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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1505 del RGAC dell'anno 2019, a vente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
loro qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Stramaccia Persona_1
e Lorenzo Calvani presso il cui studio sito in Firenze, Viale S. Lavagnini 13, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso da sè CP_1 C.F._4
medesimo e dall'Avv Michele Tori, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Livorno, Via San Francesco n. 17,
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Crevani, presso il cui studio sito in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, elettivamente domicilia
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
e , nella loro qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1
deceduta a Pisa il 13.08.2017, hanno convenuto in giudizio al fine CP_1
di sentire accertare la responsabilità professionale del medesimo con conseguente condanna al risarcimento del danno subito, pari a 27 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto della de cuius, e, quindi, nella misura di € 65.690,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Più in particolare, per quanto d'interesse, hanno dedotto che:
a) conferiva mandato all'avvocato per promuovere azione Persona_1 CP_1
giudiziaria, dinanzi al giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento che le era stato intimato, all'esito della procedura di licenziamento collettivo, dalla società ; CP_3
b) con il ricorso, assumendo che la società non avesse cessato l'attività, ma che vi fosse stato un trasferimento d'azienda, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro e, in ipotesi, la condanna al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per violazione della procedura di cui alla L. 223/1991;
c) il convenuto, in esecuzione al mandato ricevuto, provvedeva al deposito del ricorso in data 22.7.2017, cui seguiva il decreto di fissazione dell'udienza al 05.12.2017;
d) nelle more dell'udienza, il 13.08.2017, sopravveniva il decesso della e gli eredi Per_1
ne informavano tempestivamente il legale di fiducia;
e) all'udienza del 05.12.2017 quest'ultimo non compariva, né produceva in giudizio il ricorso notificato, inducendo a ritenere di non aver provveduto nei termini alla notifica dell'atto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza;
f) pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.12.2017 ai sensi dell'art. 181
c.p.c. e, successivamente, decisa con la sentenza n. 340/2017 che dichiarava estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti;
g) successivamente all'incarico conferitogli da , riceveva CP_1 Persona_1
mandato da altre lavoratrici per intraprendere la medesima azione giudiziaria avverso il licenziamento, le cui cause venivano definite transattivamente, in data
5.4.2018, con il riconoscimento in loro favore di un risarcimento pari ad € 12.000,00 ciascuna posto a carico delle società convenute, e CP_4 Controparte_5
rispettivamente cedente e cessionaria;
[...]
h) quindi, tramite legale di fiducia, richiedevano ad spiegazioni in merito CP_1
all'estinzione del giudizio e, contestualmente, il risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 20.06.2019, si è costituito in giudizio il quale ha chiesto: in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in CP_1
causa la compagnia assicurativa nel merito, il rigetto della domanda Controparte_2
e, in caso di soccombenza, di ridurre il quantum dovuto a titolo di risarcimento nella misura ritenuta di giustizia con condanna della terza chiamata a tenerlo Controparte_2
indenne da qualsiasi obbligo risarcitorio risultante a suo carico all'esito del giudizio.
2.1 In fatto ha dedotto: che, in data 7.2.2017, riceveva nel suo studio , Averaldo Persona_1
Palla e a cui rappresentava il percorso giudiziario per l'impugnazione Parte_4
del licenziamento collettivo che, all'epoca, era stato intimato dalla Teseco S.p.A. ai primi due e, solo successivamente, in data 1.3.2017, sarebbe stato intimato alla;
che, Pt_4
all'esito, gli conferiva il mandato con l'intesa che avrebbe proceduto al deposito Persona_1
del ricorso solo poco prima dello scadere del termine dei sei mesi dall'impugnazione del licenziamento, in modo da attendere eventuali proposte conciliative da parte della società; che, né in quella sede, né successivamente, riceveva alcun compenso o fondo spese dalla
; che, nel mese di luglio 2017, nell'approssimarsi della scadenza del termine cercava Per_1
di conferire con la cliente senza riuscirvi a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute;
che, a seguito di solleciti via mail, in data 22.7.2017 gli trasmetteva, Parte_3
a mezzo posta elettronica, l'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare, inviandola per conoscenza anche ad e a sua madre che, pertanto, erano Persona_1 Parte_1
in possesso dei dati necessari per comunicare con lui;
che, in data 25.7.17, depositava il ricorso presso il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, anticipando il contributo unificato, pari ad € 259,00, somma che non gli era stata restituita;
che la causa era iscritta al n. R.G.
992/2017 e l'udienza fissata al 5.12.2017; che, alla fine del mese di settembre, veniva a conoscenza del decesso di tramite la , mentre solo alla fine del mese Persona_1 Pt_4
di ottobre 2017 l'evento gli veniva comunicato telefonicamente da che Parte_3
lo informava, altresì, dell'intenzione di non proseguire nell'azione giudiziaria;
che, pertanto, sulla base delle valutazioni giuridiche successive, non provvedeva alla notifica del ricorso introduttivo e con la sentenza n. 349/2017 del 21.12.2017 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio;
che il giorno 13.3.2018 incontrava nel proprio studio la zia di e i genitori, rappresentando loro i motivi dell'estinzione del giudizio;
che, solo Persona_1
in data 1.2.2019, a mezzo pec, gli odierni attori gli richiedevano il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.
3. A seguito della chiamata in causa del terzo, autorizzata con decreto del 3.07.19, si è costituita in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, la quale ha, preliminarmente, contestato che gli attori abbiano agito in giudizio in qualità di eredi di , non avendo fornito prova di tale status; nel merito, si è Persona_1
opposta all'accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia spiegata dal convenuto, rilevando che “la polizza non è operante e comunque che la garanzia non è dovuta ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere rilasciato l'Avv. dichiarazioni inesatte o, comunque, per essere egli CP_1
stato reticente con dolo o quantomeno con colpa grave, relativamente a circostanze tali che se CP_2
avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni” e chiedendo, in subordine, che la garanzia fosse contenuta nei limiti della polizza, ivi compreso il massimale di garanzia di € 500.000,00, lo scoperto a carico dell'assicurato del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a € 500,00, l'esclusione delle spese dell'assicurato per i legali o tecnici non sono designati dalla compagnia.
4. Concessi i termini di cui all'art.183, co. 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria gli attori hanno precisato la domanda limitando il risarcimento richiesto nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla per un totale di € 29.195,64. Per_1
5. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale e produzione documentale, anche in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
All'udienza del 29.11.2021 sono stati escussi tre testi: 1) , cognata di e ha dichiarato: a) di Testimone_1 Parte_2 Controparte_6
essere a conoscenza della circostanza che l'avv. ra stato avvisato della morte di sua CP_1
IP sia perché le era stato riferito dal IP , sia dalla collega di , Parte_3 Per_1
, che incontrava in ospedale e che si era incaricata di comunicare loro Pt_4 Pt_4
gli sviluppi della causa;
b) che, per quanto riferitole dal IP , lui stesso aveva avvertito l'avvocato Parte_3
della morte di , 10-15 giorni al massimo dopo la morte;
Per_1
c) (alla domanda se i genitori e il fratello di avevano comunicato la loro volontà Persona_1
di proseguire l'azione) che, visto che non avevano avuto alcuna informazione, lei stessa e il IP , avevano chiesto alle colleghe di lavoro a che punto era la causa, Parte_3
venendo così a conoscenza, verso fine novembre, che la causa si era estinta perché avevano trovato un accordo fra gli avvocati -tra la ditta cedente e la ditta subentrante – e che erano state liquidate con una cifra;
che, a quel punto, avevano telefonato all'avvocato per sapere che cosa era successo, verso fine novembre-dicembre, e lui aveva loro riferito che erano scaduti i termini;
inoltre, erano stati da lui ricevuti in studio a Livorno a febbraio;
d) che dal decesso di , avvenuto in agosto, fino a novembre, quando avevano Per_1
telefonato loro, l'avv. non si era fatto mai sentire;
con quella telefonata avevano CP_1
comunicato la volontà di proseguire l'azione, avendo appreso che la causa era stata risolta con un accordo, e l'avvocato aveva riferito loro che ormai non si poteva fare niente.
2) , collega di lavoro, ha dichiarato: Testimone_2
a) di non essere sicuro delle mansioni che svolgeva perché non lavoravano nello Per_1
stesso reparto, ma ricordava che quando era entrato in , nel 2008, era negli CP_3 Per_1
uffici, anche se non sa dire che mansione avesse, poiché lui lavorava in laboratorio sull'Impianto.
b) che aveva lavorato in fino al 2016 e, negli ultimi anni o forse nell'ultimo anno, CP_3
lavorava in magazzino. Per_1
3) , fratello di ha dichiarato: Persona_2 Controparte_6 a) di essere a conoscenza, per averlo saputo da che sia lo stesso Parte_3
sia gli ex colleghi di , avevano avvertito l'avv. el decesso di Parte_3 Persona_1 CP_1
quest'ultima;
b) che è vero che i genitori e il fratello di avevano comunicato la loro volontà di Per_1
proseguire l'azione giudiziaria perché gli è stato detto dalla famiglia;
All'udienza del 23.03.2022 è stata escussa la teste
che ha dichiarato:Testimone_3
a) di conoscere , perché lavoravano nella stessa azienda, in , ma non Persona_1 CP_3
nel solito settore, poiché lei era in laboratorio ed in magazzino;
Per_1
b) di essere a conoscenza che, prima di essere addetta al magazzino, lavorava in Per_1
ufficio e che aveva altre mansioni, poiché se ne era parlato fra colleghi, era una cosa risaputa.
6. All'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata dapprima al 24.11.23 e al
7.06.24 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, al 17.01.25.
7. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui riportati, la domanda attorea va rigettata.
Va premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale sono, per consolidata giurisprudenza, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo (cfr. Cass. n. 11906/2016, Id. n.
10289/15, n. 6967/2006, n. 5928/2002, n. 7618/1997). Con particolare riguardo all'attivita' dell'avvocato, l'inadempimento dello stesso non puo' essere desunto sic et simpliciter dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato, ma va valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento della professione e, segnatamente, del dovere di diligenza con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro (qualificato) della diligenza professionale previsto dall'art. 1176, 2 comma, c.c., che deve essere commisurato alla natura dell'attivita' esercitata. La prospettata natura dell'obbligazione in esame comporta, dunque, che l'inadempimento del professionista patrocinatore non puo' essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato cui aspiri il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza commisurato alla peculiare tipologia dell'attivita' esercitata;
ragion per cui l'affermazione della sua responsabilita' implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o dell'atto che il legale ha o non ha compiuto secondo diligenza (cfr. Cass. n. 16846/2005). In definitiva, il difensore che assume l'incarico di difendere il proprio cliente, sulla scorta di un apposito mandato ad litem, si fa carico non gia' dell'obbligo di realizzare il risultato che il cliente desidera
(vale a dire la vittoria della causa), bensi' dell'obbligo di esercitare la professione con una condotta improntata a diligenza qualificata esigibile, prestando la propria opera al fine del raggiungimento del risultato (sperato) in favore dell'assistito (cfr. Cass. n. 17758/2015, Id.
n. 10289/2015). Quanto sin qui esposto si riverbera sulla ripartizione dell'onere probatorio;
di tal che spettera' all'assistito dimostrare che il proprio patrocinatore abbia svolto il mandato in violazione della diligenza professionale richiesta dall'ordinamento in capo al professionista, in quanto "la responsabilita' dell'avvocato non puo' affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attivita' professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. n. 12038/2017, Id. n. n. 25895/2016, n. 2638/2013, n.
6537/2006, n. 10966/2004). 8. In tema di azione di responsabilita' nei confronti dell'avvocato, quindi, l'attore e' tenuto a provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attivita' del medesimo legale. In altri termini, l'affermazione della sua responsabilita' presuppone la dimostrazione che una diversa condotta del professionista, in luogo di quella in concreto dallo stesso tenuta, avrebbe determinato effetti piu' vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa farsi derivare necessariamente dall'eventuale accertamento di un comportamento negligente del legale l'obbligo risarcitorio in favore del cliente in riferimento a risultati sfavorevoli che non trovino causa nella condotta colposa di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 11901/2002). In sostanza, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore o dell'omissione dell'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe o meno verificato (cfr. Cass. n. 297/2015). Sulla scorta di tale consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito,
a fortiori, che "la responsabilita' dell'avvocato non puo' affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attivita' professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. n. 2638/2013).
9. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'Avv. abbia depositato il ricorso per CP_1
conto di , ma non abbia provveduto alla notifica dello stesso dopo il decesso Persona_1
della medesima né sia comparso all'udienza del 5.12.2017, determinando Per_1
successivamente l'estinzione del giudizio.
Tuttavia, ciò appare insufficiente ad affermare la responsabilità professionale del legale.
Va, in primo luogo, osservato che non risulta provato che, a seguito del decesso della cliente (intervenuto in data 13.08.2017), gli eredi- che pure hanno avuto contatti con il legale per il tramite di tra il mese di ottobre ed il mese di novembre- Parte_3
abbiano conferito un nuovo mandato ovvero abbiano inequivocabilmente manifestato la volontà di proseguire il giudizio.
Le testimonianze acquisite (di e di sono testimonianze de relato Testimone_1 Persona_2
actoris, riferite cioè a quanto appreso da terzi, e non costituiscono prova diretta della comunicazione al legale. Non risulta agli atti alcuna comunicazione scritta, né un conferimento formale di mandato, né una richiesta esplicita di prosecuzione del giudizio intervenuta prima dell'udienza del 5.12.2017 o del 21.12.2017.
Le dichiarazioni di secondo cui con quella telefonata –riferita al mese di Testimone_1
novembre 2017-avevano comunicato la volontà di proseguire l'azione, avendo appreso che la causa era stata risolta con un accordo, e l'avvocato aveva riferito loro che ormai non si poteva fare niente - appaiono in contrasto con l'effettivo svolgersi degli accadimenti atteso che l'udienza di comparizione era fissata a dicembre 2017, udienza in cui le parti avrebbero ancora potuto manifestare la volontà di proseguire il giudizio e poi perché l'accordo della collega
[...]
è intervenuto solo in data 05.04.2018, con ciò smentendo la teste che aveva indicato Pt_4
in novembre l'intervenuto accordo.
Va inoltre considerato che la pretesa risarcitoria, pur successivamente ridotta a 12 mensilità, si fonda su un giudizio prognostico che, alla luce delle differenze tra la posizione della sig.ra e quella delle colleghe che hanno transatto, non consente di affermare Per_1
con sufficiente probabilità che, in assenza dell'estinzione, il giudizio avrebbe avuto esito favorevole.
In particolare, le colleghe della sig.ra avevano impugnato il licenziamento sia nei Per_1
confronti della società cedente ( sia della cessionaria , CP_4 Controparte_5
ampliando il perimetro della responsabilità e le possibilità di accoglimento della domanda.
La sig.ra , invece, aveva agito solo nei confronti della , limitando l'efficacia Per_1 CP_3
dell'azione.
Le colleghe operavano in settori aziendali differenti, con dinamiche organizzative diverse,
e presentavano maggiore anzianità di servizio e carichi familiari più rilevanti, elementi che, secondo i criteri di scelta previsti dalla L. 223/1991, avrebbero potuto rafforzare la loro posizione.
Il licenziamento della collega è stato successivo alla cessione del ramo Parte_4
d'azienda, mentre quello della è stato precedente, rendendo più difficile sostenere la Per_1
continuità dell'attività lavorativa e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
Tali circostanze, documentate in atti, inducono a ritenere che le probabilità di successo del giudizio promosso dalla sig.ra fossero significativamente inferiori rispetto a quelle Per_1 delle colleghe, e che l'estinzione del procedimento non abbia verosimilmente privato gli eredi di un vantaggio concreto.
In assenza di prova della volontà degli eredi di proseguire il giudizio, e considerata l'incertezza degli esiti del giudizio, non può ritenersi sussistente un inadempimento imputabile al professionista tale da fondare una responsabilità risarcitoria.
10. Con il rigetto della domanda principale resta assorbita la domanda di manleva proposta dal resistente nei confronti della Controparte_2
11. La particolare natura delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 08/08/2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri