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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
112/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. A. Lauria (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, dopo aver Controparte_1
premesso di essere dipendente del convenuto sin dall'arruolamento CP_1
avvenuto nell'anno 1979, di aver prestato servizio dal 18.12.1995 al
12.06.1996 nei Balcani in occasione della missione IFOR, in qualità di operatore specializzato in ricerca e guerra elettronica e di esperto della lingua serbo croata, nel corso della quale è stato impiegato in zone sottoposte a intensi bombardamenti e uso di proiettili dotati di perforatori all'uranio impoverito in totale assenza di misure protettive idonee a scongiurare il rischio di contaminazioni radioattive, ciò che ha nel tempo successivo determinato lo svilupparsi ai suoi danni di un tumore alla tiroide che ne ha comportato l'asportazione, cui ha fatto ulteriormente seguito il provvedimento di congedo assoluto dal 15.07.2009, nonché il riconoscimento di soggetto equiparato alle “vittime del dovere”, ha domandato accertarsi il suo diritto a vedersi riconoscere l'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, con conseguente condanna del convenuto CP_1
a detto riconoscimento. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha domandato, in via CP_1
pregiudiziale e in rito, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva,
e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Pag. 2 di 13 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 L. n. 206/2004.
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.
Sul punto, deve anzitutto premettersi che la legittimazione ad agire individua il soggetto legittimato ad esperire la domanda in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la parte di un processo è, quindi, il soggetto che in proprio nome agisce. Come la giurisprudenza ha ripetutamente stabilito, si tratta di una condizione dell'azione (o presupposto processuale) intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto, la quale, all'opposto, costituisce questione di merito del giudizio (Cass.
n.14177/2011; Cass. n.13568/2011; SSUU n.1912/2012). Pertanto, la sua sussistenza o meno si evince già dalla prospettazione della domanda attorea, dovendosi ritenere mancante laddove la parte, al di fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite dalla legge di sostituzione
Pag. 3 di 13 processuale (art. 81 c.p.c.), assuma di far valere un diritto che non le è proprio. Mutatis mutandis, la legittimazione passiva a resistere in giudizio sussiste per il solo fatto che, come emerge dalla prospettazione della domanda e dai fatti allegati, la parte viene evocata in giudizio in quanto asseritamente e astrattamente titolare di una posizione giuridica passiva contrapposta al diritto vantato dall'attore, mentre l'accertamento della insussistenza di tale posizione passiva costituisce questione di merito da valutarsi all'esito del giudizio, ciò che può comportare, al più, un difetto di titolarità passiva, non già di legittimazione processuale preclusiva, in radice, della proponibilità dell'azione nei suoi confronti.
Orbene, nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva di parte resistente, atteso che parte ricorrente le ha imputato il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, specificamente individuandola, come da allegazioni, deduzioni e conclusioni del ricorso, quale soggetto giuridico a tal fine deputato, di talché non è revocabile in dubbio la sussistenza di legittimazione passiva di parte resistente medesima.
Di contro, l'eventuale insussistenza di obblighi in tema di riconoscimento del beneficio in trattazione che, come sostenuto da parte resistente, competerebbero unicamente all' , quale ente previdenziale, attiene non CP_2
già alla legittimazione a resistere nella causa, bensì alla titolarità passiva di detti obblighi, questione, questa, che appartiene al merito della controversia, al punto da giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, ad un rigetto nel merito del ricorso e non, invece, ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimatio ad acausam.
Pag. 4 di 13 Ciò posto e così correttamente qualificata l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, essa è destituita di fondamento.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che il D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre
2005, n. 266”), all'art. 3, comma 1, dispone che “Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”.
La norma, quindi, prescrive espressamente che le domande afferenti alla posizione degli istanti e le relative decisioni competono all'Amministrazione per cui gli istanti medesimi prestano servizio, la quale è pure tenuta a sostenerne i relativi oneri finanziari.
Dunque, se è certamente vero, come sostenuto da parte resistente a sostegno dell'eccezione in trattazione, che l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l' , è altrettanto vero che l'ente di previdenza si limita a CP_2
prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo status di vittima del dovere, sul riconoscimento del quale è, invece, competente l'Amministrazione di appartenenza del beneficiario, che, quindi, deve reputarsi titolare del diritto a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate (Cort. Appello Ancona n.
330/2023; Trib. Verona n. 117/2024; Trib. Roma n. 8507/2024).
In ragione di tanto, deve ritenersi sussistente la titolarità passiva del evocato in giudizio, con riferimento alla domanda di Controparte_1
Pag. 5 di 13 accertamento da parte del ricorrente della sussistenza del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in giudizio.
Venendo al merito della domanda, va primariamente dato atto degli elementi di fatto dedotti dal ricorrente, i quali risultano pacifici, in quanto non contestati, oltre che documentalmente provati.
In particolare, deve ritenersi acclarato che il ricorrente, in considerazione del servizio prestato per il convenuto e dell'attività cui è stato CP_1
impiegato, nonché delle affezioni che ha subito per effetto ed a causa di detto impiego (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente), è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente come soggetto “equiparato alle vittime del dovere” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Su tali elementi di fatto, dunque, non vi è causa, attese l'assenza di contestazioni in merito e la dimostrazione a mezzo della richiamata documentazione prodotta.
La questione su cui si controverte, dunque, attiene solamente alla totale equiparabilità del ricorrente alle vittime del dovere anche in relazione allo specifico beneficio richiesto, ossia aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi della L n. 206/2004.
Tale essendo il thema decidendum del giudizio, va anzitutto richiamata la normativa di riferimento in rilievo nel caso di specie.
Più nello specifico, la L. n. 206/2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), come modificato dall'art. 1,
Pag. 6 di 13 commi 794 e 795, L. n. 296/2006, all'art. 3, comma 1, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
Va menzionata, altresì, la legge finanziaria n. 266/2005, la quale, all'art. 1, comma 562, ha statuito l'estensione alle “vittime del dovere” dei benefici già previsti per le “vittime del terrorismo”; inoltre, l'art 1, comma 565 della stessa legge ha demandato alla fonte regolamentare i termini e le modalità per la corresponsione delle relative previdenze.
Ha fatto seguito, quindi, il già richiamato D.P.R. n. 243/2006, il quale costituisce, giustappunto, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo ed ha espressamente previsto, all'art. 1, lett. a), che, per benefici e provvidenze alle vittime del dovere, debbano considerarsi anche i benefici di cui alla L. n. 2026/2004, tra i quali, dunque, vi rientra quello per cui è causa;
inoltre, detto regolamento non ha modificato in senso restrittivo l'ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, atteso che l'art. 1, comma 562, L n. 266/2005 fa
Pag. 7 di 13 riferimento alle vittime del dovere individuate ai successivi commi 563 e
564, con ciò estendendo la erogazione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato menomazioni e ferite nell'adempimento del dovere ed ai familiari superstiti di cui ai commi 563 e 564.
Infine, con specifico riguardo alla posizione del personale militare, va menzionato il D.Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell'Ordinamento Militare”), il quale, all'art. 1904, rubricato “Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere” stabilisce che “Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:… d) legge 3 agosto 204, n. 206”, di talché anche detta disposizione corrobora l'equiparazione delle vittime del dovere con le vittime del terrorismo anche ai fini dei benefici prescritti da legge, ivi compreso quello per cui è causa.
Posto il suddetto quadro normativo e regolamentare, lo scrivente giudicante non ignora l'indirizzo espresso da una parte della giurisprudenza di merito, come richiamato dall'Amministrazione resistente a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, a sua volta traente fondamento dall'orientamento di legittimità secondo cui deve escludersi l'incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, sul presupposto che la L. n. 266/2005 non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine (SS.UU. n.
22753/2018). Tuttavia, va allo stesso modo dato atto che, in altre pronunce e
Pag. 8 di 13 con riguardo ad altri e diversi benefici, la stessa Suprema Corte, dopo avere evidenziato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005, come obiettivo postosi dal legislatore, ha affermato come non si giustifichi una diversità di trattamento nel caso di riconoscimento di determinati benefici, per cui la Corte ha affermato l'equiparazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio mensile a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo e in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal
“diritto vivente”, rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. n. 15328/2016; SS.UU. n. 7761/2017).
Ed infatti, la ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata si
è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80
(es. L n. 466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
E sulla medesima scia, proprio dal combinato disposto delle disposizioni normative primarie e regolamentari testé richiamate e tenuto conto del dichiarato intento del legislatore con la L. n. 266/2005 di procedere all'equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, anche il
Pag. 9 di 13 beneficio contemplato dall'art. 3, comma 1, L n. 206/2004 va riconosciuto alle vittime del dovere e soggetti equiparati.
Sul punto, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente. Invero, diversamente da quanto argomentato in memoria, non si tratta di riconoscere un beneficio al di fuori dei casi in cui è previsto dalla legge – in violazione del divieto di estensione analogica di norme speciali o eccezionali -, bensì di riconoscere che la stessa legge n. 266/2005, come attuata dal regolamento sopra citato, costituisce la fonte dell'estensione anche alle vittime del dovere e loro superstiti del beneficio in questione. Di contro, anche ai fini del beneficio in questione e della estendibilità alle vittime del dovere e soggetti equiparati della normativa che lo disciplina, il suo mancato riconoscimento determinerebbe una disparità di trattamento tra le due figure (“vittime di terrorismo” e “vittime del dovere”), sì da comportare una irragionevole disparità di trattamento violativa del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., attesa l'inequivoca volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici previste per le “vittime del terrorismo” anche alle “vittime del dovere”, individuate alla stregua dei commi 563 e 564 della L. n. 266/2005. In altri termini, la lettura sistematica dell'impianto normativo in rilievo, in uno con la relativa ratio legis più volte menzionata, non può che condurre ad una interpretazione costituzionalmente orientata che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra “vittime del dovere” e “vittime del terrorismo”, sì da consentire di affermare che il citato art. 1, comma 562, L.n. 266/2005 abbia inteso estendere alle “vittime del dovere”, indistintamente, tutti i benefici previsti a favore delle “vittime del terrorismo”, ivi compreso quello oggetto di causa.
Pag. 10 di 13 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004;
- condanna parte resistente al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
112/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. A. Lauria (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, dopo aver Controparte_1
premesso di essere dipendente del convenuto sin dall'arruolamento CP_1
avvenuto nell'anno 1979, di aver prestato servizio dal 18.12.1995 al
12.06.1996 nei Balcani in occasione della missione IFOR, in qualità di operatore specializzato in ricerca e guerra elettronica e di esperto della lingua serbo croata, nel corso della quale è stato impiegato in zone sottoposte a intensi bombardamenti e uso di proiettili dotati di perforatori all'uranio impoverito in totale assenza di misure protettive idonee a scongiurare il rischio di contaminazioni radioattive, ciò che ha nel tempo successivo determinato lo svilupparsi ai suoi danni di un tumore alla tiroide che ne ha comportato l'asportazione, cui ha fatto ulteriormente seguito il provvedimento di congedo assoluto dal 15.07.2009, nonché il riconoscimento di soggetto equiparato alle “vittime del dovere”, ha domandato accertarsi il suo diritto a vedersi riconoscere l'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, con conseguente condanna del convenuto CP_1
a detto riconoscimento. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha domandato, in via CP_1
pregiudiziale e in rito, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva,
e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Pag. 2 di 13 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 L. n. 206/2004.
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.
Sul punto, deve anzitutto premettersi che la legittimazione ad agire individua il soggetto legittimato ad esperire la domanda in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la parte di un processo è, quindi, il soggetto che in proprio nome agisce. Come la giurisprudenza ha ripetutamente stabilito, si tratta di una condizione dell'azione (o presupposto processuale) intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto, la quale, all'opposto, costituisce questione di merito del giudizio (Cass.
n.14177/2011; Cass. n.13568/2011; SSUU n.1912/2012). Pertanto, la sua sussistenza o meno si evince già dalla prospettazione della domanda attorea, dovendosi ritenere mancante laddove la parte, al di fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente consentite dalla legge di sostituzione
Pag. 3 di 13 processuale (art. 81 c.p.c.), assuma di far valere un diritto che non le è proprio. Mutatis mutandis, la legittimazione passiva a resistere in giudizio sussiste per il solo fatto che, come emerge dalla prospettazione della domanda e dai fatti allegati, la parte viene evocata in giudizio in quanto asseritamente e astrattamente titolare di una posizione giuridica passiva contrapposta al diritto vantato dall'attore, mentre l'accertamento della insussistenza di tale posizione passiva costituisce questione di merito da valutarsi all'esito del giudizio, ciò che può comportare, al più, un difetto di titolarità passiva, non già di legittimazione processuale preclusiva, in radice, della proponibilità dell'azione nei suoi confronti.
Orbene, nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva di parte resistente, atteso che parte ricorrente le ha imputato il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, specificamente individuandola, come da allegazioni, deduzioni e conclusioni del ricorso, quale soggetto giuridico a tal fine deputato, di talché non è revocabile in dubbio la sussistenza di legittimazione passiva di parte resistente medesima.
Di contro, l'eventuale insussistenza di obblighi in tema di riconoscimento del beneficio in trattazione che, come sostenuto da parte resistente, competerebbero unicamente all' , quale ente previdenziale, attiene non CP_2
già alla legittimazione a resistere nella causa, bensì alla titolarità passiva di detti obblighi, questione, questa, che appartiene al merito della controversia, al punto da giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione, ad un rigetto nel merito del ricorso e non, invece, ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimatio ad acausam.
Pag. 4 di 13 Ciò posto e così correttamente qualificata l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, essa è destituita di fondamento.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che il D.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre
2005, n. 266”), all'art. 3, comma 1, dispone che “Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”.
La norma, quindi, prescrive espressamente che le domande afferenti alla posizione degli istanti e le relative decisioni competono all'Amministrazione per cui gli istanti medesimi prestano servizio, la quale è pure tenuta a sostenerne i relativi oneri finanziari.
Dunque, se è certamente vero, come sostenuto da parte resistente a sostegno dell'eccezione in trattazione, che l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l' , è altrettanto vero che l'ente di previdenza si limita a CP_2
prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo status di vittima del dovere, sul riconoscimento del quale è, invece, competente l'Amministrazione di appartenenza del beneficiario, che, quindi, deve reputarsi titolare del diritto a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate (Cort. Appello Ancona n.
330/2023; Trib. Verona n. 117/2024; Trib. Roma n. 8507/2024).
In ragione di tanto, deve ritenersi sussistente la titolarità passiva del evocato in giudizio, con riferimento alla domanda di Controparte_1
Pag. 5 di 13 accertamento da parte del ricorrente della sussistenza del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in giudizio.
Venendo al merito della domanda, va primariamente dato atto degli elementi di fatto dedotti dal ricorrente, i quali risultano pacifici, in quanto non contestati, oltre che documentalmente provati.
In particolare, deve ritenersi acclarato che il ricorrente, in considerazione del servizio prestato per il convenuto e dell'attività cui è stato CP_1
impiegato, nonché delle affezioni che ha subito per effetto ed a causa di detto impiego (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte ricorrente), è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente come soggetto “equiparato alle vittime del dovere” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Su tali elementi di fatto, dunque, non vi è causa, attese l'assenza di contestazioni in merito e la dimostrazione a mezzo della richiamata documentazione prodotta.
La questione su cui si controverte, dunque, attiene solamente alla totale equiparabilità del ricorrente alle vittime del dovere anche in relazione allo specifico beneficio richiesto, ossia aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi della L n. 206/2004.
Tale essendo il thema decidendum del giudizio, va anzitutto richiamata la normativa di riferimento in rilievo nel caso di specie.
Più nello specifico, la L. n. 206/2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), come modificato dall'art. 1,
Pag. 6 di 13 commi 794 e 795, L. n. 296/2006, all'art. 3, comma 1, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
Va menzionata, altresì, la legge finanziaria n. 266/2005, la quale, all'art. 1, comma 562, ha statuito l'estensione alle “vittime del dovere” dei benefici già previsti per le “vittime del terrorismo”; inoltre, l'art 1, comma 565 della stessa legge ha demandato alla fonte regolamentare i termini e le modalità per la corresponsione delle relative previdenze.
Ha fatto seguito, quindi, il già richiamato D.P.R. n. 243/2006, il quale costituisce, giustappunto, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo ed ha espressamente previsto, all'art. 1, lett. a), che, per benefici e provvidenze alle vittime del dovere, debbano considerarsi anche i benefici di cui alla L. n. 2026/2004, tra i quali, dunque, vi rientra quello per cui è causa;
inoltre, detto regolamento non ha modificato in senso restrittivo l'ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, atteso che l'art. 1, comma 562, L n. 266/2005 fa
Pag. 7 di 13 riferimento alle vittime del dovere individuate ai successivi commi 563 e
564, con ciò estendendo la erogazione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato menomazioni e ferite nell'adempimento del dovere ed ai familiari superstiti di cui ai commi 563 e 564.
Infine, con specifico riguardo alla posizione del personale militare, va menzionato il D.Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell'Ordinamento Militare”), il quale, all'art. 1904, rubricato “Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere” stabilisce che “Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:… d) legge 3 agosto 204, n. 206”, di talché anche detta disposizione corrobora l'equiparazione delle vittime del dovere con le vittime del terrorismo anche ai fini dei benefici prescritti da legge, ivi compreso quello per cui è causa.
Posto il suddetto quadro normativo e regolamentare, lo scrivente giudicante non ignora l'indirizzo espresso da una parte della giurisprudenza di merito, come richiamato dall'Amministrazione resistente a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, a sua volta traente fondamento dall'orientamento di legittimità secondo cui deve escludersi l'incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, sul presupposto che la L. n. 266/2005 non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine (SS.UU. n.
22753/2018). Tuttavia, va allo stesso modo dato atto che, in altre pronunce e
Pag. 8 di 13 con riguardo ad altri e diversi benefici, la stessa Suprema Corte, dopo avere evidenziato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005, come obiettivo postosi dal legislatore, ha affermato come non si giustifichi una diversità di trattamento nel caso di riconoscimento di determinati benefici, per cui la Corte ha affermato l'equiparazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio mensile a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo e in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal
“diritto vivente”, rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. n. 15328/2016; SS.UU. n. 7761/2017).
Ed infatti, la ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata si
è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80
(es. L n. 466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
E sulla medesima scia, proprio dal combinato disposto delle disposizioni normative primarie e regolamentari testé richiamate e tenuto conto del dichiarato intento del legislatore con la L. n. 266/2005 di procedere all'equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, anche il
Pag. 9 di 13 beneficio contemplato dall'art. 3, comma 1, L n. 206/2004 va riconosciuto alle vittime del dovere e soggetti equiparati.
Sul punto, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte resistente. Invero, diversamente da quanto argomentato in memoria, non si tratta di riconoscere un beneficio al di fuori dei casi in cui è previsto dalla legge – in violazione del divieto di estensione analogica di norme speciali o eccezionali -, bensì di riconoscere che la stessa legge n. 266/2005, come attuata dal regolamento sopra citato, costituisce la fonte dell'estensione anche alle vittime del dovere e loro superstiti del beneficio in questione. Di contro, anche ai fini del beneficio in questione e della estendibilità alle vittime del dovere e soggetti equiparati della normativa che lo disciplina, il suo mancato riconoscimento determinerebbe una disparità di trattamento tra le due figure (“vittime di terrorismo” e “vittime del dovere”), sì da comportare una irragionevole disparità di trattamento violativa del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., attesa l'inequivoca volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici previste per le “vittime del terrorismo” anche alle “vittime del dovere”, individuate alla stregua dei commi 563 e 564 della L. n. 266/2005. In altri termini, la lettura sistematica dell'impianto normativo in rilievo, in uno con la relativa ratio legis più volte menzionata, non può che condurre ad una interpretazione costituzionalmente orientata che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra “vittime del dovere” e “vittime del terrorismo”, sì da consentire di affermare che il citato art. 1, comma 562, L.n. 266/2005 abbia inteso estendere alle “vittime del dovere”, indistintamente, tutti i benefici previsti a favore delle “vittime del terrorismo”, ivi compreso quello oggetto di causa.
Pag. 10 di 13 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004;
- condanna parte resistente al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dell'incremento figurativo di dieci anni di versamenti contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, L. n. 206/2004;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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