Articolo 147 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 146Articolo 148
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15 gennaio 1976
Art. 147.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1976, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976