Art. 11.
Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.
In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.
Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.
In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.