CASS
Ordinanza 27 marzo 2023
Ordinanza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/03/2023, n. 8671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8671 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
<PAn>ORDINANZA sul ricorso 6331-2020 proposto da: SO TO NU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NA 22, presso lo studio dell'avvocato AN MICARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AB SO;
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 5246/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2019. Civile Ord. Sez. U Num. 8671 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 27/03/2023 2 di 12 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Rileva che: § 1.1 In data 7 febbraio 2011 TO EL BI notificava ad IT IT PA (poi IT SU PA e, da ultimo, Agenzia delle Entrate Riscossione) citazione in opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cod.proc.civ., deducendo l'illegittimità del comportamento dell'agente per la riscossione, il quale aveva iscritto due provvedimenti di fermo amministrativo su altrettanti autoveicoli nonché ipoteca su un immobile di sua proprietà, nonostante che le due cartelle esattoriali sulle quali queste iscrizioni si basavano fossero state precedentemente annullate con sentenze definitive della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (nn.248/62/09 e 321/65/09). Chiedeva quindi che l'adito Tribunale di Roma, accertata tale illegittimità, ordinasse la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e condannasse IT alle spese di cancellazione ed al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 cod.proc.civ. . § 1.2 Il Tribunale di Roma, rilevato che le iscrizioni in questione riguardavano pacificamente debiti di natura tributaria e che la domanda aveva ad oggetto l'impugnazione del fermo e dell'ipoteca, non già l'esecuzione o atti esecutivi, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in base alla lettura coordinata degli articoli 2 e 19 (come modificato dal d.l. 223/06 conv.l. 248/06) del d.lgs 546/92. § 1.3 Interposto gravame dall'BI, interveniva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5246 del 2019 - qui impugnata - la quale rigettava l’impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. 3 di 12 Osservava la Corte di Appello, in particolare, che: • l'atto di gravame disattendeva l'articolo 342 cod.proc.civ., stante la mancanza in esso di specifica censura avverso l'asserzione del giudice di primo grado circa la particolare natura del giudizio di impugnazione del fermo e di iscrizione di ipoteca, atti costitutivi di garanzia e non di natura espropriativa (come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità), là dove l'appellante si era limitato ad affermare che non si sarebbe affatto trattato di una impugnativa di fermo o di ipoteca, ma di una opposizione all'esecuzione; • quanto al giudice avente giurisdizione, doveva richiamarsi anche a tal fine l'indirizzo di legittimità secondo cui, in caso di opposizione al fermo amministrativo, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito (Cass.SSUU n. 6135/18 e 15425/14), nella specie indubitabilmente tributaria. § 1.4 Avverso questa sentenza l’BI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così riassumibili: • (primo motivo) violazione – ex art.360, co.1^, n.1) cod.proc.civ. – delle norme sulla giurisdizione, dal momento che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) d.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. 602/73, fossero proponibili le opposizioni ex articolo 615 cod.proc.civ.; su questo presupposto rilevava poi (a sostegno della giurisdizione ordinaria) la posteriorità della causa estintiva della pretesa tributaria rispetto alla notifica delle cartelle;
4 di 12 • (secondo motivo) violazione – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – dell'articolo 112 cod.proc.civ.; per non avere la Corte di Appello nulla pronunciato circa l’error in procedendo nel quale era incorso il Tribunale nel qualificare la domanda come impugnativa di fermo ed ipoteca, invece che come opposizione all'esecuzione volta a far valere l'illegittimità della condotta di IT ed il risarcimento del danno;
• (terzo motivo) violazione e falsa applicazione – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – dell'articolo 342 cod.proc.civ., stante l'erronea affermazione della Corte territoriale circa la mancata formulazione di specifici motivi di gravame (diffusamente ricostruiti in ricorso) avverso la ragione decisoria del Tribunale;
