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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4445 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL IN (PG), al Corso Italia n. 21, elettivamente domiciliato in AL IN (PG), al
Corso Piave n. 15, presso lo studio dell'Avv. Christian Severini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “1) dichiarare la separazione coniugale tra i coniugi e , con addebito a carico della moglie Parte_1 Controparte_1 CP_1
ed ogni consequenziale effetto, nonché ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di AL IN (PG) a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Assegnare l'attuale abitazione familiare in AL IN (PG) Corso Italia n°21, di proprietà del Sig. allo stesso ricorrente. 3) Nulla a disporre circa il Parte_1 mantenimento di un coniuge in confronto dell'altro. 4) Con refusione delle spese e del compenso professionale del presente procedimento in caso di opposizione”;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati l'8.4.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 12.11.2024, il sig. chiedeva Parte_1 èronunciarsi la separazione personale dalla moglie esponendo: di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con lei in AL IN il 28.6.2016 e che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza era terminata pochi mesi la celebrazione del matrimonio, perché la moglie, adducendo problemi di salute della madre, si era allontanata definitivamente dalla casa coniugale;
che vi erano stati poi, fino al 2021, solo sporadici contatti telefonici.
Aggiungeva che la moglie risulta cancellata dal 1.12.21 dall'anagrafe della popolazione residente e che nessuna informazione sulla sua residenza era stato possibile reperire tramite l'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Il ricorrente riferiva inoltre di percepire trattamento pensionistico e di essere proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale sito in AL IN. Concludeva chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, assegnando a sé la casa coniugale e nulla disponendo circa il mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
All'udienza dell'8.4.2025, compariva innanzi al giudice delegato il solo ricorrente, che veniva sentito. All'esito, anche della verifica circa la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente e, stante l'assenza di domanda circa l'emissione di provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa al collegio per la decisone.
***
La domanda di separazione giudiziale va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
La convivenza tra le parti è terminata pochissimo tempo dopo la celebrazione del matrimonio civile, quando la resistente si è allontanata dalla casa coniugale non facendovi più rientro e da diversi anni non vi sono contatti né rapporti di nessun tipo tra i coniugi, che conducono vite separate. Appare allora evidente che nel caso di specie sia presto venuta meno, irrimediabilmente, qualunque forma di comunione materiale e spirituale e che non sia ipotizzabile la ripresa della convivenza.
La domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal non può essere Pt_1 accolta, sia in ragione dell'estrema sinteticità della ricostruzione della vicenda matrimoniale di cui al ricorso, sia in ragione del fatto che, per come riferito, la durata dell'unione è stata talmente breve (circa un mese) da non potersi nemmeno presumere autentico in origine il sentimento affettivo che indusse le parti a contrarre matrimonio. Ciò impedisce di valutare sussistente il nesso causale tra l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale ed il fallimento dell'unione.
Nessuna decisione deve essere adottata riguardo le sorti della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, non essendovi figli nati dall'unione a tutela dei quali debba disporsi l'assegnazione.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata in [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere Controparte_1 separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4445 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL IN (PG), al Corso Italia n. 21, elettivamente domiciliato in AL IN (PG), al
Corso Piave n. 15, presso lo studio dell'Avv. Christian Severini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ), nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “1) dichiarare la separazione coniugale tra i coniugi e , con addebito a carico della moglie Parte_1 Controparte_1 CP_1
ed ogni consequenziale effetto, nonché ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di AL IN (PG) a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Assegnare l'attuale abitazione familiare in AL IN (PG) Corso Italia n°21, di proprietà del Sig. allo stesso ricorrente. 3) Nulla a disporre circa il Parte_1 mantenimento di un coniuge in confronto dell'altro. 4) Con refusione delle spese e del compenso professionale del presente procedimento in caso di opposizione”;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati l'8.4.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 12.11.2024, il sig. chiedeva Parte_1 èronunciarsi la separazione personale dalla moglie esponendo: di aver Controparte_1 contratto matrimonio civile con lei in AL IN il 28.6.2016 e che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza era terminata pochi mesi la celebrazione del matrimonio, perché la moglie, adducendo problemi di salute della madre, si era allontanata definitivamente dalla casa coniugale;
che vi erano stati poi, fino al 2021, solo sporadici contatti telefonici.
Aggiungeva che la moglie risulta cancellata dal 1.12.21 dall'anagrafe della popolazione residente e che nessuna informazione sulla sua residenza era stato possibile reperire tramite l'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Il ricorrente riferiva inoltre di percepire trattamento pensionistico e di essere proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale sito in AL IN. Concludeva chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, assegnando a sé la casa coniugale e nulla disponendo circa il mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
All'udienza dell'8.4.2025, compariva innanzi al giudice delegato il solo ricorrente, che veniva sentito. All'esito, anche della verifica circa la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente e, stante l'assenza di domanda circa l'emissione di provvedimenti provvisori, la causa veniva rimessa al collegio per la decisone.
***
La domanda di separazione giudiziale va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
La convivenza tra le parti è terminata pochissimo tempo dopo la celebrazione del matrimonio civile, quando la resistente si è allontanata dalla casa coniugale non facendovi più rientro e da diversi anni non vi sono contatti né rapporti di nessun tipo tra i coniugi, che conducono vite separate. Appare allora evidente che nel caso di specie sia presto venuta meno, irrimediabilmente, qualunque forma di comunione materiale e spirituale e che non sia ipotizzabile la ripresa della convivenza.
La domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal non può essere Pt_1 accolta, sia in ragione dell'estrema sinteticità della ricostruzione della vicenda matrimoniale di cui al ricorso, sia in ragione del fatto che, per come riferito, la durata dell'unione è stata talmente breve (circa un mese) da non potersi nemmeno presumere autentico in origine il sentimento affettivo che indusse le parti a contrarre matrimonio. Ciò impedisce di valutare sussistente il nesso causale tra l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale ed il fallimento dell'unione.
Nessuna decisione deve essere adottata riguardo le sorti della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, non essendovi figli nati dall'unione a tutela dei quali debba disporsi l'assegnazione.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata in [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere Controparte_1 separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato