Articolo 11 della Legge 6 marzo 1968, n. 219
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 aprile 1968
Art. 11.
Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.
In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968