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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9451/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCHIEVANO Parte_1 P.IVA_1
MARCO e dell'avv. OLLA ATZENI ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCHETTI ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito.
pagina 1 di 12 Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nell'atto introduttivo, la costituzione di una società di persone, irregolare o di fatto, intervenuta tra le società Parte_1
e e i Sigg.ri e a seguito della sottoscrizione
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
della scrittura privata del 05.11.2020, e conseguentemente condannarsi gli odierni convenuti, Sig.
e , alla partecipazione, pro quota e in parti uguali Controparte_1 Controparte_4 nella misura del 25% ciascuno, alle perdite riferibili alla costituita società, e per l'effetto alla refusione in favore della società pro quota e in parti uguali nella misura del 25% ciascuno, Parte_1
delle spese da quest'ultima interamente sostenute per l'espletamento dell'attività sociale, pari a complessivi euro 207.670,29, o nella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi nella misura legale.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali in misura di legge.
In via istruttoria.
Si insiste per l'accoglimento delle prove già articolate in sede di memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n°2 c.p.c. e qui di seguito ritrascritte:
1) Vero che nel corso del mese di novembre 2020 il Sig. in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
nonché con la società decidevano di creare una partnership per la realizzazione di un Controparte_2
progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile;
2) Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, ogni parte coinvolta nella partnership di cui al capitolo che precede sub. 1) doveva mettere a disposizione le proprie specifiche competenze, al fine di garantire il buon esito della complessiva operazione;
3) Vero che in esecuzione degli accordi di cui sopra il sig. ha presentato ai Controparte_1 convenuti la società Kira Centre S.r.l., con la quale la nell'interesse e con il Parte_1 benestare di tutti i soggetti partecipanti, in data 09.11.2020 ha sottoscritto l'Intemediary Agreement No
008 che le si rammostra (cfr. doc. 2);
4) Vero che in data 19.11.2020 Kira Centre S.r.l. ha richiesto il pagamento delle proprie commissioni, emettendo regolare fattura intestata a per un importo pari ad euro 287.402,00 Parte_1
(cfr. doc. 3);
pagina 2 di 12 5) Vero che l'importo della fattura di cui al capitolo precedente è stato interamente sostenuto dalla la quale ha immediatamente provveduto al pagamento dell'intera somma a Parte_1
mezzo di cinque distinti bonifici, le cui distinte le si rammostrano (cfr. doc. 4);
6) Vero che nel mese di marzo 2022 la società Kira Centre S.r.l. ha sottoscritto con Parte_1
un accordo a mezzo del quale si è impegnata alla restituzione a favore della stessa del minor
[...] importo di € 150.000,00;
7) Vero che i Sigg.ri e sono stati avvertiti nel corso dei mesi di CP_1 Parte_3 CP_3
gennaio, febbraio e marzo, dal sig. , della possibilità di giungere ad una trattativa e alla Parte_1
sottoscrizione di un accordo con la Kira Center S.r.l.;
8) Vero che i Sigg.ri e hanno autorizzato, nel corso del mese di arile CP_1 Parte_3 CP_3
2022, il sig. a sottoscrivere l'accordo che si rammostra (cfr. doc. 6); Parte_1
9) Vero che il Sig. ha offerto la disponibilità dei propri uffici in Milano quale luogo ove CP_1 procedere all'accordo transattivo con Kira Centre S.r.l.;
10) Vero che nel corso degli incontri antecedenti e successivi alla sottoscrizione dell'accordo con Kira
Centre S.r.l. Sigg.ri e hanno più volte rassicurato il Sig. CP_1 Parte_3 CP_3 Pt_1
del fatto che avrebbero contribuito in maniera eguale a coprire la perdita sostenuta dalla loro
[...]
società di fatto;
11) Vero che il sig. , a causa del mancato raggiungimento dell'accordo per la vendita Parte_1
dei guanti in nitrite, ha realizzato una perdita pari ad euro 207.670,29, da lui interamente sostenuta;
12) Vero che il sig. rispetto all'importo contenuto nella fattura n°8 del 29.01.2021 che le si CP_1
rammostra (cfr. doc. 9) ha provveduto a saldare il minor importo di euro 5.000,00;
13) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 7.000,00, a Parte_1
titolo di spese legali sostenute per la risoluzione bonaria della vertenza “Kira Centre S.r.l.”;
14) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 35.707,07 per gli Pt_1
interessi bancari passivi a copertura della garanzia pagata a Kira Centre;
15) Vero che il sig. ha riconosciuto la debenza delle somme richieste dalla CP_3 Parte_1
e ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
[...]
Si indicano a testi:
- in relazione ai capitoli di prova nn. 1), 2), 3), 7), 8), 9), 10), 15) il Sig. residente in Controparte_3
Genova, Viale Brigata Bisagno 5, cap 16129
pagina 3 di 12 - in relazione ai capitoli di prova nn. 4), 5), 6), 11), 12), 13), 14) il Sig. , Controparte_5
responsabile amministrativo e socio della domiciliato per la carica presso la sede Parte_1
legale della stessa.
Per parte convenuta:
Nel merito: rigettarsi tutte le domande, sia di accertamento che di condanna, formulate dalla società attrice nei confronti del convenuto sig. , siccome infondate in fatto come in diritto. Controparte_1
Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato che in data 5 novembre 2020 aveva sottoscritto con e nonché con la società Controparte_1 Controparte_3
una scrittura privata avente ad oggetto un accordo economico di collaborazione per la Controparte_2
realizzazione di un progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile, allegato che, in forza di tale accordo, era stata costituita tra i sottoscrittori una società irregolare avente ad oggetto la realizzazione di tale progetto commerciale, allegato che, in ragione di una serie di complicazioni insorte tra il fornitore/produttore del materiale e l'intermediario , il progetto aveva avuto esito negativo, con una perdita Controparte_6
quantificabile in una somma totale pari ad euro 207.670,29, allo stato da ella interamente sostenuta e che doveva essere ripartita in parti uguali tra i soci, allegato che il solo si era reso CP_3
disponibile al pagamento di quanto dovuto secondo un concorde piano di rientro a rate, citava a giudizio gli odierni convenuti concludendo come in epigrafe indicato.
Si costituiva il solo che, negata la costituzione di un rapporto societario, allegato, Controparte_1 nella sostanza, che l'accordo del 5 novembre 2020 aveva ad oggetto la sola pattuizione del corrispettivo dell'attività di consulenza svolta dai convenuti e da in favore della società attrice, Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda.
***
I. La tesi di parte attrice: società di fatto e società irregolare
Parte attrice allegato che “In data 5 novembre 2020, il Sig. , in qualità di legale Parte_1
pagina 4 di 12 Co rappresentante della società (di seguito, “ ”), ha sottoscritto con i Sigg.ri Parte_1
e nonché con la società una scrittura privata Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avente ad oggetto un accordo economico di collaborazione per la realizzazione di un progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile” ha allegato essere evidente che “con la sottoscrizione dell'Accordo le parti abbiano inteso instaurare tra loro un vincolo societario, nei termini di una società di persone irregolare o, in alternativa, di una società di fatto, svolgente attività commerciale”.
E' noto che si ha una “società di fatto” quando due o più soggetti, senza aver concluso tra loro un apposito contratto, esercitano un'attività economica in forma di società mentre per società irregolare si intende, più genericamente, una società non iscritta nel registro delle imprese sicché, mentre tutte le società di fatto sono società irregolari, non tutte le società irregolari sono società di fatto, ben potendo la società essere stata costituita con contratto senza però essere registrata.
Tanto premesso parte attrice pare prospettare sia la costituzione di una società irregolare - in forza della scrittura privata del 5 novembre 2020 - sia la costituzione di una società di fatto in forza della medesima scrittura e di una serie di ulteriori elementi che, in sua tesi, comproverebbero tale costituzione.
II. La tesi di parte convenuta: il rapporto di collaborazione atipico
Parte convenuta costituita, per contro, allega che i rapporti tra le parti sanciti nella scrittura del 5 novembre 2020 sono ricollegabili a un rapporto di collaborazione atipico tra la società attrice e le altre parti, tutte dedite, in via individuale o societaria, alla consulenza aziendale.
III. La scrittura del 5 novembre 2020
La scrittura privata del 5 novembre 2020, dopo aver premesso che l'attrice è una società che negozia a livello internazionale, che è una società che esercita prevalentemente l'attività di Controparte_2
consulenza e che e RU sono consulenti aziendali, precisa che tra Controparte_1 CP_8
l'attrice e le “sunnominate Parti si è intrapresa un'attività in collaborazione, mettendo ognuno a disposizione le proprie specifiche competenze per sviluppare, congiuntamente seppur tramite RC, un trading di guanti di nitrile”.
Dopo una generica descrizione dell'attività sino ad allora svolta, viene indicato che “Le parti ed RC … intendono regolamentare il corrispettivo dell'attività sin qui svolta e di quella futura così come
pagina 5 di 12 pianificata nelle previsioni di vendita ….”.
Effettuate tali premesse la scrittura ha un articolo 1 denominato “corrispettivo delle Parti per l'attività svolta sino alla sottoscrizione del Contratto d'Acquisto. Modalità di Pagamento” che sostanzialmente prevede che l'attrice “si obbliga a corrispondere alle Parti, per l'attività svolta da queste ultime con
RC stessa” il 25% del margine delle vendite a terzi.
Vi è un ulteriore art. 2 intitolato “attività di consulenza sino alla rivendita dei e CP_9 successiva attività di collaborazione tra le Parti ed RC” in cui le “Parti si impegnano in ogni caso ed eseguire congiuntamente ogni ulteriore attività di assistenza utile al raggiungimento del buon esito delle vendite dei suddetti prodotti” e in cui “Le parti ed RC danno atto ed in tal senso si impegnano a gestire e remunerare, entro i termini previsti dalla presente scrittura privata, le successive operazioni di trading, che le stesse dovessero porre in essere congiuntamente ed in collaborazione tra loro siano esse inerenti Nitrile che ad altra merce distribuzione oggetto del contratto di distribuzione”. CP_10
IV. Elementi dedotti dall'attore a sostegno della costituzione di una società
Ciò posto gli elementi dedotti da parte attrice a sostegno della costituzione della società sono costituiti in parte dal contenuto della scrittura privata in parte dal comportamento delle parti.
Sotto il primo profilo parte attrice evidenzia che:
- in plurimi passaggi della citata scrittura privata si evidenzia l'essenzialità dell'apporto d'opera professionale fornito da tutte le parti contraenti ai fini della realizzazione dell'attività;
- la società assume il ruolo di amministratore della istituenda società, Parte_1
“come evidenziato espressamente in plurimi passaggi del medesimo documento, nonché dal business plan allo stesso allegato, ove la Parti inseriscono tra le voci di costo netto di ogni box di guanti acquistato, anche la voce di costo “amministrazione RC S.r.l.”, con ciò, quindi, prevedendo in favore di quest'ultima una remunerazione diversa e distinta per
l'attività di amministratore svolta”.
