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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11900 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15616 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per Parte_1
essa, quale sua procuratrice e mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
EL LA, domiciliataria in Napoli, alla via Giovanni Porzio n.
4 - Centro Direzionale
Isola E1;
-Ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Romano, domiciliataria in Controparte_1
Portici (NA), al corso Garibaldi 254;
-Resistente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Romano, domiciliataria in Controparte_2
Portici (NA), al corso Garibaldi, 253;
-Resistente-
E
, nata a San Giorgio a [...] il [...] (c.f. CP_3
; C.F._1
-Resistente contumace-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro De Martino e dall'avv. Controparte_4
DA RO, domiciliatari in Portici, alla via Libertà, 218/A;
-Terzo chiamato-
Conclusioni: 2
per la ricorrente: “reitera integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo”; per le resistenti: “in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, stante la dichiarazione resa in atti dalle parti in ordine allo status di unico erede [di] Controparte_5
da parte [di] ed avendo, in ogni caso, … , in data Controparte_1 Controparte_4
10.10.2024, depositato dichiarazione di successione corretta all'Agenzia delle Entrate;
in caso di condanna al pagamento delle spese di lite, per le quali ci si rimette all'adita Giustizia, si chiede condannarsi … alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_4
giudizio in favore della ricorrente e delle resistenti costituite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- per il tramite della mandataria ha proposto Parte_1 Parte_2
un ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti di , e Controparte_1 CP_3
esponendo, in particolare: Controparte_2
-. Di essere creditrice di della somma di € 259.298,44 in virtù della cessione da Controparte_5
parte di Banca di Credito Popolare s.c.p.a. del credito nei confronti dell derivante dalla CP_2
concessione di un mutuo fondiario di € 250.000,00 stipulato nel 2011, garantito da ipoteca su un immobile sito in Ercolano alla via 4 novembre 206 (in NCEU al fg. 11 p.lla 974 sub 268);
-. che a seguito del decesso del mutuatario (avvenuto in data 22.7.2022) le figlie e CP_3 [...]
avevano rinunciato all'eredità del padre con atto per notaio del 29.6.2023; CP_2 Per_1
-. che successivamente, tuttavia, la moglie del de cuius aveva presentato una Controparte_1
dichiarazione di successione indicando anche le figlie come eredi, con conseguente intestazione catastale dell'immobile per 1/3 a ciascuna, nonostante la rinuncia delle stesse;
-. che , inoltre, avrebbe accettato l'eredità per facta concludentia rilevanti ai Controparte_1
sensi dell'art. 476 c.c. (nello specifico, sottoscrizione di atto di rinunzia all'azione di riduzione), ma senza trascrizione formale dell'accettazione dell'eredità del marito.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite:
1). Di accertare la qualità di erede pura e semplice di;
Controparte_1
2). Di dichiarare che la denuncia di successione presentata da non costituisce Controparte_1
“il frutto della revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da … … e CP_3 [...]
”e dichiarare l'erroneità del contenuto della denuncia di successione presentata da CP_2
; Controparte_1
3). in subordine, di dichiarare che la denuncia di successione citata costituisce revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da e e dichiarare anche queste ultime CP_3 Controparte_2
eredi pure e semplici di Controparte_5 3
4). “in ogni caso”, di “indicare nell'emanando provvedimento … che rientra nella massa ereditaria del … il bene immobile” predetto;
Controparte_5
5). la trascrizione del provvedimento “di talchè l'intestazione dei diritti concernenti il bene immobile … risponda a quanto verrà accertato”, al fine di poter incardinare procedura esecutiva immobiliare;
6). “nell'ipotesi di riscontrata erroneità del contenuto della dichiarazione di successione presentata da … ”, di “ordinare altresì al Conservatore del RR.II. nonché a Controparte_1
qualunque altro funzionario a tal uopo preposto … di procedere alla correzione della ridetta denuncia di successione”;
7). Di “assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono”.
, costituitasi, ha riconosciuto di essere unica erede del defunto e ha eccepito, Controparte_1
in particolare, che:
-. nonostante le figlie avessero rinunciato all'eredità con atto notarile del 29.3.2023, la dichiarazione di successione originaria (4.12.2023) presentata dal suo commercialista, dott.
le aveva riportava erroneamente quali come eredi;
Controparte_4
-. l'errore è stato rettificato il 10.10.2024 con nuova dichiarazione che accerta che la stessa è unica erede.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, di:
1. Autorizzare la chiamata in causa di Controparte_4
2. Dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il depositato CP_4
dichiarazione di successione corretta;
3. Condannare il al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente e CP_4
della resistente.
costituitasi, ha sostanzialmente confermato le difese della e Controparte_2 CP_1
proposto le medesime domande, ivi inclusa quella di far gravare sul commercialista, terzo chiamato, l'onere delle spese di lite nate dall'errore iniziale.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio eccependo: Controparte_4
-. di aver svolto esclusivamente il ruolo di professionista incaricato di trasmettere la dichiarazione di successione sulla base delle informazioni fornite dalla cliente,
[...]
; CP_1
-. che la dichiarazione originaria, presentata il 4 dicembre 2023, conteneva un errore di compilazione, del quale egli è venuto a conoscenza solo successivamente e di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale difformità; 4
-. non appena informato dell'errore, di aver provveduto tempestivamente a rettificare la dichiarazione, depositando la versione corretta il 10 ottobre 2024;
-. che la copia della dichiarazione era sempre stata disponibile alla cliente, dimostrando così
l'assenza di negligenza o condotta colposa da parte sua.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite:
-. di autorizzare la chiamata a garanzia della compagnia di assicurazioni Controparte_6
titolare di polizza di responsabilità civile professionale, e di differire la prima
[...]
udienza per consentire la citazione del terzo;
-. il rigetto di eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti;
-. in via subordinata, qualora venisse accertata una responsabilità, che sia la compagnia di assicurazioni a farsi carico degli eventuali pagamenti, manlevandolo.
Dichiarata la contumacia di con ordinanza del 20.3.2025 è CP_3 Controparte_4
stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 281 undecies c.c. c.p.c., poiché costituitosi in giudizio il 10.3.2025, quindi oltre il termine del
27.2.2025 assegnato con decreto del 29.11.2024 emesso ai sensi dell'art. 281 undecies comma
2 c.p.c..
Precisazione le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con memorie ex art. 127 ter c.p.c. scadenti in data 20.11.2025, è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va accolta la domanda di dichiarare erede pura e semplice del marito Controparte_1
defunto Controparte_5
Invero, la qualità di erede della non discende dalla denuncia di successione CP_1
presentata – e poi rettificata – che ha valenza meramente fiscale (cfr. ex plurimis Cass. n.
22769/2024, Cass. n. 11478/2021, Cass. n. 8980/2017) e non costituisce elemento né necessario né sufficiente per determinare la qualità di erede ai fini civili;
la stessa, invece, discende dalla circostanza che la , costituitasi nel presente giudizio, ha rivendicato la propria qualità CP_1
di erede del defunto assumendo il titolo di erede puro e semplice, nella qualità Controparte_5
di coniuge non separato di (cfr. certificato di morte in prod. di parte Controparte_5
ricorrente).
3.- Va dichiarata inammissibile, invece, l'azione di mero accertamento proposta dalla ricorrente e volta a ottenere la declaratoria che la denuncia di successione presentata da Controparte_1
è erronea e non costituisce “il frutto della revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da …
… e ”. CP_3 Controparte_2 5
Invero, la sola allegazione della titolarità di un diritto di credito nei confronti dell non è CP_2
sufficiente a radicare in capo alla ricorrente un interesse concreto e attuale ad ottenere un provvedimento giudiziale che accerti l'inesistenza di una revoca della rinuncia all'eredità da parte delle resistenti e difettando nel caso di specie l'interesse ad CP_3 Controparte_2
agire ex art. 100 c.p.c.
L'azione di mero accertamento, infatti, è ammissibile soltanto quando sia diretta a eliminare una situazione di obiettiva incertezza giuridica, attuale e concreta, tale da arrecare un pregiudizio all'attore e non altrimenti superabile se non mediante l'intervento del giudice. Essa presuppone, pertanto, un bisogno di certezza legale determinato dalla contestazione o dalla messa in dubbio di una situazione giuridica che, in difetto dell'accertamento giudiziale, risulti fonte di un danno attuale o potenziale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento sussiste, pertanto, solo quando l'incertezza sul rapporto giuridico dedotto in giudizio non sia meramente ipotetica o astratta, ma concreta e attuale, e quando l'accertamento richiesto sia idoneo a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 11250/1998, n. 5819/1997, n. 5207/1994, n. 5889/1993, n.
12818/1991, n. 4208/1991 e n. 5743/1990).
Nel caso di specie, tale situazione di incertezza non risulta in alcun modo allegata, né dimostrata. La perdurante efficacia della rinuncia all'eredità effettuata da e CP_3 CP_2
invero, non era mai stata concretamente contestata da alcuna delle parti prima
[...]
dell'instaurazione del giudizio, né risulta che le medesime abbiano posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, idonei a configurare una revoca della rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c. In particolare, non può considerarsi, neppure astrattamente, una revoca della rinuncia all'eredità la presentazione, da parte della , della denuncia CP_1
di successione, valevole solo a fini fiscali e peraltro non presentata da e CP_3 CP_2
(cfr. Cass. n. 22769/2024). Né la pronuncia di mero accertamento può essere emessa
[...]
sulla base di un'incertezza soggettiva della stessa ricorrente, non basata su presupposti fattuali concreti.
La domanda proposta dalla ricorrente si risolve, pertanto, in una richiesta di accertamento meramente teorico e preventivo, volta a ottenere una pronuncia priva di concreta utilità giuridica, in assenza di una reale controversia sul punto.
4.- Va rigettata la domanda subordinata proposta dalla ricorrente (pure reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove la ricorrente si è riportata a tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo), volta a ottenere la declaratoria secondo cui la denuncia di successione 6
presentata da costituirebbe revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da Controparte_1
e e, per l'effetto, la declaratoria della qualità di eredi pure e semplici CP_3 Controparte_2
anche in capo a queste ultime.
La domanda, pur astrattamente ammissibile in quanto diretta ad ampliare la platea dei soggetti obbligati nei confronti della ricorrente, è tuttavia infondata nel merito.
La rinuncia all'eredità, disciplinata dagli artt. 519 e ss. c.c., costituisce un atto formale, personale irrevocabile, che produce l'effetto di escludere il rinunciante dalla successione. La sua eventuale revoca è configurabile solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 525 c.c.
e presuppone, in ogni caso, il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, posti in essere dal medesimo soggetto che abbia previamente rinunciato.
Nel caso di specie, la denuncia di successione invocata dalla ricorrente è stata presentata esclusivamente dalla e non dalle altre resistenti. Tale adempimento, peraltro, è CP_1
pacificamente riconosciuto come atto avente natura meramente fiscale, funzionale all'assolvimento degli obblighi tributari connessi alla successione, e privo di efficacia costitutiva o modificativa dello status di erede. Ne consegue che la presentazione della dichiarazione di successione, sebbene contenesse indicazioni inesatte o suscettibili di rettifica, non poteva integrare, neppure in via astratta, una revoca della rinuncia all'eredità, tanto più che tale dichiarazione non era stata presentata da e né da esse sottoscritta, CP_3 Controparte_2
o comunque riferibile a un loro comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare (cfr. sul punto, ex plurimis, la già citata Cass. n. 22769/2024). A maggior ragione, essa non poteva essere valorizzata quale indice di revoca della rinuncia da parte di soggetti terzi rispetto a chi ha materialmente posto in essere l'adempimento fiscale.
5.- Va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'azione di mero accertamento proposta dalla ricorrente e volta ad ottenere la declaratoria che l'appartamento indicato ricade nella successione di Controparte_5
Come già ricordato al precedente capo 3, l'azione di mero accertamento, infatti, è ammissibile soltanto quando sia diretta a eliminare una situazione di obiettiva incertezza giuridica, attuale e concreta, tale da arrecare un pregiudizio all'attore e non altrimenti superabile se non mediante l'intervento del giudice.
Nel caso di specie, non ricorrono i predetti presupposti, non avendo la ricorrente nemmeno allegato l'esistenza di una contestazione o messa in dubbio, da parte delle resistenti, della circostanza che il bene in oggetto è caduto nella successione di Controparte_5 7
La domanda proposta dalla ricorrente si risolve, pertanto, in una richiesta di accertamento meramente teorico e preventivo, volta a ottenere una pronuncia priva di concreta utilità giuridica, in assenza di una reale controversia sul punto.
6.- Va rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere l'ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità è, infatti, disciplinata direttamente dalla legge e non richiede né presuppone un ordine giudiziale. Ai sensi dell'art. 2648, commi 1 e 2, c.c.,
l'accettazione espressa dell'eredità è soggetta a trascrizione in via automatica, quale effetto legale dell'atto che la contiene, dovendo la relativa formalità essere eseguita sulla base del titolo idoneo, senza necessità di un provvedimento del giudice che la disponga.
Parimenti, nel caso di accettazione tacita dell'eredità, l'art. 2648 c.c. prevede che la trascrizione possa essere richiesta su istanza di parte, mediante la presentazione di un titolo dal quale risulti l'atto che integra l'accettazione tacita, restando anche in tale ipotesi estranea al potere del giudice l'emanazione di ordini diretti al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Invero, il sistema della pubblicità immobiliare è strutturato in modo tale che il Conservatore eserciti un controllo meramente formale sulla trascrivibilità degli atti presentati, sulla base della legge e dei titoli prodotti, senza che sia necessario, né consentito, un intervento giudiziale sostitutivo o integrativo dell'iniziativa di parte. Ne consegue che l'ordine giudiziale di trascrizione risulterebbe non solo superfluo, ma anche privo di base normativa.
7.- Va rigettata la domanda della ricorrente di “assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono” in quanto formulata in termini del tutto generici e indeterminati.
La richiesta in esame si risolve, infatti, in una clausola di stile priva di un autonomo contenuto, non individuando in modo specifico né l'oggetto del provvedimento sollecitato, né i presupposti di fatto e di diritto che dovrebbero legittimarne l'adozione. In tal modo, la parte finisce per rimettere al giudice una valutazione del tutto discrezionale e indifferenziata, in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile, non potendo il giudice supplire alle carenze della domanda individuando d'ufficio misure non chiaramente richieste dalle parti.
8.- Quanto alle spese di lite, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
L'unica domanda accolta nel presente giudizio è, infatti, quella relativa all'accertamento della qualità di erede della resistente , accertamento che non ha incontrato alcuna Controparte_1
contestazione sostanziale da parte della stessa, né in corso di causa né, tantomeno, in fase antecedente all'instaurazione del giudizio. La resistente, al contrario, si è costituita 8
riconoscendo sin dall'inizio la propria qualità di erede e non ha mai assunto, neppure ante causam, una posizione di diniego o di contrasto tale da rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. In tale contesto, l'accoglimento della sola domanda di accertamento della qualità di erede - peraltro pacifica e non controversa - non giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Ricorrono, pertanto, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e le resistenti costituite, avuto riguardo sia all'esito complessivo del giudizio sia alla natura e alla concreta incidenza delle domande proposte.
Le spese di lite vanno integralmente compensate anche nei rapporti tra le resistenti costituite e il terzo chiamato, Invero, la chiamata in causa del terzo è stata determinata Controparte_4 dall'asserito errore contenuto nella denuncia di successione presentata in data 4.12.2023; tuttavia, come emerso nel corso del giudizio, tale errore non ha prodotto alcun effetto giuridico sulla rinuncia all'eredità validamente ed efficacemente resa dalle resistenti e CP_3 CP_2
né ha determinato una revoca, espressa o tacita, della stessa, restando la posizione
[...]
successoria delle parti del tutto invariata. In altri termini, l'errore nella denuncia di successione, pur riconosciuto e successivamente rettificato, non ha inciso sull'assetto sostanziale dei diritti successori né ha generato un danno giuridicamente rilevante in capo alle resistenti. Ricorrono, pertanto, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite anche tra le resistenti costituite e avuto riguardo Controparte_4
alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Accerta e dichiara che è erede pura e semplice del marito Controparte_1 Controparte_5
nato il [...] in [...] e deceduto in Napoli il 22.7.2022;
-. Dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente come indicate ai punti 2) e 4), del capoverso 1.- della motivazione della presente sentenza;
-. Rigetta ogni altra domanda proposta dalla ricorrente;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 16/12/2025 . IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15616 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per Parte_1
essa, quale sua procuratrice e mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
EL LA, domiciliataria in Napoli, alla via Giovanni Porzio n.
