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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
UR Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. CF , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 P.IVA_1 della delibera di giunta comunale n 258/22 e della procura in atti, dall'avv. Raffaella Di Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA) alla G. Garibaldi, n 28
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso come da procura in atti, Controparte_1 Parte_1 dall'avv. Alfonso Esposito, congiuntamente al quale elettivamente domicilia in al C.so Matteotti Parte_1
n. 53
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 06.11.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza N. 2548/21(rg 7084/2020) emessa del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 14/06/2022, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n 457 del 3/9/2020 emesso dal
[...]
con il quale veniva accertata la violazione dell'art 20 comma I e IV del CDS in quanto il sig Parte_1 occupava abusivamente il marciapiede con bancone per attività di vendita di libri di vario genere CP_1 senza averne titolo e senza nessuna autorizzazione.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'impugnazione proposta e nel merito ritenuto non sufficientemente accertata e motivata la violazione ascritta. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della controparte.
Instaurato il contraddittorio, ritualmente si è costituito in giudizio , instando per il rigetto del Controparte_1 gravame.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 06.11.2025, celebrata in modalità cartolare, senza opposizione di parte.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Va innanzitutto accolto il primo motivo di gravame proposto dal . Parte_1
Il Giudice di Pace, in ossequio a quello che è il dovere di controllo ex officio della tempestiva proposizione degli atti di impugnazione, soggetti dalla legge a termini perentori, si è espressamente pronunciato per la tempestività dell'azione proposta da . Avverso tale decisione certamente è ammessa la proposizione di Controparte_1 gravame da parte del , a nulla rilevando la circostanza che, effettivamente, in primo Parte_1 grado l'eccezione di tardività non fosse stata formulata, atteso che la quaestio iuris non è proposta per la prima volta in appello ma è veicolata nel presente grado come impugnazione avverso una pronuncia legittimamente officiosa da parte del GdP.
Nel merito, la censura è fondata.
È pacifico ed incontestato che abbia rifiutato la ricezione del verbale impugnato. La Controparte_1 contestazione immediata è dunque ritualmente avvenuta e pertanto e da quel momento che decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, non potendosi il trasgressore giovare della diversa disciplina relativa alle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata (che prevede appunto il decorso dei termini per l'impugnazione dall'avvenuta notifica) atteso che l'impossibilità è dipesa da una consapevole scelta del trasgressore stesso.
Pertanto, il decorso dei termini per l'impugnazione è partito dal giorno 03.09.2020, con evidente tardività dell'opposizione proposta in primo grado, che avrebbe dovuto correttamente essere dichiarata inammissibile.
Ad abundantiam, trattando anche dei due ulteriori motivi di gravamene concernenti il merito dell'opposizione spiegata da , gli stessi sono del pari fondati. Controparte_1
Il verbale impugnato reca la precisa indicazione della violazione contestata, consistita nell'indebita occupazione di suolo pubblico dal nel verbale è indicata la data ed è indicato il luogo (la strada ed il ove CP_1 Pt_1 il trasgressore aveva posto il proprio bancone per la vendita abusiva di libri. Davvero non si comprende in cosa possa ritenersi mancante il verbale de quo. Piuttosto è l'opponente in primo grado che avrebbe dovuto offrite elementi di discolpa rispetto a tale condotta, perfettamente specificata, e la cui prova è coperta da fede pubblica Cont privilegiata, essendo stata accertata direttamente da
Ma alcuna prova contraria è stata offerta.
Quanto poi alle contestazioni relative alla notifica, che come detto non era necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento di contestazione, anche a voler ammettere una irregolarità del processo notificatorio, la stessa si sarebbe tradotta semmai in una ipotesi di nullità e non inesistenza (che è limitata a casi tassativi), sanata per evidente raggiungimento dello scopo.
Per tutto quanto precede, l'appello va accolto ed in integrale riforma della sentenza n. 2548/21, l'opposizione proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta l'opposizione proposta da
, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_1 del , in persona del Sindaco pt che si liquidano in euro 300,00 per Parte_1 competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa UR Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
UR Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. CF , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 P.IVA_1 della delibera di giunta comunale n 258/22 e della procura in atti, dall'avv. Raffaella Di Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA) alla G. Garibaldi, n 28
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso come da procura in atti, Controparte_1 Parte_1 dall'avv. Alfonso Esposito, congiuntamente al quale elettivamente domicilia in al C.so Matteotti Parte_1
n. 53
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 06.11.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza N. 2548/21(rg 7084/2020) emessa del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 14/06/2022, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n 457 del 3/9/2020 emesso dal
[...]
con il quale veniva accertata la violazione dell'art 20 comma I e IV del CDS in quanto il sig Parte_1 occupava abusivamente il marciapiede con bancone per attività di vendita di libri di vario genere CP_1 senza averne titolo e senza nessuna autorizzazione.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'impugnazione proposta e nel merito ritenuto non sufficientemente accertata e motivata la violazione ascritta. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata, compreso il capo relativo alle spese di lite, e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della controparte.
Instaurato il contraddittorio, ritualmente si è costituito in giudizio , instando per il rigetto del Controparte_1 gravame.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva decisa, all'esito di discussione, all'udienza del 06.11.2025, celebrata in modalità cartolare, senza opposizione di parte.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Va innanzitutto accolto il primo motivo di gravame proposto dal . Parte_1
Il Giudice di Pace, in ossequio a quello che è il dovere di controllo ex officio della tempestiva proposizione degli atti di impugnazione, soggetti dalla legge a termini perentori, si è espressamente pronunciato per la tempestività dell'azione proposta da . Avverso tale decisione certamente è ammessa la proposizione di Controparte_1 gravame da parte del , a nulla rilevando la circostanza che, effettivamente, in primo Parte_1 grado l'eccezione di tardività non fosse stata formulata, atteso che la quaestio iuris non è proposta per la prima volta in appello ma è veicolata nel presente grado come impugnazione avverso una pronuncia legittimamente officiosa da parte del GdP.
Nel merito, la censura è fondata.
È pacifico ed incontestato che abbia rifiutato la ricezione del verbale impugnato. La Controparte_1 contestazione immediata è dunque ritualmente avvenuta e pertanto e da quel momento che decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, non potendosi il trasgressore giovare della diversa disciplina relativa alle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata (che prevede appunto il decorso dei termini per l'impugnazione dall'avvenuta notifica) atteso che l'impossibilità è dipesa da una consapevole scelta del trasgressore stesso.
Pertanto, il decorso dei termini per l'impugnazione è partito dal giorno 03.09.2020, con evidente tardività dell'opposizione proposta in primo grado, che avrebbe dovuto correttamente essere dichiarata inammissibile.
Ad abundantiam, trattando anche dei due ulteriori motivi di gravamene concernenti il merito dell'opposizione spiegata da , gli stessi sono del pari fondati. Controparte_1
Il verbale impugnato reca la precisa indicazione della violazione contestata, consistita nell'indebita occupazione di suolo pubblico dal nel verbale è indicata la data ed è indicato il luogo (la strada ed il ove CP_1 Pt_1 il trasgressore aveva posto il proprio bancone per la vendita abusiva di libri. Davvero non si comprende in cosa possa ritenersi mancante il verbale de quo. Piuttosto è l'opponente in primo grado che avrebbe dovuto offrite elementi di discolpa rispetto a tale condotta, perfettamente specificata, e la cui prova è coperta da fede pubblica Cont privilegiata, essendo stata accertata direttamente da
Ma alcuna prova contraria è stata offerta.
Quanto poi alle contestazioni relative alla notifica, che come detto non era necessaria ai fini del perfezionamento del procedimento di contestazione, anche a voler ammettere una irregolarità del processo notificatorio, la stessa si sarebbe tradotta semmai in una ipotesi di nullità e non inesistenza (che è limitata a casi tassativi), sanata per evidente raggiungimento dello scopo.
Per tutto quanto precede, l'appello va accolto ed in integrale riforma della sentenza n. 2548/21, l'opposizione proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta l'opposizione proposta da
, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_1 del , in persona del Sindaco pt che si liquidano in euro 300,00 per Parte_1 competenze ed euro 43,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in euro 550,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa UR Cuomo