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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 7124/21 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1331/21 da rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Nisi, Parte_1
VE De ON mandato in atti
Attrice opponente
Contro
HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parigi e Ruggero Barile mandato in atti
Convenuta opposta
Nonché
ed in concordato preventivo, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco
AL, NC AD e ME UA mandato in atti.
Chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio la HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che nulla deve la HDI Assicurazioni s.p.a. Controparte_2 2
per le causali in ricorso per ingiunzione, e per le motivazioni gradatamente esposte nei motivi di opposizione. 2) Annullare, dichiarare inefficace e revocare l'ingiunzione opposta n.1331/21 del 20.06.2012,
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa la .in Controparte_1
liquidazione per essere garantita e tenuta indenne di tutte le conseguenze pregiudizievoli…. in dipendenza del presente giudizio.
Esponeva l'opponente di aver effettuato nel 2021 alcune operazioni di importazione merci, le cui pratiche di sdoganamento delle merci venivano curate dalla la quale si obbligava anche a provvedere per conto CP_1
della al pagamento dei relativi diritti doganali. Pt_1
Nonostante il predetto l'obbligo i diritti doganali rimanevano inevasi per Euro
28.146,21
L , pertanto, al fine di ottenerne il pagamento Parte_2
provvedeva ad escutere la polizza fideiussoria che era stata emessa dalla società opposta nell'interesse della società ed in favore delle CP_1
stesse. Pt_2
Asseriva l'opponente che nessun diritto di rivalsa poteva essere riconosciuto alla società opposta in dipendenza del pagamento effettuato in virtù della predetta polizza fideiussoria, atteso che la stessa veniva emessa su richiesta ed interesse della per la garanzia delle obbligazioni da Controparte_1
quest'ultima contratte nell'esercizio della propria Istituzionale attività di “
spedizioniere” nell'ambito dell'intero Territorio Nazionale.
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a. contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione,
con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale contestando tutto quanto eccepito dall' opponente
[...]
chiedeva nel merito 1) accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi valida pretesa creditoria nei confronti della e per lo effetto rigettare tutte le CP_1
domande di manleva e/o garanzia formulata dall'opponente nei suoi confronti: 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza di credito di di €.807,97 nei confronti di CP_1
derivante dai servizi prestati in favore di ques'ultimo… con vittoria di Pt_1
spese e competenze.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, assegnati dei termini per deposito di note conclusionali la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Le opposizione, nei confronti della società opposta è infondata data e pertanto deve essere rigettata;
merita, invece accoglimento la domanda formulata nei confronti della chiamata in causa. 4
Ed invero occorre premettere che il diritto di regresso della HDI nei confronti di per il pagamento del debito si fonda sull'art.38( soggetti Pt_1 CP_3
passivi dell'obbligazione tributaria) del DPR n.43/1973 -il Testo Unico della , ai Pt_2
sensi del quale è previsto che “ al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario delle merce, a norma dell'art.56 e, solidalmente tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata……. Lo
stesso DPR disciplina la possibilità del pagamento differito stabilendo sostanzialmente che nei casi in cui gli spedizionieri doganali, nelle eseguire operazioni doganali per conto di proprietari di merci, si avvalgono della facoltà
di differire il pagamento dei diritti, rilasciando, quali cauzioni, polizze fidejussorie e i soggetti che le hanno emesse( HDI) siano chiamati al pagamento, questi ultimi hanno diritto di regresso nei confronti dei proprietari di merci-importatori (
Mariano), soggetti passivi dei rapporti tributari e, dunque, obbligati anche per obbligazioni garantite….
Sulla questione della completa estraneità del proprietario delle merci dal contratto di fideiussione che interviene tra una compagnia di assicurazioni (
nella specie HDI assicurazioni ) e lo spedizioniere ( nella specie ER AY
s.p.a.) è intervenuta nel 1993 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con due sentenze confermando la piena legittimità dell'azione di surroga e regresso del fideiussore nei confronti del proprietario importatore delle merci che non ha sottoscritto la polizza fideiussoria, ribadendo quindi che il proprietario importatore delle merci resta soggetto passivo della obbligazione tributaria. 5
Nella specie dalla copiosa documentazione versata in atti ( peraltro solo genericamente contestata dall'opponente ) si evince agevolmente che la HDI
assicurazioni ha provveduto al pagamento delle somme dovute da Pt_1
per i diritti doganali sulle merci importate, a fronte del
[...] Controparte_4
mancato versamento di quanto dovuto alla prevista scadenza, pertanto la stessa ha la piena e totale facoltà di agire in surrogazione e regresso nei confronti dei suddetto proprietario delle merci, che resta soggetto passivo del rapporto tributario.
Peraltro privo di pregio giuridico è il richiamo all'art.1957 c.c. ( nella specie,
riferimento ai rapporti tra beneficiario della garanzia – ed il soggetto CP_4
Garante -HDI Assicurazioni s.p.a); cosi come pure il richiamo all'art.1956 c.c.
in quanto, in disparte ogni considerazione sulla circostanza che è stata la stessa Parte_1
ad affidare alla l'incarico di curare le operazioni doganali, e Controparte_1
quindi era preciso compito e responsabilità di quest'ultima valutarne l'affidabilità è lo stesso DPR n.43/73 a non prevedere alcun obbligo in tal senso ( di revoca del beneficio del pagamento periodico).
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. 6
Quanto alla posizione della - risulta documentalmente provata Controparte_5
la circostanza della messa a disposizione da parte della Parte_1
delle somme utili per il pagamento dei tributi doganali - pacifica risulta la circostanza che la tratteneva per sé tali somme pertanto è evidente CP_1
che in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla opponente nei suoi confronti la stessa deve essere condannata a tenere indenne l'opponente di quanto questi sarà tenuto a pagare in favore della società
opposta
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
perché non adeguatamente provata.
[...]
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1331/21 del 20.06.202 e ne dichiara l'esecutività.
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) di cui
200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Chiamata in causa siccome infonda in fatto ed in diritto. 7
4) Condanna la società ed in concordato preventivo Controparte_6
s.p.a.. in persona del legale rappresentante pro-tempore a tenere indenne di quanto la sarà tenuta a pagare (tutte le somme, comprese Parte_1
anche spese e competenze) in favore della società opposta .
Lecce,17.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 7124/21 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1331/21 da rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Nisi, Parte_1
VE De ON mandato in atti
Attrice opponente
Contro
HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parigi e Ruggero Barile mandato in atti
Convenuta opposta
Nonché
ed in concordato preventivo, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco
AL, NC AD e ME UA mandato in atti.
Chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio la HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che nulla deve la HDI Assicurazioni s.p.a. Controparte_2 2
per le causali in ricorso per ingiunzione, e per le motivazioni gradatamente esposte nei motivi di opposizione. 2) Annullare, dichiarare inefficace e revocare l'ingiunzione opposta n.1331/21 del 20.06.2012,
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa la .in Controparte_1
liquidazione per essere garantita e tenuta indenne di tutte le conseguenze pregiudizievoli…. in dipendenza del presente giudizio.
Esponeva l'opponente di aver effettuato nel 2021 alcune operazioni di importazione merci, le cui pratiche di sdoganamento delle merci venivano curate dalla la quale si obbligava anche a provvedere per conto CP_1
della al pagamento dei relativi diritti doganali. Pt_1
Nonostante il predetto l'obbligo i diritti doganali rimanevano inevasi per Euro
28.146,21
L , pertanto, al fine di ottenerne il pagamento Parte_2
provvedeva ad escutere la polizza fideiussoria che era stata emessa dalla società opposta nell'interesse della società ed in favore delle CP_1
stesse. Pt_2
Asseriva l'opponente che nessun diritto di rivalsa poteva essere riconosciuto alla società opposta in dipendenza del pagamento effettuato in virtù della predetta polizza fideiussoria, atteso che la stessa veniva emessa su richiesta ed interesse della per la garanzia delle obbligazioni da Controparte_1
quest'ultima contratte nell'esercizio della propria Istituzionale attività di “
spedizioniere” nell'ambito dell'intero Territorio Nazionale.
