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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 90045 Cinisi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CN/3942/18/TARI/B TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3101/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento TARI anno 2018 (Pratica n. 3942, prot. CN/3942/18/
TARI/B), notificato il 29/03/2024, per complessivi € 1.304,31, deducendo eccezioni di decadenza e prescrizione quinquennale, nonché vizi di motivazione e proporzionalità. Successivamente, l'Ufficio ha emesso Avviso di accertamento in rettifica (prot. CN/3942/18/RETT) in data 17/04/2024, riducendo la pretesa a € 734,85 per la villetta di mq. 54,00, confermando regolarità per la “Villa” già regolarmente assolta.
POSIZIONE DELLE PARTI
Il ricorrente ha eccepito la decadenza del potere impositivo (termine quinquennale scaduto al 31/12/2023), la prescrizione estintiva, la nullità per difetto di motivazione e sproporzione dell'imposta (€ 346,45 per mq.
54,00), invocando il principio di ragionevolezza e l'uso stagionale dell'immobile.
Etruria Servizi S.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso per:
Inammissibilità per carenza di interesse, poiché l'atto originario è stato annullato e sostituito dall'avviso in rettifica notificato il 17/04/2024, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Infondato nel merito, sostenendo che:
- 'omessa denuncia TARI è accertata tramite incrocio di dati catastali e comunali.
- L'onere di informazione grava sul contribuente (Cass. 21250/2017; Cass. 4766/2004 e succ.).
- L'uso stagionale non esonera dal tributo.
- Decadenza: esclusa per effetto della sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 e proroga di 85 giorni;
la spedizione dell'avviso è avvenuta entro il termine (25/03/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che il ricorso non è inammissibile in quanto il superamento della originaria pretesa ha avuto luogo in corso di causa e, comunque, nell'impugnativa dell'atto originario è racchiusa la minor pretesa dell'ufficio. l'Avviso del 17/04/2024 costituisce revoca parziale e non nuova pretesa (Cass.
35716/2022; Cass. 18625/2020). La controversia permane sulla residua pretesa di € 734,85 sulla quale la parte ricorrente non ha oppposto elementi specifici.
2. Sulla decadenza: Con la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 e proroga di 85 giorni;
la spedizione
è avvenuta entro il termine (25/03/2024). L'avviso è tempestivo.
3. L'avviso rettificato va tuttavia ulteriormente riformato e ridotto nell'ammontare essendo la sanzione ancorata necessariamente al 30% del tributo
Le spese vanno compensate in ragioner della soccombenza parziale.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, determina l'imposta dovuta secondo quanto contenuto nel provvedimento n. prot. 3942/2018/rett. di rettifica dell'originario avviso di accertamento impugnato dal ricorrente, in € 363,77 oltre alle sanzioni che vengono rideterminate al 30% dell'imposta dovuta.
Compensa le spese. Palermo, 11.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 90045 Cinisi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CN/3942/18/TARI/B TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3101/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento TARI anno 2018 (Pratica n. 3942, prot. CN/3942/18/
TARI/B), notificato il 29/03/2024, per complessivi € 1.304,31, deducendo eccezioni di decadenza e prescrizione quinquennale, nonché vizi di motivazione e proporzionalità. Successivamente, l'Ufficio ha emesso Avviso di accertamento in rettifica (prot. CN/3942/18/RETT) in data 17/04/2024, riducendo la pretesa a € 734,85 per la villetta di mq. 54,00, confermando regolarità per la “Villa” già regolarmente assolta.
POSIZIONE DELLE PARTI
Il ricorrente ha eccepito la decadenza del potere impositivo (termine quinquennale scaduto al 31/12/2023), la prescrizione estintiva, la nullità per difetto di motivazione e sproporzione dell'imposta (€ 346,45 per mq.
54,00), invocando il principio di ragionevolezza e l'uso stagionale dell'immobile.
Etruria Servizi S.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso per:
Inammissibilità per carenza di interesse, poiché l'atto originario è stato annullato e sostituito dall'avviso in rettifica notificato il 17/04/2024, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Infondato nel merito, sostenendo che:
- 'omessa denuncia TARI è accertata tramite incrocio di dati catastali e comunali.
- L'onere di informazione grava sul contribuente (Cass. 21250/2017; Cass. 4766/2004 e succ.).
- L'uso stagionale non esonera dal tributo.
- Decadenza: esclusa per effetto della sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 e proroga di 85 giorni;
la spedizione dell'avviso è avvenuta entro il termine (25/03/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che il ricorso non è inammissibile in quanto il superamento della originaria pretesa ha avuto luogo in corso di causa e, comunque, nell'impugnativa dell'atto originario è racchiusa la minor pretesa dell'ufficio. l'Avviso del 17/04/2024 costituisce revoca parziale e non nuova pretesa (Cass.
35716/2022; Cass. 18625/2020). La controversia permane sulla residua pretesa di € 734,85 sulla quale la parte ricorrente non ha oppposto elementi specifici.
2. Sulla decadenza: Con la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 e proroga di 85 giorni;
la spedizione
è avvenuta entro il termine (25/03/2024). L'avviso è tempestivo.
3. L'avviso rettificato va tuttavia ulteriormente riformato e ridotto nell'ammontare essendo la sanzione ancorata necessariamente al 30% del tributo
Le spese vanno compensate in ragioner della soccombenza parziale.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, determina l'imposta dovuta secondo quanto contenuto nel provvedimento n. prot. 3942/2018/rett. di rettifica dell'originario avviso di accertamento impugnato dal ricorrente, in € 363,77 oltre alle sanzioni che vengono rideterminate al 30% dell'imposta dovuta.
Compensa le spese. Palermo, 11.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO