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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione AV
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2025 R.G.
TRA
, , rapp.ti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dif.si come in atti dall'avv. Beniamino Nordio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in Controparte_1 atti dall'avv. Marco Cappelletto e dall'avv. Maria Giovanna Conti
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rapp. e dif. come atti dall'Avvocatura dell'Istituto
1 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della società convenuta con qualifica di macchinisti ed inquadramento nel livello B1 Tecnico del CCNL Mobilità e attività ferroviarie, hanno dedotto: la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e/o l) e/o o) e/o p) dell'art. 68 illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31 commi 4 e
5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 integrativo del CCNL della Mobilità, b) l'art. 77 comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, c) gli artt.
29, co. 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie del macchinista;
ciò in quanto talee articolo del CCNL contrastava con il diritto eurounitario;
il diritto alla corresponsione della differenza tra quanto pagato dal datore e quanto effettivamente spettante a titolo di retribuzione per i giorni di ferie goduti.
Pertanto, essi hanno concluso chiedendo di:
“ 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte di qui resistente, in relazione Controparte_2
all'illegittimo pagamento delle retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere g) h) i) j) n) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del
CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono:
a) l'art. 31 commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale
Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del
CCNL Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF;
2 b) l'art. 77 comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003);
c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL
Aziendale e di confluenza del 2003); per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie godute da parte del macchinista;
3) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità, anche o anche solo, di uno o più ulteriori articoli del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16 e/o del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 e/o di quelli dei
CCNL Area AF e Aziendale degli anni 2012 e 2003, per tutte le ragioni di cui sopra;
4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, dall'anno 2007 ovvero dalla differente data di giustizia e fino alla data della pensione (dicembre 2020 e Per_1
gennaio 2022 Puntoriero), per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui ai seguenti articoli: a) 31, commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF e b) 77, comma 2 (assenza dalla residenza) del
CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del
2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) 29, comma 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del
2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); CP_4
riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione:
1) (cod.0169); Controparte_5
2) IUP PDM KM TA (cod.0170);
3) IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man (cod.0790);
4) IUP PDM/PDB Formazione (cod. 0791);
5) IUP PDM/PDB Lavoro (cod.0964);
6) IUP PDM Cond.Diu.2 Agent (cod.0965);
7) IUP PDM Cond.Not.2 Agent (cod.0966); Contr
8) IUP Cond.Diu.1 Agent (cod.0967);
3 9) IUP PDM Cond.Not.1 Agent (cod.0968);
10) IUP PDM Cond. (cod.0987); CP_6
11) IUP PDM Cond.Not. (cod.0988); CP_5
12) IUP PDM Cond.Diu.con Polifunzionale (cod.0987);
13) IUP PDM Cond.Not.con Polifunzionale;
14) SI Rip. (cod.0992); CP_7 CP_8
15) (cod.0991); Controparte_9 CP_8
16) Ind.pern.comp.giorn (cod. 0412)
17) Ind.per lav.nott. (cod.0421)
18) Ind.AV DO (0457)
19) Ind.oraria AV festivo (cod.0131)
20) Ind.per AV di Pasqua (cod.0366)
21) Ind. festività non recuperate (cod. 0200 e ss.)
-retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di AV effettivamente lavorati (come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 12,80 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette;
5) per l'effetto condannare i datori di AV ratione temporis e/o in solido tra loro,
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica Controparte_2 Controparte_10
pro tempore, a pagare ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive per le singole giornate di ferie godute dal 2007 al 2024 i seguenti importi:
1. € 6.308,99 per 451 gg di ferie (con rivalutazione ed interessi € Parte_1
7.590,75);
2. € 8.309,60 per 458,50 gg di ferie (con rivalutazione ed Parte_2
interessi € 9.888,65);
3. € 10.092,21 per 461 gg di ferie (con rivalutazione ed interessi € Parte_3
11.990,77). ovvero la differente somma a seguito di CTU tecnico-contabile che determini le differenze retributive, unitamente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo nonché della parte contributiva e previdenziale (somma
4 calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di AV effettivamente lavorati per lo stesso periodo come da prevalente orientamento giurisprudenziale -e detratto l'importo fisso di € _12,80, ovvero secondo differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette).
Con la precisazione che la condanna dovrà valere anche pro futuro, fino alla data di cessazione del rapporto di AV. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali per danno erariale”.
La società si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del Controparte_11
ricorso.
La società non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara la CP_2
contumacia.
Si è costituito anche l' che ha concluso chiedendo la condanna del datore al CP_3
versamento della contribuzione dovuta ai ricorrenti in caso di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere rigettate l'eccezione di inammissibilità per genericità in quanto dalla lettura dello stesso si evince sia il petitum sia la causa petendi.
5 Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione trattandosi di rapporti lavorativi ancora in corso. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti precisato che: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di AV - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di AV a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata.
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di AV” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024, n.2963).
Tanto premesso, occorre richiamare la giurisprudenza in materia di calcolo della retribuzione delle ferie ad avviso della quale: “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_2
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta
[...]
nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C - 350/06 e C - 520/06, e altri). Ciò che si Persona_3
è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di AV sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_4
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C - 385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C - 514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le
6 prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuta che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si
è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di AV del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore
7 fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C -
106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C - 91/92 p. 26, CGUE CP_12
10/04/1984 causa C - 14/83 von OL p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C - 7/11 CP_13
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria” (Cassazione civile sez. lav., 31/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
31/01/2025), n.2347).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, emerge che il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di mancato riposo,
l'indennità per AV notturno,festivo,dominicale, costituiscono delle indennità che si pongono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni di macchinista e che sono correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza secondo cui: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di AV, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare
8 il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di AV e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di AV.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di AV, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di AV;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
18. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent.
CGUE Williams cit., par. 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di AV effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di AV effettivo, poiché ciò
9 determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE
cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa Parte_4
nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di AV effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo AV" (sent.
CGUE Williams cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di AV che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par. 41),
19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (Cassazione civile sez. lav., 21/05/2024,
n.14089).
Alla luce, pertanto, della giurisprudenza citata in narrativa deve essere dichiarata la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.2016 poiché contrasta con il diritto eurounitario.
10 Ne consegue che le società convenute devono essere condannate in solido tra loro a pagare ai ricorrenti la differenza tra quanto erogato in via forfettizzata nei giorni di ferie goduti da essi goduti e quanto a loro spettante in virtù dell'inserimento delle suddette indennità nel computo della retribuzione.
Ciò in virtù del passaggio di azienda avvenuto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con decorrenza dal 31.12.2016.
Per quanto concerne il quantum, il GL titolare del fascicolo in precedenza disponeva CTU contabile assegnando all'ausiliario il seguente quesito: “Accerti il CTU quale sarebbe la retribuzione feriale spettante ai ricorrenti per le annualità di cui è causa, calcolata tenendo conto della media delle IUP previste dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti
Aziendali FS 2012 e 2016, e dell'indennità di assenza dalla residenza percepite nell'anno precedente a quello a cui le ferie si riferiscono, divise per i giorni di effettiva presenza in servizio, detratta l'indennità già liquidata nel periodo feriale a titolo di IUP giornaliera e moltiplicata per i giorni di ferie goduti fino ad un massimo di quattro settimane annue pari a 20 giorni, con indicazione dell'incidenza mensile complessiva delle indennità sopra indicate rispetto alla retribuzione feriale così calcolata e della differenza con quanto effettivamente percepito per lo stesso periodo”.
Nell'elaborato peritale il CTU ha concluso ritenendo che: ha diritto al Parte_1 pagamento di € 5.358,74 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
ha diritto al pagamento di € 6.654,81 a titolo di differenze sulla Parte_2 retribuzione per i giorni di ferie goduti;
ha diritto al pagamento di € Parte_5
7.615,20 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti, per gli anni dal
2007 al 2024.
La consulenza dell'ausiliario è adeguatamente motivata e viene condivisa dallo scrivente;
di conseguenza, le resistenti devono essere condannate al pagamento dei suddetti importi.
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Allo stesso tempo, le società resistenti devono essere condannate al versamento della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo. Ed infatti,
11 la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9009 del 2024, ha chiarito che l'indennità per le fe rie non godute deve essere soggetta a contribuzione previdenziale in quanto possiede una du plice natura, sia retributiva sia risarcitoria. Ciò, tuttavia, considerando la prescrizione quinquennale, così come eccepita dall' . Rilevato, dunque, che non vi è prova in atti CP_3 della data di notifica del ricorso all' , ma che nella memoria difensiva della convenuta CP_3
è allegato che il ricorso è stato notificato in data 12.3.2025 può Controparte_11 considerarsi che presuntivamente il ricorso è stato notificato all' in pari data. Pertanto, CP_3
quest'ultima può costituire la prima data in atti di conoscenza del ricorso da parte dell'ente previdenziale, deve ritenersi prescritto il periodo di 5 anni antecedente a quest'ultima data.
Ne consegue che le società convenute devono essere condannate al versamento in favore dei ricorrenti della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo successivo al 12.3.2020.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento pro futuro sui giorni di ferie. Sul punto, giova rammentare che “È inammissibile la domanda di condanna a un futuro facere, giacché deve negarsi che la condanna in futuro costituisca figura generale dell'ordinamento, dovendosi ritenere eccezionali le ipotesi in cui l'ordinamento medesimo abbia ampliato l'ambito dell'interesse ad agire” (Tribunale Frosinone, sentenza n. 1025 del 30.11.2022).
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che “Va respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., qualora non siano stati concretamente provati il dolo o la colpa grave” (Consiglio di Stato sez. II, 26/05/2021, n.4072). Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente;
a ciò consegue il rigetto della suddetta domanda.
Per analoghe ragioni, quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., deve ribadirsi che, secondo giurisprudenza costante, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata
12 non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012; Cass. n. 24546 del 2014;
Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass. n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Pertanto, deve essere rigettata anche la domanda di condanna alla pubblicazione sui quotidiani della sentenza che fa riferimento ad un danno erariale di cui non si comprende il nesso con il giudizio in esame.
Sul punto, l'art. 120 c.p.c. stabilisce che “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”. La giurisprudenza espressasi sull'istituto ha precisato che “La pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., consegue ad un provvedimento, oggetto di potere discrezionale del giudice, che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria, in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro;
ciò a differenza del risarcimento del danno per equivalente, che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi” (Cassazione civile sez. I, 21/01/2016, n.1091).
Si tratta di un potere discrezionale del giudice con funzione riparatoria. Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono gli estremi per tale condanna in difetto di ogni allegazione attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra i ricorrenti e la società resistenti, mentre non sono dovute nei confronti dell' in quanto CP_3
13 convenuto in giudizio esclusivamente come litisconsorte necessario per la ricostruzione contributiva.
Le spese di CTU vengono poste in capo alle società resistenti e Controparte_11
, in solido tra loro, e si liquidano come da separato decreto CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6 del CCNL Mobilità
Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.2016, per le causali di cui in motivazione;
c) Per l'effetto condanna le società resistenti e Controparte_11
al pagamento in solido tra loro in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 5.358,74 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
in favore di della somma di € 6.654,81 a titolo di Parte_2
differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
in favore di Parte_5 della somma di € 7.615,20 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti, per gli anni dal 2007 al 2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
d) Condanna le società resistenti e al Controparte_11 CP_2
versamento in solido tra loro in favore dei ricorrenti della contribuzione sulle somme riconosciute in dispositivo per il periodo successivo al 12.3.2020;
e) Rigetta per il resto il ricorso;
f) Condanna le società resistenti e al Controparte_11 CP_2
pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si
14 liquidano in € 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del
15%, IVA e CPA come per legge;
g) Nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_3
h) Pone le spese di CTU in capo società resistenti e Controparte_11
, in solido tra loro, che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione AV
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2025 R.G.
