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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 122/2024 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuliana Astarita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via dei
Filosofi n.43/C;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], C.F. residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Svizzera, Circoscrizione Consolare di Lugano, Maroggia, via ai Molini n.73;
-Appellato contumace=
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
pagina 1 di 6 Parte appellata: contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 28.2.2024 ha adito l'intestata Corte al fine di sentir Parte_1
riformare la sentenza n.1902/2023 -emessa dal Tribunale di Perugia il 13.12.2023- nella parte in cui il primo giudice non ha accolto la domanda diretta ad ottenere la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_1 Per_1
oppure quella subordinata che ne ha chiesto la sospensione. Per_2
Ha esposto la ricorrente che con sentenza parziale n. 639/2022 il Tribunale di Perugia
aveva emesso una pronuncia sullo status (dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 19.5.2012); successivamente, con la citata sentenza n.1902/23, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, il loro collocamento presso di lei ed un contributo al mantenimento delle minori di €.600,00
mensili complessive, ma non ha accolto la richiesta di decadenza/sospensione della potestà genitoriale del padre.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
gravata per aver affermato la propria incompetenza – e la competenza del Tribunale per i minorenni – a pronunciarsi sulla richiesta di provvedimenti ablativi/sospensivi della responsabilità genitoriale del , ignorando il principio di concentrazione delle CP_1
tutele nell'interesse del minore accolto dalla prevalente giurisprudenza;
una volta riconosciuta la competenza del primo giudice ad emettere il relativo provvedimento sospensivo/ablativo, sarebbe risultato del tutto consequenziale l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante, poiché supportata da elementi probatori che attestano il reiterato sottrarsi del agli obblighi di mantenimento della prole e dell'ex CP_1
coniuge.
pagina 2 di 6 Con il secondo motivo di appello la ha poi censurato la sentenza impugnata Parte_1
laddove non ha disposto la nomina del Curatore speciale nonostante il conflitto di interessi sussistente tra i genitori.
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte e la condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_1
Con memoria datata 28.6.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza delle tesi sostenute dall'appellante, ha concluso per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Perugia e l'accoglimento dell'impugnazione, seppure con la precisazione che la vis attractiva del T.O. si dovrebbe limitare alla domanda sospensiva della responsabilità
genitoriale.
Pur a fronte di regolare notifica l'appellato non si è costituito in giudizio;
all'udienza del
13.1.2025 è comparso ed ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, Controparte_2
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Per motivi di priorità logica va affrontata la censura relativa all'omessa nomina del
Curatore Speciale delle minori, indicata al n.2 dei motivi di appello.
Ritiene questa Corte che, allo stato degli atti, non siano ravvisabili gli estremi per la detta nomina.
In effetti la conflittualità esistente tra le parti appare fisiologica e le minori risultano adeguatamente rappresentate dalla Parte_1
Aggiungasi, ove occorrer possa, che il non ha nemmeno resistito all'appello, a CP_1
dimostrazione che la mancata nomina del Curatore non ha determinato alcun pregiudizio, nemmeno potenziale, per le figlie della coppia.
pagina 3 di 6 In ultimo non è superfluo rilevare che il procedimento in disamina è stato instaurato antecedentemente alla recente modifica legislativa (d. lgs. n.149/22), quindi non è
applicabile il disposto dell'art. 473 bis.8 lett. a) del codice di rito.
*****
L'altro motivo di gravame riguarda la declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Perugia sulla richiesta dei provvedimenti ablativi/limitativi della responsabilità
genitoriale del , che a detta dell'appellante risulterebbe erronea soprattutto alla CP_1
luce del cd. principio di concentrazione delle tutele affermatosi in giurisprudenza (in termini vedi Cass. Civ. Ord. 26.1.15 n.1349; oppure Cass. Sez. VI 23.1.19 n.1866, con riferimento al giudice preventivamente adito).
In proposito osserva questa Corte che sia doverosa una puntualizzazione, nel senso che il giudice di prime cure ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale (avendo ritenuto applicabile la normativa previgente alla cd. Riforma Cartabia), ma non anche rispetto ai provvedimenti limitativi ex art. 333 cod. civile, rispetto ai quali il Tribunale di Perugia ha ritenuto non vi fossero i presupposti (cfr. pag. 6: “...si ritiene che l'adozione di provvedimenti limitativi ex art.
333 c.c., quale misura meramente interinale non abbia ragion d'essere nella
fattispecie…”).
In buona sostanza il primo giudice, da un lato ha ritenuto il proprio difetto di competenza rispetto alla richiesta di provvedimenti ablativi (id est: di decadenza della potestà genitoriale) e, quanto alla richiesta di provvedimenti sospensivi, ha valutato che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ciò premesso l'atto di appello ha genericamente sollevato la questione della supposta erroneità della dichiarazione d'incompetenza ma senza “dialogare” con la sentenza gravata, dal momento che: 1) quanto ai provvedimenti ablativi non ha dedotto il motivo pagina 4 di 6 per cui la vis attractiva del T.O. si sarebbe dovuta estendere alla pronuncia di decadenza,
nonostante il dettato legislativo previgente -richiamato dal Tribunale- come interpretato da autorevole giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cass. n.16569/21); 2) quanto ai provvedimenti limitativi l'appellante non ha esplicato le ragioni per cui il diniego opposto dal primo giudice per motivi di merito (cfr. pag.6, righe 5-14), sarebbe da censurare.
Premesso dunque che l'atto di appello risulta lacunoso e di dubbia ammissibilità, osserva questa Corte che, in ogni caso ed a tutto voler concedere, se è vero che gli inadempimenti di in relazione agli obblighi di mantenimento delle figlie Controparte_1
ed alla loro frequentazione potrebbero configurare una trascuratezza tale da giustificare l'adozione di provvedimenti quantomeno limitativi – ex art. 333 cod. civile – è anche vero che essi non potrebbero aggiungere alcuna forma di tutela ulteriore per le minori.
D'altronde è d'uopo rilevare che l'appellato, seppure non costituito in giudizio, si è
sobbarcato un lungo viaggio dal suo attuale luogo di residenza (la Svizzera) solo per presenziare all'udienza, dimostrando di non essere disinteressato alle sorti del procedimento (avendo anzi dichiarato di essere intenzionato a “riprendere i contatti con le proprie figlie”; cfr. il verbale d'udienza del 13.1.2025).
Quanto ai contributi di carattere economico per la prole, ha dichiarato di Controparte_1
essere attualmente disoccupato e di versare in severe ristrettezze economiche, quindi di non avere potuto “contribuire costantemente” al mantenimento delle figlie.
Com'è ovvio si tratta di dichiarazioni non supportate dalla produzione di idonea documentazione – anche perché il non si è costituito in giudizio per sostenere le CP_1
proprie ragioni – ma che non si ha motivo per ritenere mendaci.
Quanto alla tutela della prole, osserva questa Corte che la situazione risulta essersi oramai cristallizzata da anni con l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e non si pagina 5 di 6 ritiene che alterare tale equilibrio con provvedimenti sospensivi della potestà genitoriale a carico del padre sia di qualche utilità per le minori.
Aggiungasi infine che l'atteggiamento del può essere valutato positivamente in CP_1
chiave prognostica e l'adozione di provvedimenti limitativi rischierebbe solo di recidere i rapporti con le figlie in modo profondo, cosa che non è nell'interesse della prole, né
attualmente né in prospettiva.
In definitiva, mantenendo lo status quo l'appellato ha un'occasione per riappropriarsi della responsabilità genitoriale -in vista del superiore interesse delle figlie- e ciò non appare un dato trascurabile, al netto dell'insanabile frattura venutasi a creare tra gli ex coniugi, che però non deve preclude il permanere della relazione genitoriale.
Ne deriva che anche il primo e principale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n.1902/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 13.12.2023;
- Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia dell'appellato.
Così deciso in Perugia, lì 13 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 122/2024 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuliana Astarita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via dei
Filosofi n.43/C;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], C.F. residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Svizzera, Circoscrizione Consolare di Lugano, Maroggia, via ai Molini n.73;
-Appellato contumace=
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
pagina 1 di 6 Parte appellata: contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 28.2.2024 ha adito l'intestata Corte al fine di sentir Parte_1
riformare la sentenza n.1902/2023 -emessa dal Tribunale di Perugia il 13.12.2023- nella parte in cui il primo giudice non ha accolto la domanda diretta ad ottenere la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Controparte_1 Per_1
oppure quella subordinata che ne ha chiesto la sospensione. Per_2
Ha esposto la ricorrente che con sentenza parziale n. 639/2022 il Tribunale di Perugia
aveva emesso una pronuncia sullo status (dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 19.5.2012); successivamente, con la citata sentenza n.1902/23, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, il loro collocamento presso di lei ed un contributo al mantenimento delle minori di €.600,00
mensili complessive, ma non ha accolto la richiesta di decadenza/sospensione della potestà genitoriale del padre.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
gravata per aver affermato la propria incompetenza – e la competenza del Tribunale per i minorenni – a pronunciarsi sulla richiesta di provvedimenti ablativi/sospensivi della responsabilità genitoriale del , ignorando il principio di concentrazione delle CP_1
tutele nell'interesse del minore accolto dalla prevalente giurisprudenza;
una volta riconosciuta la competenza del primo giudice ad emettere il relativo provvedimento sospensivo/ablativo, sarebbe risultato del tutto consequenziale l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante, poiché supportata da elementi probatori che attestano il reiterato sottrarsi del agli obblighi di mantenimento della prole e dell'ex CP_1
coniuge.
pagina 2 di 6 Con il secondo motivo di appello la ha poi censurato la sentenza impugnata Parte_1
laddove non ha disposto la nomina del Curatore speciale nonostante il conflitto di interessi sussistente tra i genitori.
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte e la condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_1
Con memoria datata 28.6.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza delle tesi sostenute dall'appellante, ha concluso per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Perugia e l'accoglimento dell'impugnazione, seppure con la precisazione che la vis attractiva del T.O. si dovrebbe limitare alla domanda sospensiva della responsabilità
genitoriale.
Pur a fronte di regolare notifica l'appellato non si è costituito in giudizio;
all'udienza del
13.1.2025 è comparso ed ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, Controparte_2
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Per motivi di priorità logica va affrontata la censura relativa all'omessa nomina del
Curatore Speciale delle minori, indicata al n.2 dei motivi di appello.
Ritiene questa Corte che, allo stato degli atti, non siano ravvisabili gli estremi per la detta nomina.
In effetti la conflittualità esistente tra le parti appare fisiologica e le minori risultano adeguatamente rappresentate dalla Parte_1
Aggiungasi, ove occorrer possa, che il non ha nemmeno resistito all'appello, a CP_1
dimostrazione che la mancata nomina del Curatore non ha determinato alcun pregiudizio, nemmeno potenziale, per le figlie della coppia.
pagina 3 di 6 In ultimo non è superfluo rilevare che il procedimento in disamina è stato instaurato antecedentemente alla recente modifica legislativa (d. lgs. n.149/22), quindi non è
applicabile il disposto dell'art. 473 bis.8 lett. a) del codice di rito.
*****
L'altro motivo di gravame riguarda la declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Perugia sulla richiesta dei provvedimenti ablativi/limitativi della responsabilità
genitoriale del , che a detta dell'appellante risulterebbe erronea soprattutto alla CP_1
luce del cd. principio di concentrazione delle tutele affermatosi in giurisprudenza (in termini vedi Cass. Civ. Ord. 26.1.15 n.1349; oppure Cass. Sez. VI 23.1.19 n.1866, con riferimento al giudice preventivamente adito).
In proposito osserva questa Corte che sia doverosa una puntualizzazione, nel senso che il giudice di prime cure ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale (avendo ritenuto applicabile la normativa previgente alla cd. Riforma Cartabia), ma non anche rispetto ai provvedimenti limitativi ex art. 333 cod. civile, rispetto ai quali il Tribunale di Perugia ha ritenuto non vi fossero i presupposti (cfr. pag. 6: “...si ritiene che l'adozione di provvedimenti limitativi ex art.
333 c.c., quale misura meramente interinale non abbia ragion d'essere nella
fattispecie…”).
In buona sostanza il primo giudice, da un lato ha ritenuto il proprio difetto di competenza rispetto alla richiesta di provvedimenti ablativi (id est: di decadenza della potestà genitoriale) e, quanto alla richiesta di provvedimenti sospensivi, ha valutato che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ciò premesso l'atto di appello ha genericamente sollevato la questione della supposta erroneità della dichiarazione d'incompetenza ma senza “dialogare” con la sentenza gravata, dal momento che: 1) quanto ai provvedimenti ablativi non ha dedotto il motivo pagina 4 di 6 per cui la vis attractiva del T.O. si sarebbe dovuta estendere alla pronuncia di decadenza,
nonostante il dettato legislativo previgente -richiamato dal Tribunale- come interpretato da autorevole giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cass. n.16569/21); 2) quanto ai provvedimenti limitativi l'appellante non ha esplicato le ragioni per cui il diniego opposto dal primo giudice per motivi di merito (cfr. pag.6, righe 5-14), sarebbe da censurare.
Premesso dunque che l'atto di appello risulta lacunoso e di dubbia ammissibilità, osserva questa Corte che, in ogni caso ed a tutto voler concedere, se è vero che gli inadempimenti di in relazione agli obblighi di mantenimento delle figlie Controparte_1
ed alla loro frequentazione potrebbero configurare una trascuratezza tale da giustificare l'adozione di provvedimenti quantomeno limitativi – ex art. 333 cod. civile – è anche vero che essi non potrebbero aggiungere alcuna forma di tutela ulteriore per le minori.
D'altronde è d'uopo rilevare che l'appellato, seppure non costituito in giudizio, si è
sobbarcato un lungo viaggio dal suo attuale luogo di residenza (la Svizzera) solo per presenziare all'udienza, dimostrando di non essere disinteressato alle sorti del procedimento (avendo anzi dichiarato di essere intenzionato a “riprendere i contatti con le proprie figlie”; cfr. il verbale d'udienza del 13.1.2025).
Quanto ai contributi di carattere economico per la prole, ha dichiarato di Controparte_1
essere attualmente disoccupato e di versare in severe ristrettezze economiche, quindi di non avere potuto “contribuire costantemente” al mantenimento delle figlie.
Com'è ovvio si tratta di dichiarazioni non supportate dalla produzione di idonea documentazione – anche perché il non si è costituito in giudizio per sostenere le CP_1
proprie ragioni – ma che non si ha motivo per ritenere mendaci.
Quanto alla tutela della prole, osserva questa Corte che la situazione risulta essersi oramai cristallizzata da anni con l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre e non si pagina 5 di 6 ritiene che alterare tale equilibrio con provvedimenti sospensivi della potestà genitoriale a carico del padre sia di qualche utilità per le minori.
Aggiungasi infine che l'atteggiamento del può essere valutato positivamente in CP_1
chiave prognostica e l'adozione di provvedimenti limitativi rischierebbe solo di recidere i rapporti con le figlie in modo profondo, cosa che non è nell'interesse della prole, né
attualmente né in prospettiva.
In definitiva, mantenendo lo status quo l'appellato ha un'occasione per riappropriarsi della responsabilità genitoriale -in vista del superiore interesse delle figlie- e ciò non appare un dato trascurabile, al netto dell'insanabile frattura venutasi a creare tra gli ex coniugi, che però non deve preclude il permanere della relazione genitoriale.
Ne deriva che anche il primo e principale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n.1902/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 13.12.2023;
- Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia dell'appellato.
Così deciso in Perugia, lì 13 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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