Sempre in tesi di parte attrice il tenore dell'accordo non sarebbe riconducibile a un rapporto atipico di collaborazione in quanto:
pagina 6 di 12 - nella scrittura privata è scritto che “le Parti hanno collaborato e portato avanti congiuntamente tutta una serie di trattative e ricerche aventi ad oggetto attività di trading e di import export, occupandosi della ricerca e reperimento dei Guanti in Nitrile sia delle vendite dei guanti stessi, nonché della gestione congiunta delle trattative;
le Parti hanno provveduto, sempre in collaborazione a RC alla ricerca delle necessarie garanzie bancarie necessarie per l'acquisto di quantitativi ingenti di merce”;
- non è indicata quale “committente”; Parte_1
- è regolamentato il corrispettivo dovuto per l'attività prestata da tutti i contraenti, non solo quindi per l'attività di consulenza aziendale prestata dai convenuti o da;
Controparte_3
- manca la predeterminazione di un compenso fisso, slegato dall'effettivo conseguimento dell'affare, tipicamente inserito nei contratti di consulenza;
- mancata la previsione delle conseguenze per il caso di non raggiungimento dell'affare
“ovvero l'implicita previsione che il mancato raggiungimento dell'affare avrebbe determinato la perdita del diritto a pretendere la remunerazione delle prestazioni, circostanza quest'ultima che mal si concilia con l'attività di consulenza che, come noto, è di mezzi e non di risultato (ex multis Cass. Civ., 22 maggio 2015, n°10681)”.
Quanto al comportamento delle parti idoneo a comprovare la costituzione di una società parte attrice segnala:
pagina 7 di 12 1) che la società Kira Centre S.r.l., con la quale l'attrice “nell'interesse e con il benestare di tutti i soggetti partecipanti, in data 09.11.2020 ha sottoscritto l'Intemediary Agreement No 008” (doc.
13) le era stata presentata da CP_1
2) la sottoscrizione, in data 15.12.2020, con l' del contratto Controparte_11 denominato “Sale and Purchase Agreement” avente ad oggetto l'acquisto di 12 lotti di guanti in nitrile, pur individuando quale diretto acquirente la società reca la firma Parte_1
di tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione;
3) l'affare, nonché le fasi salienti della trattativa ed il testo finale dell'accordo transattivo raggiunto, sono stati il frutto di una scelta condivisa tra i sottoscrittori dell'accordo del 5 novembre che hanno sempre partecipato alla gestione quotidiana della vicenda, dapprima mediante una serie di incontri telematici e poi ricevendo puntuale e dettagliata informativa da parte del Sig. Pt_1
(doc. 7 e 7 bis, 11);
4) la comunicazione inviata dal sig. ove lui stesso denomina il documento Parte_4 allegato: “scrittura privata RC & Soci” (doc. 14);
5) una serie di comunicazioni e-mail in forza delle quali emergerebbe un'intensa attività dello stesso che operava per conto della società, anche nei rapporti con i terzi, la CP_1
compresenza di tutti i contraenti la scrittura privata de qua nelle emails interne ed esterne alla società; l'intensa partecipazione di tutte le parti a numerosi incontri telematici (docc. 23-24);
Co
- la comunicazione e-mail del 26/09/2020, inviata dal sig. a e al dott. CP_1
con cui il convenuto allegava il “(…) contratto base -annex- draft firmato e loi” CP_3
(doc. 15) e la comunicazione del 27/01/2021, con la quale il sig. allegava “il CP_1 contratto di distribuzione per l'Europa” (doc. 16);
- la comunicazione e-mail del 18/01/2021, inviata dal sig. RC, dal seguente CP_12 contenuto: “Ciao questa è la documentazione Sky Med sentiamo se il è buono per Per_1 importare” (doc. 17);
pagina 8 di 12 - la comunicazione e-mail del 18/01/2021, inviata dal sig. a RC, dal seguente CP_1 contenuto: “Ciao questa è la Società che dovrebbe garantire una ulteriore Pt_1
Perso fornitura di un milione mese, come vedi per le Certificazioni siamo messi come con ma mi ha chiesto di procedere per le certificazioni io ho già chiesto un preventivo è una Pt_5
tempistica proviamo a farci fare un preventivo anche dal consulente che hai già utilizzato
Perso per Questi potrebbero già fornire a Febbraio” (doc. 18);
- la comunicazione e-mail del 31/12/2020, la quale dimostra che fu il socio di Parte_3
, a redigere, quindi a circolarizzare, la bozza di quella che poi Controparte_4
è stata la scrittura privata del 05/11/2021 (doc. 19);
- l'e-mail del 29/05/2021, a firma di RC, con cui quest'ultimo autorizzava il e Parte_3
l' alla vendita dei guanti ad un prezzo maggiore rispetto a quello pattuito, il cui CP_1
ulteriore margine di ricavo sarebbe stato ripartito tra i soli odierni convenuti (doc. 20);
- la comunicazione e-mail del 14/12/2020, a firma di RC ed indirizzata a tutte le parti in cui si discute espressamente di contratto di “partnership” ed in cui RC riassume i dettagli della collaborazione (doc. 21);
- la comunicazione e-mail del 15/12/2020 in cui il ha redatto, per conto del sig. Parte_3
il contenuto di una email traducendola in lingua inglese (doc. 22). CP_1
Evidenzia, inoltre, che la sussistenza di un rapporto societario non è esclusa dal fatto che il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica purché di obiettiva complessità (cd. "società occasionali")” e in ogni caso l'accordo, disponendo pro futuro, prevede espressamente una regolamentazione anche di eventuali successive operazioni di trading (cfr. doc. 1, pag. 4), con ciò espressamente escludendo che la società si sia limitata all'esecuzione dello specifico affare commerciale per cui è causa.
V. Il contratto di collaborazione atipico
pagina 9 di 12 Tanto premesso secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento con cui veniva disposta la ripresa a tassazione sulla base di maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla partecipazione del contribuente ad una società di fatto)” (cfr. C. Cass. 19234/2020).
Come correttamente rilevato da parte convenuta gli elementi di cui sopra non comprovano la sussistenza di uno degli elementi fondamentali della struttura societaria costituito dal fondo comune.
Parte attrice, in atto di citazione, ha delineato la sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal fondo comune sottolineando che la scrittura privata del 5 novembre 2020 evidenzia “l'essenzialità dell'apporto d'opera professionale fornito da tutte le parti contraenti ai fini della realizzazione dell'attività” così parendo ricondurre il fondo comune al mero apporto d'opera professionale delle parti indicate nella scrittura.
Tale ricostruzione non pare però coerente con le indicazioni contenute nella scrittura privata che, come già visto, pur se redatta da imprenditori professionali e consulenti aziendali, mai menziona il termine
“società” o “soci” o “utile” indicando espressamente che la propria finalità è quella di “regolamentare il corrispettivo dell'attività” svolta con obbligo dell'attrice di “corrispondere alle Parti, per l'attività svolta da queste ultime con RC stessa” il 25% del margine delle vendite a terzi.
Lo scopo della scrittura non è pertanto quello di costituire una realtà aziendale distinta dalle singole realtà dei partecipanti, ma di regolamentare il corrispettivo che titolare Parte_1 dell'affare, dovrà corrispondere ai consulenti persone fisiche e alla società di consulenza che hanno collaborato per la sua riuscita.
La scrittura di cui sopra pare effettivamente disciplinare un contratto di collaborazione atipico più assimilabile all'associazione in partecipazione che alla costituzione di una società e la voce di costo
“amministrazione RC S.r.l.” più che comprovare che la nomina di ad Parte_1 amministratrice della società pare volta a diversificare l'utile ricavato dalle parti, garantendo a
[...]
un importo maggiore rispetto al 25% del margine spettante ai collaboratori. Parte_1
pagina 10 di 12 Né gli ulteriori elementi evidenziati dall'attrice, pur unitamente considerati, portano a diversa conclusione.
La collaborazione offerta dalle parti alla buona riuscita dell'affare documentata dalle comunicazioni richiamate nei punti da 1) a 5) del paragrafo che precede è assolutamente coerente con l'attività di consulenza svolta dai convenuti e disciplinata nell'ambito della scrittura privata di cui sopra.
La sottoscrizione del sale and purchase agreement ad opera di tutti i sottoscrittori ben si spiega anche solo considerando il pregnante controllo garantito ai collaboratori la cui attività sarebbe stata compensata solo in caso di buon esito dell'affare.
La comunicazione di cui al doc. 14) inviata da ove egli stesso denomina il Parte_4 documento allegato: “scrittura privata è elemento troppo generico al fine di comprovare la Parte_6
costituzione di una società vieppiù in presenza di un accordo scritto che contiene ben altre indicazioni come visto prima.
La mancata pattuizione di un compenso fisso e la possibilità, implicita nel contenuto della scrittura, che, in assenza di utili, nulla fosse dovuto ai consulenti, trova spiegazione nel particolare contesto macroeconomico dovuto alla nota pandemia come ben delineato da parte convenuta, né la circostanza che, nella scrittura privata, non sia ben delineata l'attività di consulenza svolta dalle parti porta a diversa conclusione essendo tale rilievo ancora più incompatibile con la qualificazione, sostenuta da parte attrice, di tale attività quale conferimento nel fondo comune di una società.
In considerazione di quanto sopra la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
VI. Le istanze istruttorie
Le istanze di prova orale formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni senza migliore illustrazione negli scritti difensivi conclusivi che non sono stati depositati, non possono trovare accoglimento.
I primi due capitoli sono generici (con riguardo al riferimento al contenuto nella “partnership”) e paiono sostanzialmente volti a confermare una scrittura non disconosciuta.
I capitoli 3), 7), 8) e 9) vertono su circostanze irrilevanti ai fini della qualifica del rapporto tra le parti quale società o quale collaborazione.
pagina 11 di 12 I capitoli da 4) a 6) e da 11) a 15) sono in parte volti a confermare documenti in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Il capitolo 10) è volto a confermare una circostanza non allegata tempestivamente.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta costituita seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda svolta nei confronti di pari ad euro Controparte_1
46.917,57 (207.670,29/4-5.000,00), vengono liquidate in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Nulla sulle spese tra parte attrice e la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta la domanda di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9451/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCHIEVANO Parte_1 P.IVA_1
MARCO e dell'avv. OLLA ATZENI ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCHETTI ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito.
pagina 1 di 12 Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nell'atto introduttivo, la costituzione di una società di persone, irregolare o di fatto, intervenuta tra le società Parte_1
e e i Sigg.ri e a seguito della sottoscrizione
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
della scrittura privata del 05.11.2020, e conseguentemente condannarsi gli odierni convenuti, Sig.
e , alla partecipazione, pro quota e in parti uguali Controparte_1 Controparte_4 nella misura del 25% ciascuno, alle perdite riferibili alla costituita società, e per l'effetto alla refusione in favore della società pro quota e in parti uguali nella misura del 25% ciascuno, Parte_1
delle spese da quest'ultima interamente sostenute per l'espletamento dell'attività sociale, pari a complessivi euro 207.670,29, o nella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi nella misura legale.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali in misura di legge.
In via istruttoria.
Si insiste per l'accoglimento delle prove già articolate in sede di memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n°2 c.p.c. e qui di seguito ritrascritte:
1) Vero che nel corso del mese di novembre 2020 il Sig. in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
nonché con la società decidevano di creare una partnership per la realizzazione di un Controparte_2
progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile;
2) Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, ogni parte coinvolta nella partnership di cui al capitolo che precede sub. 1) doveva mettere a disposizione le proprie specifiche competenze, al fine di garantire il buon esito della complessiva operazione;
3) Vero che in esecuzione degli accordi di cui sopra il sig. ha presentato ai Controparte_1 convenuti la società Kira Centre S.r.l., con la quale la nell'interesse e con il Parte_1 benestare di tutti i soggetti partecipanti, in data 09.11.2020 ha sottoscritto l'Intemediary Agreement No
008 che le si rammostra (cfr. doc. 2);
4) Vero che in data 19.11.2020 Kira Centre S.r.l. ha richiesto il pagamento delle proprie commissioni, emettendo regolare fattura intestata a per un importo pari ad euro 287.402,00 Parte_1
(cfr. doc. 3);
pagina 2 di 12 5) Vero che l'importo della fattura di cui al capitolo precedente è stato interamente sostenuto dalla la quale ha immediatamente provveduto al pagamento dell'intera somma a Parte_1
mezzo di cinque distinti bonifici, le cui distinte le si rammostrano (cfr. doc. 4);
6) Vero che nel mese di marzo 2022 la società Kira Centre S.r.l. ha sottoscritto con Parte_1
un accordo a mezzo del quale si è impegnata alla restituzione a favore della stessa del minor
[...] importo di € 150.000,00;
7) Vero che i Sigg.ri e sono stati avvertiti nel corso dei mesi di CP_1 Parte_3 CP_3
gennaio, febbraio e marzo, dal sig. , della possibilità di giungere ad una trattativa e alla Parte_1
sottoscrizione di un accordo con la Kira Center S.r.l.;
8) Vero che i Sigg.ri e hanno autorizzato, nel corso del mese di arile CP_1 Parte_3 CP_3
2022, il sig. a sottoscrivere l'accordo che si rammostra (cfr. doc. 6); Parte_1
9) Vero che il Sig. ha offerto la disponibilità dei propri uffici in Milano quale luogo ove CP_1 procedere all'accordo transattivo con Kira Centre S.r.l.;
10) Vero che nel corso degli incontri antecedenti e successivi alla sottoscrizione dell'accordo con Kira
Centre S.r.l. Sigg.ri e hanno più volte rassicurato il Sig. CP_1 Parte_3 CP_3 Pt_1
del fatto che avrebbero contribuito in maniera eguale a coprire la perdita sostenuta dalla loro
[...]
società di fatto;
11) Vero che il sig. , a causa del mancato raggiungimento dell'accordo per la vendita Parte_1
dei guanti in nitrite, ha realizzato una perdita pari ad euro 207.670,29, da lui interamente sostenuta;
12) Vero che il sig. rispetto all'importo contenuto nella fattura n°8 del 29.01.2021 che le si CP_1
rammostra (cfr. doc. 9) ha provveduto a saldare il minor importo di euro 5.000,00;
13) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 7.000,00, a Parte_1
titolo di spese legali sostenute per la risoluzione bonaria della vertenza “Kira Centre S.r.l.”;
14) Vero che il sig. ha provveduto al pagamento dell'importo di euro 35.707,07 per gli Pt_1
interessi bancari passivi a copertura della garanzia pagata a Kira Centre;
15) Vero che il sig. ha riconosciuto la debenza delle somme richieste dalla CP_3 Parte_1
e ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
[...]
Si indicano a testi:
- in relazione ai capitoli di prova nn. 1), 2), 3), 7), 8), 9), 10), 15) il Sig. residente in Controparte_3
Genova, Viale Brigata Bisagno 5, cap 16129
pagina 3 di 12 - in relazione ai capitoli di prova nn. 4), 5), 6), 11), 12), 13), 14) il Sig. , Controparte_5
responsabile amministrativo e socio della domiciliato per la carica presso la sede Parte_1
legale della stessa.
Per parte convenuta:
Nel merito: rigettarsi tutte le domande, sia di accertamento che di condanna, formulate dalla società attrice nei confronti del convenuto sig. , siccome infondate in fatto come in diritto. Controparte_1
Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato che in data 5 novembre 2020 aveva sottoscritto con e nonché con la società Controparte_1 Controparte_3
una scrittura privata avente ad oggetto un accordo economico di collaborazione per la Controparte_2
realizzazione di un progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile, allegato che, in forza di tale accordo, era stata costituita tra i sottoscrittori una società irregolare avente ad oggetto la realizzazione di tale progetto commerciale, allegato che, in ragione di una serie di complicazioni insorte tra il fornitore/produttore del materiale e l'intermediario , il progetto aveva avuto esito negativo, con una perdita Controparte_6
quantificabile in una somma totale pari ad euro 207.670,29, allo stato da ella interamente sostenuta e che doveva essere ripartita in parti uguali tra i soci, allegato che il solo si era reso CP_3
disponibile al pagamento di quanto dovuto secondo un concorde piano di rientro a rate, citava a giudizio gli odierni convenuti concludendo come in epigrafe indicato.
Si costituiva il solo che, negata la costituzione di un rapporto societario, allegato, Controparte_1 nella sostanza, che l'accordo del 5 novembre 2020 aveva ad oggetto la sola pattuizione del corrispettivo dell'attività di consulenza svolta dai convenuti e da in favore della società attrice, Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda.
***
I. La tesi di parte attrice: società di fatto e società irregolare
Parte attrice allegato che “In data 5 novembre 2020, il Sig. , in qualità di legale Parte_1
pagina 4 di 12 Co rappresentante della società (di seguito, “ ”), ha sottoscritto con i Sigg.ri Parte_1
e nonché con la società una scrittura privata Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
avente ad oggetto un accordo economico di collaborazione per la realizzazione di un progetto commerciale di trading mobiliare riguardante la rivendita/distribuzione di una serie di partite di guanti in Nitrile” ha allegato essere evidente che “con la sottoscrizione dell'Accordo le parti abbiano inteso instaurare tra loro un vincolo societario, nei termini di una società di persone irregolare o, in alternativa, di una società di fatto, svolgente attività commerciale”.
E' noto che si ha una “società di fatto” quando due o più soggetti, senza aver concluso tra loro un apposito contratto, esercitano un'attività economica in forma di società mentre per società irregolare si intende, più genericamente, una società non iscritta nel registro delle imprese sicché, mentre tutte le società di fatto sono società irregolari, non tutte le società irregolari sono società di fatto, ben potendo la società essere stata costituita con contratto senza però essere registrata.
Tanto premesso parte attrice pare prospettare sia la costituzione di una società irregolare - in forza della scrittura privata del 5 novembre 2020 - sia la costituzione di una società di fatto in forza della medesima scrittura e di una serie di ulteriori elementi che, in sua tesi, comproverebbero tale costituzione.
II. La tesi di parte convenuta: il rapporto di collaborazione atipico
Parte convenuta costituita, per contro, allega che i rapporti tra le parti sanciti nella scrittura del 5 novembre 2020 sono ricollegabili a un rapporto di collaborazione atipico tra la società attrice e le altre parti, tutte dedite, in via individuale o societaria, alla consulenza aziendale.
III. La scrittura del 5 novembre 2020
La scrittura privata del 5 novembre 2020, dopo aver premesso che l'attrice è una società che negozia a livello internazionale, che è una società che esercita prevalentemente l'attività di Controparte_2
consulenza e che e RU sono consulenti aziendali, precisa che tra Controparte_1 CP_8
l'attrice e le “sunnominate Parti si è intrapresa un'attività in collaborazione, mettendo ognuno a disposizione le proprie specifiche competenze per sviluppare, congiuntamente seppur tramite RC, un trading di guanti di nitrile”.
Dopo una generica descrizione dell'attività sino ad allora svolta, viene indicato che “Le parti ed RC … intendono regolamentare il corrispettivo dell'attività sin qui svolta e di quella futura così come
pagina 5 di 12 pianificata nelle previsioni di vendita ….”.
Effettuate tali premesse la scrittura ha un articolo 1 denominato “corrispettivo delle Parti per l'attività svolta sino alla sottoscrizione del Contratto d'Acquisto. Modalità di Pagamento” che sostanzialmente prevede che l'attrice “si obbliga a corrispondere alle Parti, per l'attività svolta da queste ultime con
RC stessa” il 25% del margine delle vendite a terzi.
Vi è un ulteriore art. 2 intitolato “attività di consulenza sino alla rivendita dei e CP_9 successiva attività di collaborazione tra le Parti ed RC” in cui le “Parti si impegnano in ogni caso ed eseguire congiuntamente ogni ulteriore attività di assistenza utile al raggiungimento del buon esito delle vendite dei suddetti prodotti” e in cui “Le parti ed RC danno atto ed in tal senso si impegnano a gestire e remunerare, entro i termini previsti dalla presente scrittura privata, le successive operazioni di trading, che le stesse dovessero porre in essere congiuntamente ed in collaborazione tra loro siano esse inerenti Nitrile che ad altra merce distribuzione oggetto del contratto di distribuzione”. CP_10
IV. Elementi dedotti dall'attore a sostegno della costituzione di una società
Ciò posto gli elementi dedotti da parte attrice a sostegno della costituzione della società sono costituiti in parte dal contenuto della scrittura privata in parte dal comportamento delle parti.
