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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1447/2023 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza del
18.06.2024, vertente
TRA avv. (cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giovanni Laurendi, giusta procura in atti, preso il cui studio in Gioia
Tauro (RC) alla via S. Maria n.25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Maria Domenica Zoccali, giusta procura in atti, presso il cui studio in Bagnara
Calabra (RC), in Corso Vittorio Emanuele II n.70 ha eletto domicilio
-resistente-
* * * * *
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del
18.06.2024;
-premesso che il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali giudiziali pagina 1 di 4 espletate quale legale di nel procedimento in materia di lavoro Controparte_1
recante il n.2157/2021 promosso dall'odierna resistente nei confronti di Controparte_2
e definito con sentenza n.286/2022 pubblicata l'11.02.2022, di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali;
-rilevato che il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento dei compensi maturati, benché abbia più volte sollecitato in tal senso la cliente;
-letta la comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'interesse di CP_1
[...]
-rammentato, più in generale, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale quale è quella dell'avvocato costituiscono una prestazione di mezzi e non già di risultato poiché il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, cosicchè il diritto al compenso dell'avvocato è escluso sono qualora il cliente deduca l'inadempimento del professionista con prova dell'errore o dell'omissione e del conseguente danno;
-osservato, in altri termini, che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. n.8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale;
per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso;
-evidenziato, per altro verso, che se in un processo civile vi siano più avvocati incaricati congiuntamente della difesa di una parte, ciascuno di essi maturerà autonomamente il diritto al compenso, in base all'opera effettivamente prestata, fatto salvo il solo caso in cui sia richiesto il pagamento di un'unica parcella, in cui non siano indicate distintamente le prestazioni di ognuno dei procuratori, così da potersi ritenere che essi le abbiano eseguite insieme o mediante reciproca sostituzione.
Nondimeno, un tale diritto rimane escluso qualora sia stato richiesto il pagamento di una sola parcella nella quale non siano state indicate separatamente le prestazioni espletate pagina 2 di 4 da ciascuno degli avvocati, atteso che in questo caso risulta indirettamente e chiaramente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica (Cass. n.29822/2019; Cass. n.19255/2018);
-rilevato che dalle inequivoche risultanze processuali emerge che: a) lo studio legale associato ha svolto attività giudiziale nell'interesse di in due Pt_1 Controparte_1
distinti procedimenti civili in materia di lavoro davanti al Tribunale di Reggio Calabria, di cui uno recante il n.2157/2021 definito con sentenza di cessazione della materia del contendere e l'altro, recante il 1977/2021 conclusosi con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nella misura richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
b) con riferimento a quest'ultimo procedimento lo stesso ricorrente ammette nell'atto di citazione di avere ricevuto dalla cliente “le competenze correlate all'attività monitoria del TFR”; tale avvenuto pagamento risulta altresì riscontrato dalla quietanza liberatoria a firma dell'odierno ricorrente datata 30.07.2021, prodotta nel fascicolo di parte resistente;
c) con riferimento all'altro giudizio, l'odierna resistente ha corrisposto allo studio legale la complessiva somma di € 5.000,00, per come pacificamente ammesso dallo Pt_1
stesso ricorrente nell'atto introduttivo in riassunzione e per come peraltro documentato con l'atto di quietanza per € 4.000,00 del 04.02.2022 a firma dell'avv. LO Parisi nonché con la ricevuta del bonifico postale per € 1.000,00 del 23.05.2022 indirizzato allo studio legale associato d) nell'atto di quietanza di € 4.000,00 del 04.02.2022 Pt_1
appena menzionato è contenuta la dicitura: “Residuano, pertanto, € 1.000,00 (mille,00) per il saldo”;
-constatato che dagli atti di causa e dal tenore delle difese svolte, si evince chiaramente che sebbene il mandato difensivo sia stato conferito ad entrambi i legali, LO e le attività professionali espletate sono confluite in un'unica parcella, Parte_1
non essendo state indicate separatamente le prestazioni espletate da ciascuno degli avvocati, di talchè deve certamente desumersi una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica;
pagina 3 di 4 -ritenuto, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, che la domanda si rivela infondata, per l'assorbente considerazione che l'odierna resistente ha corrisposto integralmente il compenso nei termini richiesti dallo stesso studio legale associato, assumendo rilevanza decisiva e inoppugnabile la circostanza che nell'atto di quietanza di € 4.000,00 del 04.02.2022 a firma dell'avv. LO Parisi, mai disconosciuta, è stato espressamente dichiarato che ai fini del saldo delle competenze maturate residuavano all'epoca € 1.000,00 poi puntualmente corrisposti con il bonifico postale di cui alla lettera c);
-considerato che le spese del presente procedimento, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta la domanda per le ragioni di cui in premessa.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 15.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.1447/2023 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza del
18.06.2024, vertente
TRA avv. (cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giovanni Laurendi, giusta procura in atti, preso il cui studio in Gioia
Tauro (RC) alla via S. Maria n.25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Maria Domenica Zoccali, giusta procura in atti, presso il cui studio in Bagnara
Calabra (RC), in Corso Vittorio Emanuele II n.70 ha eletto domicilio
-resistente-
* * * * *
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del
18.06.2024;
-premesso che il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali giudiziali pagina 1 di 4 espletate quale legale di nel procedimento in materia di lavoro Controparte_1
recante il n.2157/2021 promosso dall'odierna resistente nei confronti di Controparte_2
e definito con sentenza n.286/2022 pubblicata l'11.02.2022, di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali;
-rilevato che il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento dei compensi maturati, benché abbia più volte sollecitato in tal senso la cliente;
-letta la comparsa di costituzione e risposta predisposta nell'interesse di CP_1
[...]
-rammentato, più in generale, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale quale è quella dell'avvocato costituiscono una prestazione di mezzi e non già di risultato poiché il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, cosicchè il diritto al compenso dell'avvocato è escluso sono qualora il cliente deduca l'inadempimento del professionista con prova dell'errore o dell'omissione e del conseguente danno;
-osservato, in altri termini, che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. n.8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale;
per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso;
-evidenziato, per altro verso, che se in un processo civile vi siano più avvocati incaricati congiuntamente della difesa di una parte, ciascuno di essi maturerà autonomamente il diritto al compenso, in base all'opera effettivamente prestata, fatto salvo il solo caso in cui sia richiesto il pagamento di un'unica parcella, in cui non siano indicate distintamente le prestazioni di ognuno dei procuratori, così da potersi ritenere che essi le abbiano eseguite insieme o mediante reciproca sostituzione.
Nondimeno, un tale diritto rimane escluso qualora sia stato richiesto il pagamento di una sola parcella nella quale non siano state indicate separatamente le prestazioni espletate pagina 2 di 4 da ciascuno degli avvocati, atteso che in questo caso risulta indirettamente e chiaramente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica (Cass. n.29822/2019; Cass. n.19255/2018);
-rilevato che dalle inequivoche risultanze processuali emerge che: a) lo studio legale associato ha svolto attività giudiziale nell'interesse di in due Pt_1 Controparte_1
distinti procedimenti civili in materia di lavoro davanti al Tribunale di Reggio Calabria, di cui uno recante il n.2157/2021 definito con sentenza di cessazione della materia del contendere e l'altro, recante il 1977/2021 conclusosi con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nella misura richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
b) con riferimento a quest'ultimo procedimento lo stesso ricorrente ammette nell'atto di citazione di avere ricevuto dalla cliente “le competenze correlate all'attività monitoria del TFR”; tale avvenuto pagamento risulta altresì riscontrato dalla quietanza liberatoria a firma dell'odierno ricorrente datata 30.07.2021, prodotta nel fascicolo di parte resistente;
c) con riferimento all'altro giudizio, l'odierna resistente ha corrisposto allo studio legale la complessiva somma di € 5.000,00, per come pacificamente ammesso dallo Pt_1
stesso ricorrente nell'atto introduttivo in riassunzione e per come peraltro documentato con l'atto di quietanza per € 4.000,00 del 04.02.2022 a firma dell'avv. LO Parisi nonché con la ricevuta del bonifico postale per € 1.000,00 del 23.05.2022 indirizzato allo studio legale associato d) nell'atto di quietanza di € 4.000,00 del 04.02.2022 Pt_1
appena menzionato è contenuta la dicitura: “Residuano, pertanto, € 1.000,00 (mille,00) per il saldo”;
-constatato che dagli atti di causa e dal tenore delle difese svolte, si evince chiaramente che sebbene il mandato difensivo sia stato conferito ad entrambi i legali, LO e le attività professionali espletate sono confluite in un'unica parcella, Parte_1
non essendo state indicate separatamente le prestazioni espletate da ciascuno degli avvocati, di talchè deve certamente desumersi una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica;
pagina 3 di 4 -ritenuto, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, che la domanda si rivela infondata, per l'assorbente considerazione che l'odierna resistente ha corrisposto integralmente il compenso nei termini richiesti dallo stesso studio legale associato, assumendo rilevanza decisiva e inoppugnabile la circostanza che nell'atto di quietanza di € 4.000,00 del 04.02.2022 a firma dell'avv. LO Parisi, mai disconosciuta, è stato espressamente dichiarato che ai fini del saldo delle competenze maturate residuavano all'epoca € 1.000,00 poi puntualmente corrisposti con il bonifico postale di cui alla lettera c);
-considerato che le spese del presente procedimento, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta la domanda per le ragioni di cui in premessa.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 15.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
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