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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11067/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11067/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), C.so Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
elettivamente domiciliato in Maletto (CT), Via Stazione n. 9, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PORTALE GRAZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis comma 29 c.p.c., ha chiesto la Parte_1
modifica del decreto n. 6693/2021 pronunciato da questo Tribunale in data 16/07/2021 che ha regolamentato le condizioni di esercizio responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minorenne , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
. Parte_2
La ricorrente, deducendo la sopravvenienza di nuove esigenze del figlio, ha chiesto al
Tribunale la modifica dei tempi di visita e permanenza col padre, nonché la revisione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne, fissato in Euro 350,00 dal suddetto provvedimento.
Si è costituito in giudizio e ha contestato le domande della Parte_2
ricorrente, chiedendone il rigetto.
Il resistente ha chiesto al Tribunale di modificare l'ordinanza nella parte relativa ai tempi di permanenza del figlio con sé e di ridurre l'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio nella minor somma di Euro 300,00 mensili.
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del
17/12/2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Acquisita successivamente copia del provvedimento oggetto della chiesta modifica, la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Il Tribunale rileva che, in base all'accordo raggiunto dalle parti Parte_2
possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne , Persona_1
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente dì quelle
scolastiche) e, comunque, in assenza di accordo tra le parti o per i1 caso di insorgenza di
2 problematiche tra gli stessi, ogni martedì dalle ore 15,30 alle 20,30; a settimane alterne, dalle
ore 16,00 del venerdi alle ore 21,00 della domenica, con possibilità per il padre di poter anche
prendere il minore all'uscita della scuola nella giornata del martedì almeno due volte al mese;
per trenta giorni nel periodo estivo dei quali quindici giorni continuativamente ed almeno
cinque comprensivi del 07 settembre, data di compleanno del padre;
per 7 giorni nel periodo
natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
per tre
giorni comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel
periodo pasquale. Le parti potranno concordare diverse modalità sulla base delle esigenze
esclusive del minore e di quelle giustificate delle parti;
che il compleanno del minore verrà
festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore”.
Rimangono ferme le statuizioni rese dall'ordinanza n. 6693/2021 del 16/07/2021 in ordine al regime di affidamento e collocamento del figlio minorenne, nonché al contributo di mantenimento in favore del predetto.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a parziale modifica dell'ordinanza n. 6693/2021 resa da questo Tribunale
in data 16/07/2021, così provvede:
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_2
minorenne , secondo tempi e modalità indicati in motivazione;
Persona_1
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del 21
Novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11067/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Giarre (CT), C.so Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
elettivamente domiciliato in Maletto (CT), Via Stazione n. 9, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PORTALE GRAZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis comma 29 c.p.c., ha chiesto la Parte_1
modifica del decreto n. 6693/2021 pronunciato da questo Tribunale in data 16/07/2021 che ha regolamentato le condizioni di esercizio responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minorenne , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
. Parte_2
La ricorrente, deducendo la sopravvenienza di nuove esigenze del figlio, ha chiesto al
Tribunale la modifica dei tempi di visita e permanenza col padre, nonché la revisione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne, fissato in Euro 350,00 dal suddetto provvedimento.
Si è costituito in giudizio e ha contestato le domande della Parte_2
ricorrente, chiedendone il rigetto.
Il resistente ha chiesto al Tribunale di modificare l'ordinanza nella parte relativa ai tempi di permanenza del figlio con sé e di ridurre l'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio nella minor somma di Euro 300,00 mensili.
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del
17/12/2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Acquisita successivamente copia del provvedimento oggetto della chiesta modifica, la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Il Tribunale rileva che, in base all'accordo raggiunto dalle parti Parte_2
possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne , Persona_1
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente dì quelle
scolastiche) e, comunque, in assenza di accordo tra le parti o per i1 caso di insorgenza di
2 problematiche tra gli stessi, ogni martedì dalle ore 15,30 alle 20,30; a settimane alterne, dalle
ore 16,00 del venerdi alle ore 21,00 della domenica, con possibilità per il padre di poter anche
prendere il minore all'uscita della scuola nella giornata del martedì almeno due volte al mese;
per trenta giorni nel periodo estivo dei quali quindici giorni continuativamente ed almeno
cinque comprensivi del 07 settembre, data di compleanno del padre;
per 7 giorni nel periodo
natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
per tre
giorni comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel
periodo pasquale. Le parti potranno concordare diverse modalità sulla base delle esigenze
esclusive del minore e di quelle giustificate delle parti;
che il compleanno del minore verrà
festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore”.
Rimangono ferme le statuizioni rese dall'ordinanza n. 6693/2021 del 16/07/2021 in ordine al regime di affidamento e collocamento del figlio minorenne, nonché al contributo di mantenimento in favore del predetto.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, a parziale modifica dell'ordinanza n. 6693/2021 resa da questo Tribunale
in data 16/07/2021, così provvede:
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_2
minorenne , secondo tempi e modalità indicati in motivazione;
Persona_1
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del 21
Novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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