TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2244/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2244/2025 tra
(avv. AC AR) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. ) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 05/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni è comparso l'opponente personalmente con l'Avv. Marco Fornaciari. Nessuno compare per la PROVINCIA. L'Avv. Fornaciari insiste quindi per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi al ricorso. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2244/2025 promossa da: L'LI IO (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. C.F._1
AC AR OPPONENTE contro
, contumace Controparte_1
OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna parte opponente ha concluso come da verbale;
parte opposta è rimasta contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza-ingiunzione Prot. n. 12067/25 del 29.04.2025 la
[...]
– ha ingiunto a Controparte_2
di pagare la somma di € 51,00 (oltre spese di notifica) a titolo di Parte_1 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 61, comma 3, L. R. 8/94 e successive modifiche, per “detenzione di n. 4 richiami vivi di anatre germanate senza la documentazione necessaria”, riscontrata in data 6.11.2024, come da verbale n. 8508 elevato dalla Polizia Provinciale in occasione di un controllo eseguito in Comune di Poviglio (RE). L'ingiunto ha proposto tempestiva opposizione ex art. 22 L. 689/81 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione in capo alla PROVINCIA, in quanto la disciplina richiamata dall'ordinanza (e prima ancora dal verbale di accertamento) richiede il possesso di documentazione comprovante la legittima detenzione solo con riferimento ad esemplari appartenenti alle “specie cacciabili”, mentre le anatre germanate esulano da tale categoria, in quanto classificabili tra le “specie domestiche”, sicché la non aveva alcuna CP_1 competenza a irrogare una sanzione in relazione ad una violazione non prevista dalla normativa;
2) difetto di motivazione, poiché l'ordinanza non prende posizione sulle specifiche difese svolte dallo stesso opponente negli scritti difensivi presentati successivamente alla contestazione della violazione;
2 3) insussistenza della violazione contestata, poiché la disciplina normativa applicabile - art. 50 e art. 61 c. 3 della L.R. 8/94 e p.to 14.3 del Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 – non prescrive che in sede di controllo sia necessario possedere la documentazione comprovante la legittima detenzione di richiami vivi di anatre germanate. La PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, pur regolarmente notificata dalla Cancelleria, non si è costituita e all'udienza odierna il ricorrente ha insisto per l'accoglimento dell'opposizione. 2. L'opposizione è fondata:
- la condotta sanzionata non è contestata sotto il profilo fattuale, essendo pacifico che in data 6.11.2024, in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia Provinciale, Parte_1
sia stato rinvenuto in possesso di n. 4 richiami vivi di anatre germanate e fosse
[...] privo di documentazione attestante la detenzione dei volatili;
- controversa è, invece, la sua effettiva illegittimità sulla base della normativa invocata dalla;
CP_1
- in particolare, la violazione contestata al risulterebbe dal combinato Parte_1 disposto delle seguenti disposizioni, richiamate nell'ordinanza e nel verbale di accertamento: art. 61, comma 3, L. Reg. E-R 8/94 “Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro”; punto 14.3 del Calendario Venatorio Regionale 2024/25, il quale stabilisce “La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione”; art. 55 L. Reg. Emilia-Romagna 8/94, il quale, ai commi 1 e 1 bis, prevede che “In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento”;
- quanto alla definizione di “specie cacciabili” occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 4 L. 157/92 e all'art. 1 della Delibera della Giunta Regionale 1518/2003 (“Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami vivi”) che le elenca espressamente: l'allodola, la cesena, il TO , il TO , lo storno, il merlo, il Pt_2 Parte_3
(inteso come ), la passera la pavoncella, il;
Pt_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
- sempre l'art. 1 della Delibera sottopone la detenzione di tali animali a tutta una serie di incombenti: comunicazione alla Provincia, autorizzazione all'uso, autocertificazione attestante la regolare marcatura ecc.;
- per i derivati domestici del germano reale, invece, il comma 1 bis dell'art. 55 L. Reg. Emilia-Romagna 8/94 ne consente l'uso come richiami vivi ma senza richiamare tutta la disciplina in materia di richiami vivi appartenenti alle spese cacciabili;
- posto che l'anatra germanata – quale incrocio fra il germano reale e l'anatra domestica – è senz'altro un derivato domestico del germano reale, essa è esclusa dalla disciplina sopra richiamata che riguarda le specie cacciabili.
3 Alla luce di quanto sopra, la violazione contestata non sussiste e l'ordinanza deve essere annullata. 3. Stante la sostanziale non opposizione della PROVINCIA, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 05/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2244/2025 tra
(avv. AC AR) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. ) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 05/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni è comparso l'opponente personalmente con l'Avv. Marco Fornaciari. Nessuno compare per la PROVINCIA. L'Avv. Fornaciari insiste quindi per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi al ricorso. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2244/2025 promossa da: L'LI IO (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. C.F._1
AC AR OPPONENTE contro
, contumace Controparte_1
OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna parte opponente ha concluso come da verbale;
parte opposta è rimasta contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza-ingiunzione Prot. n. 12067/25 del 29.04.2025 la
[...]
– ha ingiunto a Controparte_2
di pagare la somma di € 51,00 (oltre spese di notifica) a titolo di Parte_1 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 61, comma 3, L. R. 8/94 e successive modifiche, per “detenzione di n. 4 richiami vivi di anatre germanate senza la documentazione necessaria”, riscontrata in data 6.11.2024, come da verbale n. 8508 elevato dalla Polizia Provinciale in occasione di un controllo eseguito in Comune di Poviglio (RE). L'ingiunto ha proposto tempestiva opposizione ex art. 22 L. 689/81 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione in capo alla PROVINCIA, in quanto la disciplina richiamata dall'ordinanza (e prima ancora dal verbale di accertamento) richiede il possesso di documentazione comprovante la legittima detenzione solo con riferimento ad esemplari appartenenti alle “specie cacciabili”, mentre le anatre germanate esulano da tale categoria, in quanto classificabili tra le “specie domestiche”, sicché la non aveva alcuna CP_1 competenza a irrogare una sanzione in relazione ad una violazione non prevista dalla normativa;
2) difetto di motivazione, poiché l'ordinanza non prende posizione sulle specifiche difese svolte dallo stesso opponente negli scritti difensivi presentati successivamente alla contestazione della violazione;
2 3) insussistenza della violazione contestata, poiché la disciplina normativa applicabile - art. 50 e art. 61 c. 3 della L.R. 8/94 e p.to 14.3 del Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 – non prescrive che in sede di controllo sia necessario possedere la documentazione comprovante la legittima detenzione di richiami vivi di anatre germanate. La PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, pur regolarmente notificata dalla Cancelleria, non si è costituita e all'udienza odierna il ricorrente ha insisto per l'accoglimento dell'opposizione. 2. L'opposizione è fondata:
- la condotta sanzionata non è contestata sotto il profilo fattuale, essendo pacifico che in data 6.11.2024, in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia Provinciale, Parte_1
sia stato rinvenuto in possesso di n. 4 richiami vivi di anatre germanate e fosse
[...] privo di documentazione attestante la detenzione dei volatili;
- controversa è, invece, la sua effettiva illegittimità sulla base della normativa invocata dalla;
CP_1
- in particolare, la violazione contestata al risulterebbe dal combinato Parte_1 disposto delle seguenti disposizioni, richiamate nell'ordinanza e nel verbale di accertamento: art. 61, comma 3, L. Reg. E-R 8/94 “Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro”; punto 14.3 del Calendario Venatorio Regionale 2024/25, il quale stabilisce “La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione”; art. 55 L. Reg. Emilia-Romagna 8/94, il quale, ai commi 1 e 1 bis, prevede che “In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento”;
- quanto alla definizione di “specie cacciabili” occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 4 L. 157/92 e all'art. 1 della Delibera della Giunta Regionale 1518/2003 (“Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami vivi”) che le elenca espressamente: l'allodola, la cesena, il TO , il TO , lo storno, il merlo, il Pt_2 Parte_3
(inteso come ), la passera la pavoncella, il;
Pt_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
- sempre l'art. 1 della Delibera sottopone la detenzione di tali animali a tutta una serie di incombenti: comunicazione alla Provincia, autorizzazione all'uso, autocertificazione attestante la regolare marcatura ecc.;
- per i derivati domestici del germano reale, invece, il comma 1 bis dell'art. 55 L. Reg. Emilia-Romagna 8/94 ne consente l'uso come richiami vivi ma senza richiamare tutta la disciplina in materia di richiami vivi appartenenti alle spese cacciabili;
- posto che l'anatra germanata – quale incrocio fra il germano reale e l'anatra domestica – è senz'altro un derivato domestico del germano reale, essa è esclusa dalla disciplina sopra richiamata che riguarda le specie cacciabili.
3 Alla luce di quanto sopra, la violazione contestata non sussiste e l'ordinanza deve essere annullata. 3. Stante la sostanziale non opposizione della PROVINCIA, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite. Così deciso a Reggio Emilia il 05/11/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4