Versione
4 settembre 1975
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Versione
25 gennaio 1977
25 gennaio 1977
Art. 6.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:
a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) nonche' a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;
b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;
c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera b) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera c).
Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) la soppressione degli uffici centrali terra' conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;
2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilita', nonche' per disciplinare l'amministrazione del personale stesso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1) La L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1 , 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Il Governo e' delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:
a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) nonche' a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;
b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;
c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera b) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera c).
Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) la soppressione degli uffici centrali terra' conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;
2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilita', nonche' per disciplinare l'amministrazione del personale stesso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1) La L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1 , 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/11/2024, n. 30703Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17617/2019 R.G. proposto da ON IN, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado GG ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Jonio 54; - ricorrente - contro Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Renzulli ed elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza 50a, presso l'Avv. Nicola Laurenti; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 6674/2018 pubblicata il 28 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari. Oggetto: medico non convenzionato con il SSN - trattamento ex …Leggi di più...
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