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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/09/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile - Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
Dott.ssa Francesca Di Giorno giudice, esaminati gli atti del procedimento unitario n. 101/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato in data
31.07.2025 dal ricorrente (c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Cervaro (Fr), alla Via Colla di Fionda n. 36, assistito dall'Avv. Giuseppe Colapietro e coadiuvato dal gestore della crisi Dott. , nominato dall'OCC Presidium Persona_1
Debitores; vista la relazione depositata dal predetto gestore della crisi;
viste le richieste di chiarimenti del giudice delegato il 4.08.2025; viste le integrazioni depositate dal ricorrente in data 11.08.2025; rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 ccii, tenuto conto della residenza di parte ricorrente;
OSSERVA
1. Il nucleo familiare del ricorrente si compone del solo ricorrente che lavora come responsabile amministrativo presso la Nouvelle Vie s.r.l. con contratto a tempo indeterminato e percepisce l'importo di euro 4.527,00 al mese, vive in un immobile concesso in comodato d'uso dal figlio dell'attuale compagna non convivente, e corrisponde un assegno divorzile mensile alla ex moglie di euro 500,00.
Il ricorrente, inoltre, è comproprietario nella misura del 50% dei seguenti beni immobili identificati al NCEU di Pollena Trocchia, foglio 749, subalterni 15, 48 e 72:
1) Appartamento A2 sito in Pollena Trocchia (Na), in via Caracciolo n.7;
2) Cantina C2 sito in Pollena Trocchia (Na), in via Caracciolo n.7; 3) Box C6 sito in Pollena Trocchia (Na), in via Caracciolo n.7; per un valore della quota di proprietà del ricorrente pari ad euro 145.438,88.
Tali beni occupati dalla comproprietaria che vi risiede, ex moglie del Persona_2 ricorrente, risultano soggetti ad esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Nola, procedura esecutiva rubricata al n. 174/2024 nel corso della quale il perito incaricato ha stimato il valore della quota dei beni staggiti in complessivi e Euro 134.500,00, a fronte della valutazione resa nella perizia di stima di parte allegata in atti e pari ad euro 145.439,00.
La comproprietaria ha formulato, tra le altre, istanza al G.E., di acquistare la quota pignorata e, pertanto, salva una diversa valutazione del G.E., la somma da ricavarsi dalla procedura esecutiva non dovrebbe essere inferiore al valore di stima.
Il patrimonio del ricorrente si compone, altresì, di una liquidità pari ad euro 59.930,00 derivante dai saldi dei conti correnti e del deposito postale cointestato che sono stati dettagliati in atti.
3. Sussiste, altresì, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, posto che i suoi debiti ammontano ad euro 2.075.115,00, si tratta di un importo tale da assorbire per intero il reddito mensile del ricorrente, al netto dell'assegno divorzile, senza alcuna ulteriore somma per il soddisfacimento delle esigenze primarie dello stesso quantificate in euro 1.570,00 mensili.
4. La descritta situazione di dissesto e il patrimonio immobiliare e mobiliare in proprietà al ricorrente possono ritenere giustificato il ricorso allo strumento della liquidazione controllata. La liquidazione controllata ha struttura e funzioni simili a quelle della liquidazione giudiziale, aprendosi con una sentenza che costituisce un apparato chiamato ad amministrare e a liquidare il patrimonio del debitore e a distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum, fatte salve le cause legittime di prelazione;
manca, quindi, l'elemento negoziale proprio delle altre procedure di sovraindebitamento;
verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), ccii, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, ccii, novellato a seguito dell'introduzione del c.d. correttivo ter, essendo detta relazione completa, altresì, dell'attestazione secondo cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
considerato che
l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
preso atto, inoltre, delle spese necessarie al mantenimento del ricorrente, ragion per cui si ritiene che debba lasciarsi nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.570,00, mentre i redditi ulteriori, oltre gli ipotetici beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. ccii, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
(c.f. . Parte_1 C.F._1
Nomina Giudice Delegato il Dott. Lorenzo Sandulli.
Nomina Liquidatore l'Avv. Francesca Quintiliani, pec
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Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità
- devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 ccii.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, il quale avrà cura di intervenire nella suddetta procedura esecutiva immobiliare ed eventualmente chiedere l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva, salva la convenienza della vendita diretta della quota ex art. 600 u.c. cpc.
Ordina la trascrizione della sentenza sugli immobili indicati a punto 1, sub 1)2)3) delle motivazioni.
Autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza.
Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore.
Dispone che il Liquidatore: - notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.
Così deciso in Cassino, il 5.9.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott.ssa Michela Grillo