordinanza impugnata, a) in via principale,
riconoscere e accertare lo status di rifugiato in capo al sig. b) in via Parte_1
subordinata, riconoscere e/o accertare in capo al sig. la protezione Parte_1
sussidiaria; c) in via ulteriormente subordinata, riconoscere e/o accertare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario e quindi il diritto del sig. un permesso Parte_1
di soggiorno per motivi umanitari;
con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 a impugnato il provvedimento della Parte_1 [...]
di Cagliari con il quale gli era stata Controparte_1
denegata la protezione internazionale, deducendo: di essere nato e vissuto in Ghana;
che la sua unione con una ragazza musulmana, dalla quale erano nati due dei suoi tre figli, a causa della religione cristiana del ricorrente era stata osteggiata dal padre della ragazza,
che l'uomo aveva addirittura minacciato invocandone la separazione dall' ; che, Pt_1
pertanto, la coppia si era determinata ad allontanarsi dal in automobile, ma, durante Per_1
lo spostamento, la ragazza era deceduta in un incidente, vano risultando il tentativo del ricorrente di condurla in ospedale;
di avere avvisato dell'accaduto sua madre che, a sua volta, ne aveva riferito ai genitori della ragazza, i quali avevano iniziato a ricercare lo Pt_1
in casa propria, al fine di ucciderlo;
di essere stato costretto, quindi, ad abbandonare il suo
Paese, nel timore di essere ucciso o, comunque, processato per la morte della donna, in un
Paese nel cui sistema giudiziario egli riponeva scarsa fiducia;
di avere vissuto per sei anni in Libia, dalla quale, tuttavia, era stato costretto a emigrare, stante il gravissimo conflitto interno ivi esistente.
Su tali premesse, lo ha chiesto che gli venissero riconosciuti, gradatamente, lo Pt_1
status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria.
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda con ordinanza del 25 giugno 2018,
avverso la quale ha proposto appello, censurandola: per avere Parte_1
erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini di riscontrare una vulnerabilità del imponente la concessione della tutela umanitaria, la situazione di grave conflitto interno e internazionale sussistente in Libia, Paese in cui egli aveva vissuto per ben sei anni;
per non avere,
parimenti, considerato, sempre ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la situazione ghanese, connotata da gravi violazioni dei diritti umani;
per non avere considerato credibile il narrato del ricorrente, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe circostanziato, coerente e scevro da contraddizioni, avendo,
lo , non modificato, presso il giudice, la narrazione resa alla Commissione ma Pt_1
2 semplicemente fornito ulteriori precisazioni;
per non avere ritenuto sussistenti i presupposti della applicazione dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, e quindi della protezione sussidiaria, nonostante dai report sul emerga che in tale Paese il sistema giudiziario Per_1
e carcerario è caratterizzato da sovraffollamento delle carceri, uso di mezzi brutali e tortura da parte della polizia, accesso problematico all'assistenza legale, conseguendone che, in esito alle denunce dei genitori della compagna deceduta dell' , lo stesso andrebbe Pt_1
incontro, in caso di rimpatrio, al concreto pericolo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
per essere stata emessa in carenza di istruttoria, non avendo, il Tribunale, adeguatamente valutato la situazione politica e istituzionale del e, nondimeno, il processo di integrazione del ricorrente nel tessuto Per_1
socio - economico italiano, che sarebbe provato da buste paga afferenti a rapporto di lavoro e da attività di volontariato.
Il non si è costituito in giudizio in secondo grado. Controparte_1
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta a sentenza nella udienza del 22 marzo 2024, dopo essere stata rimessa sul ruolo per richiesta di integrazione istruttoria sullo stato occupazionale attuale del ricorrente. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
Occorre innanzitutto rilevare che l'appellante ha integralmente reiterato, in secondo grado,
tutte le domande proposte in primo grado, compresa quella di riconoscimento dello status di rifugiato, omettendo, tuttavia, di proporre specifiche censure avverso la parte della motivazione dell'
ordinanza impugnata con la quale tale domanda è stata rigettata (per la ragione che, in virtù delle stesse allegazioni del ricorrente, è da escludere che in lui ricorra il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica).
3 Pertanto, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere presa in considerazione in quanto la stessa, in violazione dell'art. 342 c.c., non è sostenuta da alcuna confutazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a denegare l'invocato status di rifugiato ed
è del tutto priva di supporto in punto di allegazioni.
Non merita accoglimento la doglianza avverso il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.
L'appellante invoca, innanzitutto, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, in relazione all'art. 2, lett. g), sostenendo che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che, in caso di rimpatrio, egli correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, nel senso di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante: ciò, in esito alle ritorsioni cui lo sarebbe soggetto da parte Pt_1
del padre della sua compagna dopo la morte di costei in un incidente stradale, avvenuta nel corso della fuga, che ne potrebbe anche causare la condanna a detenzione carceraria.
In disparte la natura piuttosto remota di tale eventualità – il fatto risale, peraltro, a oltre dieci anni orsono - il narrato del ricorrente, sfornito di prova, si palesa, comunque – all'esito della sua valutazione con i parametri enucleati dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007 - inattendibile poiché
generico e incoerente nelle due versioni rese alla Commissione e, successivamente, in udienza.
Infatti, come correttamente è stato evidenziato dal Tribunale, lo ha riferito alla Pt_1
Commissione che il padre della sua compagna musulmana lo avrebbe picchiato – poiché non condivideva la relazione con sua figlia – mentre di tale particolare non ha fatto menzione in udienza,
nella quale il ricorrente ha genericamente asserito che l'uomo si era arrabbiato, recandosi presso la sua famiglia e affermando che la relazione non avrebbe dovuto continuare;
ancora, relativamente al soggiorno in Libia, il ricorrente ha offerto due narrazioni del tutto diverse alla Commissione e al giudice, raccontando alla prima di essere stato catturato per quattro mesi dagli che lo Org_1
avevano costretto a lavorare per pagare la libertà e, al secondo, in udienza, che alcune persone che lavoravano con lui lo avevano picchiato e poi abbandonato pensando che fosse morto e che il suo padrone di casa, che era stato avvisato, lo aveva condotto in un ospedale privato per le cure.
4 È, dunque, evidente come il racconto, oltre che intrinsecamente generico e banale nella successione degli accadimenti, difetti di coerenza e, pertanto, non possa essere considerato veritiero, anche in applicazione del parametro, contemplato dalla suddetta norma, della tempestività
della domanda di protezione internazionale, presentata circa, ben otto anni dopo i fatti che avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il suo Paese, ulteriore indice, questo, di inverosimiglianza del narrato,
la cui veridicità è inficiata dalla evidenziata discrasia tra quanto da lui riferito in sede amministrativa e giurisdizionale anche relativamente alla lunga permanenza in Libia e all'attività lavorativa ivi esercitata.
Esaminando, poi, la domanda di protezione sussidiaria in relazione all'art. 14, lett. c) del d.lgs.
n. 251/2007, è, innanzitutto, necessario tratteggiare la situazione in Paese di provenienza Per_1
del ricorrente, attualizzandola rispetto all'epoca, ormai risalente, di instaurazione della causa e di deposito dell'ordinanza impugnata.
Dal sito internet “ispionline.it” si apprende che il è stato caratterizzato, negli ultimi Per_1
quarant'anni, da stabilità politica. Infatti, in tale arco temporale le armi non sono state utilizzate per colpi di Stato (in precedenza ce ne erano stati cinque) o da gruppi organizzati ribelli. Dal 1992 il
è considerato il Paese più aperto e democratico del continente africano, ivi svolgendosi Per_1
regolari e libere elezioni. La competizione elettorale è dominata dalla contrapposizione tra due grandi partiti, il New IO Party e il National Democratic Congress, che si alternano al potere. Il sistema democratico funziona, come è stato attestato da uno stress test eseguito in occasione delle elezioni del 2020.
L'apparato burocratico statale ghanese è efficace, soprattutto se comparato alle altre realtà
del contesto subsahariano. La corruzione non manca ma si mantiene entro livelli contenuti rispetto agli altri Paesi subsahariani. Il governo ha un'agenda e obiettivi bene identificabili, tra i quali quelli di portare a compimento il piano per l'istruzione secondaria gratuita e di dotare ciascuno dei 216
distretti del Paese di un impianto industriale. È stata attuata una strategia di ripresa dalla pandemia denominata Cares e consistente nello spendere 15 miliardi di dollari nell'arco del triennio 2021/2023.
5 Pertanto, la situazione politica interna è stabile, mentre qualche fattore di potenziale instabilità potrebbe, ipoteticamente, essere legata all'attività di movimenti jihadisti nel Sahel centro
- occidentale, fascia geografica di cui il non fa parte, potendo tuttavia esserne coinvolto Per_1
attraverso il Burkina Faso, recentemente colpito da un golpe militare. Finora, comunque, il è Per_1
rimato immune al contagio “esterno”, anche grazie all'opera del Presidente , membro non Per_2
permanente del per il biennio 2022/2023. Organizzazione_2
Dalla consultazione del sito internet emerge che l'economia ghanese è Parte_2
stata, negli anni, una delle più solide dell'Africa e che il PIL è in crescita costante da 23 anni, con aumento ulteriore del 3% nel 2016, grazie anche all'abbondanza di materie prime come oro e petrolio. Florido è anche il settore immobiliare, grazie all'opera di aziende italiane che hanno realizzato una rapida urbanizzazione del Paese. Il settore agricolo contribuisce nella misura del 30%
al Pil del è molto sviluppata, grazie alle grandi foreste, l'industria del legno e, inoltre, il Per_1 Per_1
è il decimo produttore mondiale di oro e il secondo di cacao.
Tuttavia, dal sito si apprende che l'economia del è cresciuta solo del Email_1 Per_1
3,1% su base annua nel 2022 rispetto al tasso di crescita del 5,1% dell'anno precedente e che il
Paese sta lottando contro una grave crisi economica dovuta all'altissimo tasso di inflazione (che aveva raggiuto il 54,1% nel dicembre 2022, salvo poi regredire sino al 45%) e all'aumento del debito pubblico, risultando vane, finora, le politiche governative consistenti in tagli alla spesa e aumento dei tassi di interesse della banca centrale.
Come si legge sul succitato sito “ .it”, il grave debito pubblico, in misura dell'80% del Org_3
Pil, è un segnale non positivo per un Paese che sia nel 2015 che recentemente è stato costretto,
per fronteggiare una crisi valutaria e fiscale, a ricorrere a prestiti del , Organizzazione_4
che li hanno concessi a condizione di ristrutturazione del debito.
Fonti di incertezza derivano, secondo le fonti citate, anche dalla gestione del petrolio, di cui il non è storicamente un produttore - esseno iniziata, l'estrazione del greggio, soltanto nel Per_1
6 Tale il contesto aggiornato, doverosamente illustrato, del Paese di provenienza del ricorrente,
la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007 deve essere rigettata.
Come è noto, la suddetta norma, invocata dall'appellante, considera, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, “danno grave” la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nella fattispecie, non sussistono i presupposti di applicazione della norma.
Invero, infatti, lo Stato di provenienza del ricorrente non presenta quella situazione che la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle note sentenze Diakitè e Elgafaji, ha delineato come integrante “conflitto armato” da cui deriva la “violenza indiscriminata” quale presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria (situazione, appunto, cui faceva riferimento la direttiva dell'Unione Europea che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento nella disposizione citata).
Tale concetto, com'è noto, nel significato abituale del linguaggio corrente si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro: il che non ricorre nel caso di specie, alla luce del quadro tratteggiato del e già tanto sarebbe sufficiente. Peraltro, in astratto, è da rilevare che Per_1
la criminalità diffusa presente in un determinato territorio, che agisce con metodi violenti e che pure può mietere molte vittime tra i civili generando una situazione di violenza indiscriminata, non necessariamente sostanzia un “conflitto armato” nel senso sopra precisato: infatti, sempre nelle citate sentenze, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria il ricorrente ha l'onere di allegare e provare la minaccia grave e individuale alla sua vita (appunto, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato), non potendosi tale minaccia desumere meccanicamente dalla sola esistenza di un conflitto armato. Dunque, il richiedente asilo non potrà limitarsi ad allegare l'esistenza del conflitto ma avrà
l'onere di dedurre specificamente le ragioni per le quali egli è individualmente minacciato, come, a titolo meramente esemplificativo, il tipo di lavoro svolto che, in ipotesi, lo esponga maggiormente al
7 rischio o la particolare frequenza degli attentati commessi da uno o più dei gruppi armati della città
in cui vive. Solo quando il conflitto armato sia di intensità tale da far presumere che la mera presenza del territorio esponga qualsiasi civile alla indicata minaccia, il ricorrente potrà ritenersi dispensato dall'onere di allegare le ragioni a cagione delle quali è specificamente esposto.
Nel caso in esame, il Paese non è caratterizzato dalla situazione delineata dalla norma e,
inoltre, il ricorrente non ha dedotto peculiari situazioni soggettive che lo esporrebbero specificamente a grave rischio.
La situazione libica è, inoltre, irrilevante poiché, come evidenziato, il narrato del ricorrente è
inattendibile in ordine alla sua lunga permanenza e all'integrazione lavorativa in tale Paese.
Non ricorrono, quindi, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007.
È, invece, fondata la domanda di protezione umanitaria.
Sul tema, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021)
ha statuito che “in base alla normativa del Testo Unico dell'Immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini della protezione umanitaria, è necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente facendo riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia. Questa valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Condizioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di
8 carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico citato, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Il ricorrente ha dedotto di aver raggiunto un buon livello di integrazione in Italia,
documentando la circostanza:
- con la produzione di due lettere, del 2021 e 2022, di assunzione a tempo determinato presso un ristorante, con la qualifica professionale di lavapiatti, e delle buste paga relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022;
- con la produzione di una serie di contratti a tempo determinato alle dipendenze della ditta
[...]
contratti poi trasformati in contratto a tempo indeterminato (anch'esso versato in atti); Parte_3
- con la produzione della certificazione unica 2024 dell , attestante un reddito, Organizzazione_5
per l'anno 2023, di oltre 15.000 euro.
La difesa appellante ha altresì versato documentazione medica attestante che lo è Pt_1
affetto da una forma seria di diabete, richiedente costanti cure e attenzione medica.
Stante il discreto livello di inserimento del ricorrente nel tessuto socio - economico italiano -
il cui percorso era stato intrapreso fin dal 2018, anno in cui, come documentato in primo grado, egli aveva già stipulato un contratto come collaboratore domestico e aderito a progetti di volontariato per attività di pubblica utilità, manifestando anche disponibilità a reperire opportunità occupazionali in collaborazione con il Centro per l'Impiego - occorre effettuare un giudizio di comparazione tra tale situazione e quella cui lo presumibilmente incorrerebbe in caso di rimpatrio. Pt_1
Orbene, la Corte ritiene che l'appellante, in caso di rientro in subirebbe, allo stato, un Per_1
vulnus, atteso che, in questo momento storico, considerata la recessione economica, per i galoppanti debito pubblico e inflazione, che affligge il Paese di provenienza, difficilmente potrebbe proficuamente reinserirsi nel mondo del lavoro, anche considerando che l'assenza dello dal Pt_1
perdura ormai da diversi anni, avendo, peraltro, il ricorrente dimostrato una buona capacità Per_1
di inserimento nel mondo del lavoro italiano.
9 Tale difficoltà di reinserimento nel Paese di provenienza sarebbe, peraltro, acuita dalla patologia da cui egli è affetto, che richiede costante attenzione medica e che costituisce, comunque,
fattore di ulteriore vulnerabilità
Ne deriva il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/1998.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
1)Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6
del d.lgs. n. 286/1998.
2)Ordina la comunicazione della presente sentenza al Questore di Sassari per i provvedimenti di competenza.
3) Conferma nel resto l'ordinanza impugnata.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio tenutasi l'8 aprile 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
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2011 - con le imprese petrolifere orientate a indirizzare i loro investimenti verso energie rinnovabili.