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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3424/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRAP 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Caserta e all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Teano, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 02820259005954624000, notificata il 29/05/2025 di € 18.940,13, riguardante
IRAP, IRPEF e IVA, annualità 2005.
Precisa che nell'anno 2005 era dipendente di ruolo della Regione Campania e non svolgeva alcuna attività soggetta alle suddette imposte e che, ove poi le reclamate imposte dovessero far capo all'attività svolta dal defunto coniuge Nominativo_1, l'eredità dello stesso è stata accettata con beneficio di inventario, come si rileva dall'atto per notaio Nominativo_2 del 16/12/2008, rep. N. 155923, allegato in atti.
In ogni caso, eccepisce la prescrizione del relativo credito oltre che l'inesigibilità dello stesso per intervenuta decadenza.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in data 15 gennaio 2026 la ricorrente precisa che quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla richiesta di definizione agevolata può essere considerato al più come riconoscimento del debito da parte del coobbligato che ha effettuato detta richiesta, riconoscimento tuttavia non estensibile agli altri coobbligati;
contesta la regolare notifica in data 28 maggio 2019 dell'intimazione di pagamento n. 02820199000572761000 e precisa altresì che il coobbligato Nominativo_3
ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, iscritto nel R.G.R. al n° 1141/2025, avverso l' intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 notificatagli in data 10/12/2024.
Eccepisce poi che le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi ai sensi dell' art. 8 D. lgs 472/1997 e che gli interessi non solo soggiacciono a prescrizione quinquennale, ma vanno regolati pro quota, ex art. 752 c.c., e non in solido, non trattandosi di “imposte sui redditi” bensì di un compenso di mora per ritardo nei pagamenti.
Segnala, infine, la pendenza innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria del ricorso n° 3699/2025, i cui atti, come risulta dal dispositivo che si allega, sono stati rimessi al sig. Presidente della Corte per l'eventuale riunione al presente procedimento, come anche qui espressamente si richiede, trattandosi di opposizione a illegittimo pignoramento presso terzi di spettanze lavorative personali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte concorda con le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate laddove precisa che il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime dalla responsabilità patrimoniale per i debiti, anche tributari, del de cuius ma semplicemente conferisce all'erede il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati in eredità, come del resto affermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n.
02820090006777669, atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata, è stata regolarmente notificata in data 03/06/2010 all'odierna ricorrente nella qualità di coobbligata del sig. Nominativo_1; che successivamente il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400012431000 è stato correttamente notificato al coobbligato Nominativo_3 in data 01/07/2014; che l' intimazione di pagamento n. 02820199000572761000 è stata correttamente notificata al coobbligato Nominativo_3 in data 28/05/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario e invio della relativa raccomandata informativa;
che l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 è stata correttamente notificata al coobbligato Nominativo_3 in data 10/12/2024.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400012431000, l' intimazione di pagamento n.
02820199000572761000 e l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 fanno riferimento tutti alla menzionata cartella di pagamento n. 02820090006777669, atto presupposto dell'intimazione di pagamento n. 02820259005954624000. Detti provvedimenti non risultano essere stati impugnati nei prescritti termini di legge fatta eccezione per l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 che risulta essere stata impugnata dal coobbligato Nominativo_3: il relativo ricorso risulta essere stato assunto in decisione in data 28 maggio 2025 ma non è stata fornita notizia del relativo esito. Il ricorso 3699/2025 è stato proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso un pignoramento presso terzi.
Tanto premesso, si fa presente che in presenza di più soggetti coobbligati la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (in tal senso Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 20766 del 21 luglio 2021 e n. 26346/2021 del
29 settembre 2021).
Si ritiene poi infondata l'eccezione di prescrizione del credito erariale preteso con il provvedimento impugnato in quanto, come ancora recentemente ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione con ord. n.
27093/2022, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale
è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.): tale distinzione è stata chiarita ancora di recente dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 27093/2022). Il diritto alla riscossione di tali crediti, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6-5,
Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n.
10547 del 15/04/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del
25/03/2021, ordinanza n.20638 del 19 luglio 2021).
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla succitata intimazione / comunicazione preventiva
“intermedia”, come puntualmente ha osservato parte convenuta, ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Ciò, in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione – come ogni altra eccezione in senso stretto - va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile”; “primo atto utile” che nel nostro caso era, giustappunto, l'atto intermedio più volte richiamato.
Quanto alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate relativa alla richiesta di definizione agevolata presentata dal coobbligato Nominativo_3 in data 20/04/2017, si concorda con quanto eccepito dalla ricorrente nel senso che detta richiesta può essere considerata come riconoscimento del debito da parte del coobbligato che ha effettuato la richiesta ma detta circostanza non è estensibile alla ricorrente ai sensi dell'art 1309 del codice civile.
Fondata risulta altresì l'eccezione di non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie ai sensi dell' art. 8 D. lgs 472/1997.
Da ultimo infondata risulta l'eccezione riguardante gli interessi i quali andrebbero regolati pro quota, ex art. 752 c.c., e non in solido.
Al riguardo si ritiene invece che nella fattispecie dedotta ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità e gli interessi, come il debito principale, sono oggetto di solidarietà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr ON NA dr IN ON
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3424/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005954624000 IRAP 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Caserta e all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Teano, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 02820259005954624000, notificata il 29/05/2025 di € 18.940,13, riguardante
IRAP, IRPEF e IVA, annualità 2005.
Precisa che nell'anno 2005 era dipendente di ruolo della Regione Campania e non svolgeva alcuna attività soggetta alle suddette imposte e che, ove poi le reclamate imposte dovessero far capo all'attività svolta dal defunto coniuge Nominativo_1, l'eredità dello stesso è stata accettata con beneficio di inventario, come si rileva dall'atto per notaio Nominativo_2 del 16/12/2008, rep. N. 155923, allegato in atti.
In ogni caso, eccepisce la prescrizione del relativo credito oltre che l'inesigibilità dello stesso per intervenuta decadenza.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, contrasta le eccezioni di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata in data 15 gennaio 2026 la ricorrente precisa che quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla richiesta di definizione agevolata può essere considerato al più come riconoscimento del debito da parte del coobbligato che ha effettuato detta richiesta, riconoscimento tuttavia non estensibile agli altri coobbligati;
contesta la regolare notifica in data 28 maggio 2019 dell'intimazione di pagamento n. 02820199000572761000 e precisa altresì che il coobbligato Nominativo_3
ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, iscritto nel R.G.R. al n° 1141/2025, avverso l' intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 notificatagli in data 10/12/2024.
Eccepisce poi che le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi ai sensi dell' art. 8 D. lgs 472/1997 e che gli interessi non solo soggiacciono a prescrizione quinquennale, ma vanno regolati pro quota, ex art. 752 c.c., e non in solido, non trattandosi di “imposte sui redditi” bensì di un compenso di mora per ritardo nei pagamenti.
Segnala, infine, la pendenza innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria del ricorso n° 3699/2025, i cui atti, come risulta dal dispositivo che si allega, sono stati rimessi al sig. Presidente della Corte per l'eventuale riunione al presente procedimento, come anche qui espressamente si richiede, trattandosi di opposizione a illegittimo pignoramento presso terzi di spettanze lavorative personali.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché regolarmente adita, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte concorda con le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate laddove precisa che il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime dalla responsabilità patrimoniale per i debiti, anche tributari, del de cuius ma semplicemente conferisce all'erede il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati in eredità, come del resto affermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n.
02820090006777669, atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata, è stata regolarmente notificata in data 03/06/2010 all'odierna ricorrente nella qualità di coobbligata del sig. Nominativo_1; che successivamente il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400012431000 è stato correttamente notificato al coobbligato Nominativo_3 in data 01/07/2014; che l' intimazione di pagamento n. 02820199000572761000 è stata correttamente notificata al coobbligato Nominativo_3 in data 28/05/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario e invio della relativa raccomandata informativa;
che l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 è stata correttamente notificata al coobbligato Nominativo_3 in data 10/12/2024.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400012431000, l' intimazione di pagamento n.
02820199000572761000 e l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 fanno riferimento tutti alla menzionata cartella di pagamento n. 02820090006777669, atto presupposto dell'intimazione di pagamento n. 02820259005954624000. Detti provvedimenti non risultano essere stati impugnati nei prescritti termini di legge fatta eccezione per l'intimazione di pagamento n. 02820249010087982000 che risulta essere stata impugnata dal coobbligato Nominativo_3: il relativo ricorso risulta essere stato assunto in decisione in data 28 maggio 2025 ma non è stata fornita notizia del relativo esito. Il ricorso 3699/2025 è stato proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso un pignoramento presso terzi.
Tanto premesso, si fa presente che in presenza di più soggetti coobbligati la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (in tal senso Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 20766 del 21 luglio 2021 e n. 26346/2021 del
29 settembre 2021).
Si ritiene poi infondata l'eccezione di prescrizione del credito erariale preteso con il provvedimento impugnato in quanto, come ancora recentemente ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione con ord. n.
27093/2022, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale
è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.): tale distinzione è stata chiarita ancora di recente dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 27093/2022). Il diritto alla riscossione di tali crediti, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6-5,
Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n.
10547 del 15/04/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del
25/03/2021, ordinanza n.20638 del 19 luglio 2021).
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla succitata intimazione / comunicazione preventiva
“intermedia”, come puntualmente ha osservato parte convenuta, ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Ciò, in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione – come ogni altra eccezione in senso stretto - va opposta dalla parte interessata nei termini e modi di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con il “primo atto utile”; “primo atto utile” che nel nostro caso era, giustappunto, l'atto intermedio più volte richiamato.
Quanto alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate relativa alla richiesta di definizione agevolata presentata dal coobbligato Nominativo_3 in data 20/04/2017, si concorda con quanto eccepito dalla ricorrente nel senso che detta richiesta può essere considerata come riconoscimento del debito da parte del coobbligato che ha effettuato la richiesta ma detta circostanza non è estensibile alla ricorrente ai sensi dell'art 1309 del codice civile.
Fondata risulta altresì l'eccezione di non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie ai sensi dell' art. 8 D. lgs 472/1997.
Da ultimo infondata risulta l'eccezione riguardante gli interessi i quali andrebbero regolati pro quota, ex art. 752 c.c., e non in solido.
Al riguardo si ritiene invece che nella fattispecie dedotta ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità e gli interessi, come il debito principale, sono oggetto di solidarietà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr ON NA dr IN ON