Sotto il primo profilo parte attrice evidenzia che:
- in plurimi passaggi della citata scrittura privata si evidenzia l'essenzialità dell'apporto d'opera professionale fornito da tutte le parti contraenti ai fini della realizzazione dell'attività;
- la società assume il ruolo di amministratore della istituenda società, Parte_1
“come evidenziato espressamente in plurimi passaggi del medesimo documento, nonché dal business plan allo stesso allegato, ove la Parti inseriscono tra le voci di costo netto di ogni box di guanti acquistato, anche la voce di costo “amministrazione RC S.r.l.”, con ciò, quindi, prevedendo in favore di quest'ultima una remunerazione diversa e distinta per
l'attività di amministratore svolta”.
Sempre in tesi di parte attrice il tenore dell'accordo non sarebbe riconducibile a un rapporto atipico di collaborazione in quanto:
pagina 6 di 12 - nella scrittura privata è scritto che “le Parti hanno collaborato e portato avanti congiuntamente tutta una serie di trattative e ricerche aventi ad oggetto attività di trading e di import export, occupandosi della ricerca e reperimento dei Guanti in Nitrile sia delle vendite dei guanti stessi, nonché della gestione congiunta delle trattative;
le Parti hanno provveduto, sempre in collaborazione a RC alla ricerca delle necessarie garanzie bancarie necessarie per l'acquisto di quantitativi ingenti di merce”;
- non è indicata quale “committente”; Parte_1
- è regolamentato il corrispettivo dovuto per l'attività prestata da tutti i contraenti, non solo quindi per l'attività di consulenza aziendale prestata dai convenuti o da;
Controparte_3
- manca la predeterminazione di un compenso fisso, slegato dall'effettivo conseguimento dell'affare, tipicamente inserito nei contratti di consulenza;
- mancata la previsione delle conseguenze per il caso di non raggiungimento dell'affare
“ovvero l'implicita previsione che il mancato raggiungimento dell'affare avrebbe determinato la perdita del diritto a pretendere la remunerazione delle prestazioni, circostanza quest'ultima che mal si concilia con l'attività di consulenza che, come noto, è di mezzi e non di risultato (ex multis Cass. Civ., 22 maggio 2015, n°10681)”.
Quanto al comportamento delle parti idoneo a comprovare la costituzione di una società parte attrice segnala:
pagina 7 di 12 1) che la società Kira Centre S.r.l., con la quale l'attrice “nell'interesse e con il benestare di tutti i soggetti partecipanti, in data 09.11.2020 ha sottoscritto l'Intemediary Agreement No 008” (doc.
13) le era stata presentata da CP_1
2) la sottoscrizione, in data 15.12.2020, con l' del contratto Controparte_11 denominato “Sale and Purchase Agreement” avente ad oggetto l'acquisto di 12 lotti di guanti in nitrile, pur individuando quale diretto acquirente la società reca la firma Parte_1
di tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione;
3) l'affare, nonché le fasi salienti della trattativa ed il testo finale dell'accordo transattivo raggiunto, sono stati il frutto di una scelta condivisa tra i sottoscrittori dell'accordo del 5 novembre che hanno sempre partecipato alla gestione quotidiana della vicenda, dapprima mediante una serie di incontri telematici e poi ricevendo puntuale e dettagliata informativa da parte del Sig. Pt_1
(doc. 7 e 7 bis, 11);
4) la comunicazione inviata dal sig. ove lui stesso denomina il documento Parte_4 allegato: “scrittura privata RC & Soci” (doc. 14);
5) una serie di comunicazioni e-mail in forza delle quali emergerebbe un'intensa attività dello stesso che operava per conto della società, anche nei rapporti con i terzi, la CP_1
compresenza di tutti i contraenti la scrittura privata de qua nelle emails interne ed esterne alla società; l'intensa partecipazione di tutte le parti a numerosi incontri telematici (docc. 23-24);
Co
- la comunicazione e-mail del 26/09/2020, inviata dal sig. a e al dott. CP_1
con cui il convenuto allegava il “(…) contratto base -annex- draft firmato e loi” CP_3
(doc. 15) e la comunicazione del 27/01/2021, con la quale il sig. allegava “il CP_1 contratto di distribuzione per l'Europa” (doc. 16);
- la comunicazione e-mail del 18/01/2021, inviata dal sig. RC, dal seguente CP_12 contenuto: “Ciao questa è la documentazione Sky Med sentiamo se il è buono per Per_1 importare” (doc. 17);
pagina 8 di 12 - la comunicazione e-mail del 18/01/2021, inviata dal sig. a RC, dal seguente CP_1 contenuto: “Ciao questa è la Società che dovrebbe garantire una ulteriore Pt_1
Perso fornitura di un milione mese, come vedi per le Certificazioni siamo messi come con ma mi ha chiesto di procedere per le certificazioni io ho già chiesto un preventivo è una Pt_5
tempistica proviamo a farci fare un preventivo anche dal consulente che hai già utilizzato
Perso per Questi potrebbero già fornire a Febbraio” (doc. 18);
- la comunicazione e-mail del 31/12/2020, la quale dimostra che fu il socio di Parte_3
, a redigere, quindi a circolarizzare, la bozza di quella che poi Controparte_4
è stata la scrittura privata del 05/11/2021 (doc. 19);
- l'e-mail del 29/05/2021, a firma di RC, con cui quest'ultimo autorizzava il e Parte_3
l' alla vendita dei guanti ad un prezzo maggiore rispetto a quello pattuito, il cui CP_1
ulteriore margine di ricavo sarebbe stato ripartito tra i soli odierni convenuti (doc. 20);
- la comunicazione e-mail del 14/12/2020, a firma di RC ed indirizzata a tutte le parti in cui si discute espressamente di contratto di “partnership” ed in cui RC riassume i dettagli della collaborazione (doc. 21);
- la comunicazione e-mail del 15/12/2020 in cui il ha redatto, per conto del sig. Parte_3
il contenuto di una email traducendola in lingua inglese (doc. 22). CP_1
Evidenzia, inoltre, che la sussistenza di un rapporto societario non è esclusa dal fatto che il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica purché di obiettiva complessità (cd. "società occasionali")” e in ogni caso l'accordo, disponendo pro futuro, prevede espressamente una regolamentazione anche di eventuali successive operazioni di trading (cfr. doc. 1, pag. 4), con ciò espressamente escludendo che la società si sia limitata all'esecuzione dello specifico affare commerciale per cui è causa.
