Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/03/2026, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10935 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad e il conseguente accertamento dell'impossibilità del ricorrente e/o l'estrema e grave difficoltà di ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad al fine di formalizzare ed ottenere la concessione del visto di ingresso in Italia al lavoro subordinato ed ordinare ai resistenti di fissare un appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, dunque, di concludere il procedimento; nonchè per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. SC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Ambasciata l’Italia in Pakistan sulla domanda di visto per lavoro subordinato;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso;
c) che il ricorso in esito alla precedente fase cautelare è stato nuovamente chiamato nella sede cautelare alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026;
d) che con memoria depositata in atti il 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha dato conto della cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta fissazione dell’appuntamento e dell’avvio della conseguente fase procedimentale;
e) che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
f) che le spese vanno parzialmente compensate e per il resto devono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo quanto indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio nella misura pari al 50% e condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, dell’importo residuo quantificato nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.