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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 780/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Gostoli ( del Email_1 Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Morciano di MA (RN) in via Colombari n. 20
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini in persona del Direttore
[...] Regionale pro tempore dell'MI MA;
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in qualità di socio della 3 K.B. Parte_1 COSTRUZIONI DI NU JI & C. Snc avverso la cartella esattoriale n. 13720250000765706802 (notificata il 27/05/2025) emessa da del valore CP_2 di 3.479,93 a titolo di omesso pagamento del premio assicurativo dell'anno 2023 e della rata anticipata dell'anno 2024 , è immeritevole di accoglimento . Risultano infatti circostanze documentali non contestate il fatto che :
− la ditta artigiana 3 K.B. COSTRUZIONI DI NU JI & C. sia iscritta all' dal 25.03.2013 per l'attività di edilizia artigiana , essendo assicurati CP_1 quattro soci;
− la predetta ditta non abbia mai pagato nulla , motivo per il quale risultano scoperte le richieste di premio a partire dalla richiesta di ratino del 2013 come evidenziato nella scheda contabile allegata da . CP_1
Nessuna rilevanza ha allora il fatto che la ditta in data 05/08/2014 sia stata cancellata dall'LB AR .
Infatti la ditta risulta attiva sia alla Camera di commercio che all'Agenzia delle Entrate , circostanza questa del resto ammessa dal che nel ricorso Pt_1 afferma testualmente : “…Per mera dimenticanza / ignoranza la società è rimasta formalmente attiva, ma in effetti non ha mai operato. Gli altri soci sono risultati da subito irreperibili e allo stato il Sig. per uscire dalla Parte_1 società ha avviato una procedura amministrativa che dovrà, forse, sfociare in una istanza al Tribunale…”.
La ditta anche se cancellata dall'LB delle imprese artigiane poteva di fatto esercitare come ditta del settore industria, infatti la visura camerale riporta la dicitura “registrata” non cancellata.
Ai sensi dell'art 12 del T.U la ditta avrebbe dovuto comunicare ogni variazione compresa la cessazione entro 30 gg dal verificarsi, cosa che non è avvenuta.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 03\07\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta l'opposizione .
2) Spese di lite integralmente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 16\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'