Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6833/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da: rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Anna Grilletti Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.08.2023 il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento di
165 giornate lavorative prestate nell'anno 2022 alle dipendenze della ditta CP_2 nei mesi di: maggio per 17 giorni, giugno per 26 giorni, luglio per 26
[...] giorni, agosto per 25 giorni, settembre per 26 giorni, ottobre per 7 giorni, novembre per 4 giorni e dicembre per 24 giorni, asserendo di aver svolto, in tali periodi,
l'attività di raccolta dell'uva, acinellatura, eliminazione dei tralci e rami secchi e pulizia del tendone successivamente alla raccolta dell'uva.
Il ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta per i giorni e nell'anno indicato, agiva in giudizio per ottenere Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto, con conseguente condanna dell' alla CP_1 iscrizione negli elenchi Otd per 165 gg nell'anno 2022, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava la domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, non potendo la ditta aver assunto manodopera CP_2 agricola, difettando il presupposto della disponibilità dei terreni.
Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta dei seguenti elementi: contraddittorietà delle risultanze ispettive relative alla ditta MA RI, la quale era qualificata, in sede di denuncia aziendale, come azienda “senza terra” con conseguente incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di coltivazione di uva (vds. Doc. all. ; accertata CP_1 indisponibilità di terreni per stessa dichiarazione dell'azienda; mancata presentazione di adeguata documentazione giustificativa della propria attività.
Sulla scorta di tali elementi l' deduceva la inidoneità dell'azienda CP_1 CP_2
ad assumere manodopera agricola ed a svolgere attività di agricola.
[...]
Valorizzando tali elementi, l' aveva negato l'iscrizione del ricorrente agli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per n. 165 giornate asseritamente prestate nell'anno 2022 alle dipendenze della ditta CP_2
Gli assunti dai quali muove l' non possono essere condivisi per il seguente CP_1 ordine di ragioni.
Al fine di un corretto inquadramento della cosiddetta “impresa senza terra” viene in rilievo il disposto di cui all'art 6 lett d) l. 92/79 secondo cui sono considerati
“lavoratori agricoli” anche quelli assunti, tra le altre, da imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta. Alla luce di tale disposizione normativa, dunque, la qualità di lavoratore agricolo è determinata, non già dalla natura agricola o non agricola dell'azienda datrice di lavoro, né dalla disponibilità o meno di terreni, bensì in relazione alla specificità dell'attività lavorativa svolta.
Conseguentemente, la indisponibilità di terreni non rappresenta di per sè ostacolo alla assunzione di manodopera agricola, purchè ricorrano i presupposti di cui al citato articolo.
Tanto trova conferma, tra l'altro, nella nozione di imprenditore/impresa agricola di cui all'art. 2135 c.c. che individua come tali tutte quelle imprese che svolgono attività dirette, in generale, allo sviluppo e alla cura del ciclo biologico animale o vegetale indipendentemente, dunque, dalla effettiva utilizzazione e/o disponibilità di un fondo (“…che utilizzano o possono utilizzare il fondo….”).
Dal dettato normativo innanzi richiamato discende, dunque, che non ricorre alcuna preclusione nei riguardi di un'azienda, cosiddetta “senza terra”, alla assunzione di manodopera agricola che svolga le attività elencate alla lett. d) art. 6 legge 92/79.
In tal senso, non vi è dubbio in ordine alla riconducibilità dell'attività asseritamente svolta dal ricorrente a quelle di cui alla lett. d) dell'art. 6 cit., avendo egli dedotto di aver svolto le specifiche mansioni di raccolta dell'uva, cernita del prodotto e pulizia dei tendoni dai residui della raccolta di uva (circostanze confermate in sede testimoniale).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, sebbene alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa a prova del rapporto di lavoro subordinato (cfr. ex multis Tribunale di Bari 2909/22;
Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Alla luce degli assunti fin qui svolti, pertanto, la domanda deve essere esaminata nel merito occorrendo verificare se, in concreto, le istanze del ricorrente hanno trovato riscontro probatorio alla luce dell'istruttoria svolta.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012). Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo nel periodo oggetto di disconoscimento per l'anno 2022 alle dipendenze della ditta nei terreni CP_2 ubicati in Contrada Torremare – Frazione di Metaponto ove si è occupato della raccolta dell'uva, dell'acinellatura, della eliminazione dei tralci e rami secchi e della pulizia del tendone successivamente alla raccolta dell'uva; è emerso, altresì, che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso
(cfr. dichiarazioni teste “Ho conosciuto per motivi Testimone_1 Parte_1 di lavoro avendo lavorato insieme con lui, come braccianti agricoli, nell'anno 2022 alle dipendenze dell'azienda agricola di RI MA…. è vero che Parte_1 nell'anno 2022 ha lavorato per 165 giornate;
preciso che nell'anno 2022
[...] alle dipendenze dell'azienda agricola di io ho lavorato per un Controparte_2 numero maggiore di giornate, per 182 giornate dal mese di aprile sino a tutto novembre. Ricordo che in quell'anno cominciò a lavorare dal mese Parte_1 di maggio e che continuò a lavorarvi anche nel mese di dicembre” “Sulla circostanza
SUBB) del ricorso introduttivo (pag.4) “I fondi dove il ricorrente ha lavorato sono ubicati in Contrada Torremare – frazione di Metaponto, coltivati a tendone per uva da tavola” la confermo integralmente” “Sulla circostanza SUBC) del ricorso introduttivo (pag.4) “Il sig. ha eseguito lavorazioni varie al vigneto: nei mesi Pt_1 tra maggio e giugno ha diradato il fogliame ……, ha pulito i singoli grappoli……, ha eseguito l'acinellatura………, ha effettuato la pulizia del tendone nel periodo successivo alla raccolta, cui è stato pure addetto, ha eliminato manualmente i tralci ed i rami secchi accatastandoli per poi provvedere ad eliminarli” la confermo integralmente;
ho visto svolgere le lavorazioni al vigneto che mi Parte_1 sono state lette nel corso dell'intero anno 2022; sono le stesse lavorazioni che io stesso ho svolto unitamente a ; in senso del tutto analogo sono Parte_1 le dichiarazioni rese dal teste ). Testimone_2
In particolare, è emerso, anche, che l'attività lavorativa di bracciante agricolo è stata svolta dal ricorrente sotto le direttive e alle dipendenze del Sig. CP_2
titolare dell'azienda, il quale impartiva le direttive circa l'attività da
[...] svolgere e che lo stesso provvedeva personalmente alla retribuzione in contanti dei dipendenti, quantificata in € 50 giornalieri, ed alla consegna delle buste paga.
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che il ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa eventualmente contestate, possono essere dedotte in pregiudizio del ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (cfr. ex multis Tribunale di Bari 2909/22; Tribunale di Taranto n.
1781/2024; 1791/2024).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 165 giornate per l'anno 2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ci cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam
Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2022 per n. 165 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli