Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2025, n. 29870
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Sentenza 28 agosto 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa l'11 giugno 2025, che ha annullato senza rinvio una precedente sentenza della Corte d'Appello di Napoli. L'imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato per omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini IVA, con un'evasione accertata di 68.534 euro. L'imputato ha presentato ricorso, sostenendo la carenza di motivazione sulla responsabilità penale, l'assenza di dolo specifico e l'estinzione del reato per prescrizione.

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, evidenziando che la responsabilità era stata adeguatamente motivata sulla base di documenti e prove. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo riguardante la prescrizione, chiarendo che il termine di presentazione della dichiarazione, esteso di novanta giorni, non costituiva un elemento di non punibilità, ma un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo. Pertanto, il reato era estinto per prescrizione, portando all'annullamento della sentenza impugnata.

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​​Nella fattispecie, l'imputato veniva ritenuto responsabile in quanto legale rappresentante di una società, e dunque, amministratore della stessa e soggetto tenuto all'obbligo dichiarativo, in assenza di adeguata dimostrazione del mero ruolo di testa di legno, del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000. Tale termine è privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione e non ha assolto a tale obbligo entro i successivi 90 giorni. In altri termini, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1bis e 2 dell'art. 5 citato la tipicità dell'omissione prende corpo solo allo scadere dell'ulteriore termine dei novanta giorni successivi all'originario termine tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2025, n. 29870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29870
    Data del deposito : 28 agosto 2025
    Fonte ufficiale :

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