CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1509/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 14/05/1954 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
CANICATTI' in data 01/04/1961, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO LIDIA e con elezione di domicilio in via VIA LINCOLN, 6 CANICATTÌ presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
P.IVA ), in nome e per conto di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di CP_3 P.IVA_3
LI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canicattì, Via Cavallotti n.
12,-
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
avanti al Tribunale di Agrigento, al fine di chiedere il Controparte_1
ricalcolo del saldo di un rapporto di conto corrente e di due conti anticipi intestati alla anch'essa intervenuta nel processo, con conseguente restituzione Controparte_4
degli importi indebitamente versati.
In particolare, gli odierni appellanti, avendo premesso di essere fideiussori della in relazione ai predetti conti, deducevano l'illegittima Controparte_4
applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di interessi anatocistici e di interessi usurari.
Ritualmente costituitasi, la chiedeva il Controparte_1
rigetto della citazione proposta.
Con sentenza n. 777 del 06.10.2020, il Tribunale di Agrigento accoglieva solo parzialmente la domanda proposta dichiarando, tra l'altro, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto tanto con riferimento al conto n. 37218.88, quanto con riguardo al conto n. 37219.81.
Con specifico riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, il
Tribunale accertava il superamento del tasso soglia in corso di rapporto. I tassi
2 applicati nei trimestri 3° del 2010 e 1°, 2° e 3° del 2013 con riguardo al conto n.
37218.88 e quelli applicati nei trimestri 3° e 4° 2010, 1° e 2° 2011 con riguardo al conto n. 37219.81 venivano, pertanto, riportati entro il limite del tasso soglia previsto per tali periodi.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i sig.ri e . Parte_1 Pt_2
Si costituiva in giudizio la sola in nome e per conto della Controparte_2
- cessionaria dei crediti, oggetto dell'odierna controversia, Controparte_3
precedentemente sorti in favore della - la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto del gravame proposto.
In data 11.07.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per errata applicazione dei criteri per il calcolo del TEG.
In particolare, sostengono che il Tribunale avrebbe violato la legge n. 108 del
1996 nella parte in cui non ha riportato entro il limite del tasso soglia ministeriale anche i tassi applicati nei trimestri precedenti all'anno 2010 i quali, considerando le commissioni di massimo scoperto, avrebbero determinato il superamento della soglia usuraria.
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre osservare come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il giudice ha correttamente omesso di tenere in considerazione le commissioni di massimo scoperto con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009, modificativo della L. n. 108 del 1996. Al riguardo, infatti, affermano le Sezioni Unite della Cassazione che: “Due successive decisioni della Prima sezione civile - le sentenze 22/06/2016, n. 12965 e 03/11/2016, n. 22270 - hanno invece smentito, in consapevole contrasto con la Seconda Sezione penale, l'assunto del carattere interpretativo, e dunque retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Per tale ragione esse hanno quindi escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in
3 considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto;
e ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, ai sensi della L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recependo le istruzioni della
Banca d'Italia, di cui si è detto, determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto. Ritengono queste
Sezioni Unite che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4” (Cass. S.U.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, comunque, si deve evidenziare come, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha dichiarato illegittime le commissioni di massimo scoperto applicate dalla fin dall'apertura di entrambi i conti in esame, rimuovendo i CP_1
relativi addebiti. La menzionata statuizione, in assenza di impugnazione delle parti, risulta incontrovertibile in quanto passata in giudicato.
Pertanto, definitivamente accertata la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate ed espunti tali importi tra le voci di spesa dei conti (con conseguente rideterminazione di un nuovo saldo), correttamente le cms non sono state oggetto di conteggio in primo grado ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Con il secondo e ultimo motivo - proposto alternativamente al primo - la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, in mancanza di espressa determinazione sul punto da parte del CTU, ha accertato che il superamento del tasso soglia in corso di rapporto fosse intervenuto in conseguenza delle variazioni del tasso soglia ministeriale e non a seguito di variazione unilaterale disposta dalla Chiede, pertanto, l'espletamento di nuova CTU “affinché si CP_1
accerti se e in che misura le variazioni delle condizioni economiche del contratto di conto corrente siano derivate da atti unilaterali della (cfr. note di trattazione CP_1
scritta) così da provvedere alla rimozione di ogni interesse ai sensi dell'art. 1815,
4 secondo comma c.c. e non alla mera riduzione dello stesso entro il limite del tasso soglia.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Orbene, la parte appellante, a seguito della affermazione della sussistenza di un'usura originaria (quale è quella conseguente all'esercizio di ius variandi da parte della banca), in luogo di un'usura sopravvenuta, avrebbe dovuto fornire la prova di tale deduzione o, quantomeno, allegare documentazione a supporto di tale assunto.
Gli appellanti, invece, presumono l'esistenza di tassi usurari conseguenti all'esercizio di ius variandi della banca, limitandosi a chiedere l'espletamento di una
CTU contabile;
richiesta che avrebbe il solo fine di sopperire a una carenza probatoria agli stessi addebitabile.
Al riguardo occorre osservare che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.,
Sez. III, ord., 31/03/2025, n. 8498).
Attesa, pertanto, l'inammissibilità della richiesta della CTU e rimasta sfornita di prova già in primo grado la sussistenza di un'usura originaria conseguente alla modifica delle condizioni economiche disposte unilateralmente dalla la CP_1
sentenza del Tribunale appare corretta anche con riguardo a tale profilo.
Ne consegue che l'appello va rigettato.
5 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto dai sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti della e della Controparte_1 Controparte_2
agente in nome e per conto di avverso la sentenza n. 777 Controparte_3
pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 06.10.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 20.11.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1509/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 14/05/1954 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
CANICATTI' in data 01/04/1961, con il patrocinio dell'Avv. MACALUSO LIDIA e con elezione di domicilio in via VIA LINCOLN, 6 CANICATTÌ presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
P.IVA ), in nome e per conto di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di CP_3 P.IVA_3
LI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canicattì, Via Cavallotti n.
12,-
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
avanti al Tribunale di Agrigento, al fine di chiedere il Controparte_1
ricalcolo del saldo di un rapporto di conto corrente e di due conti anticipi intestati alla anch'essa intervenuta nel processo, con conseguente restituzione Controparte_4
degli importi indebitamente versati.
In particolare, gli odierni appellanti, avendo premesso di essere fideiussori della in relazione ai predetti conti, deducevano l'illegittima Controparte_4
applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di interessi anatocistici e di interessi usurari.
Ritualmente costituitasi, la chiedeva il Controparte_1
rigetto della citazione proposta.
Con sentenza n. 777 del 06.10.2020, il Tribunale di Agrigento accoglieva solo parzialmente la domanda proposta dichiarando, tra l'altro, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto tanto con riferimento al conto n. 37218.88, quanto con riguardo al conto n. 37219.81.
Con specifico riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, il
Tribunale accertava il superamento del tasso soglia in corso di rapporto. I tassi
2 applicati nei trimestri 3° del 2010 e 1°, 2° e 3° del 2013 con riguardo al conto n.
37218.88 e quelli applicati nei trimestri 3° e 4° 2010, 1° e 2° 2011 con riguardo al conto n. 37219.81 venivano, pertanto, riportati entro il limite del tasso soglia previsto per tali periodi.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i sig.ri e . Parte_1 Pt_2
Si costituiva in giudizio la sola in nome e per conto della Controparte_2
- cessionaria dei crediti, oggetto dell'odierna controversia, Controparte_3
precedentemente sorti in favore della - la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto del gravame proposto.
In data 11.07.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per errata applicazione dei criteri per il calcolo del TEG.
In particolare, sostengono che il Tribunale avrebbe violato la legge n. 108 del
1996 nella parte in cui non ha riportato entro il limite del tasso soglia ministeriale anche i tassi applicati nei trimestri precedenti all'anno 2010 i quali, considerando le commissioni di massimo scoperto, avrebbero determinato il superamento della soglia usuraria.
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre osservare come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il giudice ha correttamente omesso di tenere in considerazione le commissioni di massimo scoperto con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009, modificativo della L. n. 108 del 1996. Al riguardo, infatti, affermano le Sezioni Unite della Cassazione che: “Due successive decisioni della Prima sezione civile - le sentenze 22/06/2016, n. 12965 e 03/11/2016, n. 22270 - hanno invece smentito, in consapevole contrasto con la Seconda Sezione penale, l'assunto del carattere interpretativo, e dunque retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Per tale ragione esse hanno quindi escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in
3 considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto;
e ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, ai sensi della L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recependo le istruzioni della
Banca d'Italia, di cui si è detto, determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto. Ritengono queste
Sezioni Unite che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4” (Cass. S.U.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, comunque, si deve evidenziare come, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha dichiarato illegittime le commissioni di massimo scoperto applicate dalla fin dall'apertura di entrambi i conti in esame, rimuovendo i CP_1
relativi addebiti. La menzionata statuizione, in assenza di impugnazione delle parti, risulta incontrovertibile in quanto passata in giudicato.
Pertanto, definitivamente accertata la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate ed espunti tali importi tra le voci di spesa dei conti (con conseguente rideterminazione di un nuovo saldo), correttamente le cms non sono state oggetto di conteggio in primo grado ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Con il secondo e ultimo motivo - proposto alternativamente al primo - la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, in mancanza di espressa determinazione sul punto da parte del CTU, ha accertato che il superamento del tasso soglia in corso di rapporto fosse intervenuto in conseguenza delle variazioni del tasso soglia ministeriale e non a seguito di variazione unilaterale disposta dalla Chiede, pertanto, l'espletamento di nuova CTU “affinché si CP_1
accerti se e in che misura le variazioni delle condizioni economiche del contratto di conto corrente siano derivate da atti unilaterali della (cfr. note di trattazione CP_1
scritta) così da provvedere alla rimozione di ogni interesse ai sensi dell'art. 1815,
4 secondo comma c.c. e non alla mera riduzione dello stesso entro il limite del tasso soglia.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Orbene, la parte appellante, a seguito della affermazione della sussistenza di un'usura originaria (quale è quella conseguente all'esercizio di ius variandi da parte della banca), in luogo di un'usura sopravvenuta, avrebbe dovuto fornire la prova di tale deduzione o, quantomeno, allegare documentazione a supporto di tale assunto.
Gli appellanti, invece, presumono l'esistenza di tassi usurari conseguenti all'esercizio di ius variandi della banca, limitandosi a chiedere l'espletamento di una
CTU contabile;
richiesta che avrebbe il solo fine di sopperire a una carenza probatoria agli stessi addebitabile.
Al riguardo occorre osservare che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.,
Sez. III, ord., 31/03/2025, n. 8498).
Attesa, pertanto, l'inammissibilità della richiesta della CTU e rimasta sfornita di prova già in primo grado la sussistenza di un'usura originaria conseguente alla modifica delle condizioni economiche disposte unilateralmente dalla la CP_1
sentenza del Tribunale appare corretta anche con riguardo a tale profilo.
Ne consegue che l'appello va rigettato.
5 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto dai sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti della e della Controparte_1 Controparte_2
agente in nome e per conto di avverso la sentenza n. 777 Controparte_3
pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 06.10.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 20.11.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6