TRA
, , rapp.ti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dif.si come in atti dall'avv. Beniamino Nordio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in Controparte_1 atti dall'avv. Marco Cappelletto e dall'avv. Maria Giovanna Conti
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rapp. e dif. come atti dall'Avvocatura dell'Istituto
1 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della società convenuta con qualifica di macchinisti ed inquadramento nel livello B1 Tecnico del CCNL Mobilità e attività ferroviarie, hanno dedotto: la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e/o l) e/o o) e/o p) dell'art. 68 illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31 commi 4 e
5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 integrativo del CCNL della Mobilità, b) l'art. 77 comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, c) gli artt.
29, co. 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie del macchinista;
ciò in quanto talee articolo del CCNL contrastava con il diritto eurounitario;
il diritto alla corresponsione della differenza tra quanto pagato dal datore e quanto effettivamente spettante a titolo di retribuzione per i giorni di ferie goduti.
Pertanto, essi hanno concluso chiedendo di:
“ 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte di qui resistente, in relazione Controparte_2
all'illegittimo pagamento delle retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) – e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere g) h) i) j) n) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del
CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono:
a) l'art. 31 commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale
Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del
CCNL Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF;
2 b) l'art. 77 comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003);
c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL
Aziendale e di confluenza del 2003); per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie godute da parte del macchinista;
3) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità, anche o anche solo, di uno o più ulteriori articoli del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16 e/o del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 e/o di quelli dei
CCNL Area AF e Aziendale degli anni 2012 e 2003, per tutte le ragioni di cui sopra;
4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, dall'anno 2007 ovvero dalla differente data di giustizia e fino alla data della pensione (dicembre 2020 e Per_1
gennaio 2022 Puntoriero), per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui ai seguenti articoli: a) 31, commi 4 e 5 (indennità di utilizzazione/condotta) del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003) integrativo del CCNL della Mobilità AF e b) 77, comma 2 (assenza dalla residenza) del
CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del
2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) 29, comma 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del
2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); CP_4
riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione:
1) (cod.0169); Controparte_5
2) IUP PDM KM TA (cod.0170);
3) IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man (cod.0790);
4) IUP PDM/PDB Formazione (cod. 0791);
5) IUP PDM/PDB Lavoro (cod.0964);
6) IUP PDM Cond.Diu.2 Agent (cod.0965);
7) IUP PDM Cond.Not.2 Agent (cod.0966); Contr
8) IUP Cond.Diu.1 Agent (cod.0967);
3 9) IUP PDM Cond.Not.1 Agent (cod.0968);
10) IUP PDM Cond. (cod.0987); CP_6
11) IUP PDM Cond.Not. (cod.0988); CP_5
12) IUP PDM Cond.Diu.con Polifunzionale (cod.0987);
13) IUP PDM Cond.Not.con Polifunzionale;
14) SI Rip. (cod.0992); CP_7 CP_8
15) (cod.0991); Controparte_9 CP_8
16) Ind.pern.comp.giorn (cod. 0412)
17) Ind.per lav.nott. (cod.0421)
18) Ind.AV DO (0457)
19) Ind.oraria AV festivo (cod.0131)
20) Ind.per AV di Pasqua (cod.0366)
21) Ind. festività non recuperate (cod. 0200 e ss.)
-retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di AV effettivamente lavorati (come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 12,80 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette;
5) per l'effetto condannare i datori di AV ratione temporis e/o in solido tra loro,
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica Controparte_2 Controparte_10
pro tempore, a pagare ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive per le singole giornate di ferie godute dal 2007 al 2024 i seguenti importi:
1. € 6.308,99 per 451 gg di ferie (con rivalutazione ed interessi € Parte_1
7.590,75);
2. € 8.309,60 per 458,50 gg di ferie (con rivalutazione ed Parte_2
interessi € 9.888,65);
3. € 10.092,21 per 461 gg di ferie (con rivalutazione ed interessi € Parte_3
11.990,77). ovvero la differente somma a seguito di CTU tecnico-contabile che determini le differenze retributive, unitamente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo nonché della parte contributiva e previdenziale (somma
4 calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di AV effettivamente lavorati per lo stesso periodo come da prevalente orientamento giurisprudenziale -e detratto l'importo fisso di € _12,80, ovvero secondo differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette).
Con la precisazione che la condanna dovrà valere anche pro futuro, fino alla data di cessazione del rapporto di AV. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali per danno erariale”.
La società si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del Controparte_11
ricorso.
La società non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara la CP_2
contumacia.
Si è costituito anche l' che ha concluso chiedendo la condanna del datore al CP_3
versamento della contribuzione dovuta ai ricorrenti in caso di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere rigettate l'eccezione di inammissibilità per genericità in quanto dalla lettura dello stesso si evince sia il petitum sia la causa petendi.
5 Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione trattandosi di rapporti lavorativi ancora in corso. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti precisato che: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di AV - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di AV a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata.
Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di AV” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024, n.2963).
Tanto premesso, occorre richiamare la giurisprudenza in materia di calcolo della retribuzione delle ferie ad avviso della quale: “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_2
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta
[...]
nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C - 350/06 e C - 520/06, e altri). Ciò che si Persona_3
è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di AV sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_4
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C - 385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C - 514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le
6 prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuta che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si
è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di AV del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore
7 fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C -
106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C - 91/92 p. 26, CGUE CP_12
10/04/1984 causa C - 14/83 von OL p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C - 7/11 CP_13
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria” (Cassazione civile sez. lav., 31/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
31/01/2025), n.2347).
Ebbene, applicando i principi esposti al caso di specie, emerge che il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di mancato riposo,
l'indennità per AV notturno,festivo,dominicale, costituiscono delle indennità che si pongono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni di macchinista e che sono correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza secondo cui: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di AV, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare
8 il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di AV e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di AV.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di AV, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di AV;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
18. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent.
CGUE Williams cit., par. 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di AV effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di AV effettivo, poiché ciò
9 determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE
cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa Parte_4
nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di AV effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo AV" (sent.
CGUE Williams cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di AV che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par. 41),
19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (Cassazione civile sez. lav., 21/05/2024,
n.14089).
Alla luce, pertanto, della giurisprudenza citata in narrativa deve essere dichiarata la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.2016 poiché contrasta con il diritto eurounitario.
10 Ne consegue che le società convenute devono essere condannate in solido tra loro a pagare ai ricorrenti la differenza tra quanto erogato in via forfettizzata nei giorni di ferie goduti da essi goduti e quanto a loro spettante in virtù dell'inserimento delle suddette indennità nel computo della retribuzione.
Ciò in virtù del passaggio di azienda avvenuto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con decorrenza dal 31.12.2016.
Per quanto concerne il quantum, il GL titolare del fascicolo in precedenza disponeva CTU contabile assegnando all'ausiliario il seguente quesito: “Accerti il CTU quale sarebbe la retribuzione feriale spettante ai ricorrenti per le annualità di cui è causa, calcolata tenendo conto della media delle IUP previste dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti
Aziendali FS 2012 e 2016, e dell'indennità di assenza dalla residenza percepite nell'anno precedente a quello a cui le ferie si riferiscono, divise per i giorni di effettiva presenza in servizio, detratta l'indennità già liquidata nel periodo feriale a titolo di IUP giornaliera e moltiplicata per i giorni di ferie goduti fino ad un massimo di quattro settimane annue pari a 20 giorni, con indicazione dell'incidenza mensile complessiva delle indennità sopra indicate rispetto alla retribuzione feriale così calcolata e della differenza con quanto effettivamente percepito per lo stesso periodo”.
Nell'elaborato peritale il CTU ha concluso ritenendo che: ha diritto al Parte_1 pagamento di € 5.358,74 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
ha diritto al pagamento di € 6.654,81 a titolo di differenze sulla Parte_2 retribuzione per i giorni di ferie goduti;
ha diritto al pagamento di € Parte_5
7.615,20 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti, per gli anni dal
2007 al 2024.
La consulenza dell'ausiliario è adeguatamente motivata e viene condivisa dallo scrivente;
di conseguenza, le resistenti devono essere condannate al pagamento dei suddetti importi.
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Allo stesso tempo, le società resistenti devono essere condannate al versamento della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo. Ed infatti,
11 la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9009 del 2024, ha chiarito che l'indennità per le fe rie non godute deve essere soggetta a contribuzione previdenziale in quanto possiede una du plice natura, sia retributiva sia risarcitoria. Ciò, tuttavia, considerando la prescrizione quinquennale, così come eccepita dall' . Rilevato, dunque, che non vi è prova in atti CP_3 della data di notifica del ricorso all' , ma che nella memoria difensiva della convenuta CP_3
è allegato che il ricorso è stato notificato in data 12.3.2025 può Controparte_11 considerarsi che presuntivamente il ricorso è stato notificato all' in pari data. Pertanto, CP_3
quest'ultima può costituire la prima data in atti di conoscenza del ricorso da parte dell'ente previdenziale, deve ritenersi prescritto il periodo di 5 anni antecedente a quest'ultima data.
Ne consegue che le società convenute devono essere condannate al versamento in favore dei ricorrenti della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo successivo al 12.3.2020.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento pro futuro sui giorni di ferie. Sul punto, giova rammentare che “È inammissibile la domanda di condanna a un futuro facere, giacché deve negarsi che la condanna in futuro costituisca figura generale dell'ordinamento, dovendosi ritenere eccezionali le ipotesi in cui l'ordinamento medesimo abbia ampliato l'ambito dell'interesse ad agire” (Tribunale Frosinone, sentenza n. 1025 del 30.11.2022).
Parimenti deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che “Va respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., qualora non siano stati concretamente provati il dolo o la colpa grave” (Consiglio di Stato sez. II, 26/05/2021, n.4072). Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente;
a ciò consegue il rigetto della suddetta domanda.
Per analoghe ragioni, quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., deve ribadirsi che, secondo giurisprudenza costante, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata
12 non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012; Cass. n. 24546 del 2014;
Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass. n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Pertanto, deve essere rigettata anche la domanda di condanna alla pubblicazione sui quotidiani della sentenza che fa riferimento ad un danno erariale di cui non si comprende il nesso con il giudizio in esame.
Sul punto, l'art. 120 c.p.c. stabilisce che “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”. La giurisprudenza espressasi sull'istituto ha precisato che “La pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., consegue ad un provvedimento, oggetto di potere discrezionale del giudice, che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria, in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro;
ciò a differenza del risarcimento del danno per equivalente, che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi” (Cassazione civile sez. I, 21/01/2016, n.1091).
Si tratta di un potere discrezionale del giudice con funzione riparatoria. Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono gli estremi per tale condanna in difetto di ogni allegazione attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra i ricorrenti e la società resistenti, mentre non sono dovute nei confronti dell' in quanto CP_3
13 convenuto in giudizio esclusivamente come litisconsorte necessario per la ricostruzione contributiva.
Le spese di CTU vengono poste in capo alle società resistenti e Controparte_11
, in solido tra loro, e si liquidano come da separato decreto CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6 del CCNL Mobilità
Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.2016, per le causali di cui in motivazione;
c) Per l'effetto condanna le società resistenti e Controparte_11
al pagamento in solido tra loro in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 5.358,74 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
in favore di della somma di € 6.654,81 a titolo di Parte_2
differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti;
in favore di Parte_5 della somma di € 7.615,20 a titolo di differenze sulla retribuzione per i giorni di ferie goduti, per gli anni dal 2007 al 2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
d) Condanna le società resistenti e al Controparte_11 CP_2
versamento in solido tra loro in favore dei ricorrenti della contribuzione sulle somme riconosciute in dispositivo per il periodo successivo al 12.3.2020;
e) Rigetta per il resto il ricorso;
f) Condanna le società resistenti e al Controparte_11 CP_2
pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si
14 liquidano in € 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del
15%, IVA e CPA come per legge;
g) Nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_3
h) Pone le spese di CTU in capo società resistenti e Controparte_11
, in solido tra loro, che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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