4 - Centro Direzionale
Isola E1;
-Ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Romano, domiciliataria in Controparte_1
Portici (NA), al corso Garibaldi 254;
-Resistente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Romano, domiciliataria in Controparte_2
Portici (NA), al corso Garibaldi, 253;
-Resistente-
E
, nata a San Giorgio a [...] il [...] (c.f. CP_3
; C.F._1
-Resistente contumace-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro De Martino e dall'avv. Controparte_4
DA RO, domiciliatari in Portici, alla via Libertà, 218/A;
-Terzo chiamato-
Conclusioni: 2
per la ricorrente: “reitera integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo”; per le resistenti: “in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, stante la dichiarazione resa in atti dalle parti in ordine allo status di unico erede [di] Controparte_5
da parte [di] ed avendo, in ogni caso, … , in data Controparte_1 Controparte_4
10.10.2024, depositato dichiarazione di successione corretta all'Agenzia delle Entrate;
in caso di condanna al pagamento delle spese di lite, per le quali ci si rimette all'adita Giustizia, si chiede condannarsi … alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_4
giudizio in favore della ricorrente e delle resistenti costituite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- per il tramite della mandataria ha proposto Parte_1 Parte_2
un ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti di , e Controparte_1 CP_3
esponendo, in particolare: Controparte_2
-. Di essere creditrice di della somma di € 259.298,44 in virtù della cessione da Controparte_5
parte di Banca di Credito Popolare s.c.p.a. del credito nei confronti dell derivante dalla CP_2
concessione di un mutuo fondiario di € 250.000,00 stipulato nel 2011, garantito da ipoteca su un immobile sito in Ercolano alla via 4 novembre 206 (in NCEU al fg. 11 p.lla 974 sub 268);
-. che a seguito del decesso del mutuatario (avvenuto in data 22.7.2022) le figlie e CP_3 [...]
avevano rinunciato all'eredità del padre con atto per notaio del 29.6.2023; CP_2 Per_1
-. che successivamente, tuttavia, la moglie del de cuius aveva presentato una Controparte_1
dichiarazione di successione indicando anche le figlie come eredi, con conseguente intestazione catastale dell'immobile per 1/3 a ciascuna, nonostante la rinuncia delle stesse;
-. che , inoltre, avrebbe accettato l'eredità per facta concludentia rilevanti ai Controparte_1
sensi dell'art. 476 c.c. (nello specifico, sottoscrizione di atto di rinunzia all'azione di riduzione), ma senza trascrizione formale dell'accettazione dell'eredità del marito.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite:
1). Di accertare la qualità di erede pura e semplice di;
Controparte_1
2). Di dichiarare che la denuncia di successione presentata da non costituisce Controparte_1
“il frutto della revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da … … e CP_3 [...]
”e dichiarare l'erroneità del contenuto della denuncia di successione presentata da CP_2
; Controparte_1
3). in subordine, di dichiarare che la denuncia di successione citata costituisce revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da e e dichiarare anche queste ultime CP_3 Controparte_2
eredi pure e semplici di Controparte_5 3
4). “in ogni caso”, di “indicare nell'emanando provvedimento … che rientra nella massa ereditaria del … il bene immobile” predetto;
Controparte_5
5). la trascrizione del provvedimento “di talchè l'intestazione dei diritti concernenti il bene immobile … risponda a quanto verrà accertato”, al fine di poter incardinare procedura esecutiva immobiliare;
6). “nell'ipotesi di riscontrata erroneità del contenuto della dichiarazione di successione presentata da … ”, di “ordinare altresì al Conservatore del RR.II. nonché a Controparte_1
qualunque altro funzionario a tal uopo preposto … di procedere alla correzione della ridetta denuncia di successione”;
7). Di “assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono”.