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a. contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione,
con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale contestando tutto quanto eccepito dall' opponente
[...]
chiedeva nel merito 1) accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi valida pretesa creditoria nei confronti della e per lo effetto rigettare tutte le CP_1
domande di manleva e/o garanzia formulata dall'opponente nei suoi confronti: 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la sussistenza di credito di di €.807,97 nei confronti di CP_1
derivante dai servizi prestati in favore di ques'ultimo… con vittoria di Pt_1
spese e competenze.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, assegnati dei termini per deposito di note conclusionali la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Le opposizione, nei confronti della società opposta è infondata data e pertanto deve essere rigettata;
merita, invece accoglimento la domanda formulata nei confronti della chiamata in causa. 4
Ed invero occorre premettere che il diritto di regresso della HDI nei confronti di per il pagamento del debito si fonda sull'art.38( soggetti Pt_1 CP_3
passivi dell'obbligazione tributaria) del DPR n.43/1973 -il Testo Unico della , ai Pt_2
sensi del quale è previsto che “ al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario delle merce, a norma dell'art.56 e, solidalmente tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata……. Lo
stesso DPR disciplina la possibilità del pagamento differito stabilendo sostanzialmente che nei casi in cui gli spedizionieri doganali, nelle eseguire operazioni doganali per conto di proprietari di merci, si avvalgono della facoltà
di differire il pagamento dei diritti, rilasciando, quali cauzioni, polizze fidejussorie e i soggetti che le hanno emesse( HDI) siano chiamati al pagamento, questi ultimi hanno diritto di regresso nei confronti dei proprietari di merci-importatori (
Mariano), soggetti passivi dei rapporti tributari e, dunque, obbligati anche per obbligazioni garantite….
Sulla questione della completa estraneità del proprietario delle merci dal contratto di fideiussione che interviene tra una compagnia di assicurazioni (
nella specie HDI assicurazioni ) e lo spedizioniere ( nella specie ER AY
s.p.a.) è intervenuta nel 1993 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con due sentenze confermando la piena legittimità dell'azione di surroga e regresso del fideiussore nei confronti del proprietario importatore delle merci che non ha sottoscritto la polizza fideiussoria, ribadendo quindi che il proprietario importatore delle merci resta soggetto passivo della obbligazione tributaria. 5
Nella specie dalla copiosa documentazione versata in atti ( peraltro solo genericamente contestata dall'opponente ) si evince agevolmente che la HDI
assicurazioni ha provveduto al pagamento delle somme dovute da Pt_1
per i diritti doganali sulle merci importate, a fronte del
[...] Controparte_4
mancato versamento di quanto dovuto alla prevista scadenza, pertanto la stessa ha la piena e totale facoltà di agire in surrogazione e regresso nei confronti dei suddetto proprietario delle merci, che resta soggetto passivo del rapporto tributario.
Peraltro privo di pregio giuridico è il richiamo all'art.1957 c.c. ( nella specie,
riferimento ai rapporti tra beneficiario della garanzia – ed il soggetto CP_4
Garante -HDI Assicurazioni s.p.a); cosi come pure il richiamo all'art.1956 c.c.
in quanto, in disparte ogni considerazione sulla circostanza che è stata la stessa Parte_1
ad affidare alla l'incarico di curare le operazioni doganali, e Controparte_1
quindi era preciso compito e responsabilità di quest'ultima valutarne l'affidabilità è lo stesso DPR n.43/73 a non prevedere alcun obbligo in tal senso ( di revoca del beneficio del pagamento periodico).
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. 6
Quanto alla posizione della - risulta documentalmente provata Controparte_5
la circostanza della messa a disposizione da parte della Parte_1
delle somme utili per il pagamento dei tributi doganali - pacifica risulta la circostanza che la tratteneva per sé tali somme pertanto è evidente CP_1
che in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla opponente nei suoi confronti la stessa deve essere condannata a tenere indenne l'opponente di quanto questi sarà tenuto a pagare in favore della società
opposta
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
perché non adeguatamente provata.
[...]
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1331/21 del 20.06.202 e ne dichiara l'esecutività.
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) di cui
200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Chiamata in causa siccome infonda in fatto ed in diritto. 7
4) Condanna la società ed in concordato preventivo Controparte_6
s.p.a.. in persona del legale rappresentante pro-tempore a tenere indenne di quanto la sarà tenuta a pagare (tutte le somme, comprese Parte_1
anche spese e competenze) in favore della società opposta .
Lecce,17.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo