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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11899 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8909/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 8909/2025
r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), con sede legale in lla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenica Coppola (C.F.
ed IC De LC (C.F.: ), tutti elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliati in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la U.O.C. Affari Giuridi- Pt_1
co Legali e Contenzioso della predetta in virtù di distinte procure notarili speciali alle liti in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), corrente in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Polveriera, 50, (cod. fisc. e p.ta i.v.a. n. ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_2
dott. elett.te dom.to in alla P.tta Francese n 1/3 presso lo Controparte_2 Pt_1
studio degli avv.ti Giovanni Terreri (cod. fisc. n. ) e Vincenzo CodiceFiscale_3
Cappello, (cod. fisc. m. ) che lo rapp.no e dif.no, giusta procura CodiceFiscale_4
alla lite in atti
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
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CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1009/2025 del 28.02.2025, reso nel procedimento monitorio n. 3773/2025 R.G., notificato in data 06.03.2025, con cui il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto di pagare al la somma di € 9.331,96, oltre interessi, quale saldo di Controparte_1
prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento nel luglio 2018.
L' ha sostenuto che tale pretesa fosse infondata, poiché le prestazioni erano state eseguite oltre il tetto di spesa assegnato alla branca di cardiologia per il terzo trimestre di quell'anno. Ha richiamato documenti interni e verbali del Tavolo Tecnico, dai quali è emerso che il limite di spesa era stato raggiunto il 18 luglio 2018, e ha affermato che le somme richieste non potessero essere corrisposte, trattandosi di attività extra budget. Ha insistito sul carattere vincolante del tetto di spesa, qualificato dalla giurisprudenza come limite invalicabile, e ha citato pronunce della Cassazione che hanno escluso la remunerabilità delle prestazioni eccedenti, ritenendo corretto il comportamento dell' in quanto imposto dalla legge.
L'opponente ha inoltre eccepito che il non avesse fornito la prova Pt_1
dell'esistenza di risorse disponibili per pagare le prestazioni extra budget ed ha sollevato la questione della mancanza di un contratto valido per il periodo in contestazione. Ha evidenziato come il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 fosse stato stipulato solo nel 2019, quando le prestazioni erano già state eseguite, e che la forma scritta fosse richiesta ad substantiam, con conseguente nullità delle obbligazioni. Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del alle spese. Pt_1
Di contro, il si è costituito in giudizio e ha replicato Controparte_1
che la propria pretesa fosse pienamente fondata.
Ha ricordato di essere accreditato per la branca di cardiologia e di aver operato in buona fede, poiché l' aveva comunicato il raggiungimento del tetto di spesa solo il
10 agosto 2018, quando le prestazioni di luglio erano già state effettuate.
Ha sottolineato di aver interrotto immediatamente l'attività dopo quella comuni- cazione e di non aver mai contabilizzato le prestazioni di agosto.
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Ha contestato la tesi dell' secondo cui il superamento del tetto comportasse automaticamente la perdita del diritto al pagamento, evidenziando che il contratto e la normativa regionale prevedevano la regressione tariffaria come strumento di conteni- mento, non il diniego integrale. Ha accusato l' di non aver adottato la RTU, che avrebbe consentito di ridurre proporzionalmente le tariffe, e ha richiamato giurispru- denza di merito e di legittimità che ha ritenuto illegittima la totale esclusione del compenso in assenza di provvedimento amministrativo.
Quanto all'onere della prova, il ha sostenuto che il superamento del tetto Pt_1
costituisse fatto impeditivo da provare dall' non fatto costitutivo a suo carico. Ha poi difeso la validità del contratto, affermando che la stipula tardiva fosse fisiologica nel sistema di programmazione sanitaria e che gli accordi ex art. 8 quinquies potessero avere efficacia retroattiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente della
Suprema Corte. Ha aggiunto che nel 2018 era comunque operativa una prorogatio del contratto dell'anno precedente, disposta con delibera sicché non vi era stata alcuna soluzione di continuità. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento della somma dovuta, oltre interessi e spese.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c. all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025.
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In merito all'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio, è sufficiente fare rinvio alle condivisibili argomentazioni addotte dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, avuto particolare riguardo al mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione (tenuto conto del flusso informativo in ordine alle prestazioni erogate che caratterizza il pagamento delle fatture) di cui all'art.115 c.p.c. nonché alla contradditto- rietà dell'assunto con il denunziato mancato pagamento per superamento del tetto di spesa, argomento difensivo che presuppone la non contestazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'azionato credito.
In merito alla tardiva (15 gennaio 2019) stipula del contratto, anche di recente la
Suprema Corte di Cassazione Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025, ha ribadito come
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ciò non osti alla possibile di agire per il pagamento dei corrispettivi maturati in epoca anteriore a detta stipula;
a tal riguardo è sufficiente fare rinvio ai paragrafi
14,15,16,17,18,19,20 e 21 della predetta ordinanza ove la questione è approfondita ed analizzata. Condivisibile è, pertanto, la conclusione secondo cui non rileva che le prestazioni siano state eseguite anteriormente alla stipula del contratto, atteso che quest'ultimo ha valore retroattivo, andando ad ammantare di legittimità anche le prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto non era stata ancora stipulato.
Venendo al vero motivo per cui il residuo della fattura azionata non è stato paga- to, l' assume che “dalla relazione istruttoria del Distretto Sanitario competente n.
33 prot. n. 112588 dello 02.04.2025 (Doc. 1), per la branca di Cardiologia per il terzo trimestre 2018 il superamento del tetto di spesa era fissato per la data del 18.07.2018, come comunicato con nota prot. n. 50207/2018 dello 09.08.2018 (Doc. 2, ex adverso depositata sub Doc. 4), mai contestata, per cui le somme pretese per le prestazioni rese oltre detto limite di spesa non sono dovute. Conseguentemente, come emerge poi dalla relazione della Uoc Gef prot. n. 90354 del 14.03.2025 (Doc. 3), la somma oggi ingiunta veniva decurtata con nota di addebito n. 1300003286/2021, emessa proprio su disposi- zione del Ds 33 per superamento del tetto di spesa trimestrale per la data del
18.07.2018, come innanzi detto. Si rappresenta sin d'ora che gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla per il terzo trimestre 2018 coincidono Parte_2
con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento del tetto di spesa innanzi indicato, stabilite dal Tavolo Tecnico.
Venendo al motivo sostanziale per cui la i rifiuta di pagare le somme richieste in citazione, ossia il superamento del tetto di spesa trimestrale, occorre premettere che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle pre- stazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il
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superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente con- forme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collabo- razione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungi- mento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte dalla convenuta come sopra richiamate, costituiscono una mera comunicazione postuma di avvenuto superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probato- ria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tarif- faria unica, ma si limitano a ritenere apoditticamente non remunerabili tutte le presta- zioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' isulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa nei primi 3 trimestri dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la
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questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Invero in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale su- peramento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), che è appunto quella che ci vede impegnati, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura
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autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di
Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presun- tiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della deli- bera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applica- tive della regressione, si rimanda all'allegato C).
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Dalla regressione va anche distinta l'ultima ipotesi della lett. a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data previsionale di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa.
Rispetto all'anno 2018 vi è un'apposita clausola contrattuale, l'art. 5 bis, che di- sciplina “l'applicazione dei limiti di spesa su base trimestrale”.
Il primo comma di tale clausola introduce il tetto di spesa trimestrale.
La disposizione risulta formulata nel modo seguente: “Al fine di garantire la con- tinuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2018 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2018 in undicesimi, per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma 2, in base
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all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a: ● 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2018; ● 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2018; ●
8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2018, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
● 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre
2018”.
Il secondo comma introduce un temperamento alla suddetta regola, prevedendo la possibilità di riassorbire nel trimestre successivo, e comunque entro l'anno, gli sforamenti del tetto, ma solo se contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto di branca. “Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massi- ma non saranno remunerate. A tale fine, la sottoscritta struttura privata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fatturato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo” (cfr. comma 2 dell'art. 5 bis).
In base ad una lettura complessiva delle clausole contrattuali, l'art. 5 bis non inci- de sul meccanismo delineato dal precedente art. 5 per stabilire quali prestazioni possono essere remunerate e quali no: anche per l'anno 2018, la regressione tariffaria è lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data anteriore a quella comuni- cata in via previsionale dall' n sede di monitoraggio mensile.
Quanto precede trova conferma nel richiamo espresso alla regressione tariffaria contenuto nel comma 1 dell'art. 5 bis.
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al conte- nuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve esse- re pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trime- stre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
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Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere ef- fettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle presta- zioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustra- to, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evi- tare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' eve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n. 6882/18
e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del con- tratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministra- tiva ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri
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sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data ante- riore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto (ovvero in assenza di comunicazione preventiva) e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regres- sione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra bud- get soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente consi- derazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante,
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Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'ese- cuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons.
Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' ffettui il monitoraggio mensile.
Ciò vale in particolar modo per i tetti trimestrali, con la conseguenza che, rispetto ad essi, i centri non avevano alcun parametro di riferimento per prevedere l'andamento della spesa in ciascun trimestre.
Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a mancare quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardi- va effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto,
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renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumento di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania
n. 1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monito- raggio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso ogget- to del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che solo al- lorquando erano scaduti i periodi di tempo cui erano correlati i tetti di spesa, la
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ha indicato il superamento, avuto riguardo ai vari trimestri 2018, del limite di Pt_1
spesa netta assegnato alla branca di riferimento (indicando la data in cui detto supera- mento si sarebbe verificato). Non vi è, invece, documentazione che comprovi, avuto riguardo a ciascun trimestre del 2018, la comunicazione della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in citazione.
L'altra questione da affrontare riguarda la c.d. clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11 del contratto.
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L'articolo risulta così formulato: - “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondiziona- tamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” (comma 1); - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contrat- to, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”); di conseguenza, si tratta di una previsione che non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della sti- pula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non sembra potersi estendere a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'
Alla luce di quanto precede, la firma del contratto in oggetto, quand'anche suc- cessiva alla maturazione del credito, non comporta, pertanto, alcuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' abbia rifiutato di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget.
I principi sopra affermati hanno ripetutamente trovato conferma non solo nelle sentenze rese dalla Corte di Appello (cfr. di recente sentenza Corte di Appello di Napoli
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n. 4533/2025 pubblicata il 29/09/2025, Rel. D'Inverno; n.1804 del 10 aprile 2025, Rel.
Dacomo), ma finanche nella recentissima pronunzia della Suprema Corte sopra richiamata (Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025; cfr. paragrafi 24,25 e 26).
Nessuna specifica censura si rinviene in ordine agli interessi come riconosciuti in decreto ingiuntivo, all'esito dei chiarimenti richiesti alla ricorrente.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata
In merito alle spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccom- benza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia, ed ai valori tra i minimi ed i medi, attesa la serialità del contenzioso in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, defi- nitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto in- Parte_1
giuntivo n. 1009/2025 del 28.02.2025, reso nel procedimento monitorio n. 3773/2025
R.G. e notificato in data 06.03.2025; per l'effetto dichiara l'esecutività di detto decreto ingiuntivo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
spese che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antista- tari.
Così deciso in Napoli, il 16/12/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 8909/2025
r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), con sede legale in lla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenica Coppola (C.F.
ed IC De LC (C.F.: ), tutti elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliati in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso la U.O.C. Affari Giuridi- Pt_1
co Legali e Contenzioso della predetta in virtù di distinte procure notarili speciali alle liti in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), corrente in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Polveriera, 50, (cod. fisc. e p.ta i.v.a. n. ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_2
dott. elett.te dom.to in alla P.tta Francese n 1/3 presso lo Controparte_2 Pt_1
studio degli avv.ti Giovanni Terreri (cod. fisc. n. ) e Vincenzo CodiceFiscale_3
Cappello, (cod. fisc. m. ) che lo rapp.no e dif.no, giusta procura CodiceFiscale_4
alla lite in atti
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
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CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1009/2025 del 28.02.2025, reso nel procedimento monitorio n. 3773/2025 R.G., notificato in data 06.03.2025, con cui il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto di pagare al la somma di € 9.331,96, oltre interessi, quale saldo di Controparte_1
prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento nel luglio 2018.
L' ha sostenuto che tale pretesa fosse infondata, poiché le prestazioni erano state eseguite oltre il tetto di spesa assegnato alla branca di cardiologia per il terzo trimestre di quell'anno. Ha richiamato documenti interni e verbali del Tavolo Tecnico, dai quali è emerso che il limite di spesa era stato raggiunto il 18 luglio 2018, e ha affermato che le somme richieste non potessero essere corrisposte, trattandosi di attività extra budget. Ha insistito sul carattere vincolante del tetto di spesa, qualificato dalla giurisprudenza come limite invalicabile, e ha citato pronunce della Cassazione che hanno escluso la remunerabilità delle prestazioni eccedenti, ritenendo corretto il comportamento dell' in quanto imposto dalla legge.
L'opponente ha inoltre eccepito che il non avesse fornito la prova Pt_1
dell'esistenza di risorse disponibili per pagare le prestazioni extra budget ed ha sollevato la questione della mancanza di un contratto valido per il periodo in contestazione. Ha evidenziato come il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 fosse stato stipulato solo nel 2019, quando le prestazioni erano già state eseguite, e che la forma scritta fosse richiesta ad substantiam, con conseguente nullità delle obbligazioni. Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del alle spese. Pt_1
Di contro, il si è costituito in giudizio e ha replicato Controparte_1
che la propria pretesa fosse pienamente fondata.
Ha ricordato di essere accreditato per la branca di cardiologia e di aver operato in buona fede, poiché l' aveva comunicato il raggiungimento del tetto di spesa solo il
10 agosto 2018, quando le prestazioni di luglio erano già state effettuate.
Ha sottolineato di aver interrotto immediatamente l'attività dopo quella comuni- cazione e di non aver mai contabilizzato le prestazioni di agosto.
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Ha contestato la tesi dell' secondo cui il superamento del tetto comportasse automaticamente la perdita del diritto al pagamento, evidenziando che il contratto e la normativa regionale prevedevano la regressione tariffaria come strumento di conteni- mento, non il diniego integrale. Ha accusato l' di non aver adottato la RTU, che avrebbe consentito di ridurre proporzionalmente le tariffe, e ha richiamato giurispru- denza di merito e di legittimità che ha ritenuto illegittima la totale esclusione del compenso in assenza di provvedimento amministrativo.
Quanto all'onere della prova, il ha sostenuto che il superamento del tetto Pt_1
costituisse fatto impeditivo da provare dall' non fatto costitutivo a suo carico. Ha poi difeso la validità del contratto, affermando che la stipula tardiva fosse fisiologica nel sistema di programmazione sanitaria e che gli accordi ex art. 8 quinquies potessero avere efficacia retroattiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente della
Suprema Corte. Ha aggiunto che nel 2018 era comunque operativa una prorogatio del contratto dell'anno precedente, disposta con delibera sicché non vi era stata alcuna soluzione di continuità. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento della somma dovuta, oltre interessi e spese.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c. all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025.
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In merito all'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio, è sufficiente fare rinvio alle condivisibili argomentazioni addotte dall'opposta in sede di costituzione in giudizio, avuto particolare riguardo al mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione (tenuto conto del flusso informativo in ordine alle prestazioni erogate che caratterizza il pagamento delle fatture) di cui all'art.115 c.p.c. nonché alla contradditto- rietà dell'assunto con il denunziato mancato pagamento per superamento del tetto di spesa, argomento difensivo che presuppone la non contestazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'azionato credito.
In merito alla tardiva (15 gennaio 2019) stipula del contratto, anche di recente la
Suprema Corte di Cassazione Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025, ha ribadito come
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ciò non osti alla possibile di agire per il pagamento dei corrispettivi maturati in epoca anteriore a detta stipula;
a tal riguardo è sufficiente fare rinvio ai paragrafi
14,15,16,17,18,19,20 e 21 della predetta ordinanza ove la questione è approfondita ed analizzata. Condivisibile è, pertanto, la conclusione secondo cui non rileva che le prestazioni siano state eseguite anteriormente alla stipula del contratto, atteso che quest'ultimo ha valore retroattivo, andando ad ammantare di legittimità anche le prestazioni eseguite nel periodo in cui il contratto non era stata ancora stipulato.
Venendo al vero motivo per cui il residuo della fattura azionata non è stato paga- to, l' assume che “dalla relazione istruttoria del Distretto Sanitario competente n.
33 prot. n. 112588 dello 02.04.2025 (Doc. 1), per la branca di Cardiologia per il terzo trimestre 2018 il superamento del tetto di spesa era fissato per la data del 18.07.2018, come comunicato con nota prot. n. 50207/2018 dello 09.08.2018 (Doc. 2, ex adverso depositata sub Doc. 4), mai contestata, per cui le somme pretese per le prestazioni rese oltre detto limite di spesa non sono dovute. Conseguentemente, come emerge poi dalla relazione della Uoc Gef prot. n. 90354 del 14.03.2025 (Doc. 3), la somma oggi ingiunta veniva decurtata con nota di addebito n. 1300003286/2021, emessa proprio su disposi- zione del Ds 33 per superamento del tetto di spesa trimestrale per la data del
18.07.2018, come innanzi detto. Si rappresenta sin d'ora che gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla per il terzo trimestre 2018 coincidono Parte_2
con quelli delle prestazioni rese oltre la data di sforamento del tetto di spesa innanzi indicato, stabilite dal Tavolo Tecnico.
Venendo al motivo sostanziale per cui la i rifiuta di pagare le somme richieste in citazione, ossia il superamento del tetto di spesa trimestrale, occorre premettere che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle pre- stazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il
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superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente con- forme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collabo- razione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungi- mento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte dalla convenuta come sopra richiamate, costituiscono una mera comunicazione postuma di avvenuto superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probato- ria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tarif- faria unica, ma si limitano a ritenere apoditticamente non remunerabili tutte le presta- zioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' isulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati consuntivi relativi al consumo del tetto di spesa nei primi 3 trimestri dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la
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questione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Invero in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale su- peramento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), che è appunto quella che ci vede impegnati, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura
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autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di
Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presun- tiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della deli- bera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applica- tive della regressione, si rimanda all'allegato C).
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Dalla regressione va anche distinta l'ultima ipotesi della lett. a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data previsionale di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa.
Rispetto all'anno 2018 vi è un'apposita clausola contrattuale, l'art. 5 bis, che di- sciplina “l'applicazione dei limiti di spesa su base trimestrale”.
Il primo comma di tale clausola introduce il tetto di spesa trimestrale.
La disposizione risulta formulata nel modo seguente: “Al fine di garantire la con- tinuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2018 la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, comma 4, lett. a), sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2018 in undicesimi, per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7, comma 2, in base
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all'eccedenza sul tetto di branca commisurato a: ● 3/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2018; ● 6/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2018; ●
8/11 per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2018, in modo da tenere conto del minore fabbisogno estivo;
● 11/11 per il consumo del tetto di spesa al 31 dicembre
2018”.
Il secondo comma introduce un temperamento alla suddetta regola, prevedendo la possibilità di riassorbire nel trimestre successivo, e comunque entro l'anno, gli sforamenti del tetto, ma solo se contenuti nella misura massima del 10% di 3/11 del tetto di branca. “Le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione massi- ma non saranno remunerate. A tale fine, la sottoscritta struttura privata potrà emettere le note di credito infrannuali di cui all'art. 7, comma 5, limitatamente al fatturato da considerarsi definitivamente abbattuto ai sensi del presente articolo” (cfr. comma 2 dell'art. 5 bis).
In base ad una lettura complessiva delle clausole contrattuali, l'art. 5 bis non inci- de sul meccanismo delineato dal precedente art. 5 per stabilire quali prestazioni possono essere remunerate e quali no: anche per l'anno 2018, la regressione tariffaria è lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data anteriore a quella comuni- cata in via previsionale dall' n sede di monitoraggio mensile.
Quanto precede trova conferma nel richiamo espresso alla regressione tariffaria contenuto nel comma 1 dell'art. 5 bis.
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al conte- nuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve esse- re pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trime- stre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
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Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere ef- fettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle presta- zioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustra- to, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evi- tare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' eve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n. 6882/18
e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del con- tratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministra- tiva ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri
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sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data ante- riore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto (ovvero in assenza di comunicazione preventiva) e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regres- sione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra bud- get soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente consi- derazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante,
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Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'ese- cuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons.
Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' ffettui il monitoraggio mensile.
Ciò vale in particolar modo per i tetti trimestrali, con la conseguenza che, rispetto ad essi, i centri non avevano alcun parametro di riferimento per prevedere l'andamento della spesa in ciascun trimestre.
Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a mancare quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardi- va effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto,
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renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumento di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania
n. 1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monito- raggio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso ogget- to del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che solo al- lorquando erano scaduti i periodi di tempo cui erano correlati i tetti di spesa, la
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ha indicato il superamento, avuto riguardo ai vari trimestri 2018, del limite di Pt_1
spesa netta assegnato alla branca di riferimento (indicando la data in cui detto supera- mento si sarebbe verificato). Non vi è, invece, documentazione che comprovi, avuto riguardo a ciascun trimestre del 2018, la comunicazione della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento.
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in citazione.
L'altra questione da affrontare riguarda la c.d. clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11 del contratto.
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L'articolo risulta così formulato: - “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondiziona- tamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso” (comma 1); - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contrat- to, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”); di conseguenza, si tratta di una previsione che non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della sti- pula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non sembra potersi estendere a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'
Alla luce di quanto precede, la firma del contratto in oggetto, quand'anche suc- cessiva alla maturazione del credito, non comporta, pertanto, alcuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' abbia rifiutato di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget.
I principi sopra affermati hanno ripetutamente trovato conferma non solo nelle sentenze rese dalla Corte di Appello (cfr. di recente sentenza Corte di Appello di Napoli
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n. 4533/2025 pubblicata il 29/09/2025, Rel. D'Inverno; n.1804 del 10 aprile 2025, Rel.
Dacomo), ma finanche nella recentissima pronunzia della Suprema Corte sopra richiamata (Sez. 1, con Ordinanza n. 22968 del 2025; cfr. paragrafi 24,25 e 26).
Nessuna specifica censura si rinviene in ordine agli interessi come riconosciuti in decreto ingiuntivo, all'esito dei chiarimenti richiesti alla ricorrente.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata
In merito alle spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccom- benza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia, ed ai valori tra i minimi ed i medi, attesa la serialità del contenzioso in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, defi- nitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto in- Parte_1
giuntivo n. 1009/2025 del 28.02.2025, reso nel procedimento monitorio n. 3773/2025
R.G. e notificato in data 06.03.2025; per l'effetto dichiara l'esecutività di detto decreto ingiuntivo;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
spese che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, Controparte_1
oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antista- tari.
Così deciso in Napoli, il 16/12/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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