, costituitasi, ha riconosciuto di essere unica erede del defunto e ha eccepito, Controparte_1
in particolare, che:
-. nonostante le figlie avessero rinunciato all'eredità con atto notarile del 29.3.2023, la dichiarazione di successione originaria (4.12.2023) presentata dal suo commercialista, dott.
le aveva riportava erroneamente quali come eredi;
Controparte_4
-. l'errore è stato rettificato il 10.10.2024 con nuova dichiarazione che accerta che la stessa è unica erede.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, di:
1. Autorizzare la chiamata in causa di Controparte_4
2. Dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il depositato CP_4
dichiarazione di successione corretta;
3. Condannare il al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente e CP_4
della resistente.
costituitasi, ha sostanzialmente confermato le difese della e Controparte_2 CP_1
proposto le medesime domande, ivi inclusa quella di far gravare sul commercialista, terzo chiamato, l'onere delle spese di lite nate dall'errore iniziale.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio eccependo: Controparte_4
-. di aver svolto esclusivamente il ruolo di professionista incaricato di trasmettere la dichiarazione di successione sulla base delle informazioni fornite dalla cliente,
[...]
; CP_1
-. che la dichiarazione originaria, presentata il 4 dicembre 2023, conteneva un errore di compilazione, del quale egli è venuto a conoscenza solo successivamente e di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale difformità; 4
-. non appena informato dell'errore, di aver provveduto tempestivamente a rettificare la dichiarazione, depositando la versione corretta il 10 ottobre 2024;
-. che la copia della dichiarazione era sempre stata disponibile alla cliente, dimostrando così
l'assenza di negligenza o condotta colposa da parte sua.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le distraende spese di lite:
-. di autorizzare la chiamata a garanzia della compagnia di assicurazioni Controparte_6
titolare di polizza di responsabilità civile professionale, e di differire la prima
[...]
udienza per consentire la citazione del terzo;
-. il rigetto di eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti;
-. in via subordinata, qualora venisse accertata una responsabilità, che sia la compagnia di assicurazioni a farsi carico degli eventuali pagamenti, manlevandolo.
Dichiarata la contumacia di con ordinanza del 20.3.2025 è CP_3 Controparte_4
stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 281 undecies c.c. c.p.c., poiché costituitosi in giudizio il 10.3.2025, quindi oltre il termine del
27.2.2025 assegnato con decreto del 29.11.2024 emesso ai sensi dell'art. 281 undecies comma
2 c.p.c..
Precisazione le conclusioni e discussa la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con memorie ex art. 127 ter c.p.c. scadenti in data 20.11.2025, è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va accolta la domanda di dichiarare erede pura e semplice del marito Controparte_1
defunto Controparte_5
Invero, la qualità di erede della non discende dalla denuncia di successione CP_1
presentata – e poi rettificata – che ha valenza meramente fiscale (cfr. ex plurimis Cass. n.
22769/2024, Cass. n. 11478/2021, Cass. n. 8980/2017) e non costituisce elemento né necessario né sufficiente per determinare la qualità di erede ai fini civili;
la stessa, invece, discende dalla circostanza che la , costituitasi nel presente giudizio, ha rivendicato la propria qualità CP_1
di erede del defunto assumendo il titolo di erede puro e semplice, nella qualità Controparte_5
di coniuge non separato di (cfr. certificato di morte in prod. di parte Controparte_5
ricorrente).
3.- Va dichiarata inammissibile, invece, l'azione di mero accertamento proposta dalla ricorrente e volta a ottenere la declaratoria che la denuncia di successione presentata da Controparte_1
è erronea e non costituisce “il frutto della revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da …
… e ”. CP_3 Controparte_2 5
Invero, la sola allegazione della titolarità di un diritto di credito nei confronti dell non è CP_2
sufficiente a radicare in capo alla ricorrente un interesse concreto e attuale ad ottenere un provvedimento giudiziale che accerti l'inesistenza di una revoca della rinuncia all'eredità da parte delle resistenti e difettando nel caso di specie l'interesse ad CP_3 Controparte_2
agire ex art. 100 c.p.c.
L'azione di mero accertamento, infatti, è ammissibile soltanto quando sia diretta a eliminare una situazione di obiettiva incertezza giuridica, attuale e concreta, tale da arrecare un pregiudizio all'attore e non altrimenti superabile se non mediante l'intervento del giudice. Essa presuppone, pertanto, un bisogno di certezza legale determinato dalla contestazione o dalla messa in dubbio di una situazione giuridica che, in difetto dell'accertamento giudiziale, risulti fonte di un danno attuale o potenziale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento sussiste, pertanto, solo quando l'incertezza sul rapporto giuridico dedotto in giudizio non sia meramente ipotetica o astratta, ma concreta e attuale, e quando l'accertamento richiesto sia idoneo a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 11250/1998, n. 5819/1997, n. 5207/1994, n. 5889/1993, n.
12818/1991, n. 4208/1991 e n. 5743/1990).
Nel caso di specie, tale situazione di incertezza non risulta in alcun modo allegata, né dimostrata. La perdurante efficacia della rinuncia all'eredità effettuata da e CP_3 CP_2
invero, non era mai stata concretamente contestata da alcuna delle parti prima
[...]
dell'instaurazione del giudizio, né risulta che le medesime abbiano posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, idonei a configurare una revoca della rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c. In particolare, non può considerarsi, neppure astrattamente, una revoca della rinuncia all'eredità la presentazione, da parte della , della denuncia CP_1
di successione, valevole solo a fini fiscali e peraltro non presentata da e CP_3 CP_2
(cfr. Cass. n. 22769/2024). Né la pronuncia di mero accertamento può essere emessa
[...]
sulla base di un'incertezza soggettiva della stessa ricorrente, non basata su presupposti fattuali concreti.
La domanda proposta dalla ricorrente si risolve, pertanto, in una richiesta di accertamento meramente teorico e preventivo, volta a ottenere una pronuncia priva di concreta utilità giuridica, in assenza di una reale controversia sul punto.
4.- Va rigettata la domanda subordinata proposta dalla ricorrente (pure reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove la ricorrente si è riportata a tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo), volta a ottenere la declaratoria secondo cui la denuncia di successione 6
presentata da costituirebbe revoca della rinuncia all'eredità dichiarata da Controparte_1
e e, per l'effetto, la declaratoria della qualità di eredi pure e semplici CP_3 Controparte_2
anche in capo a queste ultime.
La domanda, pur astrattamente ammissibile in quanto diretta ad ampliare la platea dei soggetti obbligati nei confronti della ricorrente, è tuttavia infondata nel merito.
La rinuncia all'eredità, disciplinata dagli artt. 519 e ss. c.c., costituisce un atto formale, personale irrevocabile, che produce l'effetto di escludere il rinunciante dalla successione. La sua eventuale revoca è configurabile solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 525 c.c.
e presuppone, in ogni caso, il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, posti in essere dal medesimo soggetto che abbia previamente rinunciato.
Nel caso di specie, la denuncia di successione invocata dalla ricorrente è stata presentata esclusivamente dalla e non dalle altre resistenti. Tale adempimento, peraltro, è CP_1
pacificamente riconosciuto come atto avente natura meramente fiscale, funzionale all'assolvimento degli obblighi tributari connessi alla successione, e privo di efficacia costitutiva o modificativa dello status di erede. Ne consegue che la presentazione della dichiarazione di successione, sebbene contenesse indicazioni inesatte o suscettibili di rettifica, non poteva integrare, neppure in via astratta, una revoca della rinuncia all'eredità, tanto più che tale dichiarazione non era stata presentata da e né da esse sottoscritta, CP_3 Controparte_2
o comunque riferibile a un loro comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare (cfr. sul punto, ex plurimis, la già citata Cass. n. 22769/2024). A maggior ragione, essa non poteva essere valorizzata quale indice di revoca della rinuncia da parte di soggetti terzi rispetto a chi ha materialmente posto in essere l'adempimento fiscale.
5.- Va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'azione di mero accertamento proposta dalla ricorrente e volta ad ottenere la declaratoria che l'appartamento indicato ricade nella successione di Controparte_5
Come già ricordato al precedente capo 3, l'azione di mero accertamento, infatti, è ammissibile soltanto quando sia diretta a eliminare una situazione di obiettiva incertezza giuridica, attuale e concreta, tale da arrecare un pregiudizio all'attore e non altrimenti superabile se non mediante l'intervento del giudice.
Nel caso di specie, non ricorrono i predetti presupposti, non avendo la ricorrente nemmeno allegato l'esistenza di una contestazione o messa in dubbio, da parte delle resistenti, della circostanza che il bene in oggetto è caduto nella successione di Controparte_5 7
La domanda proposta dalla ricorrente si risolve, pertanto, in una richiesta di accertamento meramente teorico e preventivo, volta a ottenere una pronuncia priva di concreta utilità giuridica, in assenza di una reale controversia sul punto.
6.- Va rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere l'ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità è, infatti, disciplinata direttamente dalla legge e non richiede né presuppone un ordine giudiziale. Ai sensi dell'art. 2648, commi 1 e 2, c.c.,
l'accettazione espressa dell'eredità è soggetta a trascrizione in via automatica, quale effetto legale dell'atto che la contiene, dovendo la relativa formalità essere eseguita sulla base del titolo idoneo, senza necessità di un provvedimento del giudice che la disponga.
Parimenti, nel caso di accettazione tacita dell'eredità, l'art. 2648 c.c. prevede che la trascrizione possa essere richiesta su istanza di parte, mediante la presentazione di un titolo dal quale risulti l'atto che integra l'accettazione tacita, restando anche in tale ipotesi estranea al potere del giudice l'emanazione di ordini diretti al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Invero, il sistema della pubblicità immobiliare è strutturato in modo tale che il Conservatore eserciti un controllo meramente formale sulla trascrivibilità degli atti presentati, sulla base della legge e dei titoli prodotti, senza che sia necessario, né consentito, un intervento giudiziale sostitutivo o integrativo dell'iniziativa di parte. Ne consegue che l'ordine giudiziale di trascrizione risulterebbe non solo superfluo, ma anche privo di base normativa.
7.- Va rigettata la domanda della ricorrente di “assumere ogni altro provvedimento, ritenuto di giustizia, funzionale al perseguimento dei risultati richiesti nei punti che precedono” in quanto formulata in termini del tutto generici e indeterminati.
La richiesta in esame si risolve, infatti, in una clausola di stile priva di un autonomo contenuto, non individuando in modo specifico né l'oggetto del provvedimento sollecitato, né i presupposti di fatto e di diritto che dovrebbero legittimarne l'adozione. In tal modo, la parte finisce per rimettere al giudice una valutazione del tutto discrezionale e indifferenziata, in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile, non potendo il giudice supplire alle carenze della domanda individuando d'ufficio misure non chiaramente richieste dalle parti.
8.- Quanto alle spese di lite, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
L'unica domanda accolta nel presente giudizio è, infatti, quella relativa all'accertamento della qualità di erede della resistente , accertamento che non ha incontrato alcuna Controparte_1
contestazione sostanziale da parte della stessa, né in corso di causa né, tantomeno, in fase antecedente all'instaurazione del giudizio. La resistente, al contrario, si è costituita 8
riconoscendo sin dall'inizio la propria qualità di erede e non ha mai assunto, neppure ante causam, una posizione di diniego o di contrasto tale da rendere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. In tale contesto, l'accoglimento della sola domanda di accertamento della qualità di erede - peraltro pacifica e non controversa - non giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Ricorrono, pertanto, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e le resistenti costituite, avuto riguardo sia all'esito complessivo del giudizio sia alla natura e alla concreta incidenza delle domande proposte.
Le spese di lite vanno integralmente compensate anche nei rapporti tra le resistenti costituite e il terzo chiamato, Invero, la chiamata in causa del terzo è stata determinata Controparte_4 dall'asserito errore contenuto nella denuncia di successione presentata in data 4.12.2023; tuttavia, come emerso nel corso del giudizio, tale errore non ha prodotto alcun effetto giuridico sulla rinuncia all'eredità validamente ed efficacemente resa dalle resistenti e CP_3 CP_2
né ha determinato una revoca, espressa o tacita, della stessa, restando la posizione
[...]
successoria delle parti del tutto invariata. In altri termini, l'errore nella denuncia di successione, pur riconosciuto e successivamente rettificato, non ha inciso sull'assetto sostanziale dei diritti successori né ha generato un danno giuridicamente rilevante in capo alle resistenti. Ricorrono, pertanto, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite anche tra le resistenti costituite e avuto riguardo Controparte_4
alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Accerta e dichiara che è erede pura e semplice del marito Controparte_1 Controparte_5
nato il [...] in [...] e deceduto in Napoli il 22.7.2022;
-. Dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente come indicate ai punti 2) e 4), del capoverso 1.- della motivazione della presente sentenza;
-. Rigetta ogni altra domanda proposta dalla ricorrente;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 16/12/2025 . IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE