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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17204 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1643/2024, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 10.11.2025, promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona della titolare , Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Arturi, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
ATTRICE – APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante dott. CP_2
con il patrocinio dell'avv. Paolo Zompicchiatti, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12576/2023, emessa dal Giudice di Pace di CP_1 nell'ambito del giudizio avente n.r.g. 29407/2021, pubblicata in data 29 maggio 2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 8-11.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale perché fosse accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 12576/2023, emessa dal
Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 29407/2021 per la violazione del CP_1 principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e conseguentemente ritenuta la legittimità del pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo n. 6872/2021 emesso dal medesimo ufficio, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
A tal fine ha dedotto: - che il , in persona della sua Parte_2 amministratrice pro tempore, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6972/2021, emesso nell'ambito del procedimento n.r.g. 8643/2021, con il quale gli era stato ingiunto in favore della il pagamento dell'importo di € 1.129,20, oltre interessi di mora e spese del Parte_1 procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia delle aree e degli spazi condominiali per i mesi da febbraio a maggio 2019, in ragione del contratto intercorso tra le parti in data 21.05.2018; - che l'odierno appellato, nell'ambito del giudizio di primo grado, aveva dedotto l'inadempimento della , con conseguente rescissione del contratto, avvenuta con delibera Parte_1 assembleare, con decorrenza dal 14.02.2019; - che l'odierna appellante aveva contestato quanto sostenuto da controparte in relazione alla rescissione contrattuale per inadempimento per effetto della delibera assembleare del 11.10.2018, deducendo di aver ottemperato agli obblighi di pulizia derivanti dal contratto del 21.05.2018, con conseguente diritto al compenso per i servizi resi;
- di aver diritto al pagamento degli importi per il periodo febbraio 2019 e per i medi di marzo, aprile e maggio 2019; - che, il Giudice di pace di con sentenza del 12576/2023 aveva accolto l'opposizione del CP_1
e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la condizione del contratto relativa alla CP_1 revoca dello stesso nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni, condizione specificamente approvata dalla sig.ra , amministratrice della;
- Parte_1 Controparte_3 che la sentenza appellata doveva ritenersi viziata per violazione del contraddittorio, in quanto la difesa dell'appellante non aveva potuto partecipare alla prima udienza di trattazione della causa in considerazione dell'anticipazione dell'orario di svolgimento della stessa;
- che era stata violata anche la previsione di cui all'art. 2697 c.c., in quanto era stata prodotta tutta la documentazione necessaria ad attestare il proprio credito nei confronti del , in ragione del contratto di appalto del CP_1 servizio di pulizia, sottoscritto in data 21.05.2028, in cui risultava previsto il pagamento dell'importo annuo pari a € 3.800,iva inclusa;
- che era stato puntualmente ottemperato l'obbligo di pulizia, in relazione agli spazi e alle aree condominiali;
- che il non aveva fornito alcuna prova CP_1 dell'inadempimento della , tale da giustificare la risoluzione del contratto. Parte_1
Si è costituito il in contestando le deduzioni Controparte_1 CP_1 dell'appellante e chiedendo: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza, in subordine e nel merito, di rigettare ogni domanda di parte appellante, perché infondata e non provata né dimostrata, con conseguente conferma della sentenza di appello e condanna alle spese, competenze ed onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 10.11.2025.
pagina 2 di 4 L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che la vicenda in oggetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 6972/2021 del
Tribunale di Roma con cui è stato ingiunto al in il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 1.129,20 a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia resi nelle aree condominiali in favore dell'odierna appellante;
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 comma II c.p.c., il ha proposto tempestiva opposizione, CP_1 integralmente accolta dal Giudice di Pace con sentenza n.r.g 12576/2023 del 29 maggio 2023 ed oggetto della presente impugnazione.
L'appellante ha articolato il primo motivo di gravame contestando la sentenza del Tribunale di Roma, nella parte in cui non è stata accolta la richiesta di fissazione di una nuova udienza di prima comparizione;
nella specie, parte appellante sostiene di non essere stata informata dell'anticipazione dell'orario dell'udienza di prima comparizione del 2.11.2021, originariamente fissata alle ore 11:00, deducendo la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il rilievo è privo di fondamento.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado e delle deduzioni delle parti, emerge che l'udienza di prima comparizione era stata in un primo tempo fissata per il giorno
2.11.2021 alle ore 11:00 e che, successivamente, con provvedimento in data 25.10.2021 l'orario di trattazione era stato anticipato alle ore 10:15. Il provvedimento non poteva essere comunicato alla parte opposta, la quale non era ancora costituita in giudizio, mentre poteva essere agevolmente conosciuto accedendo allo storico del fascicolo.
Peraltro, l'odierna appellante non fornisce alcuna indicazione in ordine al contenuto della dedotta lesione del principio del contraddittorio, non specificando quale sarebbe stata in concreto l'attività che avrebbe svolto in tale prima udienza, alla quale non ha partecipato, e che gli sarebbe stata successivamente preclusa.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 cod.civ., non avendo il fornito prova circa l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di CP_1 appalto e sostenendo, invece, di aver ottemperato puntualmente ai propri obblighi con conseguente prova della propria legittima posizione creditoria.
Sul punto appare opportuno rammentare che l'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 cod.civ. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass.n. 20546/2019).
Nel caso in esame, a fronte di tale eccezione formulata da parte convenuta, deve rilevarsi che parte appellante non ha fornito adeguata prova del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal pagina 3 di 4 contratto di appalto intercorso tra le parti con riguardo al periodo in esame;
al contrario, emerge chiaramente dal contenuto della comunicazione mail del 31.1.2019 dell'avv. Arturi che la sig. Pt_1 si sarebbe astenuta dall'espletamento di ogni attività di pulizia e decorrere dal 14.2.2019 (cfr. allegato
11 produzione di parte appellata) con la conseguenza che nessuna prestazione risulta resa nel periodo da febbraio a maggio 2019, relativo alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, e che, quindi alcun importo risulta dovuto alla parte appellante.
L'impugnazione deve essere quindi respinta, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di del 29 maggio 2023 n. 12576/2023; CP_1
- condanna l'appellante a rifondere l'appellato le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 852,00, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1643/2024, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 10.11.2025, promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona della titolare , Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Arturi, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
ATTRICE – APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante dott. CP_2
con il patrocinio dell'avv. Paolo Zompicchiatti, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO – APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12576/2023, emessa dal Giudice di Pace di CP_1 nell'ambito del giudizio avente n.r.g. 29407/2021, pubblicata in data 29 maggio 2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 8-11.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha adito questo Parte_1
Tribunale perché fosse accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 12576/2023, emessa dal
Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 29407/2021 per la violazione del CP_1 principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e conseguentemente ritenuta la legittimità del pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo n. 6872/2021 emesso dal medesimo ufficio, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
A tal fine ha dedotto: - che il , in persona della sua Parte_2 amministratrice pro tempore, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6972/2021, emesso nell'ambito del procedimento n.r.g. 8643/2021, con il quale gli era stato ingiunto in favore della il pagamento dell'importo di € 1.129,20, oltre interessi di mora e spese del Parte_1 procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia delle aree e degli spazi condominiali per i mesi da febbraio a maggio 2019, in ragione del contratto intercorso tra le parti in data 21.05.2018; - che l'odierno appellato, nell'ambito del giudizio di primo grado, aveva dedotto l'inadempimento della , con conseguente rescissione del contratto, avvenuta con delibera Parte_1 assembleare, con decorrenza dal 14.02.2019; - che l'odierna appellante aveva contestato quanto sostenuto da controparte in relazione alla rescissione contrattuale per inadempimento per effetto della delibera assembleare del 11.10.2018, deducendo di aver ottemperato agli obblighi di pulizia derivanti dal contratto del 21.05.2018, con conseguente diritto al compenso per i servizi resi;
- di aver diritto al pagamento degli importi per il periodo febbraio 2019 e per i medi di marzo, aprile e maggio 2019; - che, il Giudice di pace di con sentenza del 12576/2023 aveva accolto l'opposizione del CP_1
e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la condizione del contratto relativa alla CP_1 revoca dello stesso nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni, condizione specificamente approvata dalla sig.ra , amministratrice della;
- Parte_1 Controparte_3 che la sentenza appellata doveva ritenersi viziata per violazione del contraddittorio, in quanto la difesa dell'appellante non aveva potuto partecipare alla prima udienza di trattazione della causa in considerazione dell'anticipazione dell'orario di svolgimento della stessa;
- che era stata violata anche la previsione di cui all'art. 2697 c.c., in quanto era stata prodotta tutta la documentazione necessaria ad attestare il proprio credito nei confronti del , in ragione del contratto di appalto del CP_1 servizio di pulizia, sottoscritto in data 21.05.2028, in cui risultava previsto il pagamento dell'importo annuo pari a € 3.800,iva inclusa;
- che era stato puntualmente ottemperato l'obbligo di pulizia, in relazione agli spazi e alle aree condominiali;
- che il non aveva fornito alcuna prova CP_1 dell'inadempimento della , tale da giustificare la risoluzione del contratto. Parte_1
Si è costituito il in contestando le deduzioni Controparte_1 CP_1 dell'appellante e chiedendo: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza, in subordine e nel merito, di rigettare ogni domanda di parte appellante, perché infondata e non provata né dimostrata, con conseguente conferma della sentenza di appello e condanna alle spese, competenze ed onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 10.11.2025.
pagina 2 di 4 L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che la vicenda in oggetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 6972/2021 del
Tribunale di Roma con cui è stato ingiunto al in il Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 1.129,20 a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia resi nelle aree condominiali in favore dell'odierna appellante;
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 comma II c.p.c., il ha proposto tempestiva opposizione, CP_1 integralmente accolta dal Giudice di Pace con sentenza n.r.g 12576/2023 del 29 maggio 2023 ed oggetto della presente impugnazione.
L'appellante ha articolato il primo motivo di gravame contestando la sentenza del Tribunale di Roma, nella parte in cui non è stata accolta la richiesta di fissazione di una nuova udienza di prima comparizione;
nella specie, parte appellante sostiene di non essere stata informata dell'anticipazione dell'orario dell'udienza di prima comparizione del 2.11.2021, originariamente fissata alle ore 11:00, deducendo la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il rilievo è privo di fondamento.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado e delle deduzioni delle parti, emerge che l'udienza di prima comparizione era stata in un primo tempo fissata per il giorno
2.11.2021 alle ore 11:00 e che, successivamente, con provvedimento in data 25.10.2021 l'orario di trattazione era stato anticipato alle ore 10:15. Il provvedimento non poteva essere comunicato alla parte opposta, la quale non era ancora costituita in giudizio, mentre poteva essere agevolmente conosciuto accedendo allo storico del fascicolo.
Peraltro, l'odierna appellante non fornisce alcuna indicazione in ordine al contenuto della dedotta lesione del principio del contraddittorio, non specificando quale sarebbe stata in concreto l'attività che avrebbe svolto in tale prima udienza, alla quale non ha partecipato, e che gli sarebbe stata successivamente preclusa.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 cod.civ., non avendo il fornito prova circa l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di CP_1 appalto e sostenendo, invece, di aver ottemperato puntualmente ai propri obblighi con conseguente prova della propria legittima posizione creditoria.
Sul punto appare opportuno rammentare che l'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 cod.civ. determina un'inversione dell'onere della prova, tale per cui spetta al creditore che agisce in giudizio dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass.n. 20546/2019).
Nel caso in esame, a fronte di tale eccezione formulata da parte convenuta, deve rilevarsi che parte appellante non ha fornito adeguata prova del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal pagina 3 di 4 contratto di appalto intercorso tra le parti con riguardo al periodo in esame;
al contrario, emerge chiaramente dal contenuto della comunicazione mail del 31.1.2019 dell'avv. Arturi che la sig. Pt_1 si sarebbe astenuta dall'espletamento di ogni attività di pulizia e decorrere dal 14.2.2019 (cfr. allegato
11 produzione di parte appellata) con la conseguenza che nessuna prestazione risulta resa nel periodo da febbraio a maggio 2019, relativo alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, e che, quindi alcun importo risulta dovuto alla parte appellante.
L'impugnazione deve essere quindi respinta, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di del 29 maggio 2023 n. 12576/2023; CP_1
- condanna l'appellante a rifondere l'appellato le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 852,00, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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