• (quarto e quinto motivo) omessa motivazione e violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ. in ordine alla liquidazione delle spese sia di primo sia di secondo grado. § 1.5 Con ordinanza interlocutoria n. 31248/22 la Terza Sezione civile di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in punto giurisdizione (primo motivo di ricorso). Osservano in proposito i giudici remittenti che: • in materia di impugnazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'individuazione della giurisdizione consegue alla natura del credito (nella specie tributaria); • in deroga a questo criterio, la giurisdizione appartiene invece sempre al giudice ordinario allorquando vi sia stato sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria, vertendosi in tal caso di indebito oggettivo (Cass.n. 8952/16; ma già Cass.SSUU n. 9568/14); 5 di 12 • nel caso di specie l’BI ha appunto agito in giudizio al fine di far valere l'illegittimità del fermo amministrativo e dell'ipoteca perché iscritti dopo il venir meno del credito, ma quest'ultima evenienza non deriva dal contegno della stessa amministrazione finanziaria che, riconoscendo l’infondatezza della pretesa, ne abbia disposto lo sgravio (ipotesi considerata dalla giurisprudenza da ultimo citata), bensì dal giudicato di annullamento delle cartelle e, dunque, da un provvedimento giurisdizionale;
• sicché “la diversità delle due ipotesi induce a dubitare della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione tributaria, così come opinato dai giudici di merito”. § 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel confermare la decisione di primo grado che aveva declinato la giurisdizione ordinaria a favore di quella tributaria, la Corte di Appello di Roma ha osservato (sent.pag.7): “quanto poi al giudice che deve essere investito della controversia, vale richiamare le pronunce della Suprema Corte in cui è stato affermato che: ‘in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo’ (cfr. Cass.SSUU nn. 6135/2018; 15425/14). E poiché nel caso di specie non è dubitabile la natura tributaria della pretesa creditoria dell'ente impositore, la decisione del giudizio di primo grado è esente da censure”. 6 di 12 Pur sul corretto rilievo che l'azione proposta dall’BI non fosse qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod.proc.civ. - non avendo gli atti dedotti natura di atti espropriativi, perché entrambi appartenenti “ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” avente ad oggetto la tutela anticipata del credito erariale mediante la sua sottoposizione ad un regime cautelare di garanzia (così Cass.SSUU n. 19667/14 per l’ipoteca ex art.77 d.P.R. 602/73 e Cass. SS.UU. n.15354/15 per il fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art.86 d.P.R. cit., successivamente più volte ribadite) - la ragione decisoria in tal modo adottata dai giudici di appello non dà adeguatamente conto della peculiarità di una fattispecie nella quale: • il criterio generale della natura (tributaria o meno) del credito tutelato, posto effettivamente a fulcro del riparto di giurisdizione in sede di accertamento del fondamento della pretesa erariale, non era qui praticabile, dal momento che la pretesa di natura tributaria era venuta meno per effetto del doppio giudicato di annullamento delle cartelle prodromiche alle iscrizioni pregiudizievoli;
• il petitum sostanziale della domanda introdotta dall’BI non riguardava affatto l'accertamento (negativo) della pretesa tributaria bensì, sul presupposto del suo pregresso venir meno per effetto di quei giudicati, il diverso accertamento della responsabilità di IT per aver dato corso alle iscrizioni pur dopo, e nella consapevolezza, del venir meno del credito, con correlativa sua condanna (oltre che alle spese della disponenda cancellazione dei vincoli) al risarcimento dei danni arrecati, con l’indebita iscrizione, a lui ed alla sua famiglia. Ciò era reso evidente dalle conclusioni che l’attore aveva formulato fin dall'atto di citazione avanti al Tribunale di Roma, come segue: “1. Dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia;
2. accertato che IT SU PA, già IT IT 7 di 12 PA, quale agente per la riscossione per la Provincia di Roma ha scientemente agito illegittimamente iscrivendo il fermo sugli autoveicoli (…) nonché alla iscrizione di ipoteca sull’immobile (…) pur in assenza di un titolo legittimante;
3) ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di Roma la cancellazione, senza alcuna responsabilità da parte sua, dell'iscrizione di ipoteca (…); 4) condannare IT IT PA quale agente della riscossione per la Provincia di Roma alla rifusione delle spese che occorreranno per la cancellazione dell'ipoteca da liquidarsi in via equitativa, nonché 5) condannare la medesima IT IT PA al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'articolo 96 cod.proc.civ. in favore del signor TO EL BI, anch’essi da liquidarsi in via equitativa”. Si trattava dunque di un'azione di responsabilità nella quale l'attore sollecitava non l'accertamento negativo di una pretesa di natura tributaria (costituente soltanto l'antefatto d'origine della vicenda, definitivamente esauritosi prima delle iscrizioni pregiudizievoli), bensì l'accertamento della colpa dell’agente della riscossione che ‘scientemente’ aveva iscritto il fermo e l'ipoteca (iscrizioni poi da lui stesso in parte rinunciate) sulla base di cartelle annullate e, dunque, ‘in assenza di un titolo legittimante’, con quanto ne conseguiva sul piano delle spese di cancellazione e del risarcimento dei danni da condotta temeraria. Per quanto richiamante ‘anche’ l’art.96, co. 2^, cod.proc.civ., la domanda risarcitoria si inquadrava piuttosto - non vertendosi né di azione espropriativa (come detto) e nemmeno di ipoteca giudiziale, legale ovvero a queste assimilabile (v. Cass.n. 23661/20; Cass.n. 4464/16) – nel generale ambito del neminem laedere ex art.2043 cod.civ.. Ciò è tanto più vero se si consideri, da un lato, che l'attore (come risulta dagli atti di causa riportati nel ricorso per cassazione) basava 8 di 12 la propria domanda di condanna di IT essenzialmente sul fatto che quest'ultima era stata resa specificamente e formalmente edotta, prima delle iscrizioni, non solo dell'impugnazione delle cartelle prodromiche, ma anche del loro annullamento giudiziale e che, dall'altro, le difese di IT non muovevano specularmente in alcun modo dalla affermata persistenza del debito tributario, bensì dal fatto esonerativo che “la convenuta è una mera esecutrice delle disposizioni ricevute dall'ente impositore che delega la IT IT PA alle sole operazioni di recupero delle somme dovute e questa non ha quindi conoscenza delle fasi precedenti (…)”. Orbene, in sede di delimitazione della giurisdizione tributaria ex art. 2 d.lgs 546/92, si è osservato come la nozione di rapporto ‘tributario’ presupponga che in esso il tributo emerga quale oggetto di imposizione o riscossione (nella tipologia di uno degli atti impugnabili ex art.19 d.lgs 546/92), vale a dire quale oggetto di una relazione obbligatoria coattiva secondo il tipico binomio potestà-soggezione. In ciò si concreta il petitum devolvibile al giudice tributario, che è quello di annullamento di un atto amministrativo di tipo impositivo, o comunque (come nel caso della riscossione) di un atto autoritativo volto a realizzare una pretesa impositiva. Il carattere impositivo-riscossivo del rapporto tributario dedotto finisce quindi con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esterno alla giurisdizione tributaria ex art.2 cit., nel senso che ogni controversia genericamente concernente ‘tributi’ che sia però sprovvista di tale carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario, ma a quello ordinario. E ciò pur quando la lite penda tra il privato-contribuente e la stessa amministrazione finanziaria o l’agente per la riscossione. Il che accade, ad esempio, quando il privato chieda l’accertamento giudiziale e la condanna della PA, ex art.2033 c.c., al RS di 9 di 12 crediti che quest’ultima abbia formalmente riconosciuto, ad esempio perchè già dedotti in un mandato di pagamento rimasto semplicemente ineseguito (Cass.SSUU n. 10725/02; Cass.SSUU n.18120/05), ovvero quando egli chieda in via autonoma il maggior danno, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un RS effettuato spontaneamente dall'amministrazione fiscale, nel qual caso la giurisdizione è ordinaria “poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al RS o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite che riguarda unicamente il danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.” (Cass.SSUU n. 37445/22). Così come ordinaria è la giurisdizione se venga appunto chiesta la condanna dell’amministrazione finanziaria o dell’esattore al risarcimento dei danni per fatto illecito ex art.2043 c.c., in conseguenza dell’annullamento da parte del giudice tributario di un atto impositivo o di esazione che si assuma arbitrario e lesivo. Si è in proposito stabilito (Cass.SSUU n. 15/2007, in fattispecie di domanda risarcitoria di danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risultata non dovuta perché già pagata) che: “Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 10 di 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie;
infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”. Di questo principio si registrano applicazioni specifiche anche in ambito riscossivo, là dove si è affermato (Cass.SSUU n.14506/13) che: “La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione”; e inoltre (Cass.SSUU n. 15593/14) che: “La domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamente illecito per aver omesso, successivamente all'emissione di un provvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungo periodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca del provvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario”. 11 di 12 Come osservato nell’ordinanza di rimessione, è stato parimenti stabilito che la natura tributaria del credito non è dirimente nell’attribuire la giurisdizione al giudice tributario ex art. 2 d.lgs 546/92 neppure in controversia avverso il fermo amministrativo ed il relativo preavviso, quando l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, riguardando la lite, in questa ipotesi, un mero indebito oggettivo di diritto comune (Cass.SSUU n. 9568/14 cit.; Cass. III Sez.civ. n. 8952/16 cit.). Ragione discretiva, questa, che ricorre anche nella presente fattispecie, nella quale il definitivo superamento della pretesa impositiva – non più coltivata – si è verificato per effetto, non di sgravio, ma di giudicato di annullamento;
in modo tale che il giudice è stato investito, a valle di quella pretesa e della sua definitiva eliminazione, di una domanda puramente conseguenziale avente ad oggetto (nel suo petitum sostanziale) la responsabilità risarcitoria dell’agente per la riscossione. Va da ultimo osservato - anche se solo per completezza di analisi - che la giurisdizione spetterebbe in effetti al giudice ordinario quand’anche si vertesse (come ancora sostenuto dal ricorrente) di opposizione ex art.615 cod.proc.civ.; posto che il duplice giudicato di annullamento, avendo avuto ad oggetto cartelle regolarmente notificate ed impugnate avanti al giudice tributario in ragione della natura dei crediti in esse dedotti, integrerebbe comunque un “fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivo all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale”, secondo il criterio di ripartizione adottabile in materia esecutiva (Cass.SSUU n. 7822/20, Cass.SSUU n. 21642/21, Cass.SSUU n. 4227/23). § 3. Ne segue, in accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della 12 di 12 causa al Tribunale di Roma il quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte - accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili in data </PAn>
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 5246/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2019. Civile Ord. Sez. U Num. 8671 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 27/03/2023 2 di 12 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Rileva che: § 1.1 In data 7 febbraio 2011 TO EL BI notificava ad IT IT PA (poi IT SU PA e, da ultimo, Agenzia delle Entrate Riscossione) citazione in opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cod.proc.civ., deducendo l'illegittimità del comportamento dell'agente per la riscossione, il quale aveva iscritto due provvedimenti di fermo amministrativo su altrettanti autoveicoli nonché ipoteca su un immobile di sua proprietà, nonostante che le due cartelle esattoriali sulle quali queste iscrizioni si basavano fossero state precedentemente annullate con sentenze definitive della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (nn.248/62/09 e 321/65/09). Chiedeva quindi che l'adito Tribunale di Roma, accertata tale illegittimità, ordinasse la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e condannasse IT alle spese di cancellazione ed al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 cod.proc.civ. . § 1.2 Il Tribunale di Roma, rilevato che le iscrizioni in questione riguardavano pacificamente debiti di natura tributaria e che la domanda aveva ad oggetto l'impugnazione del fermo e dell'ipoteca, non già l'esecuzione o atti esecutivi, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in base alla lettura coordinata degli articoli 2 e 19 (come modificato dal d.l. 223/06 conv.l. 248/06) del d.lgs 546/92. § 1.3 Interposto gravame dall'BI, interveniva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5246 del 2019 - qui impugnata - la quale rigettava l’impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. 3 di 12 Osservava la Corte di Appello, in particolare, che: • l'atto di gravame disattendeva l'articolo 342 cod.proc.civ., stante la mancanza in esso di specifica censura avverso l'asserzione del giudice di primo grado circa la particolare natura del giudizio di impugnazione del fermo e di iscrizione di ipoteca, atti costitutivi di garanzia e non di natura espropriativa (come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità), là dove l'appellante si era limitato ad affermare che non si sarebbe affatto trattato di una impugnativa di fermo o di ipoteca, ma di una opposizione all'esecuzione; • quanto al giudice avente giurisdizione, doveva richiamarsi anche a tal fine l'indirizzo di legittimità secondo cui, in caso di opposizione al fermo amministrativo, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito (Cass.SSUU n. 6135/18 e 15425/14), nella specie indubitabilmente tributaria. § 1.4 Avverso questa sentenza l’BI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così riassumibili: • (primo motivo) violazione – ex art.360, co.1^, n.1) cod.proc.civ. – delle norme sulla giurisdizione, dal momento che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) d.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. 602/73, fossero proponibili le opposizioni ex articolo 615 cod.proc.civ.; su questo presupposto rilevava poi (a sostegno della giurisdizione ordinaria) la posteriorità della causa estintiva della pretesa tributaria rispetto alla notifica delle cartelle;
4 di 12 • (secondo motivo) violazione – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – dell'articolo 112 cod.proc.civ.; per non avere la Corte di Appello nulla pronunciato circa l’error in procedendo nel quale era incorso il Tribunale nel qualificare la domanda come impugnativa di fermo ed ipoteca, invece che come opposizione all'esecuzione volta a far valere l'illegittimità della condotta di IT ed il risarcimento del danno;
• (terzo motivo) violazione e falsa applicazione – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – dell'articolo 342 cod.proc.civ., stante l'erronea affermazione della Corte territoriale circa la mancata formulazione di specifici motivi di gravame (diffusamente ricostruiti in ricorso) avverso la ragione decisoria del Tribunale;
• (quarto e quinto motivo) omessa motivazione e violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ. in ordine alla liquidazione delle spese sia di primo sia di secondo grado. § 1.5 Con ordinanza interlocutoria n. 31248/22 la Terza Sezione civile di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in punto giurisdizione (primo motivo di ricorso). Osservano in proposito i giudici remittenti che: • in materia di impugnazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'individuazione della giurisdizione consegue alla natura del credito (nella specie tributaria); • in deroga a questo criterio, la giurisdizione appartiene invece sempre al giudice ordinario allorquando vi sia stato sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria, vertendosi in tal caso di indebito oggettivo (Cass.n. 8952/16; ma già Cass.SSUU n. 9568/14); 5 di 12 • nel caso di specie l’BI ha appunto agito in giudizio al fine di far valere l'illegittimità del fermo amministrativo e dell'ipoteca perché iscritti dopo il venir meno del credito, ma quest'ultima evenienza non deriva dal contegno della stessa amministrazione finanziaria che, riconoscendo l’infondatezza della pretesa, ne abbia disposto lo sgravio (ipotesi considerata dalla giurisprudenza da ultimo citata), bensì dal giudicato di annullamento delle cartelle e, dunque, da un provvedimento giurisdizionale;
• sicché “la diversità delle due ipotesi induce a dubitare della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione tributaria, così come opinato dai giudici di merito”. § 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel confermare la decisione di primo grado che aveva declinato la giurisdizione ordinaria a favore di quella tributaria, la Corte di Appello di Roma ha osservato (sent.pag.7): “quanto poi al giudice che deve essere investito della controversia, vale richiamare le pronunce della Suprema Corte in cui è stato affermato che: ‘in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo’ (cfr. Cass.SSUU nn. 6135/2018; 15425/14). E poiché nel caso di specie non è dubitabile la natura tributaria della pretesa creditoria dell'ente impositore, la decisione del giudizio di primo grado è esente da censure”. 6 di 12 Pur sul corretto rilievo che l'azione proposta dall’BI non fosse qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod.proc.civ. - non avendo gli atti dedotti natura di atti espropriativi, perché entrambi appartenenti “ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” avente ad oggetto la tutela anticipata del credito erariale mediante la sua sottoposizione ad un regime cautelare di garanzia (così Cass.SSUU n. 19667/14 per l’ipoteca ex art.77 d.P.R. 602/73 e Cass. SS.UU. n.15354/15 per il fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art.86 d.P.R. cit., successivamente più volte ribadite) - la ragione decisoria in tal modo adottata dai giudici di appello non dà adeguatamente conto della peculiarità di una fattispecie nella quale: • il criterio generale della natura (tributaria o meno) del credito tutelato, posto effettivamente a fulcro del riparto di giurisdizione in sede di accertamento del fondamento della pretesa erariale, non era qui praticabile, dal momento che la pretesa di natura tributaria era venuta meno per effetto del doppio giudicato di annullamento delle cartelle prodromiche alle iscrizioni pregiudizievoli;
• il petitum sostanziale della domanda introdotta dall’BI non riguardava affatto l'accertamento (negativo) della pretesa tributaria bensì, sul presupposto del suo pregresso venir meno per effetto di quei giudicati, il diverso accertamento della responsabilità di IT per aver dato corso alle iscrizioni pur dopo, e nella consapevolezza, del venir meno del credito, con correlativa sua condanna (oltre che alle spese della disponenda cancellazione dei vincoli) al risarcimento dei danni arrecati, con l’indebita iscrizione, a lui ed alla sua famiglia. Ciò era reso evidente dalle conclusioni che l’attore aveva formulato fin dall'atto di citazione avanti al Tribunale di Roma, come segue: “1. Dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia;
2. accertato che IT SU PA, già IT IT 7 di 12 PA, quale agente per la riscossione per la Provincia di Roma ha scientemente agito illegittimamente iscrivendo il fermo sugli autoveicoli (…) nonché alla iscrizione di ipoteca sull’immobile (…) pur in assenza di un titolo legittimante;
3) ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di Roma la cancellazione, senza alcuna responsabilità da parte sua, dell'iscrizione di ipoteca (…); 4) condannare IT IT PA quale agente della riscossione per la Provincia di Roma alla rifusione delle spese che occorreranno per la cancellazione dell'ipoteca da liquidarsi in via equitativa, nonché 5) condannare la medesima IT IT PA al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'articolo 96 cod.proc.civ. in favore del signor TO EL BI, anch’essi da liquidarsi in via equitativa”. Si trattava dunque di un'azione di responsabilità nella quale l'attore sollecitava non l'accertamento negativo di una pretesa di natura tributaria (costituente soltanto l'antefatto d'origine della vicenda, definitivamente esauritosi prima delle iscrizioni pregiudizievoli), bensì l'accertamento della colpa dell’agente della riscossione che ‘scientemente’ aveva iscritto il fermo e l'ipoteca (iscrizioni poi da lui stesso in parte rinunciate) sulla base di cartelle annullate e, dunque, ‘in assenza di un titolo legittimante’, con quanto ne conseguiva sul piano delle spese di cancellazione e del risarcimento dei danni da condotta temeraria. Per quanto richiamante ‘anche’ l’art.96, co. 2^, cod.proc.civ., la domanda risarcitoria si inquadrava piuttosto - non vertendosi né di azione espropriativa (come detto) e nemmeno di ipoteca giudiziale, legale ovvero a queste assimilabile (v. Cass.n. 23661/20; Cass.n. 4464/16) – nel generale ambito del neminem laedere ex art.2043 cod.civ.. Ciò è tanto più vero se si consideri, da un lato, che l'attore (come risulta dagli atti di causa riportati nel ricorso per cassazione) basava 8 di 12 la propria domanda di condanna di IT essenzialmente sul fatto che quest'ultima era stata resa specificamente e formalmente edotta, prima delle iscrizioni, non solo dell'impugnazione delle cartelle prodromiche, ma anche del loro annullamento giudiziale e che, dall'altro, le difese di IT non muovevano specularmente in alcun modo dalla affermata persistenza del debito tributario, bensì dal fatto esonerativo che “la convenuta è una mera esecutrice delle disposizioni ricevute dall'ente impositore che delega la IT IT PA alle sole operazioni di recupero delle somme dovute e questa non ha quindi conoscenza delle fasi precedenti (…)”. Orbene, in sede di delimitazione della giurisdizione tributaria ex art. 2 d.lgs 546/92, si è osservato come la nozione di rapporto ‘tributario’ presupponga che in esso il tributo emerga quale oggetto di imposizione o riscossione (nella tipologia di uno degli atti impugnabili ex art.19 d.lgs 546/92), vale a dire quale oggetto di una relazione obbligatoria coattiva secondo il tipico binomio potestà-soggezione. In ciò si concreta il petitum devolvibile al giudice tributario, che è quello di annullamento di un atto amministrativo di tipo impositivo, o comunque (come nel caso della riscossione) di un atto autoritativo volto a realizzare una pretesa impositiva. Il carattere impositivo-riscossivo del rapporto tributario dedotto finisce quindi con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esterno alla giurisdizione tributaria ex art.2 cit., nel senso che ogni controversia genericamente concernente ‘tributi’ che sia però sprovvista di tale carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario, ma a quello ordinario. E ciò pur quando la lite penda tra il privato-contribuente e la stessa amministrazione finanziaria o l’agente per la riscossione. Il che accade, ad esempio, quando il privato chieda l’accertamento giudiziale e la condanna della PA, ex art.2033 c.c., al RS di 9 di 12 crediti che quest’ultima abbia formalmente riconosciuto, ad esempio perchè già dedotti in un mandato di pagamento rimasto semplicemente ineseguito (Cass.SSUU n. 10725/02; Cass.SSUU n.18120/05), ovvero quando egli chieda in via autonoma il maggior danno, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un RS effettuato spontaneamente dall'amministrazione fiscale, nel qual caso la giurisdizione è ordinaria “poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al RS o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite che riguarda unicamente il danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.” (Cass.SSUU n. 37445/22). Così come ordinaria è la giurisdizione se venga appunto chiesta la condanna dell’amministrazione finanziaria o dell’esattore al risarcimento dei danni per fatto illecito ex art.2043 c.c., in conseguenza dell’annullamento da parte del giudice tributario di un atto impositivo o di esazione che si assuma arbitrario e lesivo. Si è in proposito stabilito (Cass.SSUU n. 15/2007, in fattispecie di domanda risarcitoria di danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risultata non dovuta perché già pagata) che: “Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 10 di 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie;
infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”. Di questo principio si registrano applicazioni specifiche anche in ambito riscossivo, là dove si è affermato (Cass.SSUU n.14506/13) che: “La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione”; e inoltre (Cass.SSUU n. 15593/14) che: “La domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamente illecito per aver omesso, successivamente all'emissione di un provvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungo periodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca del provvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario”. 11 di 12 Come osservato nell’ordinanza di rimessione, è stato parimenti stabilito che la natura tributaria del credito non è dirimente nell’attribuire la giurisdizione al giudice tributario ex art. 2 d.lgs 546/92 neppure in controversia avverso il fermo amministrativo ed il relativo preavviso, quando l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, riguardando la lite, in questa ipotesi, un mero indebito oggettivo di diritto comune (Cass.SSUU n. 9568/14 cit.; Cass. III Sez.civ. n. 8952/16 cit.). Ragione discretiva, questa, che ricorre anche nella presente fattispecie, nella quale il definitivo superamento della pretesa impositiva – non più coltivata – si è verificato per effetto, non di sgravio, ma di giudicato di annullamento;
in modo tale che il giudice è stato investito, a valle di quella pretesa e della sua definitiva eliminazione, di una domanda puramente conseguenziale avente ad oggetto (nel suo petitum sostanziale) la responsabilità risarcitoria dell’agente per la riscossione. Va da ultimo osservato - anche se solo per completezza di analisi - che la giurisdizione spetterebbe in effetti al giudice ordinario quand’anche si vertesse (come ancora sostenuto dal ricorrente) di opposizione ex art.615 cod.proc.civ.; posto che il duplice giudicato di annullamento, avendo avuto ad oggetto cartelle regolarmente notificate ed impugnate avanti al giudice tributario in ragione della natura dei crediti in esse dedotti, integrerebbe comunque un “fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivo all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale”, secondo il criterio di ripartizione adottabile in materia esecutiva (Cass.SSUU n. 7822/20, Cass.SSUU n. 21642/21, Cass.SSUU n. 4227/23). § 3. Ne segue, in accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della 12 di 12 causa al Tribunale di Roma il quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte - accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili in data </PAn>