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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 18265/2024, promosso da:
, nato in [...] il giorno 20.8.1984, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. GIACINTO DI SILVERIO
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 23.4.2025 del seguente tenore:
“in via principale: annullarsi il decreto di revoca della carta di soggiorno nr. Nume_1
rilasciata il 14.12.2006 e notificata in data 10 febbraio 2010 al sig. al tempo detenuto, Pt_1
ma di fatto eseguita nel maggio 2023 del Questore della Provincia di per le ragioni CP_2 di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio della carta di soggiorno nr. rilasciata il 14.12.2006, in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, Nume_1 ordinando la restituzione della medesima all'Autorità Amministrativa;
in via subordinata: disporre la conversione del permesso di soggiorno attualmente in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o anche di lavoro, sussistendo i presupposti legittimanti, ordinando all'Autorità Amministrativa competente il relativo rilascio;
in ulteriore subordine si chiede il riconoscimento della protezione speciale soprattutto in considerazione degli oltre dieci anni trascorsi in Italia in maniera lecita dal 2011 (anno di revoca della carta di soggiorno).”; la parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione del 16.4.2025, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, o in subordine di rigettarlo in quanto infondato.
* * *
Con ricorso proposto in data 22.12.2024 nell'interesse del ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Modena emesso in data 11.8.2010, notificato il giorno
10.2.2011, con il quale veniva revocata la carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatagli per motivi di lavoro in data 14.12.2006, essendone venuti meno i presupposti a causa delle condanne riportate dal ricorrente, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della carta di soggiorno, o in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari,
o in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o in via di estremo subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di revoca della Questura si legge che il ricorrente veniva condannato a due anni di reclusione per spaccio per fatti occorsi nel 2009, e sempre per spaccio a tre anni di reclusione e 4 mesi di arresto per fatti del 2007; veniva così revocata la carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro con approfondita valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.
Con decreto del 14 gennaio 2025 veniva rigettata inaudita altera parte l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sull'assunto che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al Giudice
Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, e che nulla in ricorso faceva ritenere che la domanda fosse di competenza del Tribunale adito, nonchè in considerazione della tardività del ricorso quanto alle ulteriori due domande, punto sul quale la parte si limitava a dedurre che la Questura dava esecuzione alla revoca solo nel 2023, con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito e con celebrazione ex art.127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, o in subordine di rigettarlo in quanto infondato.
Con nota conclusiva del 15.5.2024 ex art. 127 ter c.p.c. il Procuratore di parte ricorrente insisteva nel ricorso, rilevando che la carta di soggiorno non era mai stata ritirata al ricorrente fino al 2023, che il ricorrente aveva qui in Italia tutta la sua famiglia, aveva sempre lavorato, aveva svolto un eccellente percorso di riabilitazione anche durante la detenzione diplomandosi, aveva scontato tutte le pene inflittegli da ultimo con ammissione all'affidamento in prova, e che solo nel 2023 la aveva dato esecuzione alla revoca CP_2
della carta di soggiorno notificando nuovamente il provvedimento, chiarendo di non essersi rivolto al giudice Amministrativo in quanto il ricorso sarebbe stato tardivo.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Quanto alle domande di restituzione della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro e, in via subordinata, di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, parte ricorrente - in buona sostanza nella sua ultima memoria del 23.4.2025 - concorda sulla incompetenza del Tribunale ordinario adito a favore del competente TAR, atteso che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, al quale dichiarava di non essersi rivolto essendo decorsi da tempo i termini per impugnare il provvedimento di revoca della carta di soggiorno.
Sarà il competente Giudice Amministrativo a decidere anche in merito alla tempestività del ricorso a seguito di riassunzione.
Deve, dunque, essere dichiarata ex art.37 cpc la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del competente TAR, con assegnazione del termine per la riassunzione, con provvedimento collegiale essendo stata la causa rimessa al Collegio per la decisione sulle ulteriori domande svolte.
Quanto alle domande di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorso veniva depositato a distanza di 13 anni dalla notifica del provvedimento impugnato, notifica della quale vi è inoppugnabile prova documentale in atti, prodotta dalla stessa parte ricorrente al doc.n.1 e dalla parte convenuta;
la circostanza del mancato ritiro della carta di soggiorno in cartaceo e le vicende intervenute successivamente sono del tutto irrilevanti ai fini del computo del termine per impugnare e della relativa tempestività del ricorso.
Deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo per ciò che concerne queste due ulteriori domande subordinate.
Le spese di lite vanno compensate attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del competente
Giudice Amministrativo quanto alle domande di restituzione della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro e al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna.
Dichiara inammissibile il ricorso in quanto tardivo relativamente alle domande di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per protezione speciale.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 18265/2024, promosso da:
, nato in [...] il giorno 20.8.1984, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. GIACINTO DI SILVERIO
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 23.4.2025 del seguente tenore:
“in via principale: annullarsi il decreto di revoca della carta di soggiorno nr. Nume_1
rilasciata il 14.12.2006 e notificata in data 10 febbraio 2010 al sig. al tempo detenuto, Pt_1
ma di fatto eseguita nel maggio 2023 del Questore della Provincia di per le ragioni CP_2 di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio della carta di soggiorno nr. rilasciata il 14.12.2006, in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, Nume_1 ordinando la restituzione della medesima all'Autorità Amministrativa;
in via subordinata: disporre la conversione del permesso di soggiorno attualmente in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o anche di lavoro, sussistendo i presupposti legittimanti, ordinando all'Autorità Amministrativa competente il relativo rilascio;
in ulteriore subordine si chiede il riconoscimento della protezione speciale soprattutto in considerazione degli oltre dieci anni trascorsi in Italia in maniera lecita dal 2011 (anno di revoca della carta di soggiorno).”; la parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione del 16.4.2025, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, o in subordine di rigettarlo in quanto infondato.
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Con ricorso proposto in data 22.12.2024 nell'interesse del ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Modena emesso in data 11.8.2010, notificato il giorno
10.2.2011, con il quale veniva revocata la carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatagli per motivi di lavoro in data 14.12.2006, essendone venuti meno i presupposti a causa delle condanne riportate dal ricorrente, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della carta di soggiorno, o in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari,
o in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o in via di estremo subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di revoca della Questura si legge che il ricorrente veniva condannato a due anni di reclusione per spaccio per fatti occorsi nel 2009, e sempre per spaccio a tre anni di reclusione e 4 mesi di arresto per fatti del 2007; veniva così revocata la carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro con approfondita valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.
Con decreto del 14 gennaio 2025 veniva rigettata inaudita altera parte l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sull'assunto che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al Giudice
Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, e che nulla in ricorso faceva ritenere che la domanda fosse di competenza del Tribunale adito, nonchè in considerazione della tardività del ricorso quanto alle ulteriori due domande, punto sul quale la parte si limitava a dedurre che la Questura dava esecuzione alla revoca solo nel 2023, con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito e con celebrazione ex art.127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, o in subordine di rigettarlo in quanto infondato.
Con nota conclusiva del 15.5.2024 ex art. 127 ter c.p.c. il Procuratore di parte ricorrente insisteva nel ricorso, rilevando che la carta di soggiorno non era mai stata ritirata al ricorrente fino al 2023, che il ricorrente aveva qui in Italia tutta la sua famiglia, aveva sempre lavorato, aveva svolto un eccellente percorso di riabilitazione anche durante la detenzione diplomandosi, aveva scontato tutte le pene inflittegli da ultimo con ammissione all'affidamento in prova, e che solo nel 2023 la aveva dato esecuzione alla revoca CP_2
della carta di soggiorno notificando nuovamente il provvedimento, chiarendo di non essersi rivolto al giudice Amministrativo in quanto il ricorso sarebbe stato tardivo.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Quanto alle domande di restituzione della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro e, in via subordinata, di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, parte ricorrente - in buona sostanza nella sua ultima memoria del 23.4.2025 - concorda sulla incompetenza del Tribunale ordinario adito a favore del competente TAR, atteso che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI, al quale dichiarava di non essersi rivolto essendo decorsi da tempo i termini per impugnare il provvedimento di revoca della carta di soggiorno.
Sarà il competente Giudice Amministrativo a decidere anche in merito alla tempestività del ricorso a seguito di riassunzione.
Deve, dunque, essere dichiarata ex art.37 cpc la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del competente TAR, con assegnazione del termine per la riassunzione, con provvedimento collegiale essendo stata la causa rimessa al Collegio per la decisione sulle ulteriori domande svolte.
Quanto alle domande di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorso veniva depositato a distanza di 13 anni dalla notifica del provvedimento impugnato, notifica della quale vi è inoppugnabile prova documentale in atti, prodotta dalla stessa parte ricorrente al doc.n.1 e dalla parte convenuta;
la circostanza del mancato ritiro della carta di soggiorno in cartaceo e le vicende intervenute successivamente sono del tutto irrilevanti ai fini del computo del termine per impugnare e della relativa tempestività del ricorso.
Deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo per ciò che concerne queste due ulteriori domande subordinate.
Le spese di lite vanno compensate attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del competente
Giudice Amministrativo quanto alle domande di restituzione della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro e al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna.
Dichiara inammissibile il ricorso in quanto tardivo relativamente alle domande di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per protezione speciale.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso