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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. promosso in proprio da
(p. iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
SI, via Scorpione n. 10, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, sito in
Cagliari, via Pasquale Tola n. 21, che la rappresenta e difende, in virtù della procura in calce al ricorso.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
A) premesso che:
1. con ricorso depositato in data 16.1.2025, Parte_1
ha domandato la dichiarazione dello stato di insolvenza in proprio, chiedendo,
[...] unitamente, la nomina di un commissario liquidatore, quale misura conservativa ex art. 297, comma 3 C.C.I.I.;
2. alla prima udienza, fissata il 27.02.2025, il giudice relatore ha invitato la società cooperativa ricorrente a depositare la documentazione inerente la procedura di licenziamento collettivo ed una breve nota esplicativa in relazione alla domanda ex art. 297 co 3 CCII;
2.1. la ricorrente ha depositato la suddetta nota, deducendo a sostegno della richiesta la necessità di preservare il patrimonio sociale e, in particolare, i cespiti aziendali siti presso la sede operativa della cooperativa: quest'ultima è inattiva, collocata fuori da un centro urbano e non custodita, sicché i beni ivi allocati sarebbe esposti al rischio di sottrazione, deterioramento e dispersione;
2.2. in data 01.06.2025, la ricorrente ha deposito un'ulteriore nota al fine di rappresentare l'aggravarsi della stato di insolvenza della cooperativa, conseguente alle azioni – monitorie e esecutive - intraprese dagli ex dipendenti a tutela dei propri crediti di lavoro;
3. è stato sentito Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale autorità che ha vigilanza sull'impresa, il quale ha comunicato, con nota del 30.7.2025, che nulla osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza giacché «dell'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa, pertanto, non risulta applicabile la disciplina fallimentare” (e dunque quella relativa alla liquidazione giudiziale) “così come enunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 32992/2023 del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art.
2545-terdecies primo comma c.c.».
B) Rilevato in via preliminare che:
1. sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo
1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata a SI (SU), comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
2. ai sensi dell'art. 297, 1° co., CCI, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriormente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere pronunciato esclusivamente nei confronti delle imprese soggette alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale;
2.1. nel caso di specie, , essendo Parte_1 costituita nella forma di società cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991, acquista di diritto la qualifica di impresa sociale ex art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 112/2017
e, pertanto, come riconosce anche il nel proprio parere, è assoggettabile CP_1 esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dall'art. 14, comma 1, del
D.lgs. n. 112 del 2017 in deroga all'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ a mente del quale “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”;
2.2. questo collegio, infatti, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, riconosce alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/2017 natura speciale e, quindi, prevalente rispetto a quella dettata dall'art. 2545-terdecies c.c., essendo tesa a regolare in modo organico ed unitario, con una disciplina in parte di favore, le imprese sociali e, conseguentemente, reputa che l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto abbia innovato il quadro normativo preesistente determinando l'inapplicabilità dell'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ, alle cooperative sociali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023, n.
29801, Cass. civ. Sez. I, 28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I, 29/11/2023, n. 33280).
C) Ritenuto nel merito che
1. ai fini della declaratoria di insolvenza di una società cooperativa non sia necessario accertare (anche) se risultino superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2022, che, seppur resa nella vigenza della legge fallimentare, deve ritenersi applicabile anche nel quadro normativo introdotto dal CCII, posto che l'attuale disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dalla legge fallimentare;
2. all'esito dell'istruttoria, debba ritenersi dimostrata la condizione di insolvenza della cooperativa resistente, desumibile dai seguenti elementi:
- perdite maturate negli ultimi esercizi, pari a € 98.341,00 nel 2022, a € 79.679,00 nel
2023 e a € 47.202,66 nel 2024 che hanno significativamente eroso il patrimonio netto sociale;
- il mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio del 2023;
- l'ingente esposizione debitoria di cui all'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio del 2023, pari ad € 251.708,00 a fronte di un risultato economico, anch'esso negativo, pari a € 79.679,00;
- l'avvio della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti, come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 27.02.2025; - i decreti ingiuntivi, versati in atti, emessi a favore degli ex dipendenti per crediti di lavoro, alcuni dei quali già muniti di formula esecutiva;
- l'avvio di un procedimento di esecuzione forza presso terzi, che ha determinato il blocco del conto corrente che la ricorrente ha in essere con la Controparte_2
;
[...]
- le stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale si dà atto della incapacità della cooperativa di fare fronte ai propri impegni di spesa nei confronti dei lavoratori, dei fornitori, degli istituti bancari, dello Stato e degli Enti
Previdenziali.
D) Vista la richiesta con cui l'istante ha domandato la nomina di un commissario per l'adozione dei provvedimenti conservativi nell'interesse dei creditori ex art. 297, comma 3, CCII e rilevato che:
1. ai sensi di quanto disposto dall'art. 297, comma 3, CCII, con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritiene opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione;
2. nell'ambito delle predette misure la giurisprudenza vi ricomprende anche provvedimenti consistenti in disposizioni di vigilanza sulla gestione ordinaria e straordinaria della società sino alle nomine di competenza dell'autorità governativa, quale la nomina di un commissario giudiziale provvisorio così da garantire un controllo sulla gestione degli amministratori;
3. nel caso di specie, tuttavia, la richiesta di nomina di un commissario non è motivata dall'esigenza di vigilare sulla gestione amministrativa della cooperativa, tant'è vero che la crisi della società è stata ricondotta a fattori estranei all'amministrazione e nessun elemento o circostanza sintomatico di mala gestio è stata rappresentato dalla ricorrente;
4. gli interessi posti a fondamento della richiesta in esame, come emerge dalle note depositate dalla cooperativa in data 04.03.2025 e 01.06.2025, sono:
- la necessità di preservare i cespiti aziendali collocati presso la sede operativa dell'impresa dal rischio di sottrazione, deterioramento e dispersione;
- l'esigenza di neutralizzare il rischio di lesione della par condicio creditorum conseguente all'iscrizione di un procedimento di esecuzione forza presso terzi e al presumibile avvio di ulteriori procedimenti esecutivi, dati i plurimi decreti ingiuntivi pronunciati a favore degli ex dipendenti. E) Ritenuto alla luce delle premesse svolte
1. che la nomina di un commissario rappresenti un provvedimento ultroneo rispetto alle esigenze rappresentate dalla ricorrente, non ravvisandosi la necessità di demandare ad un commissario la gestione della cooperativa, essendo quest'ultima a tutt'oggi ancora dotata di un organo amministrativo in carica;
2. che spetti, in assenza di indici di mala gestio, all'organo amministrativo in carica preservare il patrimonio della società, ben potendo il rischio, rappresentato dalla ricorrente, di sottrazione e deterioramento dei cespiti aziendali siti presso la sede operativa dell'impresa, essere neutralizzato autonomamente dalla cooperativa, ad es. mediante la nomina di un custode;
3. che di contro, il rischio di lesione della par condicio creditorum possa essere neutralizzato mediante il divieto di principiare e proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa, divieto che, altrimenti, opererebbe soltanto dal momento della dichiarazione della liquidazione coatta (giacché ai sensi di quanto disposto dall'art 304 comma I CCII dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano, tra l'altro, le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V CCII, tra cui l'art 150 CCII a tenor del quale, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, nel caso in esame, dal provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura);
4. che, conseguentemente, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sia funzionale ad evitare la dispersione del patrimonio o dei valori dell'impresa e ad assicurare provvisoriamente gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Accertato, in definitiva, che sussistano i presupposti per dichiarare la condizione di insolvenza di e che debba essere disposto il divieto di Parte_1 iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art. 297, comma 3, C.C.I.I.
P.Q.M.
visti gli art. 2, 297 e 304 CCII,
DICHIARA lo stato di insolvenza di (p. iva: Parte_1
) con sede in SI, via Scorpione n. 10; P.IVA_1
DISPONE che fino al provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
ORDINA che entro tre giorni, la presente sentenza sia comunicata a norma dell'art. 136 c.p.c. all'autorità competente perché disponga la liquidazione coatta amministrativa di Parte_1
o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della sua risoluzione
[...] ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
MANDA alla Cancelleria per le ulteriori comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 45 CCI.
Cagliari, 5.8.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Bruno Malagoli Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. promosso in proprio da
(p. iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
SI, via Scorpione n. 10, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, sito in
Cagliari, via Pasquale Tola n. 21, che la rappresenta e difende, in virtù della procura in calce al ricorso.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
A) premesso che:
1. con ricorso depositato in data 16.1.2025, Parte_1
ha domandato la dichiarazione dello stato di insolvenza in proprio, chiedendo,
[...] unitamente, la nomina di un commissario liquidatore, quale misura conservativa ex art. 297, comma 3 C.C.I.I.;
2. alla prima udienza, fissata il 27.02.2025, il giudice relatore ha invitato la società cooperativa ricorrente a depositare la documentazione inerente la procedura di licenziamento collettivo ed una breve nota esplicativa in relazione alla domanda ex art. 297 co 3 CCII;
2.1. la ricorrente ha depositato la suddetta nota, deducendo a sostegno della richiesta la necessità di preservare il patrimonio sociale e, in particolare, i cespiti aziendali siti presso la sede operativa della cooperativa: quest'ultima è inattiva, collocata fuori da un centro urbano e non custodita, sicché i beni ivi allocati sarebbe esposti al rischio di sottrazione, deterioramento e dispersione;
2.2. in data 01.06.2025, la ricorrente ha deposito un'ulteriore nota al fine di rappresentare l'aggravarsi della stato di insolvenza della cooperativa, conseguente alle azioni – monitorie e esecutive - intraprese dagli ex dipendenti a tutela dei propri crediti di lavoro;
3. è stato sentito Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale autorità che ha vigilanza sull'impresa, il quale ha comunicato, con nota del 30.7.2025, che nulla osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza giacché «dell'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa, pertanto, non risulta applicabile la disciplina fallimentare” (e dunque quella relativa alla liquidazione giudiziale) “così come enunciato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 32992/2023 del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art.
2545-terdecies primo comma c.c.».
B) Rilevato in via preliminare che:
1. sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo
1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata a SI (SU), comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
2. ai sensi dell'art. 297, 1° co., CCI, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriormente all'apertura della liquidazione coatta amministrativa può essere pronunciato esclusivamente nei confronti delle imprese soggette alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale;
2.1. nel caso di specie, , essendo Parte_1 costituita nella forma di società cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991, acquista di diritto la qualifica di impresa sociale ex art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 112/2017
e, pertanto, come riconosce anche il nel proprio parere, è assoggettabile CP_1 esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dall'art. 14, comma 1, del
D.lgs. n. 112 del 2017 in deroga all'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ a mente del quale “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”;
2.2. questo collegio, infatti, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, riconosce alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/2017 natura speciale e, quindi, prevalente rispetto a quella dettata dall'art. 2545-terdecies c.c., essendo tesa a regolare in modo organico ed unitario, con una disciplina in parte di favore, le imprese sociali e, conseguentemente, reputa che l'art. 14, comma 1, del richiamato decreto abbia innovato il quadro normativo preesistente determinando l'inapplicabilità dell'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ, alle cooperative sociali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023, n.
29801, Cass. civ. Sez. I, 28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I, 29/11/2023, n. 33280).
C) Ritenuto nel merito che
1. ai fini della declaratoria di insolvenza di una società cooperativa non sia necessario accertare (anche) se risultino superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2022, che, seppur resa nella vigenza della legge fallimentare, deve ritenersi applicabile anche nel quadro normativo introdotto dal CCII, posto che l'attuale disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dalla legge fallimentare;
2. all'esito dell'istruttoria, debba ritenersi dimostrata la condizione di insolvenza della cooperativa resistente, desumibile dai seguenti elementi:
- perdite maturate negli ultimi esercizi, pari a € 98.341,00 nel 2022, a € 79.679,00 nel
2023 e a € 47.202,66 nel 2024 che hanno significativamente eroso il patrimonio netto sociale;
- il mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio del 2023;
- l'ingente esposizione debitoria di cui all'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio del 2023, pari ad € 251.708,00 a fronte di un risultato economico, anch'esso negativo, pari a € 79.679,00;
- l'avvio della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti, come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 27.02.2025; - i decreti ingiuntivi, versati in atti, emessi a favore degli ex dipendenti per crediti di lavoro, alcuni dei quali già muniti di formula esecutiva;
- l'avvio di un procedimento di esecuzione forza presso terzi, che ha determinato il blocco del conto corrente che la ricorrente ha in essere con la Controparte_2
;
[...]
- le stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale si dà atto della incapacità della cooperativa di fare fronte ai propri impegni di spesa nei confronti dei lavoratori, dei fornitori, degli istituti bancari, dello Stato e degli Enti
Previdenziali.
D) Vista la richiesta con cui l'istante ha domandato la nomina di un commissario per l'adozione dei provvedimenti conservativi nell'interesse dei creditori ex art. 297, comma 3, CCII e rilevato che:
1. ai sensi di quanto disposto dall'art. 297, comma 3, CCII, con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritiene opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione;
2. nell'ambito delle predette misure la giurisprudenza vi ricomprende anche provvedimenti consistenti in disposizioni di vigilanza sulla gestione ordinaria e straordinaria della società sino alle nomine di competenza dell'autorità governativa, quale la nomina di un commissario giudiziale provvisorio così da garantire un controllo sulla gestione degli amministratori;
3. nel caso di specie, tuttavia, la richiesta di nomina di un commissario non è motivata dall'esigenza di vigilare sulla gestione amministrativa della cooperativa, tant'è vero che la crisi della società è stata ricondotta a fattori estranei all'amministrazione e nessun elemento o circostanza sintomatico di mala gestio è stata rappresentato dalla ricorrente;
4. gli interessi posti a fondamento della richiesta in esame, come emerge dalle note depositate dalla cooperativa in data 04.03.2025 e 01.06.2025, sono:
- la necessità di preservare i cespiti aziendali collocati presso la sede operativa dell'impresa dal rischio di sottrazione, deterioramento e dispersione;
- l'esigenza di neutralizzare il rischio di lesione della par condicio creditorum conseguente all'iscrizione di un procedimento di esecuzione forza presso terzi e al presumibile avvio di ulteriori procedimenti esecutivi, dati i plurimi decreti ingiuntivi pronunciati a favore degli ex dipendenti. E) Ritenuto alla luce delle premesse svolte
1. che la nomina di un commissario rappresenti un provvedimento ultroneo rispetto alle esigenze rappresentate dalla ricorrente, non ravvisandosi la necessità di demandare ad un commissario la gestione della cooperativa, essendo quest'ultima a tutt'oggi ancora dotata di un organo amministrativo in carica;
2. che spetti, in assenza di indici di mala gestio, all'organo amministrativo in carica preservare il patrimonio della società, ben potendo il rischio, rappresentato dalla ricorrente, di sottrazione e deterioramento dei cespiti aziendali siti presso la sede operativa dell'impresa, essere neutralizzato autonomamente dalla cooperativa, ad es. mediante la nomina di un custode;
3. che di contro, il rischio di lesione della par condicio creditorum possa essere neutralizzato mediante il divieto di principiare e proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa, divieto che, altrimenti, opererebbe soltanto dal momento della dichiarazione della liquidazione coatta (giacché ai sensi di quanto disposto dall'art 304 comma I CCII dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano, tra l'altro, le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V CCII, tra cui l'art 150 CCII a tenor del quale, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, nel caso in esame, dal provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura);
4. che, conseguentemente, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sia funzionale ad evitare la dispersione del patrimonio o dei valori dell'impresa e ad assicurare provvisoriamente gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Accertato, in definitiva, che sussistano i presupposti per dichiarare la condizione di insolvenza di e che debba essere disposto il divieto di Parte_1 iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art. 297, comma 3, C.C.I.I.
P.Q.M.
visti gli art. 2, 297 e 304 CCII,
DICHIARA lo stato di insolvenza di (p. iva: Parte_1
) con sede in SI, via Scorpione n. 10; P.IVA_1
DISPONE che fino al provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
ORDINA che entro tre giorni, la presente sentenza sia comunicata a norma dell'art. 136 c.p.c. all'autorità competente perché disponga la liquidazione coatta amministrativa di Parte_1
o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della sua risoluzione
[...] ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
MANDA alla Cancelleria per le ulteriori comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 45 CCI.
Cagliari, 5.8.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Bruno Malagoli Dott. Giorgio Latti