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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8175/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8175/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RAFFAELE GATTO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ),. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
CU FR MA RE giusta procura in atti.
CONVENUTI
Par
(C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/4/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto introduttivo del presente giudizio premesso di essere figlio, al pari dei Parte_1
convenuti e , della de cuius Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
nata il [...] e deceduta vedova il 26 maggio 2016, ha esposto che con Persona_1
testamento olografo, pubblicato con atto del 3 aprile 2019 del Notaio , ha lasciato alle Persona_2
figlie e gli unici due beni compresi nel suo Controparte_1 Parte_2
patrimonio, ossia:
a) immobile costituito da un garage, piano cantinato sito in Catania, via Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506 sub 1, per la quota indivisa in proprietà di ½, della consistenza di mq 1107
(superficie catastale mq 1107);
pagina 2 di 15 b) appartamento ubicato al terzo piano, composto da quattro vani ed accessori, sito in Catania, via
Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506, sub. 53, Z.C.1, cat. A2, classe 4, vani 6, per la quota indivisa in proprietà di ½. L'attore ha inoltre precisato che il predetto immobile è stato dalle convenute venduto a terzi con atto del 22 maggio 2019.
Ritenendo quindi che le disposizioni testamentarie abbiano leso la quota di eredità a lui riservata ex art
537, comma 2, c.c., l'attore ha chiesto che venga reintegrata la sua quota di legittima mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. Ha inoltre chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si sono costituite in giudizio le convenute e le Controparte_1 Parte_2
quali, non opponendosi alle domande di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria, hanno tuttavia chiesto che, ai fini del calcolo del valore della quota indisponibile del patrimonio della de
cuius, si tenga conto del valore dell'immobile sito in Catania, via Principe NI n. 68, acquistato dalla madre per i figli e con atto del Notaio Parte_1 Controparte_3 Persona_3
del 13 agosto 1968.
Le convenute hanno altresì chiesto che ai fini della individuazione della quota indisponibile si tenga conto dei costi da esse sostenuti per la dichiarazione di successione e voltura catastale, di quelli sostenuti per il rogito notarile e per il compenso all'agenzia immobiliare in occasione della vendita dell'immobile in via Regina AN n. 16, nonché dei debiti condominiali che gravano sui due immobili oggetto delle disposizioni testamentarie.
Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_3
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. parte attrice ha inoltre specificato e chiesto che, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, si tenga conto sia della successione testamentaria della madre , sia della successione, anch'essa testamentaria, del padre il Persona_1 Persona_4
pagina 3 di 15 quale, con testamento olografo pubblicato con rogito notarile del 20 gennaio 1969, ha lasciato in favore dei figli e la metà di sua pertinenza del garage sito in Catania Parte_1 Controparte_3
via Regina AN n.16 e in favore delle figlie e la Controparte_1 Parte_2
metà di sua pertinenza di quattro appartamenti, tra cui l'appartamento sito in Catania via Regina AN
n.16.
All'udienza del 20 marzo 2023 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore e Parte_1
del convenuto contumace , i quali hanno entrambi confermato che il prezzo per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile sito in Catania via Principe NI n. 68 fu corrisposto esclusivamente da
[...]
e , i quali si riservarono l'usufrutto. Persona_4 Persona_1
Alla luce degli esiti dell'espletato interrogatorio formale, con ordinanza del 15 giugno 2023, è stato nominato quale c.t.u. l'Ing. , al fine di determinare la quota di riserva spettante all'attore Persona_5
(in misura pari a 2/12 dell'intero asse), fissata alla data di apertura della successione, e, nel caso di accertamento di una lesione della quota riservata per legge a parte attrice, al fine di predisporre un progetto per la riduzione della disposizione testamentaria effettuata in favore dei convenuti, stabilendo quindi la quota concretamente spettante all'attore sul patrimonio relitto della de cuis al momento di apertura della successione. Essendo stato chiesto dalle parti altresì lo scioglimento della comunione ereditaria, la c.t.u. è stata infine disposta anche al fine di predisporre un progetto di divisione del patrimonio ereditario, in relazione, come precisato dall'attore in sede di prima memoria ex art. 183
c.p.c., all'asse relitto anche dal padre . Persona_4
Orbene, ritiene innanzitutto il Collegio che la domanda di riduzione formulata dall'attore sia fondata e vada accolta per quanto in ragione.
Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 556 c.c., “per determinare l'ammontare della
quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto
pagina 4 di 15 al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato
disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli
articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Dunque, l'operazione della c.d. riunione fittizia descritta dall'art. 556 c.c. richiede che si calcoli il valore, al momento dell'apertura della successione, dei beni che in quel momento appartenevano al de
cuius, si detraggano i debiti ereditari e, infine, si aggiungano i beni di cui il testatore aveva disposto in vita a titolo di donazione (relictum, al netto dei debiti, più donatum).
Dette operazioni sono state compiute dal c.t.u. (pagine 8-26 della relazione di c.t.u.), attenendosi alle indicazioni del giudice istruttore di cui all'ordinanza del 15 giugno 2023 e alla successiva ordinanza del
25 settembre 2023.
In particolare, il c.t.u. ha calcolato il valore, alla data di apertura della successione, dei due immobili che appartenevano alla de cuius al momento della sua morte;
successivamente, non Persona_1
risultando altre passività della massa, ha detratto esclusivamente le spese direttamente riconducibili al decesso della de cuius per imposte e diritti della dichiarazione di successione, come da documentazione in atti. Infine, il c.t.u. ha calcolato il valore, sempre al momento dell'apertura della successione, della metà dell'immobile in via Principe NI n. 68, poiché l'intero immobile era stato acquistato in favore di e con atto del Notaio del 13 agosto Parte_1 Controparte_3 Persona_3
1968 e in sede di interrogatorio formale l'attore ha ammesso che il relativo prezzo è stato pagato per intero dai genitori e . Persona_4 Persona_1
Il c.t.u. ha altresì considerato le due donazioni, di 50 milioni ciascuna, fatte in vita dalla signora Per_1
in favore delle figlie In particolare, di tali elargizioni fa menzione la stessa de cuius nel CP_3
testamento, dichiarando che il corrispettivo della vendita di un appartamento è stato devoluto alle figlie,
per 50 milioni ciascuna. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni testamentarie, ritiene il pagina 5 di 15 Collegio che non possa condividersi l'assunto delle parti convenute secondo cui la dichiarazione del testatore non è loro opponibile, in quanto dovrebbero considerarsi terze rispetto allo stesso testatore. E
invero, le sentenze della Corte di cassazione richiamate dalle convenute non sono pertinenti, atteso che riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto di causa. In particolare, la suprema Corte ha affermato che la dichiarazione del testore di aver già soddisfatto il legittimario con precedenti donazioni non può essere assimilata a una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass., sent. n. 11737 del 15.5.2013). È dunque evidente che l'inopponibilità della dichiarazione testamentaria è riferita a un soggetto, il legittimario leso o pretermesso, il quale, agendo con l'azione di riduzione, si trova in una posizione di conflitto rispetto a quella del de cuius autore del testamento. La dichiarazione inopponibile non è una dichiarazione sfavorevole alla parte che l'ha resa e favorevole all'altra parte, bensì, al contrario, una dichiarazione favorevole al testatore che la ha resa e sfavorevole al legittimario. Ne consegue, pertanto,
la non equiparabilità alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Nella fattispecie oggetto del presente procedimento, invece, la dichiarazione testamentaria della Per_1
è riconducibile alla dichiarazione stragiudiziale contenuta in un testamento di cui all'art. 2735 c.c.,
trattandosi di dichiarazione sfavorevole alla testatrice e invece favorevole alla parte attrice Parte_1
il quale ha agito in riduzione contro le sorelle. Trattasi, dunque, di prova liberamente
[...]
valutabile dal giudice, secondo quanto disposto dall'art 2735, comma 1, c.c. Orbene, ritiene il Collegio
che, a fronte della suddetta dichiarazione testamentaria, sarebbe stato onere delle parti convenute fornire la prova contraria, ossia che il corrispettivo della vendita dell'appartamento non è stato loro devoluto dalla madre. In assenza di alcuna prova in tal senso, il Collegio ritiene provato quanto oggetto della dichiarazione contenuta nel testamento della ossia che la de cuius abbia in vita donato 50 Per_1
pagina 6 di 15 milioni a ciascuna delle figlie e . È quindi necessario Controparte_1 Parte_2
considerare tali donazioni nelle operazioni di cui all'art. 556 c.c.
Infine, occorre precisare che nelle operazioni di calcolo della quota disponibile correttamente il c.t.u.
non ha considerato le spese effettuate dai coeredi nel 2019 per la vendita dei cespiti ereditari, in quanto si tratta di spese successive all'apertura della successione e non direttamente derivanti dalla morte della
de cuius. Il consulente non ha neppure considerato gli oneri condominiali allegati dalle parti convenute,
in quanto, seppure potrebbero in astratto rilevare quelli maturati e non versati all'epoca del decesso della le convenute sorelle nulla hanno specificato in proposito, limitandosi Per_1 CP_3
genericamente a rilevare la sussistenza di debiti che gravano sugli immobili. Al riguardo, giova ricordare che difettano in capo al giudice poteri che gli consentano di provvedere d'ufficio non solo alla determinazione, ma anche all'esame esplorativo della documentazione prodotta. E invero, in tema di allegazioni e prova documentale, la più condivisibile giurisprudenza afferma che, ai fini della prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati nell'atto introduttivo ma è invece necessario che sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori, in particolar modo quando essi non sono di immediata comprensione ed intelligibilità (Cfr., ex multis, Cass. Sez.
Lav. n. 21032 dell'1.08.2008). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni,
necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque -
sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. s.u. 2435/2008).
Ricostruito il valore della massa fittizia riconducibile alla signora in € 299.351,69, il c.t.u. ha Per_1
quindi determinato il valore della quota disponibile, pari a € 99.783,90, e della quota riservata all'erede
(nella misura pari a 2/12 dell'intero asse), pari a € 49.891,95. Parte_1
pagina 7 di 15 Atteso che al sig. congiuntamente al fratello , la de cuius aveva Parte_1 Controparte_3
donato in vita ½ dell'immobile sito in Catania via Principe NI n. 68, il cui valore al momento della successione era di € 34.200,00, è stato accertato che all'attore sono spettati beni per un valore pari a €
17.100,00. Pertanto, si determina una lesione della quota di legittima pari ad € 32.791,95, ossia a una misura percentuale del 10,95 % rispetto al valore complessivo della massa.
È necessario a questo punto rilevare che il Collegio non condivide le contestazioni che parte convenuta ha mosso avverso le conclusioni del c.t.u. in ordine alla valutazione dell'immobile sito in Catania via
Principe NI n.68. E invero, le convenute sorelle hanno rilevato che, sebbene il c.t.u. in CP_3
sede di bozza di relazione abbia stimato l'immobile in questione quale “area libera destinata a parcheggio”, in sede di relazione definitiva lo ha stimato “alla stregua di un immobile vetusto e di
modeste caratteristiche con circostante area di pertinenza”. A tale diversa classificazione del bene il c.t.u. è giunto attraverso l'esame di documenti (il decreto di trasferimento del 08/06/2012, reso all'esito della procedura esecutiva n. 487/99, e l'atto di compravendita del 28/12/2017) che parte attrice ha prodotto solo in sede di osservazioni alla bozza di relazione, così attribuendo all'immobile un valore più che triplicato rispetto a quello originariamente stimato. Le convenute hanno quindi rilevato la tardività di siffatta produzione, e dunque l'inutilizzabilità di quei documenti da parte del c.t.u.
nell'espletamento del suo mandato. In proposito deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente
nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle
parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle
attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al
fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali
dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a
pagina 8 di 15 queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass.,
Sez. Un., sent. n. 3086 dell'1.2.2022). Ne consegue che la stima del bene operata dal c.t.u. non è
censurabile, essendo essa basata su documenti non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e che il consulente avrebbe quindi potuto autonomamente acquisire pure prescindendo dall'attività di allegazione e produzione delle parti.
Accertata pertanto la lesione della quota di eredità che la legge riserva all'attore Parte_1
deve procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive che eccedono la quota di legittima delle convenute e In proposito, l'art. 558 c.c. Controparte_1 Parte_2
prescrive che “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari”. Giova altresì ricordare che la riduzione della disposizione lesiva va effettuata, ai sensi dell'art. 726 c.c., allo stato e al valore venale dei beni all'attualità (v. Cass.
20.3.1991, n. 2975), a seconda della percentuale di lesione accertata al momento dell'apertura della successione e in modo da assicurare la reintegrazione della quota spettante alla parte attrice (sicché, per esempio, individuata una lesione del 10%, la disposizione lesiva deve essere ridotta in concreto della stessa percentuale in base ai valori attuali).
Nel caso di specie, le disposizioni testamentarie da ridurre sono quelle che hanno a oggetto l'attribuzione, in favore delle eredi e , di ½ del Controparte_1 Parte_2
garage/autorimessa sito in via Regina AN n. 16 e di ½ dell'immobile sito in via Regina AN n.
16, quest'ultimo venduto a terzi con atto pubblico del 22 maggio 2029. Entrambe le attribuzioni andrebbero ridotte attribuendo a una quota pari a 10,95% su ciascuno dei beni. Parte_1
Tuttavia, atteso che l'immobile sito in via Regina AN non è più nella disponibilità delle convenute,
la riduzione non può che riguardare la somma ricavata dalla vendita dello stesso, pari a euro €
130.000,00. (come risulta dall'atto pubblico di compravendita, in atti). Per l'effetto, si crea comunione pagina 9 di 15 ereditaria fra parte attrice e parti convenute avente a oggetto ½ del garage/autorimessa sito in via
Regina AN n.16 e la somma di € 130.000,00. Le quote di comproprietà su ciascuno dei beni sono così costituite: 10,95 % in capo a;
44,525% in capo ad;
Parte_1 Controparte_1
44,525% in capo ad . Parte_2
Nel presente giudizio parte attrice ha infine formulato domanda di divisione della comunione ereditaria esistente;
le parti convenute costituite vi hanno aderito.
Ritiene il collegio che non sussistano innanzitutto condizioni ostative all'accoglimento della domanda.
Con riferimento all'immobile in comunione, occorre rilevare che esso è stato costruito prima del settembre 1967, in quanto la relativa planimetria catastale è stata depositata nel gennaio 1967. Pertanto,
eventuali irregolarità urbanistiche non sarebbero ostative all'accoglimento della domanda di divisione.
Per altro verso, la relazione del c.t.u. Ing. ha consentito di accertare irregolarità Persona_5
urbanistiche di tipo cd. secondario (caratterizzate dalla circostanza che solo una parte di unità
immobiliare già esistente abbia subito modifica o che vi sia stato un mutamento di destinazione d'uso),
le quali non impediscono la commerciabilità del bene per atto tra vivi, né la sua divisione giudiziale. E
invero, si è rilevato solo che “le sepimentazioni interne, costituenti i locali accessori ed il servizio
igienico, non risultano negli elaborati di progetto ma solo nella planimetria catastale” (pag. 35 della relazione di c.t.u.).
È altresì necessario ricordare che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo
19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti pagina 10 di 15 in materia catastale. Orbene, con riferimento all'immobile oggetto della domanda, il c.t.u. Ing.
[...]
ha accertato come “la planimetria catastale risulti corrispondente allo stato dei luoghi e, Per_5
come detto, vi siano riportati i locali accessori ed il servizio igienico, tuttavia tale elaborato riporta
ulteriormente, per come evidenziato con cerchiatura in rosso nella precedente rappresentazione
grafica, alcuni locali tecnici condominiali, accessibili unicamente dall'esterno e non comunicanti con
l'autorimessa, il cui inserimento non trova riscontro nella conformazione dei luoghi e sembrerebbe
dovuto ad un mero errore di rappresentazione che deve essere comunque rettificato per garantire
l'integrale conformità catastale” (pag. 15 della relazione di c.t.u.). Trattasi, pertanto, di una difformità
non rilevante, in quanto non relativa al bene oggetto di causa, e quindi non ostativa all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione formulata dalle parti.
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c. riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
pagina 11 di 15 In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
Nella vicenda processuale in esame non sorgono problemi di comoda divisibilità con riguardo alla somma di denaro di € 130.000,00; è invece emersa la non comoda divisibilità dell'immobile-garage in comunione. E invero, secondo quanto chiarito dal c.t.u. (pagine 33-36 della relazione di c.t.u.), il deposito/garage per cui è causa non può essere materialmente e agevolmente diviso in parti omogenee corrispondenti alle quote dei condividenti.
Con riferimento a tale bene, rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
Orbene, nella fattispecie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione a sé del bene;
conseguentemente la comunione va divisa mediante vendita dell'immobile.
In particolare, parte attrice ha chiesto che venga applicata la disciplina di cui all'art. 560 c.c., e ha chiesto quindi che la reintegra della quota lesa avvenga mediante la previsione in suo favore di un conguaglio in denaro. Ritiene il Collegio che il richiamo all'art. 560 c.c. non sia pertinente per plurime ragioni. Anzitutto la norma in questione trova applicazione quando l'azione di riduzione colpisca un legato o una donazione, mentre nella fattispecie l'attore ha chiesto la riduzione di disposizioni testamentarie lesive. Per altro verso, l'art. 560 c.c. disciplina le modalità di riduzione in caso di lesione della quota di riserva. Nel caso di specie la reintegra della quota lesa è già stata disposta mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e attribuzione all'attore di una quota sul bene rimasto nella pagina 12 di 15 disponibilità delle convenute. Si tratta quindi di disporre le modalità di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti del presente giudizio;
ciò deve avvenire applicando i criteri legali sopra richiamati e sanciti dagli artt. 718 e 720 c.c.
L'attribuzione a sé del bene oggetto di divisione non è neppure stata chiesta dalle parti convenute costituite, le quali si sono limitate a richiamare genericamente la necessità che lo scioglimento della comunione, in caso di non comoda divisibilità del bene, avvenga mediante attribuzione del bene a uno dei coeredi ovvero mediante vendita all'incanto.
Stante quindi l'impossibilità per il Collegio di attribuire il bene a uno dei coeredi, va disposta la vendita del bene.
A tal fine le parti devono essere rimesse davanti al Giudice istruttore per la determinazione delle modalità delle operazioni di vendita dell'immobile locale garage/deposito sito in Catania, via Regina
AN n. 16, piano cantinato, in catasto al foglio 16, particella 506, subalterno 1.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (parametro medio previsto per il IV scaglione), e di c.t.u. seguono la soccombenza delle convenute e . Controparte_1 Parte_2
Nulla sulle spese fra il convenuto contumace e le altre parti, non potendosi ravvisare, Controparte_3
in assenza di domande, soccombenza alcuna.
Le parti convenute soccombenti vanno infine condannate a pagare le spese processuali in favore dello
Stato, in ragione dell'ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle pagina 13 di 15 peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n.
22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di riduzione, reintegra nella sua quota di cui Parte_1
all'art. 537 c.c., attraverso una riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, e per l'effetto:
- dispone l'attribuzione all'attore della quota pari al 10,95% del locale Parte_1
garage/deposito sito in Catania, via Regina AN n. 16, piano cantinato, in catasto al foglio 16,
particella 506, subalterno 1, nonché della somma di € 130.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile, sito in Catania, via Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506,
sub. 53, Z.C.1, cat. A2, classe 4, vani 6;
2) accoglie la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tra Parte_1 [...]
, e , e per l'effetto: CP_3 Controparte_1 Parte_2
- rimette le parti davanti al Giudice istruttore per la determinazione delle modalità delle operazioni di vendita dell'immobile locale garage/deposito sito in Catania, via Regina AN n.
16, piano cantinato, in catasto al foglio 16, particella 506, subalterno 1;
pagina 14 di 15 3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da che liquida nella complessiva somma di € Parte_1
7.616,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002
n. 115;
4) nulla sulle spese fra il convenuto contumace e le altre parti;
Controparte_3
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
. Parte_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del tribunale, il 23.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott. Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8175/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RAFFAELE GATTO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ),. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
CU FR MA RE giusta procura in atti.
CONVENUTI
Par
(C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/4/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto introduttivo del presente giudizio premesso di essere figlio, al pari dei Parte_1
convenuti e , della de cuius Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
nata il [...] e deceduta vedova il 26 maggio 2016, ha esposto che con Persona_1
testamento olografo, pubblicato con atto del 3 aprile 2019 del Notaio , ha lasciato alle Persona_2
figlie e gli unici due beni compresi nel suo Controparte_1 Parte_2
patrimonio, ossia:
a) immobile costituito da un garage, piano cantinato sito in Catania, via Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506 sub 1, per la quota indivisa in proprietà di ½, della consistenza di mq 1107
(superficie catastale mq 1107);
pagina 2 di 15 b) appartamento ubicato al terzo piano, composto da quattro vani ed accessori, sito in Catania, via
Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506, sub. 53, Z.C.1, cat. A2, classe 4, vani 6, per la quota indivisa in proprietà di ½. L'attore ha inoltre precisato che il predetto immobile è stato dalle convenute venduto a terzi con atto del 22 maggio 2019.
Ritenendo quindi che le disposizioni testamentarie abbiano leso la quota di eredità a lui riservata ex art
537, comma 2, c.c., l'attore ha chiesto che venga reintegrata la sua quota di legittima mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. Ha inoltre chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si sono costituite in giudizio le convenute e le Controparte_1 Parte_2
quali, non opponendosi alle domande di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria, hanno tuttavia chiesto che, ai fini del calcolo del valore della quota indisponibile del patrimonio della de
cuius, si tenga conto del valore dell'immobile sito in Catania, via Principe NI n. 68, acquistato dalla madre per i figli e con atto del Notaio Parte_1 Controparte_3 Persona_3
del 13 agosto 1968.
Le convenute hanno altresì chiesto che ai fini della individuazione della quota indisponibile si tenga conto dei costi da esse sostenuti per la dichiarazione di successione e voltura catastale, di quelli sostenuti per il rogito notarile e per il compenso all'agenzia immobiliare in occasione della vendita dell'immobile in via Regina AN n. 16, nonché dei debiti condominiali che gravano sui due immobili oggetto delle disposizioni testamentarie.
Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_3
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. parte attrice ha inoltre specificato e chiesto che, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, si tenga conto sia della successione testamentaria della madre , sia della successione, anch'essa testamentaria, del padre il Persona_1 Persona_4
pagina 3 di 15 quale, con testamento olografo pubblicato con rogito notarile del 20 gennaio 1969, ha lasciato in favore dei figli e la metà di sua pertinenza del garage sito in Catania Parte_1 Controparte_3
via Regina AN n.16 e in favore delle figlie e la Controparte_1 Parte_2
metà di sua pertinenza di quattro appartamenti, tra cui l'appartamento sito in Catania via Regina AN
n.16.
All'udienza del 20 marzo 2023 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore e Parte_1
del convenuto contumace , i quali hanno entrambi confermato che il prezzo per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile sito in Catania via Principe NI n. 68 fu corrisposto esclusivamente da
[...]
e , i quali si riservarono l'usufrutto. Persona_4 Persona_1
Alla luce degli esiti dell'espletato interrogatorio formale, con ordinanza del 15 giugno 2023, è stato nominato quale c.t.u. l'Ing. , al fine di determinare la quota di riserva spettante all'attore Persona_5
(in misura pari a 2/12 dell'intero asse), fissata alla data di apertura della successione, e, nel caso di accertamento di una lesione della quota riservata per legge a parte attrice, al fine di predisporre un progetto per la riduzione della disposizione testamentaria effettuata in favore dei convenuti, stabilendo quindi la quota concretamente spettante all'attore sul patrimonio relitto della de cuis al momento di apertura della successione. Essendo stato chiesto dalle parti altresì lo scioglimento della comunione ereditaria, la c.t.u. è stata infine disposta anche al fine di predisporre un progetto di divisione del patrimonio ereditario, in relazione, come precisato dall'attore in sede di prima memoria ex art. 183
c.p.c., all'asse relitto anche dal padre . Persona_4
Orbene, ritiene innanzitutto il Collegio che la domanda di riduzione formulata dall'attore sia fondata e vada accolta per quanto in ragione.
Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 556 c.c., “per determinare l'ammontare della
quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto
pagina 4 di 15 al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato
disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli
articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Dunque, l'operazione della c.d. riunione fittizia descritta dall'art. 556 c.c. richiede che si calcoli il valore, al momento dell'apertura della successione, dei beni che in quel momento appartenevano al de
cuius, si detraggano i debiti ereditari e, infine, si aggiungano i beni di cui il testatore aveva disposto in vita a titolo di donazione (relictum, al netto dei debiti, più donatum).
Dette operazioni sono state compiute dal c.t.u. (pagine 8-26 della relazione di c.t.u.), attenendosi alle indicazioni del giudice istruttore di cui all'ordinanza del 15 giugno 2023 e alla successiva ordinanza del
25 settembre 2023.
In particolare, il c.t.u. ha calcolato il valore, alla data di apertura della successione, dei due immobili che appartenevano alla de cuius al momento della sua morte;
successivamente, non Persona_1
risultando altre passività della massa, ha detratto esclusivamente le spese direttamente riconducibili al decesso della de cuius per imposte e diritti della dichiarazione di successione, come da documentazione in atti. Infine, il c.t.u. ha calcolato il valore, sempre al momento dell'apertura della successione, della metà dell'immobile in via Principe NI n. 68, poiché l'intero immobile era stato acquistato in favore di e con atto del Notaio del 13 agosto Parte_1 Controparte_3 Persona_3
1968 e in sede di interrogatorio formale l'attore ha ammesso che il relativo prezzo è stato pagato per intero dai genitori e . Persona_4 Persona_1
Il c.t.u. ha altresì considerato le due donazioni, di 50 milioni ciascuna, fatte in vita dalla signora Per_1
in favore delle figlie In particolare, di tali elargizioni fa menzione la stessa de cuius nel CP_3
testamento, dichiarando che il corrispettivo della vendita di un appartamento è stato devoluto alle figlie,
per 50 milioni ciascuna. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni testamentarie, ritiene il pagina 5 di 15 Collegio che non possa condividersi l'assunto delle parti convenute secondo cui la dichiarazione del testatore non è loro opponibile, in quanto dovrebbero considerarsi terze rispetto allo stesso testatore. E
invero, le sentenze della Corte di cassazione richiamate dalle convenute non sono pertinenti, atteso che riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto di causa. In particolare, la suprema Corte ha affermato che la dichiarazione del testore di aver già soddisfatto il legittimario con precedenti donazioni non può essere assimilata a una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass., sent. n. 11737 del 15.5.2013). È dunque evidente che l'inopponibilità della dichiarazione testamentaria è riferita a un soggetto, il legittimario leso o pretermesso, il quale, agendo con l'azione di riduzione, si trova in una posizione di conflitto rispetto a quella del de cuius autore del testamento. La dichiarazione inopponibile non è una dichiarazione sfavorevole alla parte che l'ha resa e favorevole all'altra parte, bensì, al contrario, una dichiarazione favorevole al testatore che la ha resa e sfavorevole al legittimario. Ne consegue, pertanto,
la non equiparabilità alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Nella fattispecie oggetto del presente procedimento, invece, la dichiarazione testamentaria della Per_1
è riconducibile alla dichiarazione stragiudiziale contenuta in un testamento di cui all'art. 2735 c.c.,
trattandosi di dichiarazione sfavorevole alla testatrice e invece favorevole alla parte attrice Parte_1
il quale ha agito in riduzione contro le sorelle. Trattasi, dunque, di prova liberamente
[...]
valutabile dal giudice, secondo quanto disposto dall'art 2735, comma 1, c.c. Orbene, ritiene il Collegio
che, a fronte della suddetta dichiarazione testamentaria, sarebbe stato onere delle parti convenute fornire la prova contraria, ossia che il corrispettivo della vendita dell'appartamento non è stato loro devoluto dalla madre. In assenza di alcuna prova in tal senso, il Collegio ritiene provato quanto oggetto della dichiarazione contenuta nel testamento della ossia che la de cuius abbia in vita donato 50 Per_1
pagina 6 di 15 milioni a ciascuna delle figlie e . È quindi necessario Controparte_1 Parte_2
considerare tali donazioni nelle operazioni di cui all'art. 556 c.c.
Infine, occorre precisare che nelle operazioni di calcolo della quota disponibile correttamente il c.t.u.
non ha considerato le spese effettuate dai coeredi nel 2019 per la vendita dei cespiti ereditari, in quanto si tratta di spese successive all'apertura della successione e non direttamente derivanti dalla morte della
de cuius. Il consulente non ha neppure considerato gli oneri condominiali allegati dalle parti convenute,
in quanto, seppure potrebbero in astratto rilevare quelli maturati e non versati all'epoca del decesso della le convenute sorelle nulla hanno specificato in proposito, limitandosi Per_1 CP_3
genericamente a rilevare la sussistenza di debiti che gravano sugli immobili. Al riguardo, giova ricordare che difettano in capo al giudice poteri che gli consentano di provvedere d'ufficio non solo alla determinazione, ma anche all'esame esplorativo della documentazione prodotta. E invero, in tema di allegazioni e prova documentale, la più condivisibile giurisprudenza afferma che, ai fini della prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati nell'atto introduttivo ma è invece necessario che sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori, in particolar modo quando essi non sono di immediata comprensione ed intelligibilità (Cfr., ex multis, Cass. Sez.
Lav. n. 21032 dell'1.08.2008). Nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni,
necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque -
sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. s.u. 2435/2008).
Ricostruito il valore della massa fittizia riconducibile alla signora in € 299.351,69, il c.t.u. ha Per_1
quindi determinato il valore della quota disponibile, pari a € 99.783,90, e della quota riservata all'erede
(nella misura pari a 2/12 dell'intero asse), pari a € 49.891,95. Parte_1
pagina 7 di 15 Atteso che al sig. congiuntamente al fratello , la de cuius aveva Parte_1 Controparte_3
donato in vita ½ dell'immobile sito in Catania via Principe NI n. 68, il cui valore al momento della successione era di € 34.200,00, è stato accertato che all'attore sono spettati beni per un valore pari a €
17.100,00. Pertanto, si determina una lesione della quota di legittima pari ad € 32.791,95, ossia a una misura percentuale del 10,95 % rispetto al valore complessivo della massa.
È necessario a questo punto rilevare che il Collegio non condivide le contestazioni che parte convenuta ha mosso avverso le conclusioni del c.t.u. in ordine alla valutazione dell'immobile sito in Catania via
Principe NI n.68. E invero, le convenute sorelle hanno rilevato che, sebbene il c.t.u. in CP_3
sede di bozza di relazione abbia stimato l'immobile in questione quale “area libera destinata a parcheggio”, in sede di relazione definitiva lo ha stimato “alla stregua di un immobile vetusto e di
modeste caratteristiche con circostante area di pertinenza”. A tale diversa classificazione del bene il c.t.u. è giunto attraverso l'esame di documenti (il decreto di trasferimento del 08/06/2012, reso all'esito della procedura esecutiva n. 487/99, e l'atto di compravendita del 28/12/2017) che parte attrice ha prodotto solo in sede di osservazioni alla bozza di relazione, così attribuendo all'immobile un valore più che triplicato rispetto a quello originariamente stimato. Le convenute hanno quindi rilevato la tardività di siffatta produzione, e dunque l'inutilizzabilità di quei documenti da parte del c.t.u.
nell'espletamento del suo mandato. In proposito deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente
nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle
parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle
attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al
fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali
dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a
pagina 8 di 15 queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass.,
Sez. Un., sent. n. 3086 dell'1.2.2022). Ne consegue che la stima del bene operata dal c.t.u. non è
censurabile, essendo essa basata su documenti non diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e che il consulente avrebbe quindi potuto autonomamente acquisire pure prescindendo dall'attività di allegazione e produzione delle parti.
Accertata pertanto la lesione della quota di eredità che la legge riserva all'attore Parte_1
deve procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive che eccedono la quota di legittima delle convenute e In proposito, l'art. 558 c.c. Controparte_1 Parte_2
prescrive che “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari”. Giova altresì ricordare che la riduzione della disposizione lesiva va effettuata, ai sensi dell'art. 726 c.c., allo stato e al valore venale dei beni all'attualità (v. Cass.
20.3.1991, n. 2975), a seconda della percentuale di lesione accertata al momento dell'apertura della successione e in modo da assicurare la reintegrazione della quota spettante alla parte attrice (sicché, per esempio, individuata una lesione del 10%, la disposizione lesiva deve essere ridotta in concreto della stessa percentuale in base ai valori attuali).
Nel caso di specie, le disposizioni testamentarie da ridurre sono quelle che hanno a oggetto l'attribuzione, in favore delle eredi e , di ½ del Controparte_1 Parte_2
garage/autorimessa sito in via Regina AN n. 16 e di ½ dell'immobile sito in via Regina AN n.
16, quest'ultimo venduto a terzi con atto pubblico del 22 maggio 2029. Entrambe le attribuzioni andrebbero ridotte attribuendo a una quota pari a 10,95% su ciascuno dei beni. Parte_1
Tuttavia, atteso che l'immobile sito in via Regina AN non è più nella disponibilità delle convenute,
la riduzione non può che riguardare la somma ricavata dalla vendita dello stesso, pari a euro €
130.000,00. (come risulta dall'atto pubblico di compravendita, in atti). Per l'effetto, si crea comunione pagina 9 di 15 ereditaria fra parte attrice e parti convenute avente a oggetto ½ del garage/autorimessa sito in via
Regina AN n.16 e la somma di € 130.000,00. Le quote di comproprietà su ciascuno dei beni sono così costituite: 10,95 % in capo a;
44,525% in capo ad;
Parte_1 Controparte_1
44,525% in capo ad . Parte_2
Nel presente giudizio parte attrice ha infine formulato domanda di divisione della comunione ereditaria esistente;
le parti convenute costituite vi hanno aderito.
Ritiene il collegio che non sussistano innanzitutto condizioni ostative all'accoglimento della domanda.
Con riferimento all'immobile in comunione, occorre rilevare che esso è stato costruito prima del settembre 1967, in quanto la relativa planimetria catastale è stata depositata nel gennaio 1967. Pertanto,
eventuali irregolarità urbanistiche non sarebbero ostative all'accoglimento della domanda di divisione.
Per altro verso, la relazione del c.t.u. Ing. ha consentito di accertare irregolarità Persona_5
urbanistiche di tipo cd. secondario (caratterizzate dalla circostanza che solo una parte di unità
immobiliare già esistente abbia subito modifica o che vi sia stato un mutamento di destinazione d'uso),
le quali non impediscono la commerciabilità del bene per atto tra vivi, né la sua divisione giudiziale. E
invero, si è rilevato solo che “le sepimentazioni interne, costituenti i locali accessori ed il servizio
igienico, non risultano negli elaborati di progetto ma solo nella planimetria catastale” (pag. 35 della relazione di c.t.u.).
È altresì necessario ricordare che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo
19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti pagina 10 di 15 in materia catastale. Orbene, con riferimento all'immobile oggetto della domanda, il c.t.u. Ing.
[...]
ha accertato come “la planimetria catastale risulti corrispondente allo stato dei luoghi e, Per_5
come detto, vi siano riportati i locali accessori ed il servizio igienico, tuttavia tale elaborato riporta
ulteriormente, per come evidenziato con cerchiatura in rosso nella precedente rappresentazione
grafica, alcuni locali tecnici condominiali, accessibili unicamente dall'esterno e non comunicanti con
l'autorimessa, il cui inserimento non trova riscontro nella conformazione dei luoghi e sembrerebbe
dovuto ad un mero errore di rappresentazione che deve essere comunque rettificato per garantire
l'integrale conformità catastale” (pag. 15 della relazione di c.t.u.). Trattasi, pertanto, di una difformità
non rilevante, in quanto non relativa al bene oggetto di causa, e quindi non ostativa all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione formulata dalle parti.
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c. riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
pagina 11 di 15 In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
Nella vicenda processuale in esame non sorgono problemi di comoda divisibilità con riguardo alla somma di denaro di € 130.000,00; è invece emersa la non comoda divisibilità dell'immobile-garage in comunione. E invero, secondo quanto chiarito dal c.t.u. (pagine 33-36 della relazione di c.t.u.), il deposito/garage per cui è causa non può essere materialmente e agevolmente diviso in parti omogenee corrispondenti alle quote dei condividenti.
Con riferimento a tale bene, rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
Orbene, nella fattispecie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione a sé del bene;
conseguentemente la comunione va divisa mediante vendita dell'immobile.
In particolare, parte attrice ha chiesto che venga applicata la disciplina di cui all'art. 560 c.c., e ha chiesto quindi che la reintegra della quota lesa avvenga mediante la previsione in suo favore di un conguaglio in denaro. Ritiene il Collegio che il richiamo all'art. 560 c.c. non sia pertinente per plurime ragioni. Anzitutto la norma in questione trova applicazione quando l'azione di riduzione colpisca un legato o una donazione, mentre nella fattispecie l'attore ha chiesto la riduzione di disposizioni testamentarie lesive. Per altro verso, l'art. 560 c.c. disciplina le modalità di riduzione in caso di lesione della quota di riserva. Nel caso di specie la reintegra della quota lesa è già stata disposta mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e attribuzione all'attore di una quota sul bene rimasto nella pagina 12 di 15 disponibilità delle convenute. Si tratta quindi di disporre le modalità di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti del presente giudizio;
ciò deve avvenire applicando i criteri legali sopra richiamati e sanciti dagli artt. 718 e 720 c.c.
L'attribuzione a sé del bene oggetto di divisione non è neppure stata chiesta dalle parti convenute costituite, le quali si sono limitate a richiamare genericamente la necessità che lo scioglimento della comunione, in caso di non comoda divisibilità del bene, avvenga mediante attribuzione del bene a uno dei coeredi ovvero mediante vendita all'incanto.
Stante quindi l'impossibilità per il Collegio di attribuire il bene a uno dei coeredi, va disposta la vendita del bene.
A tal fine le parti devono essere rimesse davanti al Giudice istruttore per la determinazione delle modalità delle operazioni di vendita dell'immobile locale garage/deposito sito in Catania, via Regina
AN n. 16, piano cantinato, in catasto al foglio 16, particella 506, subalterno 1.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (parametro medio previsto per il IV scaglione), e di c.t.u. seguono la soccombenza delle convenute e . Controparte_1 Parte_2
Nulla sulle spese fra il convenuto contumace e le altre parti, non potendosi ravvisare, Controparte_3
in assenza di domande, soccombenza alcuna.
Le parti convenute soccombenti vanno infine condannate a pagare le spese processuali in favore dello
Stato, in ragione dell'ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle pagina 13 di 15 peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n.
22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di riduzione, reintegra nella sua quota di cui Parte_1
all'art. 537 c.c., attraverso una riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, e per l'effetto:
- dispone l'attribuzione all'attore della quota pari al 10,95% del locale Parte_1
garage/deposito sito in Catania, via Regina AN n. 16, piano cantinato, in catasto al foglio 16,
particella 506, subalterno 1, nonché della somma di € 130.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile, sito in Catania, via Regina AN n. 16, in catasto al foglio 16, particella 506,
sub. 53, Z.C.1, cat. A2, classe 4, vani 6;
2) accoglie la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tra Parte_1 [...]
, e , e per l'effetto: CP_3 Controparte_1 Parte_2
- rimette le parti davanti al Giudice istruttore per la determinazione delle modalità delle operazioni di vendita dell'immobile locale garage/deposito sito in Catania, via Regina AN n.
16, piano cantinato, in catasto al foglio 16, particella 506, subalterno 1;
pagina 14 di 15 3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da che liquida nella complessiva somma di € Parte_1
7.616,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002
n. 115;
4) nulla sulle spese fra il convenuto contumace e le altre parti;
Controparte_3
5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di e Controparte_1 [...]
. Parte_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del tribunale, il 23.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott. Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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