CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI CI, EL
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 797/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl Tel.Ricorrente3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I101808 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2036/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVP03I101448/2024, periodo d'imposta 2018, notificato via pec in data 28 gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, accertava nei confronti della società Ricorrente_3 S.r.l., c.f./p.Iva P.IVA_1, esercente l'attività di “discoteche, sale da ballo night (932910)”, il maggior reddito d'impresa non dichiarato di € 53.806,00, per effetto di omessa fatturazione di operazioni imponibili.
La società Ricorrente_3 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
- mancanza del presupposto dell'effettuazione della ritenuta di acconto;
- mancata prova della sussistenza degli utili presuntivamente distribuiti ai soci – carenza del presupposto impositivo dell'atto impugnato.
Premesso che:
- la società Ricorrente_3 S.r.l. è una società a ristretta base societaria in quanto, al 31 dicembre 2018, le quote societarie erano totalmente di proprietà della Società1;
- le quote di quest'ultima società erano di proprietà dei coniugi sigg. Ricorrente_1 (55%) e Ricorrente_2
(45%);
- l'utile non dichiarato e accertato a carico della Ricorrente_3 S.r.l. (prodotto nel periodo d'imposta 2018) non è confluito nel bilancio 2018;
- la presenza di un esiguo numero di soci consente la condivisione delle scelte aziendali;
- la società di 2° livello, la Società1 è interamente partecipata dai due coniugi, di modo che è da considerarsi società interposta, mero schermo societario tra i soci persone fisiche e la società verificata (Ricorrente_3 S.r.l.).
Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio presumeva che il maggior reddito d'impresa extracontabile accertato a carico della società fosse stato trasferito all'unico socio, ovvero Società1
e, per gli effetti, ai coniugi Nominativo_1-Piotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, cosi come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato disposto che gli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, e percepiti in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute, (nel caso in analisi 100%), sono tassati con un'imposta sostitutiva del
26% che viene operata direttamente dalle stesse società di capitali.
L'accertamento impugnato si fonda sulla presunzione della sussistenza della distribuzione degli utili al socio nell'ambito di una società a ristretta base sociale;
a riguardo, l'Ufficio si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione ribadito e confermato nella recente sentenza 24 settembre 2024, n. 25559, secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società,
ovvero da essa reinvestiti.
La Società1 - interamente ed esclusivamente riconducibile ai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - risulta titolare del 100% delle quote sociali della Ricorrente_3 S.r.l. per i motivi sopra indicati. Il rapporto di coniugio tra i soci nonché la circostanza che la società Ricorrente_3 è da loro nella sostanza controllata sono presupposti sufficienti per giungere alla conclusione che gli utili extra- bilancio della detta società siano stati distribuiti agli stessi soggetti. Lo schermo societario non è idoneo a sviare la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio della società a ristretta base di partecipanti.
Nella recentissima pronuncia n. 2464/2025, al Suprema Corte ha confermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base, i maggiori utili accertati dall'Amministrazione finanziaria si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi forniscano la prova contraria. Tali argomentazioni sono state esplicitate dalla Corte di Cassazione sottolineando come: “Sotto il primo profilo, “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici” (Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30055). Applicato al caso in esame, il principio del divieto dell'abuso di diritto comporta che, ferma rimanendo la liceità civilistica della scelta organizzativa per la titolarità dell'impresa, non si potrà opporre l'esistenza di un socio intermedio, avente la natura di persona giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell'impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati. Sotto il secondo profilo, che è indissolubile rispetto al primo, quel che assume rilevanza per il diritto tributario, in tema di imputazione dei redditi societari derivanti da utili non contabilizzati, è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali in tema di doveri di solidarietà dei consociati secondo la loro capacità contributiva (articolo 3 Cost., comma
2, e articolo 53 Cost., comma 1).
Questa prospettiva è allineata con l'evoluzione del diritto commerciale e con la progressiva affermazione in dottrina della concezione oggettiva del sistema del diritto commerciale, secondo la quale assume in esso una posizione centrale l'impresa, che è eretta a punto di riferimento sostanziale della normazione, a prescindere dalla persona del suo titolare”.
Con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27049, la Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili non è limitata ai soli casi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo livello, cioè quando la società di capitali titolare dell'impresa ha soci in numero limitato, ma si estende anche agli ulteriori livelli di partecipazione, vale a dire quelli in cui la ristrettezza della base societaria si realizzi per il tramite di altre società.
Nel caso trattato nella citata ordinanza del 2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto lecito l'utilizzo della presunzione dell'imputazione degli utili societari ai soci in presenza di una ristretta base di partecipanti, a prescindere dal numero di società interposte tra i soci “effettivi” e la società cui gli utili extra-bilancio devono essere imputati.
Ciò vale a fortiori nelle imprese a gestione familiare, costituite sotto forma di società di capitali, le cui partecipazioni siano gestite per il tramite di altre società.
Con plurime pronunce (cfr. ex multis l'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24871), la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito all'onere della prova che incombe in capo al socio di una società a ristretta base azionaria per dimostrare la mancata distribuzione degli utili nei suoi riguardi: è orientamento costante della Corte quello per cui, ai fini della prova della distribuzione di utili extracontabili nella società
a ristretta base partecipativa, all'Ufficio sia sufficiente la prova di quest'ultimo elemento per ritenere la distribuzione degli utili, senza che ciò integri applicazione di una illegittima doppia presunzione (cfr. anche
Corte di Cassazione, sentenza n. 15824/2016.
La prova contraria del contribuente viene tradizionalmente ritenuta quella per cui gli utili non sono stati distribuiti, per esempio perché reinvestiti (Corte di Cassazione, sentenze nn. 32959/2018 e n.
27778/2017), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Più di recente si è sviluppato un ulteriore orientamento sulla prova contraria, tale per cui la stessa può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria (Corte di Cassazione, sentenze nn. 34282/2019 e 15895/2020).
Nessuna dimostrazione di tal fatta è stata addotta nel caso in esame.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00. Così deciso in
Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI CI, EL
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 797/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl Tel.Ricorrente3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I101808 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2036/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVP03I101448/2024, periodo d'imposta 2018, notificato via pec in data 28 gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, accertava nei confronti della società Ricorrente_3 S.r.l., c.f./p.Iva P.IVA_1, esercente l'attività di “discoteche, sale da ballo night (932910)”, il maggior reddito d'impresa non dichiarato di € 53.806,00, per effetto di omessa fatturazione di operazioni imponibili.
La società Ricorrente_3 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
- mancanza del presupposto dell'effettuazione della ritenuta di acconto;
- mancata prova della sussistenza degli utili presuntivamente distribuiti ai soci – carenza del presupposto impositivo dell'atto impugnato.
Premesso che:
- la società Ricorrente_3 S.r.l. è una società a ristretta base societaria in quanto, al 31 dicembre 2018, le quote societarie erano totalmente di proprietà della Società1;
- le quote di quest'ultima società erano di proprietà dei coniugi sigg. Ricorrente_1 (55%) e Ricorrente_2
(45%);
- l'utile non dichiarato e accertato a carico della Ricorrente_3 S.r.l. (prodotto nel periodo d'imposta 2018) non è confluito nel bilancio 2018;
- la presenza di un esiguo numero di soci consente la condivisione delle scelte aziendali;
- la società di 2° livello, la Società1 è interamente partecipata dai due coniugi, di modo che è da considerarsi società interposta, mero schermo societario tra i soci persone fisiche e la società verificata (Ricorrente_3 S.r.l.).
Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio presumeva che il maggior reddito d'impresa extracontabile accertato a carico della società fosse stato trasferito all'unico socio, ovvero Società1
e, per gli effetti, ai coniugi Nominativo_1-Piotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, cosi come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato disposto che gli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, e percepiti in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute, (nel caso in analisi 100%), sono tassati con un'imposta sostitutiva del
26% che viene operata direttamente dalle stesse società di capitali.
L'accertamento impugnato si fonda sulla presunzione della sussistenza della distribuzione degli utili al socio nell'ambito di una società a ristretta base sociale;
a riguardo, l'Ufficio si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione ribadito e confermato nella recente sentenza 24 settembre 2024, n. 25559, secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società,
ovvero da essa reinvestiti.
La Società1 - interamente ed esclusivamente riconducibile ai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - risulta titolare del 100% delle quote sociali della Ricorrente_3 S.r.l. per i motivi sopra indicati. Il rapporto di coniugio tra i soci nonché la circostanza che la società Ricorrente_3 è da loro nella sostanza controllata sono presupposti sufficienti per giungere alla conclusione che gli utili extra- bilancio della detta società siano stati distribuiti agli stessi soggetti. Lo schermo societario non è idoneo a sviare la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio della società a ristretta base di partecipanti.
Nella recentissima pronuncia n. 2464/2025, al Suprema Corte ha confermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base, i maggiori utili accertati dall'Amministrazione finanziaria si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi forniscano la prova contraria. Tali argomentazioni sono state esplicitate dalla Corte di Cassazione sottolineando come: “Sotto il primo profilo, “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici” (Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30055). Applicato al caso in esame, il principio del divieto dell'abuso di diritto comporta che, ferma rimanendo la liceità civilistica della scelta organizzativa per la titolarità dell'impresa, non si potrà opporre l'esistenza di un socio intermedio, avente la natura di persona giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell'impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati. Sotto il secondo profilo, che è indissolubile rispetto al primo, quel che assume rilevanza per il diritto tributario, in tema di imputazione dei redditi societari derivanti da utili non contabilizzati, è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali in tema di doveri di solidarietà dei consociati secondo la loro capacità contributiva (articolo 3 Cost., comma
2, e articolo 53 Cost., comma 1).
Questa prospettiva è allineata con l'evoluzione del diritto commerciale e con la progressiva affermazione in dottrina della concezione oggettiva del sistema del diritto commerciale, secondo la quale assume in esso una posizione centrale l'impresa, che è eretta a punto di riferimento sostanziale della normazione, a prescindere dalla persona del suo titolare”.
Con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27049, la Corte di Cassazione ha affermato che la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili non è limitata ai soli casi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo livello, cioè quando la società di capitali titolare dell'impresa ha soci in numero limitato, ma si estende anche agli ulteriori livelli di partecipazione, vale a dire quelli in cui la ristrettezza della base societaria si realizzi per il tramite di altre società.
Nel caso trattato nella citata ordinanza del 2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto lecito l'utilizzo della presunzione dell'imputazione degli utili societari ai soci in presenza di una ristretta base di partecipanti, a prescindere dal numero di società interposte tra i soci “effettivi” e la società cui gli utili extra-bilancio devono essere imputati.
Ciò vale a fortiori nelle imprese a gestione familiare, costituite sotto forma di società di capitali, le cui partecipazioni siano gestite per il tramite di altre società.
Con plurime pronunce (cfr. ex multis l'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24871), la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito all'onere della prova che incombe in capo al socio di una società a ristretta base azionaria per dimostrare la mancata distribuzione degli utili nei suoi riguardi: è orientamento costante della Corte quello per cui, ai fini della prova della distribuzione di utili extracontabili nella società
a ristretta base partecipativa, all'Ufficio sia sufficiente la prova di quest'ultimo elemento per ritenere la distribuzione degli utili, senza che ciò integri applicazione di una illegittima doppia presunzione (cfr. anche
Corte di Cassazione, sentenza n. 15824/2016.
La prova contraria del contribuente viene tradizionalmente ritenuta quella per cui gli utili non sono stati distribuiti, per esempio perché reinvestiti (Corte di Cassazione, sentenze nn. 32959/2018 e n.
27778/2017), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Più di recente si è sviluppato un ulteriore orientamento sulla prova contraria, tale per cui la stessa può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria (Corte di Cassazione, sentenze nn. 34282/2019 e 15895/2020).
Nessuna dimostrazione di tal fatta è stata addotta nel caso in esame.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00. Così deciso in
Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)