V. Il contratto di collaborazione atipico
pagina 9 di 12 Tanto premesso secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento con cui veniva disposta la ripresa a tassazione sulla base di maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla partecipazione del contribuente ad una società di fatto)” (cfr. C. Cass. 19234/2020).
Come correttamente rilevato da parte convenuta gli elementi di cui sopra non comprovano la sussistenza di uno degli elementi fondamentali della struttura societaria costituito dal fondo comune.
Parte attrice, in atto di citazione, ha delineato la sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dal fondo comune sottolineando che la scrittura privata del 5 novembre 2020 evidenzia “l'essenzialità dell'apporto d'opera professionale fornito da tutte le parti contraenti ai fini della realizzazione dell'attività” così parendo ricondurre il fondo comune al mero apporto d'opera professionale delle parti indicate nella scrittura.
Tale ricostruzione non pare però coerente con le indicazioni contenute nella scrittura privata che, come già visto, pur se redatta da imprenditori professionali e consulenti aziendali, mai menziona il termine
“società” o “soci” o “utile” indicando espressamente che la propria finalità è quella di “regolamentare il corrispettivo dell'attività” svolta con obbligo dell'attrice di “corrispondere alle Parti, per l'attività svolta da queste ultime con RC stessa” il 25% del margine delle vendite a terzi.
Lo scopo della scrittura non è pertanto quello di costituire una realtà aziendale distinta dalle singole realtà dei partecipanti, ma di regolamentare il corrispettivo che titolare Parte_1 dell'affare, dovrà corrispondere ai consulenti persone fisiche e alla società di consulenza che hanno collaborato per la sua riuscita.
La scrittura di cui sopra pare effettivamente disciplinare un contratto di collaborazione atipico più assimilabile all'associazione in partecipazione che alla costituzione di una società e la voce di costo
“amministrazione RC S.r.l.” più che comprovare che la nomina di ad Parte_1 amministratrice della società pare volta a diversificare l'utile ricavato dalle parti, garantendo a
[...]
un importo maggiore rispetto al 25% del margine spettante ai collaboratori. Parte_1
pagina 10 di 12 Né gli ulteriori elementi evidenziati dall'attrice, pur unitamente considerati, portano a diversa conclusione.
La collaborazione offerta dalle parti alla buona riuscita dell'affare documentata dalle comunicazioni richiamate nei punti da 1) a 5) del paragrafo che precede è assolutamente coerente con l'attività di consulenza svolta dai convenuti e disciplinata nell'ambito della scrittura privata di cui sopra.
La sottoscrizione del sale and purchase agreement ad opera di tutti i sottoscrittori ben si spiega anche solo considerando il pregnante controllo garantito ai collaboratori la cui attività sarebbe stata compensata solo in caso di buon esito dell'affare.
La comunicazione di cui al doc. 14) inviata da ove egli stesso denomina il Parte_4 documento allegato: “scrittura privata è elemento troppo generico al fine di comprovare la Parte_6
costituzione di una società vieppiù in presenza di un accordo scritto che contiene ben altre indicazioni come visto prima.
La mancata pattuizione di un compenso fisso e la possibilità, implicita nel contenuto della scrittura, che, in assenza di utili, nulla fosse dovuto ai consulenti, trova spiegazione nel particolare contesto macroeconomico dovuto alla nota pandemia come ben delineato da parte convenuta, né la circostanza che, nella scrittura privata, non sia ben delineata l'attività di consulenza svolta dalle parti porta a diversa conclusione essendo tale rilievo ancora più incompatibile con la qualificazione, sostenuta da parte attrice, di tale attività quale conferimento nel fondo comune di una società.
In considerazione di quanto sopra la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
VI. Le istanze istruttorie
Le istanze di prova orale formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni senza migliore illustrazione negli scritti difensivi conclusivi che non sono stati depositati, non possono trovare accoglimento.
I primi due capitoli sono generici (con riguardo al riferimento al contenuto nella “partnership”) e paiono sostanzialmente volti a confermare una scrittura non disconosciuta.
I capitoli 3), 7), 8) e 9) vertono su circostanze irrilevanti ai fini della qualifica del rapporto tra le parti quale società o quale collaborazione.
pagina 11 di 12 I capitoli da 4) a 6) e da 11) a 15) sono in parte volti a confermare documenti in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Il capitolo 10) è volto a confermare una circostanza non allegata tempestivamente.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta costituita seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa in relazione alla domanda svolta nei confronti di pari ad euro Controparte_1
46.917,57 (207.670,29/4-5.000,00), vengono liquidate in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Nulla sulle spese tra parte attrice e la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta la domanda di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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