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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1716/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. PERRERO ROBERTA Parte_1 P.IVA_1
attore contro
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
Revocare e dichiarare inefficaci ex art. 67 L. Fall. i pagamenti eseguiti dal (per Parte_2
Euro 1.344,77) e dal Comune di Albisola Superiore (per Euro 10.038,12) in favore di CP_1
per un totale di Euro 11.382,89, e per l'effetto condannare la società convenuta a restituire al
[...]
Fallimento le predette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso e sino all'effettiva restituzione.
Spese e competenze del giudizio interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in data 27.1.23, ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67 L.F. dei pagamenti eseguiti in Controparte_1
favore della convenuta dal per € 1.344,77, e dal , per Parte_2 Controparte_2
€ 10.038,12, con conseguente condanna alla restituzione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- con sentenza del 3.2.20 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento di già Parte_1
CP_3
- il fallimento si pone in consecuzione, per gli effetti di cui all'art. 69-bis L.F., con la procedura concordataria instaurata dalla società con originaria domanda depositata il 3.10.18 (pubblicata nel registro delle imprese il 4.10.18) e la successiva collegata domanda depositata il 9.7.19
(pubblicata nel registro delle imprese l'11.7.19);
- nel semestre c.d. “sospetto”, da calcolarsi a ritroso dal 4.10.18, aveva promosso Controparte_1
procedura esecutiva presso terzi n. 1887/18, avanti al Tribunale di Venezia, nei confronti di nell'ambito della quale il G.E. con ordinanza del 21.9.18 disponeva l'assegnazione Parte_1
in favore di delle somme dichiarate dovute dai terzi pignorati e CP_1 Parte_2
; Controparte_2
- i terzi pignorati pagavano successivamente le somme oggetto del provvedimento di assegnazione prima della dichiarazione di fallimento di precisamente il Comune di Pt_1
€ 1.344,77 al lordo della ritenuta d'acconto in data successiva al 17.10.18 ed il Comune Pt_2
di Albisola Superiore € 10.038,12 al lordo della ritenuta d'acconto in data successiva al
21.11.18, sicché i relativi pagamenti, essendo intervenuti nel periodo c.d. sospetto, sono revocabili ex art. 67, comma 1 n. 2, o, comunque, comma 2 L.F.;
- l'esazione della somma nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi rappresenta un pagamento con mezzo anomalo, con conseguente applicabilità dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F.;
pagina 2 di 7 - in subordine, ai fini dell'applicabilità dell'art. 67, co. 2, L.F., era sicuramente a CP_1
conoscenza dello stato di insolvenza di allorquando ha ricevuto il pagamento da parte dei Pt_1
terzi pignorati, come dimostrato dalle seguenti circostanze: a) la grave crisi del gruppo CP_3
era già nota, tramite le notizie di stampa, nel 2017; b) nella primavera/estate del 2018 la crisi d'impresa poteva dirsi conclamata dal momento che, di lì a poco, sarebbe stata presentata e pubblicata la domanda di concordato preventivo;
c) nel settembre 2018 venivano elevati numerosi protesti a carico della debitrice;
d) nella primavera/estate 2018 venivano attuati da varie cessioni e/o affitti di ramo d'azienda nel tentativo di preservare la continuità Pt_1
aziendale; e) all'inizio dell'estate 2018 pendevano plurime procedure esecutive a carico di f) nell'ambito di una di queste procedure esecutive, nella quale era Pt_1 CP_1
intervenuta, i terzi pignorati nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. davano atto dei gravi inadempimenti di nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti e nell'esecuzione Pt_1
degli appalti;
g) anche nella procedura esecutiva promossa da avevano spiegato CP_1
intervento alcuni dipendenti di h) l'avvio dell'azione esecutiva da parte della convenuta Pt_1
dimostra, ex se, la conoscenza dello stato di insolvenza;
i) già nei mesi precedenti l'avvio delle azioni esecutive, sia che gli altri creditori avevano ottenuto provvedimenti monitori CP_1
nei confronti della debitrice;
l) dalla lettura dei ricorsi per ingiunzione emerge lo stato di insolvenza di m) la stessa presentazione della domanda di concordato preventivo Pt_1
dimostra lo stato di insolvenza della società poi fallita.
La convenuta, ritualmente notificata, è rimasta contumace.
La causa, istruita a mezzo richiesta di informazioni al ex art. 213 c.p.c., Controparte_2
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.25 sulle conclusioni ivi rassegnate da parte attrice.
La domanda attorea è fondata.
Quanto all'individuazione del periodo sospetto ai fini della revoca prevista dall'art. 67 L.F., sembra corretta la retrodatazione, ex art. 69-bis L.F., al semestre anteriore alla pubblicazione della prima pagina 3 di 7 domanda di concordato preventivo (“in bianco”) nel registro delle imprese, avvenuta il 4.10.18 (come risulta dalla visura camerale alla pag. 24: all. 3 attoreo).
Come precisato in giurisprudenza, la consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis
L.F. è applicabile laddove il successivo fallimento possa dirsi riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che ha determinato la presentazione della domanda di concordato preventivo (si veda, in tal senso, Trib. Milano sez. II, 14.2.23).
Nel caso, per come evincibile dalla prima domanda di concordato in bianco dell'ottobre 2018 (all. 4 attoreo) dalla quale già si evince lo stato di grave crisi in cui versava l'impresa e la pesante situazione debitoria, dalla seconda domanda “piena” del luglio 2019 (all. 7 attoreo) che espressamente si dichiara in consecuzione rispetto alla precedente domanda con riserva e richiama la medesima situazione di insolvenza già esistente alla data della prima domanda, dalla Relazione dell'esperto accompagnatoria alla seconda domanda di concordato ex art. 161, co. 3, L.F. che attesta quanto alla situazione economica e patrimoniale la consecuzione della domanda piena rispetto alla domanda con riserva, dal trattamento riservato ai crediti nella formazione dello stato passivo fallimentare con riconoscimento degli interessi solo fino al 3.10.18 quando già era emerso la stato di insolvenza (all. 11 attoreo), non pare revocabile in dubbio, anche in considerazione del dato cronologico che vede le procedure susseguirsi in rapida concatenazione senza soluzione di continuità, che le stesse siano manifestazione del medesimo stato di crisi, già grave e conclamato al momento della presentazione della prima domanda, ed il fallimento l'esito inevitabile di talo stato, come dimostrato dall'istanza di auto- fallimento presentata da una volta constatata l'impossibilità di risanamento che l'impresa si Pt_1
proponeva di conseguire con le domande di concordato.
Quanto ai pagamenti revocandi, come noto in caso di pignoramento presso terzi assume rilevanza non tanto l'ordinanza di assegnazione ma piuttosto la ricezione del pagamento giacché “l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente”, onde “l'effetto
pagina 4 di 7 satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine della dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 l. fall., ovvero alla sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che
l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti da dette disposizioni” (così testualmente Cass. n. 1544/06; si veda anche Cass. n. 7901/20).
Nel caso, si osserva, risulta documentalmente che il ha dato esecuzione Parte_2
all'ordinanza di assegnazione, versando ad la somma di € 1.344,77, in data 17.10.18 (all. CP_1
317 attoreo), mentre il in data 22.11.18 versando all'esecutante la Controparte_2
somma di € 10.038,12 (come risulta dalla risposta del all'istanza ex art. 213 c.p.c., allegata Pt_2
dall'attore con la nota depositata in data 7.5.25).
I pagamenti, dunque, posso dirsi eseguiti prima del fallimento e nel semestre c.d. sospetto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 69-bis L.F.
Il pagamento ottenuto dal creditore in esito all'esperimento di procedura esecutiva presso terzi non può ritenersi revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., trattandosi di pagamento eseguito con denaro e non con mezzi anomali di pagamento ovvero con strumenti indiretti che hanno procurato la soddisfazione del creditore.
Sussistono, invece, i presupposti per ottenere la revoca prevista dall'art. 67, co. 2, L.F., potendosi ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens al momento dei ricevuti pagamenti.
Come noto, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma può essere desunta anche mediante presunzioni purché le stesse, per la loro gravità, precisione e concordanza “siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da
pagina 5 di 7 parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione” (così, tra le più recenti, Cass. n.
10780/24).
Nel caso, il ha allegato indizi gravi e convergenti il tal senso. Parte_1
L'esperimento di procedura esecutiva, attivata dalla creditrice nell'estate 2018 (all. 14) per conseguire il pagamento del proprio credito, appare già di per sé sintomatico dell'assunzione di informazioni sulla situazione economica della debitrice e sull'incapacità della stessa di far fronte con regolarità al pagamento delle proprie obbligazioni (si vedano, in tal senso, Cass. n. 10780/24; Cass. n. 26935/06).
Tale situazione di scienza/conoscenza appare, poi, ulteriormente avvalorata dalla più che plausibile conoscenza anche delle altre numerose esecuzioni pendenti a carico di come dimostrato Pt_1
dall'intervento spiegato da in una di queste (all. 15), e della sussistenza di molteplici altri CP_1
creditori insoddisfatti, come dimostrato dagli interventi spiegati nell'esecuzione promossa dalla convenuta (all.ti 16-17-18-19-20).
Risulta, inoltre, che nell'estate 2018 venivano levati numerosi protesti a carico della debitrice Pt_1
(all.ti 27-28).
Può ritenersi, ancora, che la convenuta, la quale plausibilmente aveva assunto informative professionali in ordine alla situazione della propria debitrice ai fini delle procedure di recupero concretatesi nell'esecuzione presso terzi, fosse a conoscenza della presentazione della prima domanda di concordato preventivo da parte di (la cui pubblicazione nel registro delle imprese a fini pubblicitari è Pt_1
avvenuta il 4.10.18) che, per le ragioni sopra esposte, sicuramente era idonea a rivelare il grave stato di crisi dell'impresa.
Risulta, anzi, come documentato dall'attore (all.ti 289 e 296), che nell'ambito della procedura esecutiva n. 1954/18, nella quale aveva spiegato intervento, la stessa aveva dato atto di aver CP_1 Pt_1
presentato la domanda concordataria.
pagina 6 di 7 Tutte le predette circostanze, se valutate congiuntamente, inducono ragionevolmente a ritenere che la convenuta, società commerciale, non potesse ignorare, al momento dei ricevuti pagamenti, lo stato di insolvenza in cui versava Pt_1
Pronunciata la revoca degli eseguiti pagamenti, va dunque ordinato alla convenuta la restituzione dei relativi importi, con gli interessi al tasso legale dai pagamenti al saldo.
Nulla per la rivalutazione monetaria, non essendo provato che il ritardo nella disponibilità della somma non risulti adeguatamente compensato con gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- revoca ex art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti effettuati dai Comuni di e Albisola Superiore in Pt_2
favore di per le somme, rispettivamente, di € 1.344,77 in data 17.10.18 e di € 10.038,12 Controparte_1
in data 22.11.18;
- condanna la convenuta alla restituzione in favore del attore delle somme di € 1.344,77, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dal 18.10.18, e di € 10.038,12, oltre interessi al tasso legale dal 23.11.18;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell'attore, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, € 282,80 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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